Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta n. 13 del 16 Gennaio 2002

DECRETO-LEGGE 16 gennaio 2002, n. 3
Disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 152 e 153 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, che
disciplina il contingente di personale a contratto che puo' essere
assunto presso Ambasciate, Consolati ed Istituti italiani di cultura
all'estero;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, determinata dalla
recente crisi economico-finanziaria verificatasi in Argentina, di
emanare disposizioni al fine di sostenere l'improvviso aggravio di
adempimenti richiesti all'Ambasciata d'Italia in Buenos Aires ed agli
Uffici consolari italiani in Argentina da parte dei cittadini
italiani ivi residenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 gennaio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad
interim, Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli italiani
nel Mondo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Assunzioni temporanee

1. Per le esigenze di servizio straordinarie connesse con la
situazione politica ed economica in Argentina, la Rappresentanza
diplomatica in Buenos Aires e gli Uffici consolari dipendenti possono
assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale,
personale con contratto temporaneo di sei mesi, nel limite massimo
complessivo di 30 unita'. Qualora continuino a sussistere esigenze
straordinarie di servizio, il contratto puo' essere rinnovato per due
ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga ai limiti
del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, ed a quello
temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni.
2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le
procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo
153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967.

Art. 2.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in euro 907.195,23 per il 2002 ed in euro 725.756,18 per il
2003, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 16 gennaio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri e, ad interim, Ministro
degli affari esteri
Tremaglia, Ministro per gli italiani
nel Mondo
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato