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Gazzetta n. 13 del 16 Gennaio 2002

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI - DELIBERAZIONE 9 gennaio 2002
Approvazione delle linee guida per l'Ente autorizzato ex art. 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476. (Deliberazione n. 1/2002/AE/ALBO).

Autorita' centrale per la convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993

LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Letta la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione
della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993;
Letto l'art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dalla richiamata legge n. 476/1998, che al comma 1, lettera c),
prevede che la Commissione per le adozioni internazionali autorizzi
enti, aventi i requisiti di cui all'art. 39-ter della medesima legge
n. 184/1983, allo svolgimento, per conto di terzi, di pratiche di
adozione di minori stranieri;
Considerata la necessita' di fornire ai suddetti enti autorizzati
precise indicazioni in materia di organizzazione e di adempimenti
amministrativi onde assicurare sul territorio nazionale uniformita'
di comportamenti e omogeneita' dei servizi resi;
Considerato inoltre che, ai fini dello svolgimento dell'attivita'
di vigilanza in Italia e all'estero, la Commissione deve informare i
soggetti coinvolti nelle procedure di adozione, sugli elementi in
base ai quali saranno svolte le verifiche sull'operato e sulla
competenza degli enti in relazione all'eventuale limitazione,
sospensione o revoca dell'attivita';
Viste le proprie deliberazioni in data 18 dicembre 2001 e 9 gennaio
2002, inerenti i contenuti del documento di indirizzo denominato
"Linee guida per l'Ente autorizzato allo svolgimento di procedure di
adozione di minori stranieri";

Delibera:
E' approvato il documento di indirizzo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali,
denominato "Linee guida per l'Ente autorizzato allo svolgimento di
procedure di adozione di minori stranieri" che forma parte integrante
della presente deliberazione e se ne dispone la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 2002
La presidente: Cavallo

LINEE GUIDA PER L'ENTE AUTORIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE DI
ADOZIONE DI MINORI STRANIERI.

