IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante
"attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da
imballaggio" modificato con integrazioni dal decreto legislativo
8 novembre 1997, n. 389 e con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, in
particolare gli articoli 17, 18 - comma 1, lettera n) e 22 - comma 5,
che dettano le disposizioni generali in materia di bonifica dei siti
inquinati;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'industria, commercio e artigianato e il Ministro della
sanita' del 25 ottobre 1999, n. 471, che, in attuazione del citato
articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
disciplina i criteri, le procedure e le modalita' per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati
ed in particolare l'articolo 15, comma 1, che individua i principi e
i criteri direttivi per la classificazione degli interventi di
interesse nazionale;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi
in campo ambientale", ed in particolare l'articolo 1, che individua i
primi interventi di bonifica di interesse nazionale e prevede
l'adozione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari, di un
programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati;
Considerato che il Programma nazionale individua al medesimo
articolo 1 gli ulteriori interventi di bonifica di interesse
nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i
criteri di finanziamento dei singoli interventi, le modalita' e il
trasferimento delle relative risorse, le modalita' per il
monitoraggio e il controllo delle attivita' di realizzazione degli
interventi previsti, i presupposti e le procedure per la revoca dei
finanziamenti e il riutilizzo delle risorse resesi disponibili;
Visti i decreti ministeriali di perimetrazione dei primi siti di
interesse nazionale individuati dalla legge n. 426/1998 e
precisamente: Cengio e Saliceto del 20 ottobre 1999; Massa e Carrara
del 21 dicembre 1999, Napoli orientale del 29 dicembre 1999; Pieve
Vergonte del 10 gennaio 2000; Balangero del 10 gennaio 2000; Casal
Monferrato del 10 gennaio 2000; Manfredonia del 10 gennaio 2000;
Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano del 10 gennaio 2000;
Pitelli del 10 gennaio 2000; Taranto del 10 gennaio 2000 Brindisi del
10 gennaio 2000; Piombino del 10 gennaio 2000; Gela e Priolo del 10
gennaio 2000; Venezia-Porto Marghera del 23 febbraio 2000, con i
quali sono stati perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal
Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera n) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modificazioni, i primi siti di interesse nazionale
individuati dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 426/1998;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare
l'articolo 114, commi 24 e 25, che ha individuato tre nuovi siti di
interesse nazionale: Sesto San Giovanni, Napoli Bagnoli-Coroglio,
Pioltello e Rodano;
Viste le proposte presentate dalle regioni in merito agli
interventi da inserire nel Programma nazionale ai fini della
classificazione quali ulteriori interventi di interesse nazionale ed
atteso che tra gli ambiti identificati dalle regioni solo alcuni
presentano caratteristiche di rischio sanitario e ambientale, di
pregio ambientale, di rilevanza socio economica similari a quelle dei
siti gia' individuati dal legislatore come di interesse nazionale;
Ritenuto di identificare, in ragione della predetta similitudine,
tra gli interventi proposti quali ulteriori interventi di interesse
nazionale quelli relativi ai seguenti siti: Basse di Stura (Torino),
Biancavilla, Bolzano, Cerro al Lambro, Cogoleto (Stoppani), basso
bacino del fiume Chienti, Crotone, Emarese (Aosta), Fibronit (Bari),
Fidenza, provincia di Frosinone, laguna di Grado e Marano, Guglionesi
II, Livorno, Mardimago e Ceregnano (Rovigo), Milano-Bovisa, fiumi
Saline e Alento, comprensorio Sassuolo-Scandiano, Sulcis
Iglesiente-Guspinese, Terni, Tito, Trento Nord, Trieste.
Tenuto conto che i nuovi siti di interesse nazionale individuati
dalla legge n. 388/2000 e i siti individuati dal presente Programma
nazionale di bonifica devono essere perimetrati secondo le medesime
procedure di cui alla legge n. 426/1998 e ritenuta l'opportunita' di
allegare al Programma nazionale le schede tecniche illustrative dei
siti nazionali dalle quali risultano, tra l'altro, la situazione di
inquinamento, il costo di massima presunto degli interventi di
bonifica e ripristino ambientale nonche' le motivazioni della
rilevanza nazionale degli stessi;
Considerato l'elevato numero dei siti, la complessita' delle
situazioni presenti negli ambiti perimetrati, la mancanza di
indicatori puntuali dello stato di contaminazione degli stessi,
l'urgenza di avviare gli interventi di riduzione degli effetti
dell'inquinamento, la necessita', a tali scopi, di individuare
puntualmente le aree e di identificare il tipo ed il livello di
contaminazione mediante adeguata caratterizzazione analitica;
Ritenuta l'opportunita' di demandare alle regioni, sulla base di
appositi criteri, l'individuazione dei soggetti beneficiari nonche'
la definizione delle modalita', le condizioni e i termini per
l'erogazione dei finanziamenti, trasferendo alle medesime, con
successivi decreti, le risorse finanziarie disponibili;
Ritenuta l'opportunita', in fase di prima applicazione, di
ripartire le risorse disponibili sulla base dei seguenti criteri e
valutazioni:
a) criterio base di proporzionalita', che tiene conto delle prime
indicazioni dei fabbisogni finanziari indicati dalle regioni, o
comunque risultanti dall'istruttoria o desunti in via presuntiva
sulla base dell'estensione del sito, delle conoscenze disponibili
sulle caratteristiche dell'inquinamento e della natura degli
interventi da realizzare, in modo da assicurare a ciascuno dei siti
nazionali un primo contributo che consenta di avviare o proseguire
l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di
caratterizzazione;
b) criterio correttivo di natura tecnica, che tiene conto delle
caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti
dall'inquinamento del sito e dell'urgenza dell'intervento
limitatamente alla messa in sicurezza d'emergenza;
c) salvaguardia occupazionale;
d) finanziamenti pregressi;
e) accordi di programma stipulati;
f) appartenenza all'elenco dei primi siti di interesse nazionale
individuati dal legislatore;
g) somme gia' stanziate a valere sulle risorse di cui alla legge
n. 426/1998;
Considerato che per la caratterizzazione delle aree marine
perimetrate sara' necessario avvalersi dell'ICRAM sulla base di
apposita convenzione del Ministero dell'ambiente, che definira' i
tempi, le modalita' delle attivita' di caratterizzazione nonche' le
relative risorse;
Visto il parere della commissione Ambiente territorio e lavori
pubblici della Camera dei deputati espresso nella seduta del 14 marzo
2001, n. 805/COMM/VIII;
Visto il parere della commissione Territorio, ambiente, beni
ambientali del Senato della Repubblica espresso in data 21 marzo
2001, n. 19423/S;
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome espressa nella seduta del
8 marzo 2001, n. 1178;
Visti i pareri espressi dalla Sezione normativa del Consiglio di
Stato n. 122/01 del 14 maggio 2001 e n. 162/01 del 13 giugno 2001;
Viste le note in data 26 aprile 2001 prot. 4667/RIBO/M/DI/B,
prot. 4668/RIBO/M/DI/B e prot. 4666/RIBO/M/DI/B, con le quali il
Ministro ha chie-sto ai presidenti delle regioni Veneto, Lombardia e
Sardegna di comunicare le rispettive determinazioni in merito
all'integrazione del Programma nazionale, e piu' precisamente
l'intesa ad inserire i siti indicati nei richiamati pareri espressi
dalle competenti commissioni parlamentari nell'elenco dei siti
nazionali individuati dal Programma, la indicazione delle somme da
destinare a tali nuovi siti con conseguente rimodulazione, a livello
di ciascuna delle tre regioni, delle somme ripartite dal Programma, e
le schede tecnico-descrittive dei siti medesimi;
Tenuto conto che i presidenti delle regioni Veneto, Lombardia e
Sardegna non hanno comunicato la rispettiva intesa all'integrazione
del Programma nazionale;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma
3, della legge 9 dicembre 1998 n. 426, il Programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse
nazionale, con i relativi allegati che costituiscono parte integrante
del presente decreto.
Avvertenza.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca: "Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale".
- La direttiva 91/156 e' pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Comunita' europea del 26 marzo 1991 n. L78.
- La direttiva 91/689 e' pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Comunita' europea del 31 dicembre 1991 n.
L377.
- La direttiva 94/62 e' pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Comunita' europea del 31 dicembre 1994 n.
L365.
- L'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22 e' il seguente:
"Art. 17 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente,
avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilita' della contaminazione
dei suoli, delle acque superficiali e delle acque
sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso
dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e
l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la
bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati,
nonche' per la redazione dei progetti di bonifica;
c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e
falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi
batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente
presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di
contaminazione del suolo e delle falde acquifere.
1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree
interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e
recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a
rischio di incidente rilevante di cui al D.P.R 17 maggio
1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di
programma con gli enti provvisti delle tecnologie di
rilevazione piu' avanzate, la mappatura nazionale dei siti
oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il
superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a),
ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di
superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a procedere a
proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e
degli impianti dai quali deriva il pericolo di
inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al
comune, alla provincia ed alla regione territorialmente
competenti, nonche' agli organi di controllo sanitario e
ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del
pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica
di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al
comune ed alla provincia ed alla regione territorialmente
competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati
per non aggravare la situazione di inquinamento o di
pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre
il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato
l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione
di pericolo, deve essere presentato al comune ed alla
regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei
quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti
previsti, ne danno comunicazione al comune, che diffida il
responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del
comma 2, nonche' alla provincia ed alla regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la
realizzazione degli interventi previsti entro novanta
giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e
ne da' comunicazione alla regione. L'autorizzazione indica
le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto
presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di
esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono
essere prestate a favore della regione per la realizzazione
e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di
bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa
in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di
piu' comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed
autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione
del progetto di bonifica la regione puo' richiedere al
comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero
stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli
strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di
limiti di accettabilita' di contaminazione che non possono
essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori
tecnologie disponibili a costi sopportabili,
l'autorizzazione di cui al comma 4 puo' prescrivere
l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni
derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via
prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria
ambientale, nonche' limitazioni temporanee o permanenti
all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni
degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari
modalita' per l'utilizzo dell'area medesima. Tali
prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli
strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati
possono essere assistiti, sulla base di apposita
disposizione legislativa di finanziamento, da contributo
pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle
relative spese qualora sussistano preminenti interessi
pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria
e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi
pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi
10 e 11.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce
variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica
utilita', di urgenza e di indifferibilita' dei lavori, e
sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le
concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la
realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle
attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di
bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai
progetti di cui al comma 2, lettera c), e' attestato da
apposita certificazione rilasciata dalla Provincia
competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non
siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza,
di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati
d'ufficio dal comune territorialmente competente e ove
questo non provveda dalla regione, che si avvale anche di
altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i
predetti interventi le regioni possono istituire appositi
fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e
di ripristino ambientale nonche' la realizzazione delle
eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale
sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3.
