L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 dicembre 2001,
Premesso che:
rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 27 giugno
2001, n. 147/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 155 del 6 luglio 2001 (di seguito: deliberazione n. 147/01),
l'indice dei prezzi di riferimento It relativo al gas naturale ha
registrato una variazione maggiore del 5%;
rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorita' 30
ottobre 2001, n. 243/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 260 dell'8 novembre 2001 (di seguito: deliberazione n.
243/01), l'indice Jt relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli
altri gas, ha registrato una variazione maggiore del 5%;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi
23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;
Viste la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 1999, n. 52/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 30
aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e
integrata dall'Autorita' con le deliberazioni dell'Autorita'
24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 152 del 1 luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del
28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale -serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre
1999, n. 195/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 29 febbraio
2000, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del
30 giugno 2000, 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, 24 ottobre
2000, n. 199/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 254 del 30 ottobre 2000, 28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001,
supplemento ordinario n. 2, 20 febbraio 2001, n. 28/01, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2001,
26 aprile, n. 91/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 109 del 12 maggio 2001, 29 agosto 2001, n. 190/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del
13 settembre 2001, n. 147/01 e n. 243/01, richiamate in premessa;
Vista la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del
5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione
n. 237/00), cosi' come modificata ed integrata dalle deliberazioni
dell'Autorita' 24 gennaio 2001, n. 04/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001, 13 marzo
2001, n. 58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 74 del 29 marzo 2001 e 21 giugno 2001, n. 134/01, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 12 luglio
2001;
Vista la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2001, n. 135/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del
12 luglio 2001, che ha modificato le formule di calcolo delle
variazioni <$>\triangle <$>T definite dalla deliberazione n. 52/99,
al fine di consentire l'applicazione dei criteri di indicizzazione
previsti dalla medesima deliberazione alle tariffe determinate con il
nuovo ordinamento tariffario di cui alla deliberazione n. 237/00 a
partire dal 1 luglio 2001;
Visti:
l'art. 1 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorita', nel quale
si stabilisce che le tariffe del gas naturale vengano aggiornate nel
caso in cui si registrino variazioni dell'indice It, calcolato ai
sensi del comma 1.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione,
maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a
riferimento;
l'art. 2 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorita', nel quale
si stabilisce che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli
altri gas vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni
dell'indice Jt, calcolato ai sensi del comma 2.2 dello stesso
articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al
valore preso precedentemente a riferimento;
Ritenuto che sia necessario, per il bimestre gennaio-febbraio 2002:
modificare le tariffe di fornitura del gas naturale ai clienti
del mercato vincolato di cui all'art. 1, comma 1.1, della
deliberazione n. 52/99;
modificare le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli
altri tipi di gas di cui all'art. 2, commi 2.1 e 2.4, della
deliberazione n. 52/1999;
Delibera:
Art. 1.
Aggiornamento delle tariffe del gas naturale
1.1. Per il primo bimestre (gennaio-febbraio) 2002 le tariffe di
fornitura ai clienti del mercato vincolato del gas naturale di cui
all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono diminuite
di 0,60 L/MJ (pari a 0,0310 centesimi di euro/MJ). La diminuzione e'
pari a 23,1 L/mc (pari a 1,1930 centesimi di euro/mc) per le
forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di
riferimento pari a 9.200 kcal/mc standard.
Art. 2.
Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli
altri gas
2.1. Per il primo bimestre (gennaio-febbraio) 2002 le tariffe di
fornitura ai clienti del mercato vincolato dei gas di petrolio
liquefatti di cui all'art. 2, comma 2.1, della deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n.
52/99, sono diminuite di 0,92 L/MJ (pari a 0,0475 centesimi di
euro/MJ). La diminuzione e' pari a 92,1 L/mc (pari a 4,7566 centesimi
di euro/mc) per le forniture di gas propano commerciale con potere
calorifico superiore di riferimento pari a 23.900 kcal/mc (12.000
kcal/kg).
Art. 3.
Disposizioni transitorie e finali
3.1. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(www.autorita.energia.it) ed ha effetto a decorrere dal 1 gennaio
2002.
Milano, 27 dicembre 2001
Il presidente: Ranci