Premessa.
Ad un anno dalla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati a
svolgere pratiche di adozione all'estero da parte dei cittadini
italiani, la Commissione per le adozioni internazionali - avendo
osservato e valutato le diverse prassi operative dei protagonisti,
inseriti a vario titolo, nel percorso adozionale (regioni, servizi
socio-sanitari, tribunali per i minorenni, enti autorizzati,
autorita' straniere) e avendo acquisito maggiori conoscenze - ritiene
opportuno tracciare il percorso da attuare affinche' l'intervento
dell'ente autorizzato possa essere il piu' possibile adeguato,
integrato, trasparente e tutelante del "superiore interesse dei
minori stranieri", non solo di quelli adottati, ma anche di quelli
che rimarranno, per vari motivi, nella situazione di disagio e
svantaggio sociale e, quindi, bisognevoli di aiuto e sostegno nel
Paese di origine.
A tal fine e' sembrato corretto, per esigenza di chiarezza e
comprensione massima, schematizzare l'attivita' degli enti nei
passaggi piu' importanti delle procedure di adozione di un bambino
straniero.
Questi passaggi sono riportati in schede-tipo riassuntive
dell'attivita'; ogni scheda appena compilata, sara' inserita nel
fascicolo dell'ente e potra' eventualmente, oscurati i dati
sensibili, essere utilizzata anche per informazione, nonche'
pubblicata su testi esemplificativi riguardanti la materia
dell'adozione internazionale o essere parimenti, a tal fine, inserita
in Internet. Le varie schede facenti capo ad un ente costituiranno
cosi', nel loro insieme e per i loro contenuti, una forte
dichiarazione d'impegno nella strategia d'intervento (informazione,
preparazione, accompagnamento, sostegno pre-adottivo e post-adottivo,
altri servizi a disposizione delle coppie) proposta e seguita da quel
determinato ente ed alla quale ogni coppia presa in carico,
consapevolmente e responsabilmente, aderisce e della quale,
successivamente, puo' pretendere la puntuale e corretta esecuzione.
La Commissione ritiene che l'attuale regionalizzazione degli
enti, a suo tempo individuata come prudente scelta iniziale, potra'
essere superata quando si sara' verificato che il rapporto
enti-servizi e' stato instaurato e mantenuto a prescindere
dall'esistenza di una struttura logistica nella regione. Cio' sara'
possibile nella misura in cui i percorsi di formazione, che hanno
accomunato servizi ed enti in questo anno di lavoro, avranno dato i
loro frutti e sul territorio nazionale si sara' ottenuto una certa
omogeneizzazione degli interventi in tale settore. Nel frattempo si
ritiene opportuno che ogni ente indichi un proprio referente in ogni
regione per la quale e' autorizzato e nella quale non ha una sede.
La Commissione ritiene, comunque, che l'ente non possa estendere
l'operativita' a livello nazionale se non ha almeno due strutture ben
organizzate e funzionanti nel quotidiano e distribuite su aree
geografiche congruamente distanti.
Per i motivi su esposti, gli enti sono fortemente chiamati, nel
l'espletare la propria attivita', a seguire puntualmente le
indicazioni espresse nel presente documento e compilare le
schede-tipo allegate, che ne costituiscono parte integrante.
La Commissione ritiene, inoltre, maturo un confronto per
verificare con gli enti gia' autorizzati come superare le difficolta'
derivanti dall'esistenza di un numero elevato di autorizzazioni per
un determinato Paese, in quanto la frammentazione degli interventi
operativi penalizza gli enti stessi, alcuni dei quali potrebbero
vedersi preclusa la possibilita' di accreditamento all'estero; le
autorita' straniere, infatti, insistono per un numero limitato di
enti; probabilmente la realizzazione di coordinamenti spontanei per
aree geografiche di attivita' puo' essere una strada da percorrere; a
tal fine, nel breve periodo, saranno promossi incontri di
approfondimento aperti ad ogni contributo, anche provenienti da
istituzioni locali.
Per quanto riguarda i costi dell'adozione nel Paese straniero, la
Commissione ribadisce la necessita' di fissare entro un congruo
periodo di tempo (e comunque non oltre il 30 luglio 2002) un tetto, a
tal fine si riserva di dare indicazioni concrete solo dopo che gli
enti avranno proceduto alla puntuale e dettagliata compilazione della
scheda costi (vedi mod. E/3). Precisa, comunque, che i costi dovranno
ridursi ed attestarsi su uno standard che possa configurarsi come una
cifra che una famiglia di medio reddito puo' affrontare. Parametro
gia' richiesto per il rilascio del decreto di idoneita', altrimenti
si avrebbe che alcune coppie sarebbero poi di fatto escluse perche'
pur ritenute economicamente in grado di mantenere, educare ed
istruire un bambino, di fatto non lo sono per un bambino straniero.
La Commissione ritiene di dover richiamare gli enti alla puntuale
applicazione dell'art. 31, lettera m), della legge n. 476/1998, per
una efficace collaborazione con i servizi dell'ente locale, sia
nell'attivita' di informazione-formazione delle coppie, sia nella
fase post-adottiva.
La Commissione ritiene inoltre di dover promuovere fra gli enti e
con gli enti la piena attuazione del principio di sussidiarieta', che
nella maggior parte dei provvedimenti stranieri sottoposti al suo
esame, e' spesso richiamato soltanto formalmente, ed e' altrettanto
poco concretamente rilevabile nei progetti di cooperazione e sostegno
indicati dalla maggior parte degli enti.
La Commissione, condividendo l'esigenza di semplificare ed
omogeneizzare alcune procedure, secondo le indicazioni fornite dagli
enti, si impegna a svolgere un'efficace azione di proposta nei
confronti delle competenti autorita' ed in particolare:
a) Ad adoperarsi affinche' l'ente possa avvalersi dell'aiuto di
una rappresentanza diplomatica di un altro Stato, in quei Paesi ove
non e' presente l'ambasciata o il consolato italiano, affinche' le
coppie ed i referenti degli enti non siano costretti a spostarsi in
un Paese straniero diverso da quello in cui l'adozione sara'
effettuata (esempio Nepal <$>\rightarrow <$> India);
b) a verificare la possibilita' che gli enti trattino i dati
sensibili. Occorrono a riguardo precise indicazioni da parte del
Garante per la protezione dei dati personali (legge n. 675/1996), a
tal fine la Commissione richiedera' un incontro in tempi brevi;
c) a promuovere, per quanto possibile, la semplificazione delle
procedure, nonche' l'abbattimento dei costi per le legalizzazioni; a
tal fine la Commissione organizzera' a stretto giro un incontro con
le Amministrazioni dell'interno, della giustizia e degli affari
esteri; occorrera' comunque una revisione delle apposite norme di cui
al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.
444 e n. 445;
d) a sensibilizzare le rappresentanze italiane all'estero ad
una piu' fattiva collaborazione con gli enti operanti sul territorio
di competenza (art. 32, comma 4, legge n. 476/1998), assicurando una
precisa e puntuale informazione sull'attuale quadro normativo, con
particolare riferimento alle modifiche introdotte dalle leggi n.
476/1998 e n. 149/2001 rispetto ai limiti di eta' ed ai termini di
efficacia del decreto di idoneita';
e) a sostenere gli enti nei Paesi non Aja, ove non e' richiesto
l'accreditamento, affinche' dalle competenti autorita' di riferimento
ricevano un documento che li legittimi ad operare (lettera di
gradimento);
f) ad organizzare periodici incontri seminariali con i
tribunali per i minorenni per promuovere, nel rispetto dell'autonomia
propria dell'organo giudicante, un confronto che abbia tra gli
obiettivi anche quello di stimolare l'uniformita'
dell'interpretazione normativa e l'omogeneizzazione delle prassi
operative, al fine di rappresentare alle autorita' straniere una
visione univoca e coerente dell'iter adozionale nel nostro Paese.
La Commissione, nel quadro del proprio piano di attivita', ha
promosso, e continuera' a farlo, incontri con le regioni, affinche':
a) nel breve periodo attivino, in ossequio all'art. 39-bis
della legge n. 476/1998, i previsti protocolli operativi e ogni forma
stabile di collegamento tra i protagonisti del percorso adottivo;
b) i suddetti protocolli siano tra loro il piu' possibile
omogenei, evitando sul territorio nazionale le differenziazioni nelle
prassi procedurali, spesso causa di aggravio dei costi e di
disparita' tra cittadini;
c) un maggior coordinamento si realizzi tra regioni e tra
regioni ed enti, impegnandosi, altresi', in collaborazione con la
Conferenza Stato-regioni e quella unificata, regioni-autorita'
locali, a promuovere incontri finalizzati allo scambio di
informazioni e di esperienze operative.
E' opportuno al riguardo che, sul territorio, si sviluppino anche
iniziative promosse dagli enti, volte a concretizzare l'operativita'
dei suddetti protocolli tra regioni, servizi socio-sanitari ed enti
ed eventualmente autorita' giudiziarie minorili.