L'onere reale deve essere indicato nel certificato di
destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti
dell'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la
bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate
nonche' per la realizzazione delle eventuali misure di
sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono assistite da
privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del
Codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche in
pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
Le predette spese sono altresi' assistite da privilegio
generale mobiliare.
11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto
a sequestro, l'autorita' giudiziaria che lo ha disposto
autorizza l'accesso al sito per l'esecuzione degli
interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale delle aree, anche al fine di impedire
l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente
peggioramento della situazione ambientale.
12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche
dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli
organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che
individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il
livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la regione intende avvalersi per
l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti
obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso
di un'area comporti l'applicazione dei limiti di
accettabilita' di contaminazione piu' restrittivi,
l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari
interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto
che e' approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6.
L'accertamento dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla
provincia ai sensi del comma 8.
13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in
sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
disciplinate dal presente articolo possono essere comunque
utilizzate ad iniziativa degli interessati.
13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente
articolo vengono effettuati indipendentemente dalla
tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei
siti inquinati nonche' dalla natura degli inquinamenti.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di
interesse nazionale sono presentati al Ministero
dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa
con la regione territorialmente competente. L'approvazione
produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione
degli impianti di incenerimento e di recupero energetico,
sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di
valutazione di impatto ambientale degli impianti da
realizzare nel sito inquinato per gli interventi di
bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui
al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad
aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento
sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali.
15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed
informazioni per le imprese industriali, consorzi di
imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed
artigiane che intendano accedere a incentivi e
finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove
tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono
pubblica, rispettivamente, la lista di priorita' nazionale
e regionale dei siti contaminati da bonificare.
- La lettera n) del comma 1, dell'art. 18 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e' la seguente:
"1. Spettano allo stato:
a) - m) (omissis);
n) la determinazione d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dei criteri
generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati,
nonche' la determinazione dei criteri per individuare gli
interventi di bonifica che, in relazione al rilievo
dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione
dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli
inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale".
- Il comma 5 dell'art. 22 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22 e' il seguente:
"5. Costituiscono parte integrante del piano regionale
i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono
prevedere:
a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su
un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalita' degli interventi di bonifica e
risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente
l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita' di smaltimento dei materiali da
asportare".
- L'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e' il
seguente:
"Art. 1 (Interventi di bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati). - 1. Al fine di consentire il concorso
pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree
e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari
in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei
limiti e con i presupposti di cui all'art. 17, comma 6-bis,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, nonche' per gli impegni attuativi
del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui
alla deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
1998, del piano straordinario di completamento e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e
depurazione di cui all'art. 6 del decreto- legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di
programma di cui all'art. 25 del citato decreto legislativo
n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno
ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno
1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di
lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le
medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di lire
130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi,
al finanziamento degli interventi di cui al presente art.
si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma
1 possono concorrere le ulteriori risorse destinate dal
CIPE al finanziamento di progetti di risanamento
ambientale, nonche' quelle attribuite al Ministero
dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi
disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno
1994-1999.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 e per la utilizzazione delle relative risorse
finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, un programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che
individua gli interventi di interesse nazionale, gli
interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di
finanziamento dei singoli interventi e le modalita' di
trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene
conto dei limiti di accettabilita', delle procedure di
riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale
di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
4. Sono considerati primi interventi di bonifica di
interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree
industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti
sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal
Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui
all'art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro Aversano
(Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La Spezia);
o) Balangero;
p) Pieve Vergonte;
p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e
relative discariche);
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);
p-quater) Pioltello e Rodano.
5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del
programma di cui al comma 3, determina altresi' le
modalita' per il monitoraggio e il controllo, con la
partecipazione delle regioni interessate, delle attivita'
di realizzazione delle opere e degli interventi previsti
nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le
procedure per la revoca dei finanziamenti e per il
riutilizzo delle risorse resesi, comunque disponibili,
assicurando il rispetto dell'originaria allocazione
regionale delle risorse. Per le attivita' di cui al
presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente (ARPA).
6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del
programma di cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre
mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la
Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito. Le
regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di
apposita rendicontazione degli enti territoriali
competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati
le rate di ammortamento per capitale e interessi,
avvalendosi delle quote di limiti di impegno
rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.
7. Nel caso di cambio di destinazione, dei siti oggetto
degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci
anni dall'effettuazione degli stessi in assenza di cambio
di destinazione, il contributo di cui all'art. 17, comma
6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, e' restituito allo Stato in
misura adeguata all'aumento di valore con seguito dall'area
al momento del cambio di destinazione, ovvero della sua
cessione, rispetto a quello dell'intervento di bonifica e
ripristino ambientale. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, verranno
determinati i criteri e le modalita' della restituzione.
(Omissis).
- Si riporta l'intero testo dell'art. 114 della legge
23 dicembre 2000, n. 388:
"Art. 114 (Disinquinamento, bonifica e ripristino
ambientale). - 1. All'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n.
349, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei
crediti in favore dello Stato per il risanamento del danno
di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti
dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato,
assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di
rotazione da istituire nell'ambito di apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in
via di anticipazione:
a) interventi urgenti di perimetrazione,
caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati,
con priorita' per le aree per le quali ha avuto luogo il
risarcimento del danno ambientale;
b) interventi di disinquinamento, bonifica e
ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto
luogo il risarcimento del danno ambientale;
c) interventi di bonifica e ripristino ambientale
previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati di cui all'art. 1, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998 n. 426".
"9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente adottato
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono disciplinate le
modalita' di funzionamento e di accesso al predetto fondo
di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero
delle somme concesse a titolo di anticipazione".
2. - 22. (Omissis).
23. Al comma 6-bis dell'art. 23 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, introdotto dall'art. 7 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 258, le parole: "31 dicembre
2000" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2001".
24. Ferme restando le disposizioni di cui al
decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582,
all'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative
discariche).
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali)".
25. All'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"p-quater). Pioltello e Rodano".
26. - 28. (Omissis).
- La legge 23 dicembre 1999, n. 488, reca:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)".
Note all'art. 1:
- Il comma 3, dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426 e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 2.
Contenuti del programma nazionale
1. Il programma nazionale provvede alla:
a) individuazione degli interventi di interesse nazionale
relativi a siti ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1,
comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e all'articolo 114,
commi 24 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) definizione degli interventi prioritari;
c) determinazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti
beneficiari;
d) determinazione dei criteri di finanziamento dei singoli
interventi e delle modalita' di trasferimento delle risorse;
e) disciplina delle modalita' per il monitoraggio e il controllo
sull'attuazione degli interventi;
f) determinazione dei presupposti e delle procedure per la revoca
dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque
disponibili, nel rispetto dell'originaria allocazione regionale delle
risorse medesime;
g) individuazione delle fonti di finanziamento;
h) prima ripartizione delle risorse disponibili per gli
interventi prioritari.
Art. 3.
Interventi di interesse nazionale
1. Gli interventi di interesse nazionale, per i quali il presente
programma disciplina e prevede il concorso pubblico, sono quelli di
messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza
permanente e di ripristino ambientale, relativi ai seguenti siti:
a) i siti di interesse nazionale individuati dall'articolo 1,
comma 4, della legge n. 426/1998, come precisati nella tabella
riportata nell'allegato A e nelle schede descrittive dell'allegato B;
b) i siti di interesse nazionale individuati dall'articolo 114,
commi 24 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali risultano
elencati nell'allegato C, e meglio descritti nelle apposite schede
riportate nell'allegato D;
c) i siti di interesse nazionale individuati dal presente
programma sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 18, comma 1,
lettera n) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
dall'articolo 15 del decreto ministeriale n. 471/1999, quali
risultano elencati nell'allegato E, e meglio descritti dalle apposite
schede riportate nell'allegato F.
2. I siti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono perimetrati
con la procedura di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n.
426/1998.
Note all'art. 3:
- Il comma 4 dell'art. 1 della legge n. 426/1998 e'
riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 114 commi 24 e 25 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 e' riportato nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 18, comma 1, lettera n) del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e' riportato
nelle note alle premesse.
- L'art. 15 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999,
n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalita'
per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino
ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successivemodificazioni e integrazioni), e' il seguente:
"Art. 15 (Interventi di interesse nazionale). - 1. Gli
interventi di interesse nazionale sono individuabili in
relazione alle caratteristiche del sito inquinato, alle
quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti nel
sito medesimo, al rilievo dell'impatto sull'ambiente
circostante al sito inquinato in termini di rischio
sanitario ed ecologico nonche' di pregiudizio per i beni
culturali ed ambientali secondo i seguenti principi e
criteri direttivi, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera
n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
a) la bonifica riguardi aree e territori, compresi i
corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
b) la bonifica riguardi aree e territori tutelati ai
sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva
dall'inquinamento risulti particolarmente elevato in
ragione della densita' della popolazione o dell'estensione
dell'area interessata;
d) l'impatto socioeconomico causato dall'inquinamento
dell'area sia rilevante;
e) l'inquinamento costituisca un rischio per i beni
di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
f) la bonifica riguardi siti compresi nel territorio
di piu' regioni.
2. Il responsabile presenta al Ministero dell'ambiente
il piano di caratterizzazione, il progetto preliminare e il
progetto definitivo predisposti secondo i criteri generali
stabiliti dall'allegato 4, nei termini e secondo le
modalita' di cui all'art. 10, comunicando, altresi', le
informazioni relative agli interventi di messa in sicurezza
adottati ai sensi dell'art. 7 o dell'art. 8. Nel caso in
cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e
non provveda il proprietario del sito inquinato ne' altro
soggetto interessato, i progetti sono predisposti dal
Ministero dell'ambiente, che si avvale dell'A.N.P.A,
dell'Istituto superiore di sanita' e dell'E.N.E.A.
