IL PRESIDENTE
Visti l'art. 4, comma 3, e gli articoli 7, 8, 9 e 13, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del presidente del Consiglio nazionale delle
ricerche 14 gennaio 2000, n. 015452, relativo all'adozione del
regolamento sull'organizzazione e funzionamento degli organi di
governo e sulla formazione del piano triennale del Consiglio
nazionale delle ricerche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24
del 31 gennaio 2000;
Vista la deliberazione del consiglio direttivo del Consiglio
nazionale delle ricerche n. 133/2001 in data 28 giugno 2001, relativa
all'adozione di alcune modifiche al testo del sopracitato
regolamento;
Vista la nota prot. LB/ n. 011602 del 20 luglio 2001, con la quale
e' stata trasmessa al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca la suddetta delibera del Consiglio direttivo in ordine
alle proposte di modificazioni al predetto regolamento per i previsti
controlli di legittimita' e di merito;
Vista la lettera del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, del 21 dicembre 2001, prot. n. 89/Seg., che non
contiene rilievi in ordine alle modifiche proposte;
Decreta:
Al regolamento sull'organizzazione e funzionamento degli organi di
governo e sulla formazione del piano triennale del Consiglio
nazionale delle ricerche sono apportate le unite modificazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9
maggio 1989, n. 168, ed entrera' in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
Roma, 7 gennaio 2002
Il Presidente: Bianco
Allegato
Modificazioni al decreto 14 gennaio 2000, n. 015452 - Regolamento
sull'organizzazione e funzionamento degli organi di governo e sulla
formazione del piano triennale del Consiglio nazionale delle
ricerche.
All'art. 4 (Modalita' di costituzione. Durata in carica).
Aggiungere il seguente comma:
"3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto istitutivo, e
nel rispetto di criteri generali e procedure fissate dal consiglio
direttivo, il Comitato di consulenza scientifica puo' avvalersi, per
lo svolgimento dei propri compiti, di esperti esterni".