Quadro A - Competenze

Autorizzazione.
All'atto della richiesta di autorizzazione o estensione ad
operare in un determinato Paese straniero, l'ente deve corredare
l'istanza di un dettagliato studio sull'attivita' che si propone di
avviare, cio' affinche' possa evincersi il livello di conoscenza
della realta' locale, specificatamente in ordine alle condizioni
dell'infanzia, alla legislazione e in particolare all'aspetto
procedurale dell'istituto dell'adozione, nonche' la metodologia
prescelta nella realizzazione dei progetti di cooperazione,
finalizzati alla attuazione del principio di sussidiarieta'.
E' importante che l'ente dia precisa indicazione del distretto
e/o provincia oltre che, in caso si tratti di Federazione di Stato
(Brasile), dello Stato in cui si propone di operare. Questa
integrazione e' necessaria sia per le nuove che per le vecchie
istanze di autorizzazione e di estensione da integrarsi entro il
28 febbraio 2002.
L'istanza di autorizzazione puo' essere inoltrata alla
Commissione due volte nell'anno solare: entro il 30 gennaio ed il
30 giugno di ogni anno, cio' per consentire alla Commissione una
migliore valutazione complessiva degli aspiranti da parte degli enti
ed un piu' adeguato svolgimento del proprio programma di attivita'.
L'ente, allo stato attuale, in deroga alle limitazioni
territoriali previste nel provvedimento di autorizzazione, potra'
accogliere la richiesta di aspiranti genitori adottivi residenti in
regioni per le quali non aveva chiesto o non aveva ottenuto
l'autorizzazione, previa specifica delibera della Commissione per le
adozioni internazionali; il provvedimento di autorizzazione in
deroga, puo' essere emesso anche su richiesta della coppia; l'istanza
deve essere sufficientemente motivata; sono ritenuti motivi validi:
una seconda adozione, precedente residenza nella regione ove l'ente
prescelto ha sede, minori costi, contiguita' territoriale ecc. Il
provvedimento viene trasmesso all'ente a cura della Commissione.
Incarico.
L'ente, pur essendo un soggetto privato, ottenuta
l'autorizzazione ad operare e la conseguente iscrizione all'albo
svolge alcune funzioni delegate dalla Commissione. E' tenuto ad
accettare l'incarico che la coppia intende conferire e portarlo
avanti, dopo aver avuto con la stessa piu' colloqui per illustrare la
propria metodologia operativa sia in Italia che all'estero; il
conferimento dell'incarico da parte della coppia configura
accettazione di quella metodologia.
L'ente, prima di accettare l'incarico, ai fini di conoscere la
coppia e farsi conoscere dalla coppia, puo' richiedere a quest'ultima
la relazione redatta dai servizi socio-sanitari e, ove detta
relazione non sia in loro possesso, puo', previo consenso espresso
dei coniugi, richiederla al tribunale per i minorenni (o alla sezione
minorenni della corte d'appello) che ha dichiarato l'idoneita'. E
cio' perche' dalla relazione potrebbero piu' chiaramente emergere le
"attese" della coppia, al di la' delle eventuali indicazioni
contenute nel decreto di idoneita', alle quali nei fatti l'ente
potrebbe non essere in grado di dare una risposta, ad esempio perche'
il Paese in cui la coppia intende adottare non offre bambini di
quella eta' o con quelle caratteristiche.
L'ente, utilizzando i momenti d'incontro informativi e di
preparazione, in collaborazione con i servizi territoriali, o
direttamente, deve contribuire affinche' le coppie prese in carico
raggiungano un buon livello di consapevolezza del significato
profondo dell'adozione internazionale e parimenti delle molteplici
responsabilita' che da essa conseguono, cosi' da farle aprire
all'accoglienza di uno o piu' minori, superando - proprio grazie ai
percorsi maturativi di sostegno - ogni pregiudizio, specialmente
quelli inerenti la diversita' legata all'etnia.
L'ente, nell'assolvimento dei compiti inerenti la presa in carico
delle coppie aspiranti all'adozione di un minore straniero, ha
l'obbligo di verificare, insieme con loro, le concrete possibilita'
di realizzazione del progetto adottivo, fornendo, nel corso dell'iter
adozionale, tutte le informazioni necessarie sulla procedura da
svolgere all'estero.
L'ente, appena ottenuto l'incarico deve darne comunicazione alla
Commissione, al tribunale per i minorenni ed ai servizi
socio-sanitari; un'eventuale revoca va parimenti comunicata,
indipendentemente dalle motivazioni e dalla parte che l'ha messa in
atto.
L'incarico all'ente si configura come un mandato a carattere
atipico, in quanto la liberta' contrattuale ed il rapporto
fiduciario, elementi entrambi caratterizzanti il mandato, nel caso di
specie sussistono soltanto in capo alla coppia che conferisce
l'incarico; la coppia, una volta dichiarata idonea, ha infatti
acquisito un diritto ad attivare e proseguire una procedura
all'estero attraverso l'attivita' di sostegno di un ente autorizzato;
percio' mentre all'atto della dichiarazione di disponibilita' essa si
mette a disposizione come risorsa familiare con le proprie
potenzialita', ma non ha alcun diritto ad ottenere l'idoneita' e
tanto meno un bambino, intervenuto il decreto autorizzativo,
acquisisce, invece, il diritto di attivare presso l'ente autorizzato
la procedura per adottare un bambino straniero.
L'ente non puo' rifiutare l'incarico, ove la coppia sia gia' in
possesso del decreto di idoneita' ma se nel corso del rapporto,
insorgono, o emergono eventi eccezionali precedentemente non
rilevati, e di tale gravita' da poter eventualmente configurare
motivo valido per la revoca stessa del decreto di idoneita', potra'
dismettere l'incarico, dandone comunicazione motivata al tribunale
per i minorenni che ha dichiarato l'idoneita', ai servizi che hanno
redatto la relazione, nonche' alla Commissione per le adozioni
internazionali.
La coppia, ove intenda revocare il mandato e rivolgersi ad altro
ente, e' tenuta a dichiarare l'avvenuta revoca ai servizi
territoriali e al tribunale per i minorenni, e ad indicare i percorsi
formativi seguiti; cio' al fine di mettere in grado il secondo ente
di approfondire le motivazioni e di individuare eventuali
problematiche sottese e sommerse e, comunque, di continuare nell'iter
formativo interrotto.