3. Per l'istruttoria tecnica degli elaborati
progettuali di cui al comma 2 il Ministero dell'ambiente si
avvale dell'A.N.P.A., delle A.R.P.A delle regioni
interessate e dell'Istituto superiore di sanita'.
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanita', d'intesa con la regione territorialmente
competente, approva il progetto definitivo, tenendo conto
delle conclusioni dell'istruttoria tecnica e autorizza la
realizzazione dei relativi interventi.
5. Qualora gli interventi di bonifica e ripristino
ambientale prevedano la realizzazione di opere sottoposte a
procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi
della normativa vigente, l'approvazione di cui al comma 4
e' subordinata all'acquisizione della relativa pronuncia di
compatibilita'. In tali casi i termini previsti dal
presente decreto sono sospesi sino alla conclusione della
procedura di valutazione di impatto ambientale.
6. L'autorizzazione del progetto definitivo produce gli
effetti di cui all'art. 10, comma 10".
Art. 4.
Interventi prioritari
1. Ai fini del presente decreto sono considerati prioritari gli
interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione,
oppure, nel caso in cui siano gia' stati realizzati interventi di
messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, gli interventi
di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di ripristino
ambientale.
Art. 5.
Soggetti beneficiari
1. Il concorso pubblico, nella realizzazione degli interventi di
messa in sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e ripristino
ambientale, e' ammesso nei confronti dei seguenti soggetti
beneficiari, alle condizioni rispettivamente indicate:
a) pubbliche amministrazioni, per interventi aventi ad oggetto
aree o beni pubblici;
b) pubbliche amministrazioni, per interventi in danno aventi ad
oggetto beni privati, effettuati nel caso in cui il responsabile non
provveda o non sia individuabile e non provveda nessun altro soggetto
interessato;
c) soggetti privati titolari di diritti reali su beni immobili
sui quali insistano manufatti ad uso residenziale, a condizione che
la costruzione dei predetti manufatti o il cambio di destinazione
d'uso siano avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del decreto
ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e risultino comunque conformi
alla vigente normativa urbanistica ed edilizia;
d) soggetti privati titolari di diritti reali su immobili
destinati ad uso diverso da quello residenziale.
2. Non possono in ogni caso beneficiare del contributo pubblico di
cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni:
a) i soggetti privati che, in relazione a siti inquinati in data
anteriore all'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto
ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, risultino a qualsiasi titolo
responsabili di atti e fatti costituenti illecito penale o
amministrativo posti in essere in violazione di norme di tutela
ambientale che abbiano cagionato danno ambientale, ai sensi
dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' gli altri
soggetti privati responsabili dell'inquinamento, verificatosi prima
dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n.
471, e non integrante la fattispecie illecita di cui all'articolo 18
della legge 8 luglio 1986, n. 349, che non abbiano posto in essere
gli interventi e le iniziative previsti dall'articolo 9, commi 1, 2 e
3 del decreto ministeriale anzi detto;
b) i soggetti privati che si siano resi, a qualunque titolo, per
atti inter vivos, acquirenti o cessionari, in data successiva
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n.
471, di diritti reali o personali d'uso relativamente alle aree
inquinate.
3. Le ipotesi di esclusione di cui alle precedenti lettere a) e b)
del comma 2 si estendono altresi' alle persone giuridiche che si
trovino in una delle condizioni di controllo o di collegamento di cui
all'articolo 2359 del codice civile rispetto al soggetto responsabile
dell'inquinamento.
Note all'art. 5:
- Per il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471,
vedi note all'art. 3.
- Per l'art. 17, comma 6-bis, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, vedasi nelle note alle premesse.
- L'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' il
seguente:
"Art. 18. - 1. Qualunque fatto doloso o colposo in
violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti
adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad
esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o
distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del
fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.
2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la
giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella
della Corte dei conti, di cui all'art. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche
se esercitata in sede penale, e' promossa dallo Stato,
nonche' dagli enti territoriali sui quali incidano i beni
oggetto del fatto lesivo.
4. Le associazioni di cui al precedente art. 13 e i
cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione
da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i
fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a
conoscenza.
5. Le associazioni individuate in base all'art. 13
della presente legge possono intervenire nei giudizi per
danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione
amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa
quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via
equitativa, tenendo comunque conto della gravita' della
colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e
del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del
suo comportamento lesivo dei beni ambientali.
7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno,
ciascuno risponde nei limiti della piu' propria
responsabilita' individuale.
8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove
possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del
responsabile.
9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato
risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme
di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti
in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui
al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione
di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia
del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ad un fondo di rotazione da
istituire nell'ambito di apposita unita' previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente,
al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:
a) interventi urgenti di perimetrazione,
caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati,
con priorita' per le aree per le quali ha avuto luogo il
risarcimento del danno ambientale;
b) interventi di disinquinamento, bonifica e
ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto
luogo il risarcimento del danno ambientale;
c) interventi di bonifica e ripristino ambientale
previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati di cui all'art. 1, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998 n. 426.
9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono disciplinate le
modalita' di funzionamento e di accesso al predetto fondo
di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero
delle somme concesse a titolo di anticipazione".
- I commi 1, 2 e 3 dell'art. 9 del decreto ministeriale
25 ottobre 1999, n. 471, sono i seguenti:
"1. Il proprietario di un sito o altro soggetto che, al
di fuori dei casi di cui agli articoli 7 e 8, intenda
attivare di propria iniziativa le procedure per gli
interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e
di ripristino ambientale, ai sensi dell'art. 17, comma
13-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
del presente regolamento, e' tenuto a comunicare alla
regione, alla provincia ed al comune la situazione di
inquinamento, rilevata nonche' gli eventuali interventi di
messa in sicurezza d'emergenza necessari per assicurare la
tutela della salute e dell'ambiente adottati e in fase di
esecuzione. La comunicazione deve essere accompagnata da
idonea documentazione tecnica dalla quale devono risultare
le caratteristiche dei suddetti interventi.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, il comune o, se
l'inquinamento interessa il territorio di piu' comuni, la
regione verifica l'efficacia degli interventi di messa in
sicurezza d'emergenza adottati e puo' fissare prescrizioni
ed interventi integrativi, con particolare riferimento alle
misure di monitoraggio da attuare per accertare le
condizioni di inquinamento ed ai controlli da effettuare
per verificare l'efficacia degli interventi attuati a
protezione della salute pubblica e dell'ambiente
circostante.
3. Qualora il proprietario o altro soggetto interessato
proceda ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza
dell'obbligo di bonifica verra' definita dalla regione
territorialmente competente in base alla pericolosita' del
sito determinata con i criteri di cui all'art. 14, comma 3,
nell'ambito del Piano regionale o di suoi eventuali
stralci, salva in ogni caso la facolta' dell'interessato di
procedere agli interventi di bonifica e ripristino
ambientale prima del suddetto termine".
Art. 6.
Criteri di finanziamento
1. In fase di prima applicazione, le risorse finanziarie
disponibili di cui al successivo articolo 9, comma 1, lettere a) e
b), sono ripartite tra i siti di cui all'art. 3 secondo quanto
previsto nell'allegato G; tali risorse sono destinate in via
prioritaria al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza
d'emergenza e di caratterizzazione, relativi ad aree o beni pubblici
o effettuati in danno di soggetti inadempienti da parte delle
pubbliche amministrazioni.
2. L'individuazione dei soggetti beneficiari nonche' le modalita',
le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti sono
disciplinati dalle regioni, anche mediante il ricorso agli strumenti
di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto di quanto previsto dal
precedente articolo 5, ed in particolare dei seguenti criteri di
finanziamento e modalita' di erogazione, salvo quanto previsto al
comma 3:
a) finanziamento degli interventi, nel rispetto della priorita'
di cui al comma 1, all'approvazione dei relativi interventi di messa
in sicurezza, piani e progetti e previa approvazione del relativo
quadro economico delle spese da parte della regione, o del
commissario delegato, relativo alle diverse fasi; la regione o il
commissario delegato provvedera' anche alle successive variazioni
economiche qualora queste non comportino modifiche progettuali o di
intervento;
b) erogazione dei finanziamenti per stati di avanzamento lavori
nella esecuzione degli interventi, sulla base di idonea verifica in
corso d'opera, secondo quanto disciplinato dalle regioni;
c) rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture
strumentali alla realizzazione degli interventi, nel caso in cui il
soggetto attuatore sia tenuto, nella scelta del contraente,
all'applicazione della suddetta normativa;
d) concessione dei finanziamenti ai beneficiari sulla base della
valutazione della congruita' dei quadri economici di spesa relativa
ai singoli progetti approvati, nonche' di una relazione
tecnico-economica comprensiva del cronogramma degli interventi e del
termine di fine lavori.
3. Per i soggetti pubblici l'erogazione avverra' per fasi
successive, previa verifica in corso d'opera e le regioni possono
concedere anticipazioni per indagini preliminari, per piani di
caratterizzazione e per progettazione preliminare e definitiva.
Note all'art. 6:
- Il comma 203 dell'art. 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), e' il seguente:
"203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi
la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
il soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367;
c) "Accordo di programma quadro", come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) "Contratto di programma", come tale intendendosi
il contratto stipulato tra l'amministrazione statale
competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole
imprese e rappresentanze di distretti industriali per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche
locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per
la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi
indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/1988, nonche'
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino
requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di
disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9,
lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389".
Art. 7.
Monitoraggio e controllo
1. Il monitoraggio sulla attuazione del Programma nazionale e'
svolto, anche ai fini dell'attivazione delle procedure di revoca dei
finanziamenti, dalle regioni, che si possono avvalere delle ARPA.
2. I controlli sulla conformita' degli interventi ai progetti
approvati sono effettuati dalla provincia territorialmente competente
ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999,
n. 471.
3. I soggetti beneficiari, ogni sei mesi, predispongono e
trasmettono alla regione territorialmente competente una relazione
sullo stato dei lavori che ne evidenzi l'avanzamento fisico e
finanziario.