Il nuovo incarico non puo', comunque, intendersi validamente
conferito se non e' stato notiziato il primo ente; cio' al fine di
permettere la conoscenza dei motivi della revoca del mandato sia al
nuovo ente, sia ai servizi socio-sanitari, sia al tribunale per i
minorenni. Il secondo ente e' tenuto a comunicare alla Commissione,
al servizio sociale ed al tribunale per i minorenni, il conferimento
di incarico.
La coppia mentre si trova all'estero per l'abbinamento, non puo'
revocare il mandato all'ente per conferire il nuovo ad un altro ente,
perche' verrebbe a mancare quel rapporto di conoscenza che solo puo'
permettere al secondo ente di verificare le specifiche della coppia
onde individuare il bambino che presenta caratteristiche tali da
poter essere accolto dalla coppia stessa.
Nel caso di risoluzione concordata dell'incarico dato dagli
aspiranti genitori adottivi ad un ente e successivamente conferito ad
altro ente, quest'ultimo puo' chiedere agli adottanti la
partecipazione ai propri percorsi di informazione e preparazione, ma
potrebbe anche tenere conto del percorso gia' seguito, se appare aver
dato i suoi frutti; pertanto l'ente e' libero di riconoscere il
percorso effettuato o di richiedere che i coniugi seguano il percorso
specifico individuato dal secondo ente come adeguato. Qualora il
rapporto tra ente ed aspiranti genitori adottivi si interrompa a
procedura inoltrata e a fronte di somme versate, l'ente potra'
trattenere solo l'importo relativo ai servizi effettivamente resi;
ove la coppia non abbia versato alcuna somma di danaro, essa e'
tenuta a rimborsare l'ente per le prestazioni effettivamente svolte
in suo favore fino a quel momento (non puo' escludersi che nel
mandato possa essere contemplata e regolamentata questa ipotesi).
La previsione di una revoca tacita non puo', tuttavia, essere
esclusa: se l'inerzia dipende dalla coppia (mancata presentazione a
piu' incontri, mancata corresponsione di oneri previsti, ecc.),
l'ente, e' tenuto, tuttavia, a chiarire nel piu' breve tempo
possibile il significato del comportamento con la coppia. Se dipende
dall'ente quest'ultimo ne restera' penalizzato perche' da una parte
rischia di vedersi revocato il mandato, dall'altro l'ente potra'
essere chiamato da questa Commissione a giustificare la propria
inerzia, ove essa non si fondi su validi e rilevanti motivi,
indipendenti dalla sua volonta' (mancato accreditamento nel Paese
straniero, ai sensi della legge di quello Stato); l'inerzia segnalata
potra' essere valutata ai fini di eventuali provvedimenti limitativi
dell'operativita' dell'ente, perche' potrebbe sottendere la mancata
condivisione del giudizio di idoneita'.
Il secondo mandato ad altro ente deve, comunque, essere conferito
entro l'anno dalla emissione del decreto di idoneita', altrimenti la
revoca diverrebbe uno strumento utile a dilatare i termini di
efficacia del citato decreto, e cio' per espressa previsione di
legge.
Con la presa in carico della coppia, l'ente resta vincolato anche
al rispetto della normativa prevista dal Paese straniero nel quale la
coppia ha scelto di adottare e nel quale andra' ad esplicare la sua
attivita' di assistenza. Ne consegue che l'ente sara', tra l'altro,
tenuto ad inviare le relazioni sull'avvenuta integrazione del minore
nella famiglia adottiva per i tre, o piu' anni, successivi alla
avvenuta adozione, come previsto dalla legislazione del Paese di
provenienza del minore.
E' chiaro che laddove il Paese attualmente non riconosce gli
enti, nell'ambito dei protocolli d'intesa tra le regioni, gli enti e
servizi saranno individuate le unita' responsabili della
predisposizione e trasmissione dei rapporti.
Decreto di idoneita'.
Considerato che istituzionalmente preposto all'emissione del
decreto di idoneita' e' il tribunale per i minorenni competente per
territorio in relazione alla residenza degli aspiranti genitori
adottivi, si sottolinea con forza che l'ente non ha facolta' di
rimettere in discussione la dichiarata idoneita', salvo l'insorgenza
di elementi nuovi o la conoscenza di elementi gia' esistenti ma non
emersi nel corso dell'istruttoria pregressa, tali da configurare
gravi motivi ostativi alla disponibilita' ad adottare. In tal caso e'
necessario che l'ente informi, con una diffusa ed esauriente
comunicazione, l'autorita' giudiziaria minorile, i servizi del
territorio, nonche' la Commissione.
La Commissione chiede, in particolare, il massimo impegno nel
rispetto delle indicazioni, eventualmente contenute nel decreto di
idoneita', per il migliore incontro coppia-bambino, perche', in
difetto, potrebbe non essere autorizzato l'ingresso e, comunque, il
tribunale per i minorenni potrebbe non ordinare la trascrizione del
provvedimento straniero di adozione; la mancata oservanza delle
indicazioni contenute nel decreto d'idoneita' puo' comportare
limitazioni all'attivita' dell'ente e, ove configuri inadempienza
grave, finanche la revoca dell'autorizzazione.
Va precisato che, ove la coppia abbia maturato una disponibilita'
maggiore rispetto alle indicazioni contenute nel decreto di
idoneita', l'ente dovra' curarne l'invio al tribunale per i minorenni
che ha emesso il decreto per la richiesta di modifica, in armonia con
le accresciute capacita' genitoriali, grazie al percorso di
formazione offerto dall'ente.
Pari impegno la Commissione richiede all'ente affinche' il
periodo di conoscenza coppia-bambino sia protratto, significativo ed
assistito (almeno 10 giorni), anche se il Paese straniero non lo
richiede.
La Commissione e' tenuta a rappresentare che le autorita'
straniere non vedono di buon grado le indicazioni contenute nel
decreto di idoneita', sentite come un limite alla loro funzione
giudiziaria o amministrativa nel disporre l'abbinamento e alcune
hanno chiesto che le dette indicazioni siano espresse solo nel caso
siano finalizzate ad evidenziare le piu' elevate competenze
genitoriali di una determinata coppia in relazione alla media degli
aspiranti genitori adottivi.
Personale dell'ente.
L'ente, nella scelta dei propri consulenti, non puo', come
previsto dalla normativa vigente per i pubblici dipendenti, per non
incorrere nel conflitto d'interessi, avvalersi di professionisti che
siano dipendenti di amministrazioni pubbliche o abbiano incarichi
pubblici, di tipo operativo, riguardanti l'adozione nazionale ed
internazionale e l'affidamento familiare. In caso di dipendenti
part-time, il lavoro privato deve riguardare materia diversa di
quella svolta nell'ufficio di appartenenza nelle ore di lavoro.
Si ritiene altresi' non corretto, sotto il profilo deontologico,
che coloro i quali rivestono cariche sociali nell'ambito dell'ente -
presidente, vicepresidente, consigliere, tesoriere, altro - emettano
parcelle a fronte di prestazioni, fornite nell'ambito della
realizzazione dell'iter adozionale (informazione e preparazione delle
coppie, colloqui, traduzioni, relazioni post-adozione); chi ricopre
una carica nell'organizzazione dell'ente puo' offrire la prestazione
ma a titolo puramente gratuito.
Accreditamento.
E' specifico compito dell'ente autorizzato provvedere al proprio
accreditamento presso le competenti autorita' del Paese straniero.
Tale adempimento deve essere espletato entro il piu' breve tempo
possibile. Decorso un anno dalla data di inserimento nell'albo senza
che l'ente abbia iniziato in concreto alcuna attivita' di adozione o
di cooperazione, l'autorizzazione potra' essere revocata, salvo nel
caso in cui si verifichi un fermo delle attivita' riferibile a
decisioni di politica generale adottate dalle competenti autorita'
straniere (esempio blocco delle adozioni o altri fatti eccezionali).
E', invece, compito di questa Commissione, nel quadro di intese
bilaterali e nell'ambito dei rapporti internazionali, concordare le
procedure per l'accreditamento degli enti autorizzati, al fine di
garantire il corretto svolgimento delle adozioni di minori stranieri
nei Paesi di provenienza.
L'ente e' tenuto a comunicare con tempestivita' alla Commissione
per le adozioni internazionali l'avvenuto accreditamento presso ogni
singolo Paese Aja per il quale e' stato autorizzato, ovvero, i motivi
del diniego.
Referenti.
Si sottolinea che e' compito esclusivo dell'ente individuare i
propri rappresentanti, referenti e collaboratori, nonche'
formalizzare con gli stessi, attraverso un accordo scritto, le
modalita' dell'assistenza, inclusa quella psico-sociale, che dovra'
essere fornita alle coppie in territorio straniero e le condizioni
anche economiche, sulle quali il rapporto di collaborazione si fonda.
Per esigenze di trasparenza, si evidenzia l'inopportunita' di
delegare ad altri soggetti, anche istituzionali, la scelta dei
referenti. In linea generale si ritiene preferibile che ogni ente
ricorra ad un proprio referente, a meno che piu' enti, avendo la
stessa metodologia operativa, non concordino preventivamente le
modalita' di impiego della medesima, come referente.
La Commissione all'atto della comunicazione del nominativo del
referente e del suo curriculum dispone gli opportuni accertamenti
attraverso le competenti autorita'.
L'ente potra' provvedere alla stesura dell'accordo di
collabo-razione con il referente solo in caso di esito positivo dei
disposti accertamenti. La Commissione notiziera' in proposito l'ente
entro dieci giorni dalle comunicazioni a riguardo.
Le condizioni di rapporto con i referenti dell'ente devono essere
trasmesse alla Commissione compilando, per ciascun Paese e realta'
locale, dove effettivamente l'ente opera, il "mod. B/10-bis";
allegando una breve nota contenente gli elementi dell'accordo di
collaborazione. Successivamente all'intervenuta autorizzazione della
Commissione per il referente, tale accordo sara' formalizzato e
trasmesso alla Commissione.
Sara' compito della Commissione inviare alle rappresentanze
italiane all'estero e alle autorita' straniere l'elenco dei referenti
di ciascun ente.
Si richiamano gli enti ad avvalersi solo ed esclusivamente delle
persone da loro nominate e indicate nei modelli allegati, non
consentendo a queste ultime la delega a terzi di adempimenti
riguardanti le procedure.
L'ente e' tenuto a segnalare con tempestivita' alla Commissione
eventuali cambiamenti in ordine ai referenti gia' accreditati.
E' necessario che sia l'ente a provvedere, nei modi e nei tempi
concordati, al trasferimento all'estero delle somme necessarie
all'avvio e completamento della pratica. E' inoltre opportuno che tra
la data in cui vengono effettuati i versamenti dai coniugi e
l'utilizzo delle somme non intercorra un lungo lasso di tempo.
Le elargizioni in denaro, nonche' le donazioni e/o richieste di
partecipazione a programmi di cooperazione e solidarieta', potranno
essere corrisposte all'ente dalle coppie solo dopo la conclusione
del-l'iter adottivo. In ogni caso esse non possono essere considerate
parte dei costi procedurali, perche' rappresentano, invece,
l'espressione del coinvolgimento negli obiettivi perseguiti
dall'ente; naturalmente esse devono essere spontanee.
L'ente, per quanto riguarda i costi delle procedure, dovra' dare
conto delle somme percepite e raccogliere tutti i giustificativi
delle spese, sostenute dai genitori adottivi, anche al fine del
rilascio delle attestazioni utili allo sgravio fiscale previsto dalla
legge.
La scheda costi relativa ad ogni singolo caso preso in carico va
inviata alla Commissione entro e non oltre sessanta giorni dal
rilascio dell'autorizzazione all'ingresso, salvi eventuali costi
aggiuntivi da comunicare con scheda integrativa entro congruo
termine.
Autorizzazioni all'ingresso.
Tutti i documenti necessari ai fini dell'emissione del decreto di
autorizzazione all'ingresso devono pervenire alla Commissione per le
adozioni internazionali tradotti e legalizzati, preferibilmente in
un'unica soluzione. Solo per motivi di urgenza, individuabili nella
situazione di rischio per il minore a permanere nel suo Paese di
origine (malattia, stato di belligeranza, epidemia, ecc.) sara'
possibile far pervenire via fax la documentazione. Ogni documento
deve essere indirizzato alla Commissione per le adozioni
internazionali secondo le regole di buona amministrazione pubblica;
va, pertanto, esclusa nell'invio ogni personalizzazione. Si
sottolinea che il provvedimento monocratico verra' adottato per i
casi effettivamente urgenti e comprovati come tali.