4. Le regioni provvedono annualmente a trasmettere al Ministero
dell'ambiente una relazione sullo stato di avanzamento degli
interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate.
5. Il Ministero dell'ambiente, anche avvalendosi dell'ANPA, ove
rilevi gravi inadempienze da parte del soggetto beneficiano, propone
alla regione competente l'adozione delle procedure di revoca e di
riassegnazione delle risorse di cui al successivo articolo 8, comma
3.
Note all'art. 7:
- L'art. 12 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999,
n. 471, e' il seguente:
"Art. 12 (Controlli). - 1. La documentazione relativa
al Piano della caratterizzazione, al Progetto preliminare,
al Progetto definitivo, comprensivo delle misure di
sicurezza, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni
d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate, sono
trasmessi alla provincia ai fini dell'effettuazione dei
controlli sulla conformita' degli interventi ai progetti
approvati.
2. Il completamento degli interventi di bonifica e
ripristino ambientale e la conformita' degli stessi al
progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante
apposita certificazione predisposta in conformita' ai
criteri ed ai contenuti indicati nell'allegato 5. Il
completamento degli interventi di messa in sicurezza
permanente e la conformita' degli stessi al progetto
approvato non puo' comunque essere accertato se non decorsi
cinque anni dall'effettuazione del primo controllo ai sensi
del comma 4.
3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce
titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui
all'art. 10, comma 9.
4. Per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 la
provincia e' altresi' tenuta ad effettuare controlli e
verifiche periodiche sull'efficacia delle misure di
sicurezza adottate e degli interventi di messa in sicurezza
permanente, anche al fine di accertare, con cadenza almeno
biennale, che le caratteristiche del sito sottoposto ai
predetti interventi siano corrispondenti alla destinazione
d'uso prevista e non comportino rischi per la salute e per
l'ambiente, tenuto anche conto delle conoscenze tecniche e
scientifiche nel frattempo intervenute".
Art. 8.
Procedure di revoca dei finanziamenti e procedure di riassegnazione
1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente Programma sono
revocati con provvedimento motivato della regione territorialmente
competente, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, nelle ipotesi di
sopravvenienza delle cause di esclusione di cui all'articolo 5, comma
2, nonche' nei casi di mancato rispetto della tempistica degli
interventi stabiliti imputabile al beneficiario, ovvero nel caso in
cui contravvengano alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 7,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
2. La revoca puo' altresi' essere disposta in ogni altra ipotesi di
grave inadempienza del soggetto beneficiario o di violazione degli
obblighi assunti, nonche' in casi di forza maggiore ostativi alla
realizzazione dell'intervento anche non imputabili al soggetto
beneficiario.
3. Le risorse finanziarie revocate sono restituite dai soggetti,
titolari degli interventi di bonifica, alla regione o al commissario
delegato competente, che provvede alla riassegnazione ad altri
interventi possibilmente nell'ambito dello stesso sito oppure per
interventi in altri siti ricompresi nel Programma nazionale.
4. Le minori spese risultanti dai relativi quadri economici nonche'
quelle risultanti dall'avvenuta realizzazione sono utilizzate dalla
regione con le stesse modalita' di cui all'articolo 6 per altri
interventi da realizzarsi nello stesso sito o in altri siti
ricompresi nel Programma nazionale.
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n.
426, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 426/1998 e'
riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' il
seguente:
"Art. 49 (Programmi di tutela ambientale). - 1. Per il
finanziamento degli accordi di programma tra Stato e
regioni di cui all'art. 72 e dei programmi di tutela
ambientale di cui all'art. 73 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, del programma nazionale di bonifica
e ripristino ambientale dei siti inquinati, dei programmi
di difesa del mare e delle riserve marine statali, dei
programmi di competenza del Ministero dell'ambiente di cui
alla deliberazione del CIPE data 3 dicembre 1997, attuativi
degli impegni assunti nella Conferenza di Kyoto, del piano
straordinario di completamento e razionalizzazione dei
sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue
di cui all'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, come modificato dall'art. 8 della legge 8 ottobre
1997, n. 344, degli accordi e contratti di programma di cui
all'art. 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
si provvede a norma dell'art. 11-quater, comma 3, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni. Le risorse relative ai programmi regionali di
tutela ambientale sono ripartite e trasferite alle regioni
ed alle province autonome entro il 31 gennaio di ciascun
anno, con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. All'art. 57, comma 5, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, come modificato da ultimo dal comma
14 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le
parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 1999".
Art. 9.
Fonti di finanziamento e modalita' di trasferimento delle risorse
1. Il programma nazionale di bonifica e di ripristino ambientale
dei siti inquinati e' finanziato con le risorse finanziarie
rivenienti:
a) dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
b) dall'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi'
come rifinanziato dalla tabella "D" della legge 23 dicembre 1999,
n.
488 e, per gli anni successivi, dall'annuale legge finanziaria in
relazione agli obiettivi determinati nel Documento di programmazione
economica e finanziaria;
c) dal fondo di rotazione di cui all'articolo 18, comma 9-bis,
della legge n. 349/1986, come introdotto dall'art. 114, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) dalle deliberazioni del CIPE destinate al finanziamento di
progetti e di interventi di risanamento ambientale;
e) dal quadro comunitario di sostegno 2000-2006, approvato con
decisione comunitaria n. 2050 del 1 agosto 2000;
f) dalle somme disponibili a qualsiasi titolo per la
realizzazione degli interventi di bonifica, assegnate dalla U.E.,
dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali;
2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 6, com-ma 1, nel
rispetto dei criteri di ripartizione ivi stabiliti, sono trasferite
alle regioni e alle province autonome con decreto del Ministero
dell'ambiente. Per le regioni e i siti di interesse nazionale oggetto
di commissariamento, le risorse sono assegnate alla contabilita'
speciale dei commissari delegati, che opereranno nel rispetto dei
criteri di cui all'articolo 6, comma 2. Le risorse sono assegnate
entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione
del presente Programma nazionale.
3. Le ulteriori risorse disponibili saranno ripartite e trasferite,
tenendo conto dello stato di attuazione degli interventi gia'
finanziati e di appositi piani finanziari, predisposti dalle regioni
o dalle strutture commissariali, relativi ai singoli ulteriori
interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di caratterizzazione,
di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di ripristino
ambientale, nel rispetto dei preminenti interessi pubblici connessi
ad esigenze di tutela sanitaria, ambientale e occupazionale.
4. I limiti di impegno, di cui all'articolo 1 della legge n.
426/1998, destinati alla contrazione da parte degli enti locali
territoriali competenti di mutui ventennali ed altre operazioni
finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di
credito, sono trasferiti, sulla base delle assegnazioni di cui alla
tabella di ripartizione (allegato G), alle regioni o ai commissari
delegati, che provvedono a regolare direttamente con gli istituti
mutuanti l'ammortamento dei mutui per capitale ed interessi.
Art. 10.
Convenzione con ICRAM
La convenzione con l'ICRAM per la caratterizzazione e gli
interventi sulle aree marine e' stipulata dal Ministero
dell'ambiente.
Art. 11.
Norme relative alle province autonome di Trento e Bolzano
In relazione a quanto disposto dall'articolo 49 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, ai fini della utilizzazione dei
finanziamenti assegnati dal presente decreto a favore delle province
autonome di Trento e Bolzano resta ferma l'applicazione delle
disposizioni stabilite dall'articolo 5 della legge 30 novembre 1989,
n. 386 e dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
268.
Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e' riportato nelle note all'art. 9.
- L'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e' il
seguente:
"Art. 5. - 1. Le province autonome partecipano alla
ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire
livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il
territorio nazionale, secondo criteri e le modalita' per
gli stessi previsti.
2. I finanziamenti recati da qualunque altra
disposizione di legge statale, in cui sia previsto il
riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati
alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle
stesse per essere utilizzati, secondo normative
provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con
riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province.
3. Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti
di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento
previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi
all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto".
- La legge 30 novembre 1989, n. 386, reca "Norme per il
coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto
Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con
la riforma tributaria".
- L'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e
provinciale), e' il seguente:
"Art. 12. - 1. Le disposizioni in ordine alle procedure
ed alla destinazione dei fondi di cui all'art. 5 della
legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano con
riferimento alle leggi statali di intervento previste,
anche se le stesse non sono espressamente richiamate.
2. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, non concernono
l'attribuzione o la ripartizione di fondi statali a favore
della provincia per scopi determinati dalle leggi statali.
A detti fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui all'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n.
386.
3. In caso di assegnazione di finanziamenti ai sensi
dell'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386,
i relativi stanziamenti di spesa sono comunque iscritti nel
bilancio provinciale nella misura necessaria per far fronte
rispettivamente agli impegni ed ai pagamenti previsti per
l'esercizio in corso, salvo l'obbligo di compensare gli
eventuali minori stanziamenti rispetto alle assegnazioni
con maggiori stanziamenti negli esercizi successivi.
4. Le somme assegnate ai sensi dell'art. 5, comma 2,
della legge 30 novembre 1989, n. 386, sono erogate in una o
piu' soluzioni, prescindendo da qualunque altro
adempimento".
Art. 12.
Disposizioni finali
1. Agli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati previsti dal Programma nazionale si applicano le
definizioni, i limiti di accettabilita', i criteri, le procedure e le
modalita' stabiliti nel regolamento di cui al decreto ministeriale
25 ottobre 1999, n. 471.
2. Con la medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge n. 426/1998 si provvede all'integrazione del programma allegato
al presente decreto.
3. Con successivi decreti si provvedera' al trasferimento delle
risorse alle regioni o alla contabilita' speciale dei commissari
delegati per l'emergenza rifiuti nonche' all'ulteriore ripartizione
delle risorse disponibili.