Quadro B - Collaborazione interistituzionale

Per implementare la collaborazione tra servizio pubblico degli
enti locali e delle ASL e servizio privato, al fine di fornire alle
autorita' straniere il maggior numero di informazioni sugli aspiranti
genitori adottivi e ancora al fine di rendere loro piu' semplice
l'individuazione e la formulazione della migliore proposta di
incontro bambino-famiglia. L'ente puo' anche compilare, nel caso sia
avvenuta la presa in carico sin dall'inizio, un proprio rapporto teso
a sottolineare quei fatti e/o quelle notizie rilevati durante il
percorso di preparazione, che potrebbero richiedere ulteriori
approfondimenti da parte dei servizi sociali o del tribunale per i
minorenni prima dell'emissione del decreto di idoneita'.
L'ente, per la rilevanza pubblica riconosciutagli dalla
normativa, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente, e in qualsiasi
momento, fatti, notizie e cambiamenti sostanziali della realta'
personale e/o familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi
di cui e' venuto a conoscenza e che possono richiedere l'intervento
dei servizi territoriali o dello stesso tribunale per i minorenni in
relazione all'idoneita'.
Va precisato che alle competenti autorita' straniere dovra'
essere inviato il decreto di idoneita' congiuntamente alla relazione
psico-sociale predisposta dal servizio pubblico; l'ente ha la
facolta' di allegare una comunicazione, redatta dai propri
consulenti, a carattere integrativo rispetto a quella predisposta dai
servizi del territorio, mandandone copia agli stessi. Tale
integrazione avra' lo scopo di arricchire e completare la relazione
psico-sociale, rendendola cosi' conforme allo standard richiesto dal
singolo Paese, si tratta di informazioni note all'ente e non sempre
ai servizi.
L'ente, come gia' sottolineato, deve mantenere informati gli
aspiranti genitori adottivi sull'iter adozionale all'estero e sulle
tappe procedurali, riferendo tempestivamente agli interessati tutte
le notizie riguardanti il minore e quant'altro possa essere utile
conoscere sin dall'inizio per la buona riuscita dell'incontro.
Compete naturalmente alle autorita' del Paese di origine
provvedere alla valutazione e dichiarazione dello stato di abbandono
e adottabilita' del minore, nonche' fornire tutte le informazioni che
lo riguardano unitamente ad un suo profilo psico-fisico-sociale
"reale", che tenga conto anche del livello di socializzazione
raggiunto nella struttura di accoglienza, delle sue necessita',
aspettative e capacita' di affrontare l'inserimento in una nuova
realta' familiare, scolastica e sociale. Tenuto pero' conto che non
tutti i Paesi sono in grado di acquisire e mettere a disposizione
quel bagaglio di notizie utili a preparare gli aspiranti genitori
adottivi al miglior incontro con il minore, e' auspicabile che dopo
l'avvenuta dichiarazione di abbandono e adottabilita', l'ente, ove ne
abbia la possibilita', integri le informazioni in suo possesso
utilizzando i propri professionisti in loco (tali dovrebbero essere i
referenti) in uno spirito squisitamente collaborativo, che permetta
anche di preparare concretamente il minore, aiutandolo ad
interiorizzare le fisionomie di coloro che saranno i suoi genitori e,
per quanto possibile, il nuovo modello di vita che lo attende (vedi
scheda mod. M/1 e M/2).
Nel caso di segnalazione di un gruppo di fratelli, il cui numero
o caratteristiche non consentano l'inserimento in un'unica famiglia,
l'ente dovra' adoperarsi affinche' i minori siano collocati in nuclei
familiari preferibilmente residenti nella stessa zona, cosi' da
favorire il mantenimento dei rapporti affettivi e sociali della
comunita' fraternale. Se cio' non e' realizzabile con la
disponibilita' delle famiglie in attesa presso tale ente, questi e'
tenuto a chiedere la collaborazione di altri enti autorizzati per
ottenere che i fratelli siano adottati tutti nella stessa zona, o in
regioni contigue.

Quadro C - Profili organizzativi e amministrativi

Per raggiungere un buon livello di organizzazione l'ente ha il
compito di tenere un registro (anche informatizzato), nel rispetto
delle disposizioni sulla sicurezza dei dati personali, dal quale
risultino:
1) generalita' degli adottanti e luogo di residenza;
2) data e luogo di emissione del decreto di idoneita';
3) data del conferimento dell'incarico;
4) data in cui la coppia consegna i documenti;
5) Paese di destinazione e data dell'invio dei documenti nel
Paese stesso;
6) data del ricevimento della proposta del/i minore/i;
7) data della formulazione della proposta alla coppia
interessata e raccolta dell'eventuale accettazione o rifiuto;
8) generalita' del/i minore/i, sesso, luogo e data di nascita;
9) data della trasmissione dell'accettazione della proposta
alle competenti autorita' nel Paese d'origine;
10) data di partenza della coppia e data del suo rientro in
Italia;
11) dati relativi ad un eventuale secondo viaggio, quando
previsto o se necessario;
12) costo complessivo dell'adozione certificato dall'ente;
13) spazio per annotazioni relative a fatti di rilievo emersi
durante l'iter adottivo (cambio del Paese, richiesta per un di
fratello/i, revoca della segnalazione del minore, sospensione della
pratica, opposizione all'adottabilita' degli aventi diritto, ecc.).
A. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'ingresso e alla
residenza permanente del minore l'ente dovra' trasmettere alla
Commissione per le adozioni internazionali, preferibilmente in un
unico plico, i seguenti documenti:
1) richiesta di autorizzazione all'ingresso e residenza
permanente in Italia del minore secondo l'allegato mod. E/32;
2) decreto di idoneita' dei coniugi rilasciato dal TM;
3) copia del conferimento dell'incarico all'ente;
4) provvedimento dichiarativo dello stato di abbandono;
5) attestazione del principio di sussidiarieta' rilasciata
dalla competente autorita' straniera;
6) proposta di abbinamento comprensiva di scheda sanitaria e
profilo psico-sociale del minore;
7) dichiarazione di accettazione della proposta firmata dai
coniugi adottanti;
8) sentenza di adozione e certificazione del suo passaggio in
cosa giudicata;
9) certificato di nascita emesso in conformita' del
provvedimento che dichiara l'adozione e quello originario, se non
vietato dalla legislazione del Paese di origine;
10) per i Paesi Aja certificato di conformita' alla Convenzione
ex art. 23, comma 1.

Quadro D - Cooperazione e sussidiarieta'

Nel quadro della politica di cooperazione promossa dal Governo e
dagli altri organismi a cio' autorizzati (cooperazione decentrata),
si invitano gli enti, che operano nello stesso Paese o area
geografica, ad individuare obiettivi comuni, o comunque collegabili
fra loro, cosi' da non disperdere e vanificare gli interventi di
cooperazione. Ancora piu' produttiva risultera' la collaborazione e
la concreta attuazione del principio di sussidiarieta' se i
contributi sono concentrati su obiettivi condivisi fra gli enti che
operano nella stessa area (Est europeo/Africa/Asia/Sud America).
La Commissione, in sinergia con le amministrazioni competenti, si
fara' carico, nell'individuazione degli obiettivi, di verificare che
non vi siano sovrapposizioni di finanziamenti per lo stesso progetto,
ed anche di individuare le modalita' per la convergenza di risorse di
piu' amministrazioni o organismi pubblici o privati che intendono
concorrere alla realizzazione del progetto medesimo.
A tal fine la Commissione adozioni internazionali - nell'ambito
dello stanziamento di bilancio di competenza - tenendo presenti le
priorita' ed i bisogni individuati d'intesa con gli enti, puo'
finanziare progetti di aiuto per le aree di provenienza dei bambini,
rendendo preventivamente pubblici i requisiti, gli obiettivi in base
ai quali saranno prescelti i progetti, il termine per la
presentazione degli stessi, nonche' la quantita' delle risorse
impegnate.
I progetti, valutati ed approvati dalla Commissione, saranno resi
pubblici e saranno monitorati con la collaborazione degli enti che
concorrono alla realizzazione dei medesimi, onde finalizzare al
meglio le risorse impegnate nell'arco temporale previsto per gli
interventi progettati.
La Commissione come ha sottolineato in varie occasioni di
confronto, ritiene che un'efficace politica di cooperazione e
sussidiarieta' possa essere realizzata con l'impegno comune di tutti
coloro che, in un'area geografica ben definita, operano a vario
titolo in favore della salvaguardia dei diritti del bambino nello
spirito della Convenzione de L'Aja e di quella delle Nazioni Unite.
Ed e' su questa direzione che prioritariamente intende orientare la
propria linea politica.
La Commissione si riserva di emettere un ulteriore documento
specifico sulla vigilanza, servizio in via di organizzazione, che
presumibilmente sara' attivo entro le prime settimane del nuovo anno.
--------------

Mod. E.2

SCHEDA DELLA METODOLOGIA SEGUITA DAI SERVIZI DELL'ENTE.