4. Sono fatti salvi i poteri attribuiti ai commissari delegati
dalle ordinanze di protezione civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 18 settembre 2001
Il Ministro: Matteoli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 296
Allegato A
INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE
(Art 1 - legge n. 426/1998)
=====================================================================
Regione | Denominazione sito
=====================================================================
Veneto | Venezia (Porto Marghera
---------------------------------------------------------------------
Campania | Napoli Orientale
---------------------------------------------------------------------
Sicilia | Gela
---------------------------------------------------------------------
Sicilia | Priolo
---------------------------------------------------------------------
Puglia | Manfredonia
---------------------------------------------------------------------
Puglia | Brindisi
---------------------------------------------------------------------
Puglia | Taranto
---------------------------------------------------------------------
Liguria-Piemonte| Cengio e Saliceto
---------------------------------------------------------------------
Toscana | Piombino
---------------------------------------------------------------------
Toscana | Massa e Carrara
---------------------------------------------------------------------
Piemonte | Casal Monferrato
---------------------------------------------------------------------
| Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano
Campania |(Caserta-Napoli)
---------------------------------------------------------------------
Liguria | Pitelli (La Spezia)
---------------------------------------------------------------------
Piemonte | Balangero
---------------------------------------------------------------------
Piemonte | Pieve Vergonte
Allegato B
INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE
(Art. 1 - legge n. 426/1998)
Schede descrittive
VENEZIA (Porto Marghera)
Comune - Localita'.
Venezia.
Tipologia dell'intervento.
Bonifica e ripristino ambientale dell'area industriale di Porto
Marghera, dei sedimenti lagunari nonche' di altre aree inquinate
(Cassa di colmata, isola Sacca Fisola, discarica di S. Giuliano).
Perimetrazione.
In data 23 febbraio 2000 e' stato pubblicato il decreto di
perimetrazione, a firma del Ministro dell'ambiente delle aree
potenzialmente inquinate.
L'area perimetrata si estende per 3595 ha di cui 479 ha
rappresentati da canali e 3116 ha da suoli.
Tali dimensioni pur vastissime non esauriscono probabilmente
l'intero perimetro del sito da bonificare.
Esso infatti comprende i siti interessati da smaltimento abusivo
dei rifiuti industriali (discariche) e le aree comunque interessate
dalla diffusione dei contaminanti.
Si ricorda che, al fine di contenere la diffusione
dell'inquinamento ed avviare l'azione di risanamento, il Ministro
dell'ambiente con ordinanza del 1 ottobre 1996 dispose che venissero
avviati:
gli interventi di escavo dei canali industriali;
la conterminazione/banchinamento delle sponde di detti canali;
la messa in sicurezza e bonifica delle discariche abusive.
Per avviare queste iniziative il Ministero dell'ambiente ha gia'
stanziato 106,5 miliardi di lire.
Con "l'Accordo di programma sulla chimica a Porto Marghera" le
aziende firmatarie si sono impegnate a procedere alla
caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica delle aree, ivi
comprese quelle dismesse e/o in via di dismissione (aree
"Petrolchimico Uno": 50 ha; aree "Depositi petroliferi":
26 ha).
In data 28 novembre 2000 e' stato siglato l'Accordo di programma
integrativo sulla chimica di Porto Marghera al fine di uniformare le
procedure previste dall'Accordo di programma originario con quelle
del decreto ministeriale n. 471/1999.
Attesa la vastita' delle aree interessate, la molteplicita' di
lavorazioni (chimica, petrolchimica, metallurgia, elettrometallurgia,
meccanica, cantieri navali, produzione di energia elettrica) che
sulle stesse si sono attuate, la numerosita' e pericolosita' degli
inquinanti connessi con dette lavorazioni (metalli pesanti, cianuri,
IPA, diossine, PCB, solventi clorurati, clorofenoli, benzene e suoi
derivati, BTEX, CVM, pesticidi, etc.), la molteplicita' di soggetti
privati e pubblici coinvolti, e' ragionevole ritenere che
l'intervento in questione richiedera' tempi lunghi, lo sviluppo di
attivita' di ricerca e sperimentazione, l'impiego di tecnologie
avanzate e di ingenti risorse finanziarie. Ma soprattutto appare
indispensabile che venga assicurata una gestione coordinata degli
interventi che garantisca uniformita' di approccio sia nelle fasi di
individuazione e dimensionamento dell'inquinamento (perimetrazione e
caratterizzazione) che nella fase di attuazione degli interventi di
messa in sicurezza e bonifica.
Lo stato di contaminazione delle aree industriali di Porto
Marghera e' connesso non solo alle attivita' industriali, che sulle
stesse si sono svolte, ma anche all'utilizzo massiccio di rifiuti
industriali per l'ampliamento delle aree.
Principali caratteristiche ambientali.
La vulnerarabilita' del sistema lagunare rende particolarmente
preoccupanti gli apporti di inquinanti che continuano a giungere nei
sedimenti lagunari a causa del dilavamento delle aree inquinate. E'
necessario per altro sottolineare che la concentrazione di attivita'
industriali altamente inquinanti e la contemporanea coesistenza nella
stessa area lagunare a basso ricambio di centrali termiche, che
scaricano imponenti quantita' di acque calde, rende l'impatto sulla
laguna realmente drammatico.
L'area industriale e' caratterizzata dalla presenza di un sistema
acquifero multistrato ad elementi sovrapposti ed idraulicamente ben
definiti; in particolare, sono individuabili tre corpi acquiferi
distinti: superficiale, primario e secondario e profondo (confinato).
I livelli impermeabili continui separanti i corpi acquiferi sono
costituiti da: livello impermeabile superiore, interposto tra
acquifero superficiale (materiale di riporto) e acquifero primario
sabbioso; livello impermeabile intermedio posto alla base
dell'acquifero primario; livello impermeabile inferiore posto alla
base dell'acquifero secondario.
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica.
La regione Veneto ha formulato per l'escavo dei canali e
banchinamento, la bonifica delle aree pubbliche e la bonifica delle
aree private una stima di costo di larga massima pari a 1457 miliardi
di lire, considerando un costo di dragaggio e bonifica dei canali
industriali pari a 900 mld riducibile alla meta' sulla base
dell'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili (stima A.P.V.).
Piano di caratterizzazione.
Aree industriali - Accordo di programma della chimica.
E' stata completata, da parte delle aziende interessate, la
caratterizzazione dei siti secondo una maglia 100<$>\times <$>100
m,
con i relativi piezometri in ragione di uno ogni dieci punti di
campionamento.
Canali industriali:
E' stato completato l'accertamento dello stato qualitativo dei
sedimenti dei canali industriali. Dai dati sinora raccolti, si stima
un quantitativo di sedimenti ad alta contaminazione pari a circa 2
milioni di metri cubi, mentre il quantitativo totale di sedimenti da
rimuovere e' stimato intorno a 6 milioni di metri cubi.
Progetto di messa in sicurezza e/o bonifica.
A seguito dell'atto di intesa stipulato tra il Magistrato alle
acque e l'Autorita' portuale, risultano di competenza del Magistrato
alle acque gli interventi di banchinamento relativi ai seguenti
canali: canale industriale Sud (sponde Nord e Sud), canale S.
Leonardo Marghera (sponda Ovest), canale industriale Ovest (sponda
Sud), Canale Brentella (sponde), canale industriale Nord (sponda
Nord), sponde Isola Petroli; risultano di competenza dell'Autorita'
portuale i seguenti banchinamenti: testata Molo Sali, sistemazione
della sponda Sud del canale industriale Nord, banchina Grandi Molini
in canale Ovest (in concessione a privati), banchina Trento al molo
A, banchina Sali in bacino molo A, banchina Liguria (secondo tratto)
in canale Ovest.
E' stata affidata al concessionario la progettazione preliminare
per gli interventi di "marginamento" delle sponde dei canali:
Industriale Sud (lato sud), Malamocco-Marghera (lato ovest),
Industriale Ovest (lato sud) ed Isola dei Petroli (lato est), il cui
completamento dei progetti esecutivi e' previsto entro il 31 dicembre
2000. La copertura finanziaria di tali interventi (stimata in 50
miliardi) e' assicurata attraverso i fondi della legge speciale
assegnati al Magistrato alle acque.
E' stato anche definito il crono-programma degli interventi da
finanziare con le risorse CIPE (legge n. 641/1996), mentre si prevede
a breve l'avvio dell'appalto concorso (fase di preselezione) per
l'intervento di bonifica del canale Lusore-Brentelle, il dragaggio
della darsena della Rana nel canale Industriale Ovest e la
sistemazione delle banchine di detta darsena, compresa la bonifica
preliminare dei fondali da corpi estranei nonche' di eventuali
ordigni bellici; il costo stimato e' di 45 miliardi. Sono invece
ancora da definire, in accordo con l'Autorita' portuale, gli
interventi relativi agli altri canali, mentre e' in corso di
redazione da parte del personale tecnico del Magistrato alle acque il
progetto degli interventi relativi alla sponda est del canale
Industriale Ovest di Porto Marghera.
L'Associazione Industriali di Venezia ha in corso di
presentazione il progetto di intervento relativo allo smantellamento
degli impianti per i primi 50 ettari del Petrolchimico Uno.
In sede di conferenza di servizi decisoria sono stati finora
approvati, con prescrizioni, i seguenti progetti:
progetto di bonifica delle aree TD12 - Enichem finalizzata alla
realizzazione di un nuovo impianto di produzione di ossido di
carbonio e idrogeno;
progetto definitivo di bonifica dell'area Corti Femminili,
predisposto dal comune di Venezia;
piano di caratterizzazione dell'area compresa nel Parco di S.
Giuliano (Lotti A1 e A2).
In data dicembre 2000, e' stato siglato l'Accordo integrativo di
programma sulla chimica di Porto Marghera.
NAPOLI ORIENTALE
Comune - Localita'.
Napoli
Tipologia dell'intervento.
Bonifica e ripristino ambientale di area industriale dismessa ed
area marina antistante comprensiva dell'area portuale.
Perimetrazion.
In deroga alla normativa vigente (ordinanza n. 2948, art. 8 -
comma 3, del 25 febbraio 1998), la perimetrazione e' di competenza
del commissario delegato - Sindaco di Napoli, acquisita l'intesa del
Ministro dell'ambiente. L'intesa e' stata data dal Ministro
dell'ambiente al commissario delegato in data 24 settembre 1999. In
data 31 dicembre 1999 e' stata emanata la relativa ordinanza
commissariale di perimetrazione.
L'area a prevalente destinazione industriale, cosi' come definita
dal P.R.G. vigente (zone N e F2) compresa all'interno del perimetro
individuato (vedi figura allegata) puo' essere suddivisa in quattro
grandi sub-aree:
polo petrolifero (estensione di circa 345 ettari) dove sono
localizzate le principali aziende petrolchimiche (Kuwait, Esso,
Italcost, IP, Shell, Agip) e le grandi industrie meccaniche e di
mezzi di trasporto;
zona Gianturco (estensione di circa 175 ettari), dove sono
localizzate le attivita' manifatturiere ed il commercio all'ingrosso;
zona Pazzigno (estensione di circa 200 ettari), dove sono
localizzate aziende di piccole dimensioni con attivita' di settore
prevalentemente imperniate sui materiali ferrosi, non ferrosi e
meccanici;
fascia litoranea del quartiere S. Giovanni, che si estende
dalla darsena petroli a Pietrarsa vicino al confine comunale
(estensione di circa 100 ettari), dove sono ubicati gli insediamenti
dismessi dell'industria metallurgica e metalmeccanica, la centrale
Enel di Vigliena e il depuratore di Napoli;
area marina antistante nel limite di 3000 metri dalla linea di
costa e comunque entro la batimetrica dei 50 metri.
L'area ha una estensione complessiva di circa 820 ettari.
L'indagine eseguita in occasione della stesura del P.R.G. di
Napoli, ha individuato nel suo complesso 34 aree di impianti
produttivi dismessi, per una superficie complessiva di circa 130
ettari di cui ben 77 localizzati all'interno della prima sub-area (40
ettari rappresentati dall'area dismessa degli impianti chimici e di
raffinazione della Kuwait) e con una volumetria di fabbricati di
circa 3,5 milioni di mc. E' quindi evidente che l'area e' investita
da un processo di svuotamento e ridimensionamento dell'apparato
produttivo originario che ha conseguentemente determinato un forte
stato di abbandono e di degrado. Sono significative a tale proposito
le gravi condizioni di degrado e di inquinamento provocate dalle
antiche attivita' industriali e dalla vicinanza della foce del fiume
Sarno su un ampio tratto di spiaggia nel quartiere S. Giovanni.
Di qui l'esigenza di procedere ad interventi di caratterizzazione
puntuali al fine di evidenziare lo stato di inquinamento delle aree
in vista della riqualificazione del paesaggio urbano e della
costituzione di un grande parco attrezzato a scala urbana e
territoriale nonche' della ricostituzione della fascia litoranea.
Principali caratteristiche ambientali.
In corso di acquisizione.
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica:
Il valore globale pari a 345 mld e' costituito dalla somma degli
interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica e
ripristino ambientale, stimata dal sindaco di Napoli - commissario
delegato per l'emergenza.
Piani di caratterizzazione.
E' stato predisposto e consegnato al Commissario un protocollo di
linee guida per la caratterizzazione delle aree a terra e a mare.
Progetti di messa in sicurezza e/o di bonifica.
In fase di elaborazione.
In merito alla destinazione dell'area una volta bonificata, il
commissario ha trasmesso un documento nel quale viene evidenziato
quanto segue. La variante urbanistica prevede la costituzione di un
insediamento universitario nel complesso Cirio, la realizzazione di
un approdo per imbarcazioni da diporto nello specchio antistante
l'industria Corradini, la ristrutturazione della centrale elettrica
Enel di Vigliena, la realizzazione di una struttura per lo spettacolo
ed il tempo libero, la riconfigurazione della spiaggia, dove
possibile, con il ripascimento di tutto il tratto di litorale non
impegnato dall'approdo.
GELA
Comune - Localita'.
Gela.
Tipologia dell'intervento.
Bonifica e ripristino ambientale di aree industriali ed area
marina antistante, bonifica di aree umide e di corpi idrici
superficiali, bonifica di discariche.
Perimetrazione.
All'interno del perimetro definito dal decreto del Ministro
dell'ambiente del 10 gennaio 2000 sono presenti:
un polo industriale di rilevanti dimensioni, costituito da
grandi insediamenti produttivi, prevalentemente raffinerie e
stabilimenti petrolchimici. Le produzioni in essi attuate sono:
prodotti chimici di base quali etilene, acrilonitrile, glicoli etc,
polimeri, raffinazione di petrolio greggio, fertilizzanti, acido
fosforico e solforico;
centri di stoccaggio oli e relative pipeline;
discarica di rifiuti industriali;
area marina compresa tra la foce del torrente Gattano e quella
del torrente Acate o Dirillo;
area umida (Biviere);
tratti terminali del fiume Gela e dei torrenti Gattano ed Acate
o Dirillo.
In particolare all'interno dell'area industriale vengono
effettuate le seguenti produzioni:
Area Polimeri Europa: produzione di polietilene; oltre
all'etilene vengono impiegati principalmente perossidi, eptano, shell
sol (taglio idrocarburico C12 - isododecano), ammide oleica e
propionato di ottodecile;
Area Isaf in liquidazione (impianti inattivi): produzione di
zolfo fuso, acido solforico e acido fosforico; le sostanze coinvolte
nel processo produttivo sono l'ammoniaca, il pentossido di vanadio,
le fosforiti e l'acido fluorosilicico.
Area Agricoltura in liquidazione (impianto inattivo):
produzione ammoniaca e concimi complessi; sono stati impiegati
inoltre acido fosforico, ammoniaca, sali di potassio, solfato
ammonico, urea e sostanze organiche quali coiattolo e sanse di olive;
Area Agip Petroli presente in sito con impianti di
raffinazione;
Area Eni - Divisione Agip: estrazione greggio;
Area EniChem: produzione di etilene, propilene, mix C4, fok e
fuel gas, benzina pirolitica e idrogeno (sostanze coinvolte sono BTX,
virgin nafta, olii lubrificanti, olio fok e quench oil), ossido di
etilene (sostanze coinvoite sono ammine, alcoli superiori,
etossilati, acido acetico), acrilonitrile da propilene, ammoniaca,
acetonitrile e solfato ammonico (prodotti secondari sono acido
cianidrico, acroleina, acetone e cianidrine), idrato sodico.
L'area privata ha un'estensione complessiva di circa 470 ettari.
L'area perimetrata e' compresa nel territorio del comune di Gela
(provincia di Caltanissetta), dichiarato "Area di elevato rischio di
crisi ambientale" nel novembre 1990. Con decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1995 e' stato approvato il "Piano di
disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di
Caltanissetta - Sicilia Orientale".
L'analisi ambientale contenuta nel citato "Piano di
disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di
Caltanissetta - Sicilia Orientale" gia' evidenziava, in relazione
allo stato dei suoli, la presenza di siti potenzialmente contaminati,
uno interno allo stabilimento ENICHEM, uno costituito dalla discarica
autorizzata nell'area industriale di Gela. L'intera area e' inoltre
interessata da un vasto e generalizzato fenomeno di abbandono di
rifiuti di varia natura; sono stati censiti 47 luoghi di abbandono
abituale di rifiuti. Sono inoltre presenti aree adibite
all'estrazione non regolamentata di inerti, che finiscono spesso per
divenire zone di deposito incontrollato di rifiuti e di progressivo
dissesto idrogeologico localizzato.
Per quanto concerne le acque sotterranee, non possono essere
esclusi fenomeni di inquinamento localizzato derivante da dispersione
di liquami civili, da pratiche agricole e da spargimento di liquami
zootecnici.
L'inquinamento dei corpi idrici superficiali e' prevalentemente
riconducibile al recapito negli stessi di reflui civili non depurati
e di liquami zootecnici nonche' al dilavamento di terreni agricoli
sottoposti a trattamenti con pesticidi, erbicidi e fertilizzanti.
I principali fenomeni di inquinamento dell'ambiente marino
costiero nel golfo di Gela sono legati allo scarico delle acque di
processo e di raffreddamento delle produzioni del polo industriale,
alle attivita' portuali, al recapito in mare di reflui civili
scarsamente o per nulla depurati, al recapito in mare delle acque di
dilavamento dei terreni agricoli.
Principali caratteristiche ambientali.
L'area in oggetto e' costituita da depositi continentali
(alluvioni fluvio-lacustri in prevalenza argillose e limose, con
lenti di sabbie e ghiaie), che si alternano, soprattutto lungo la
fascia costiera, a depositi marini di litorale in gran parte
sabbiosi.
Da un punto di vista morfologico il motivo dominante e'
rappresentato da una vasta zona pianeggiante in cui sono presenti gli
insediamenti industriali e alcune zone seminative ed aree incolte con
l'affioramento di litotipi a bassa permeabilita', in cui e' possibile
l'accumulo di acque superficiali che possono dar luogo a vere e
proprie paludi; sono presenti inoltre alcuni rilievi collinari di
altezza limitata e la fascia dunare costiera che si estende fino a
800 m dalla linea di spiaggia.
In generale, le zone pianeggianti sono costituite da alluvioni
attuali e recenti, di cui i depositi piu' antichi sono ricollegabili
alla rete idrografica dei paleoalvei fluviali oppure a vecchi fondi
lacustri. La fascia di transizione tra la zona di pianura ed i
rilievi della zona est dell'insediamento industriale e' costituita da
alluvioni terrazzate. I rilievi collinari ad est comprendono sabbie
gialle, con conglomerati e calcari sabbiosi, passanti verso il basso
ad argille sabbiose. La fascia dunare e' costituita essenzialmente da
sabbie sciolte. La successione stratigrafica sottostante l'area dello
stabilimento e' costituita, dall'alto verso il basso, da:
strato esiguo di materiale di riporto;
alternanza di depositi sabbiosi ed argillosi fino a 15/20 metri
dal p.c.; tale orizzonte corrisponde all'unica formazione acquifera
rinvenibile nel sottosuolo dell'area;
formazione a bassa permeabilita', che funge da basamento
impermeabile dell'acquifero sovrastante. Pertanto da un punto di
vista idrogeologico l'area dello stabilimento e' interessata dalla
presenza di un'unica falda contenuta in un orizzonte in prevalenza
sabbioso. La falda e' sostenuta alla base da una formazione
essenzialmente argillosa.
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica.
Le prime stime, effettuate sulla base dei dati preliminari di
estensione e di tipologia d'inquinamento, indicano un fabbisogno di
larga massima pari a circa 93 miliardi.
Piani di caratterizzazione.
E' stato presentato, dai soggetti titolari dell'intervento, il
progetto di caratterizzazione delle aree industriali. In particolare
il progetto prevede che vengano effettuate le seguenti indagini:
caratterizzazione terreni (su maglia 100<$>\times <$>100),
mediante analisi chimiche sull'aliquota a granulometria inferiore a 2
mm;
caratterizzazione acque superficiali;
caratterizzazione acque sotterranee (un piezometro ogni dieci
stazioni di campionamento dei suoli, in fori di sondaggio che
raggiungono il basamento impermeabile della falda freatica);
caratterizzazione sedimenti marini in corrispondenza delle
piattaforme off-shore;
In data 13 novembre 2000 sono stati approvati i piani di
caratterizzazione delle Aziende Agip Petroli, Agricoltura S.p.a.,
Enichem, Polimeri Europa, Isaf, Eni-Div. Agip.
Progetti di messa in sicurezza e/o di bonifica.
I soggetti privati titolari dell'intervento hanno presentato
un'ipotesi progettuale di "Potenziamento del sistema di contenimento
dell'acquifero sottostante la raffineria di Gela", proponendo
l'adeguamento dell'esistente diaframma plastico, realizzato tra lo
stabilimento e la costa all'inizio degli anni 80 al fine di
intercettare le acque di falda inquinate. Il progetto definitivo
prendera' in considerazione l'ipotesi di estendere la barriera
impermeabile parallela alla linea di costa a tutto il fronte dello
stabilimento. Sara' inoltre previsto un emungimento dell'acqua di
falda a monte della barriera impermeabile. Sara' valorizzato al
massimo il riutilizzo all'interno dello stabilimento dell'acqua
emunta al fine di limitare le quantita' scaricate, che comunque
rispetteranno rigorosamente i limiti tabellari previsti dalla
normativa vigente.
PRIOLO
Comune - Localita'.
Priolo, Melilli, Augusta e Siracusa.
Tipologia dell'intervento.
Bonifica e ripristino ambientale di aree industriali ed area
marina antistante, bonifica area umida, bonifica discariche.
Perimetrazione.
All'interno del perimetro definito dal decreto del Ministro
dell'ambiente sono presenti:
1) un polo industriale di rilevanti dimensioni, costituito da
grandi insediamenti produttivi, prevalentemente raffinerie,
stabilimenti petrolchimici e cementerie. Le produzioni in essi
attuate sono:
prodotti chimici di base;
raffinazione di petrolio greggio;
ossido di magnesio,
cemento.
2) area marina antistante comprensiva delle aree portuali di
Siracusa ed Augusta;
3) discariche di rifiuti pericolosi;
4) stabilimento Eternit di Siracusa;
5) area umida (Salina).
L'area perimetrata e' ubicata all'interno dei territori dei
comuni di Augusta, Priolo, Melilli, Siracusa, Floridia e Solarino
siti (provincia di Siracusa), dichiarati "Area di elevato rischio di
crisi ambientale" nel novembre 1990. Con decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1995 e' stato approvato il "Piano di
disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di
Siracusa - Sicilia Orientale".
Principali caratteristiche ambientali.
L'area si estende tra le strutture dei monti Iblei ad ovest ed il
Mare Ionio ad est.
I terreni affioranti presentano una permeabilita' piuttosto
elevata, che rendono la falda freatica in essi ubicata molto
vulnerabile.
L'analisi ambientale riportata nel citato "Piano di
disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di
Siracusa - Sicilia Orientale" gia' evidenziava, per quanto attiene lo
stato dei suoli, la presenza di 22 siti interessati da deposito
incontrollato di rifiuti. Risultano inoltre presenti tre discariche
autorizzate di rifiuti all'interno dei siti industriali e cinque siti
potenzialmente contaminati. Sono inoltre presenti aree adibite
all'estrazione non regolamentata di inerti che finiscono spesso per
divenire zone di deposito incontrollato di rifiuti e di progressivo
dissesto idrogeologico localizzato.
Per quanto concerne le acque sotterranee, secondo quanto
riportato nel piano, si evidenzia un elevato tenore di cloruri,
soprattutto nelle aree costiere, riconducibile ad intrusione del
cuneo salino conseguente all'abbassamento della falda provocato
dall'eccesso di prelievo per scopi industriali ed irrigui. La
permeabilita' dei terreni superficiali favorisce inoltre fenomeni di
inquinamento localizzato della falda soprattutto in corrispondenza
delle aree abitate, dei terreni agricoli sottoposti a fertilizzazione
e trattamento con pesticidi, degli allevamenti zootecnici.
I corpi idrici superficiali presentano fenomeni di inquinamento
di natura organica ed in corrispondenza della foce, dove sono
insediati gli stabilimenti industriali, anche di inquinamento da
parte di sostanze chimiche.
I principali fenomeni di inquinamento dell'ambiente marino si
riscontrano nella rada di Augusta, nel contiguo seno di Priolo e
nell'area portuale di Siracusa. Nella rada i principali fenomeni di
degrado sono l'inquinamento da petrolio, l'inquinamento termico e
l'eutrofizzazione. Si evidenzia inoltre una contaminazione dei
sedimenti da metalli pesanti e da idrocarburi. L'area di Siracusa
risulta invece caratterizzata da una diffusa condizione di
eutrofizzazione riconducibile a recapito di scarichi civili
scarsamente o per nulla depurati oltre che da scarichi incontrollati
di materiali a base di amianto provenienti dallo stabilimento ex
Eternit.
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica.
Le prime stime, effettuate sulla base dei dati preliminari di
estensione e di tipologia di inquinamento, indicano un fabbisogno di
larga massima pari a circa 100 miliardi.
Piani di caratterizzazione.
E' stato presentato dai soggetti titolari dell'intervento il
progetto di caratterizzazione delle aree industriali, in particolare
il progetto prevede che vengano effettuate le seguenti indagini:
caratterizzazione terreni (su maglia 100<$>\times <$>100),
mediante analisi chimiche sull'aliquota a granulometria inferiore a 2
mm;
caratterizzazione acque superficiali;
caratterizzazione acque sotterranee (un piezometro ogni dieci
stazioni di campionamento dei suoli, in fori di sondaggio che
raggiungono il basamento impermeabile della falda freatica).
In data 13 novembre 2000 sono stati approvati i piani di
caratterizzazione delle aziende Agip Petroli, Erg Petroli, Isab
Energy, Esso, IAS, Somicem, Condea.
Progetti di messa in sicurezza e/o di bonifica.
In corso di elaborazione.
MANFREDONIA
Comune - Localita'.
Manfredonia, Monte Sant'Angelo.
Tipologia dell'intervento.
Bonifica area industriale con discariche annesse, tratto di mare
antistante lo stabilimento industriale; bonifica delle discariche di
RSU Conte di Troia, Pariti I e Pariti II.
Perimetrazione del sito.
All'interno del perimetro definito dal decreto del Ministro
dell'ambiente del 10 gennaio 2000 sono presenti:
stabilimento agricoltura S.p.a. in liquidazione, ex Enichem;
area di proprieta' Enel;
tratto di mare antistante lo stabilimento industriale, esteso
per 3 km dalla linea di costa.
La superficie dell'area perimetrata e' pari a circa 201 ettari
mentre l'area a mare e' pari a circa 8,6 km2.
Lo stabilimento ex Enichem e' ubicato in localita' Macchia di
Monte Sant'Angelo, a circa 1,2 Km da Manfredonia e 15 Km da Monte
Sant'Angelo.
Lo stabilimento e' suddiviso in dieciassette aree denominate
Isole separate da strade. A servizio della strutuira industriale sono
disponibili un raccordo ferroviario ed il porto industriale.
Lo stabilimento negli ultimi cinque anni di produzione ha
prodotto fertilizzanti azotati per uso agricolo, prodotti chimici
utilizzati nel settore delle fibre artificiali e tecnopolimeri e/o
nel settore degli intermedi aromatici: urea, solfato ammonico,
fertilizzanti composti, ammoniaca, caprolattame, acido benzoico e
benzaldeide. I principali impianti produttivi presenti nello
stabilimento sono costituiti da:
centrale termica;
impianti urea 1 e 2, ammoniaca, purificazione caprolattame,
polimerizzazione caprolattame, benzaldeide, trattamento acque di
scarico e trattamento fanghi biologici;
stoccaggi di ammoniaca, toluolo, fuel oil, cloro, soda caustica
e caprolattame;
discariche di seconda categoria tipo B e C;
inceneritore di reflui industriali.
Attualmente lo stabilimento, in via di liquidazione, ha sospeso
tutte le attivita' produttive mantenendo in vita la centrale a
vapore, per il riscaldamento di alcuni apparati di sicurezza, e
l'impianto di trattamento "TAS", utilizzato in passato per il
trattamento delle acque di scarico degli impianti.
Nel 1976 ci fu un'esplosione nella colonna 71/C dell'impianto di
ammoniaca, che procuro' la fuoriuscita di arsenico.
L'area di proprieta' ENEL, ubicata ad est dello stabilimento
agricoltura, non e' mai stata oggetto di insediamenti produttivi.
Le discariche di RSU, Conte di Troia, Pariti I e Pariti II
presentano le seguenti caratteristiche:
Conte di Troia: cava dismessa di calcarenite (tufo calcare)
adibita a discarica dal 1988 e dismessa nel 1991;
Pariti I: cava dismessa di calcarenite (tufo calcare) adibita a
discarica nei primi anni 1960 e dismessa nel 1988;
Pariri II: discarica autorizzata nel 1993, salvo che per un
modulo attivato ex art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 915/1982, realizzata all'interno di una cava dismessa
di calcarenite (tufo calcare). E' ancora in esercizio solo il terzo
lotto funzionale.
Principali caratteristiche ambientali.
Lo stabilimento Enichem sorge ai piedi del promontorio garganico,
su un tratto di piana costiera che si raccorda ai rilievi calcarei
dell'entroterra attraverso una ripida ed estesa scarpata. In
corrispondenza della piana costiera, tali rocce costituiscono il
letto di una estesa copertura ghiaioso sabbiosa e limosa, di origine
prevalentemente alluvionale o detritica, il cui spessore, in
corrispondenza dello stabilimento, raggiunge i 25 m s.l.m.
La successione stratigrafica e' quindi costituita, dal basso
verso l'alto, da:
calcari ben stratificati, fratturati e a lungo carsificati;
copertura di ciottoli calcarei a spigoli arrotondati immersi in
una matrice sabbioso-limosa (70% del deposito).
La notevole eterogeneita' e la spiccata anisotropia del mezzo non
consentono di valutare con precisione il coefficiente di
permeabilita' dell'acquifero; vista la limitata estensione del bacino
e i bassi valori delle portate emunte si puo' dire che l'acquifero e'
a bassa potenzialita' idrica e a permeabilita' non elevata.
La permeabilita' aumenta ad est dello stabilimento nella zona
inizialmente scelta per l'insediamento dell'impianto termoelettrico
(Enel), con calcari a luoghi intensamente carsificati con cavita'
anche comunicanti con l'esterno. La falda idrica e' sostenuta
dall'acqua di mare, che si rinviene anche a distanza dalla costa (10
- 15 km); la superficie piezometrica degrada verso il livello del
mare in cui si riversa (con flusso idrico in direzione sub
perpendicolare alla costa).
L'acqua di mare penetra piuttosto profondamente all'interno del
territorio. La contaminazione non permette l'utilizzazione irrigua
dell'acqua di falda: secondo il piano di risanamento delle acque
della regione Puglia si tratta di "zone a vietato emungimento": a
pagina 280 del volume IV del piano si legge infatti che: "le aree
dell'hinterland di Manfredonia corrispondono a quelle nelle quali
forti fenomeni di contaminazione salina vietano oggi l'impiego delle
acque sotterranee per qualsiasi uso, nelle quali il divieto di
emungimento deve essere posto con l'obiettivo di limitare l'ulteriore
propagazione del fenomeno nell'entroterra".
La piovosita' media annua varia fortemente di anno in anno,
influenzando in modo significativo l'entita' delle acque disponibili
per la formazione di risorse idriche sia superficiali che
sotterranee.
Costi di messa in sicurezza e/o bonifica.
Le prime stime indicano un fabbisogno di circa duecento miliardi.
Piano di caratterizzazione.
A seguito dell'approvazione formale del piano di
caratterizzazione dei suoli e delle acque di falda e' stata
effettuata la loro caratterizzazione nelle aree interne allo
stabilimento Enichem, comprese le aree vendute a terzi.
In particolare sono state effettuate le seguenti indagini:
caratterizzazione dei terreni (su maglia 25x25);
caratterizzazione delle acque sotterranee (1 piezometro ogni
dieci stazioni di campionamento dei suoli);
caratterizzazione delle discariche secondo i criteri della
norma UNI 10802/1999;
Sono in corso di svolgimento le indagini di caratterizzazione
sulle seguenti aree:
tratto di mare antistante lo stabilimento;
area di proprieta' Enel.
La caratterizzazione dei sedimenti marini prevede il
campionamento dell'intero fronte di affaccio dello stabilimento, in
ragione di 3 prelievi ogni 100 metri;
Per quanto riguarda l'area ENEL non sono presenti indizi di
contaminazione dei terreni, fatta eccezione per un settore
localizzato a ridosso del confine meridionale dell'area Enichem (100
x 10 m), dove e' stata riscontrata una concentrazione di IPA piu'
tossici (crisene) e di fenoli superiore a quelle indicate dal D.M. n.
471/1999 per le aree a destinazione d'uso industriale; per quanto
concerne l'acqua sotterranea, in un campione prelevato da una cavita'
carsica presente nel sito e' stato riscontrato un elevato contenuto
salino (solfati e cloruri), dovuto presumibilmente all'ingressione
delle acque marine, ed il superamento della concentrazione limite per
l'ammoniaca e per alcuni solventi aromatici (toluene e xilene).
Progetto di messa in sicurezza e/o bonifica.
E' stata completata la rimozione degli stoccaggi di sali sodici
per un totale di circa 30.000 t.
Per i seguenti progetti e' in corso l'attivita' istruttoria:
progetto preliminare di messa in sicurezza della falda mediante
barriera idraulica, realizzata attraverso sessantasei pozzi di
ricarica con acque di caratteristiche conformi alla tabella 21
dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 152/1999 (portata totale
immessa pari a circa 200 mc/ora);
progetto preliminare di bonifica della falda con emunzione a
monte della barriera di immissione. L'acqua emunta dovra' essere
trattata al livello delle migliori tecnologie disponibili;
messa in sicurezza dei terreni (impermeabilizzazione
superficiale delle aree contaminate con raccolta e trattamento delle
acque meteoriche): pavimentazione in c.a., asfaltatura e posa di
materassini bentonitici delle isole 12, 14, 16 e 17 nonche' dell'area
s.o.;
messa in sicurezza delle discariche: svuotamento di quelle
contenenti rifiuti pericolosi, impermeabilizzazione della discarica
di inerti, smaltimento dei rifiuti contaminati da arsenico in una
discarica esterna allo stabilimento di tipologia adeguata
(presumibilmente 2C). In alternativa e' in studio la possibilita' di
detossificare i rifiuti al fine di smaltirli in una discarica 2B,
interna allo stabilimento; saranno eliminate le discariche ubicate
nelle isole 12, 14 e 17;
progetto preliminare di bonifica dei terreni: decorticazione
dei terreni contaminati da arsenico sino a raggiungere i valori
previsti nel regolamento per i siti industriali e loro conferimento
in discarica, previo trattamento di detossificazione; bonifica e
ripristino ambientale dei terreni inquinati da caprolattame mediante
processo di landfarming.
Per quanto concerne le discariche esterne e' stato predisposto
dal comune di Manfredonia un progetto di bonifica riguardante le
discariche Conte di Troia e Pariti I. Per Pariti II e' stato
predisposto il progetto di messa in sicurezza del lotto attivato ex
art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.
BRINDISI
Comune - Localita'.
Brindisi.
Tipologia dell'intervento.
Bonifica e ripristino ambientale dell'area industriale, bonifica
dell'area marina antistante comprensiva dell'area portuale, bonifica
dell'invaso del Cillarese.
Perimetrazione.
All'interno del perimetro definito dal decreto del Ministro
dell'ambiente del 10 gennaio 2000 sono presenti:
stabilimento petrolchimico;
industrie metallurgiche;
industrie farmaceutiche;
centrali per la produzione dell'energia elettrica;
discarica di idrossido di calcio (V = 1,5 milioni di mc);
area agricola compresa tra la centrale Enel di Brindisi Nord,
il polo chimico e la centrale Enel di Cerano Brindisi Nord;
discarica abusiva di rifiuti urbani;
aree di abbandono di rifiuti provenienti da demolizioni
industriali e non;
bacino artificiale del Cillarese;
grandi fosse settiche di sedimentazione dei reflui organici
della citta' di Brindisi;
capannoni della ex SACA, contenenti residui di amianto;
area marina antistante comprensiva dell'area portuale.
Il territorio in questione che ha un'estensione complessiva di
aree private pari a circa 21 km2 e pubbliche di circa 93 km2 e si
affaccia sul settore meridionale del mare Adriatico con uno sviluppo
costiero di circa 30 km.
La popolazione residente nelle zone limitrofe al sito in oggetto
costituisce circa 1/3 dell'intera popolazione regionale.
Il territorio e' compreso nell'area dichiarata "Area ad elevato
rischio di crisi ambientale" nel 1990. La dichiarazione e' stata
reiterata nel luglio del 1997. Con decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 1998 e' stato approvato il "Piano di
disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di
Brindisi".
Pur in assenza di un censimento puntuale dei siti degradati, e'
nota la presenza nel territorio in questione di zone, interessate da
attivita' estrattive (cave attive e/o esaurite) e non, che presentano
fenomeni di degrado e dissesto localizzato. Molte di esse sono state
infatti utilizzate come discariche abusive di rifiuti; basti
ricordare l'ansa valliva di fiume Grande, colmata da terreni
riportati di dubbia origine, e la sponda destra del canale di fiume
Piccolo, oggetto di sversamenti di oli combustibili. Discariche di
rifiuti industriali sono state individuate nell'area Montedison
(fanghi al mercurio, ceneri, scorie di forni e delle colonne di
distillazione, etc.). Coperture in eternit da sottoporre a bonifica
sono presenti in aree industriali ed in area portuale. Risultano
inoltre presenti nell'area industriale oltre 100.000 tonnellate di
rifiuti speciali e pericolosi in parte derivanti da attivita'
produttive dismesse.
La discarica di idrossido di calcio, che ha una superficie di
circa 50 ettari, occupa parte dell'area umida nota come "Saline
Foggia di Frau", di interesse regionale e nazionale, mentre "l'area
agricola e' soggetta a fall-out delle particelle solide provenienti
dalle emissioni delle centrali termoelettriche e dell'industria
chimica. Il bacino del Cillarese e' inquinato sul fondo dalle
particelle solide dei reflui organici provenienti dal comune di
Mesagne (Brindisi). Le grandi fosse settiche venivano utilizzate
dall'acquedotto pugliese per la sedimentazione dei reflui organici
della citta' di Brindisi prima dello smaltimento in mare;
attualmente, dopo la realizzazione dell'impianto di depurazione di
fiume Grande, sono in stato di abbandono con forte inquinamento dei
terreni circostanti le vasche stesse. I capannoni ex SACA, ubicati
nell'ansa valliva del canale Cillarese, hanno coperture costituite da
materiali a base di amianto ed inoltre e' probabile che nelle
immediate vicinanze di essi siano stati smaltiti rifiuti pericolosi
(fonte comune di Brindisi).
Si hanno inoltre evidenze di inquinamento salino e batteriologico
della falda riconducibili rispettivamente a emungimenti abusivi,
dispersione di reflui non adeguatamente depurati, infiltrazioni di
prodotti chimici utilizzati in agricoltura, dispersione nel suolo e
nel sottosuolo di liquami zootecnici, rilascio di percolato
proveniente da discariche con il fondo non impermeabilizzato o
abusive.
Le analisi effettuate in passato sui corsi d'acqua superficiali
hanno comunque evidenziato un notevole livello di inquinamento
batteriologico ed una rilevante presenza di sostanza organica. Le
cause identificabili sono le immissioni di reflui civili non
adeguatamente trattati, gli scarichi industriali, gli scarichi non
collegati alla rete fognaria, gli sversamenti abusivi di acque di
vegetazione.
Principali caratteristiche ambientali.
L'area si affaccia sul settore meridionale del mare Adriatico con
un notevole sviluppo costiero (circa 30 km).