Al fine di avviare un processo conoscitivo ed un monitoraggio del
percorso psicologico - sociale offerto alle coppie aspiranti all
'adozione,questa Commissione invita ciascun Ente autorizzato a
fornire i dati richiesti compilando ed inviando via fax la allegata
scheda informativa.Oltre alla scheda che presenta un carattere
schematico,l 'ente potra' anche inviare -volendo - una breve
relazione a carattere discorsivo, esplicativa del percorso condotto
con le coppie aspiranti all 'adozione prima della partenza e di un
eventuale sostegno al loro rientro in Italia.L 'ente e' invitato a
premettere alla compilazione di questa scheda:
a)una presentazione dei servizi predisposti per gli aspiranti
genitori adottivi;
b)una presentazione della metodologia di intervento;
c)una presentazione dei progetti di prevenzione dell
'abbandono,cooperazione e sussidiarieta' nel Paese da cui proviene il
minore.
n.......................................
del ......................................
Inserire numero e data della delibera con la quale l 'ente e'
stato autorizzato
Ente Autorizzato
Paese Straniero
A INFORMAZIONE
A quali elementi viene dato maggiore spazio nella fase
informativa:
1.geografia/storia del Paese
2.cultura e religione
3.lingua
4.tradizioni,usi e costumi
B FORMAZIONE IN ITALIA.
A quali modalita' viene dato spazio nella fase formativa:
1.colloqui individuali
se si,quanti:.......................................(in media)
con quali finalita' (specificare)..............................
quali sono gli argomenti maggiormente trattati (specificare)..
.................................................................
.................................................................
2.incontri di gruppo
se si,quante sessioni:..........................
se si,quanti partecipanti:......................
quali professionalita' vengono impegnate .........................
.................................................................
3 cadenza degli incontri di gruppo:..............................
4 a)esiste uno schema di riferimento teorico
se si,quale:
................................................................. 4
b)da quali professionalita' viene utilizzato:...................
'ABBINAMENTO
Ricevuta la proposta di abbinamento dal Paese di origine,di
fatto,attraverso quale metodologia viene presentato il bambino alla
coppia:
a)per telefono
b)per posta
c)se la coppia viene convocata indicare dove e chi provvede a fare la
''presentazione '' del bambino e raccoglie l 'assenso
...................................................................
...................................................................
D ACCOMPAGNAMENTO ALL 'ESTERO
1 Qual 'e' la professionalita' del referente/ti all 'estero:
-assistente sociale
-psicologo
-psicopedagogista
-assistente all 'infanzia
-avvocato
-altro
2 Quali servizi l 'ente,attraverso i propri collaboratori all 'estero
e' in grado di offrire effettivamente
.......................................
.................................................................
.................................................................
3 Questo/i referente/i e' presente all 'incontro con il
bambino/a.(si)(no)
4 Questi incontri per quanto tempo avvengono prima della partenza
..................................................................
5 Esiste un referente in ambito sociale o psicologico nel Paese
straniero,cui l 'ente puo' relazionarsi (si)(no)
E POST ADOZIONE
1 Il sostegno psicologico dopo il rientro viene fornito:
1 a)sempre a tutti
con quali modalita' .............................................
1 b)su richiesta delle coppie con quali modalita'
.................................................................
2 e' previsto l 'intervento di:
2 a)assistente sociale
2 b)psicologo
2 c)psicopedagogista
2 d)altra figura
(specificare).................................................... in
media quante richieste (in percentuale)sono prevenute dalle coppie
dopo il rientro in Italia
...................................................................
3 in media quante consulenze o servizi vengono offerti dall 'Ente
........................
4 come l 'ente si e' organizzato per ottemperare all 'impegno di
invio dei follow-up richiesti dal Paese d 'origine del minore:
.............................................................
.............................................................
.............................................................
Data ....................................
Il Legale Rappresentante
-----------

Mod.E1
SCHEDA RELATIVA ALLA SEDE ALL 'ESTERO

L 'ente .............................
autorizzato ad operare (o che chiede di essere autorizzato ad
operare)in ................. e piu' precisamente nel territorio
di:..............................(indicare la citta' o provincia o
distretto o regione o,in caso di confederazione,lo stato)
DICHIARA
Di avere individuato ai fini di instaurare/mantenere rapporti di
collaborazione i seguenti riferimenti:
a)....................................(indicare se
associazione,fondazione, ONG,istituto o altro)ubicato al seguente
indirizzo .............................
b)di avere una sede propria ..............................(indicare
denominazione e indirizzo)
c)di essere reperibile presso lo studio
...........................(indicare cognome,nome e indirizzo)
d)di essere reperibile presso il domicilio di
...........................(indicare cognome,nome e indirizzo)
e)altro ..................................................(indicare)
Dichiara inoltre che referente principale o rappresentante legale
dell 'ente in .........e' stato nominato il/la
Sig............................... che a sua volta per l
'espletamento dell 'attivita' relativa alla finalizzazione delle
pratiche di adozione internazionale con relativo
accoglimento,accompagnamento e assistenza in luogo agli aspiranti
genitori adottivi,sara' coadiuvato dai collaboratori di cui si
allegano le schede individuali,unitamente a quella del referente o
rappresentante legale secondo il Mod.B/10/bis
Data
Firma del legale rappresentante
-----------

Mod. B.10-bis
SCHEDA RELATIVA AL REFERENTE/COLLABORATORE ALL 'ESTERO.

Ente
Paese Straniero
1 Cognome:
2 Nome:
3 Data di nascita:
4 Luogo di nascita:
5 Residenza/domicilio:
6 Documento di identita/passaporto:
7 Titolo di studio (allegare fotocopia):
8 Professione svolta negli ultimi tre anni:
9 Professione attuale:
10 Tipo di incarico svolto per conto dell 'ente (se referente,se
legale,se interprete,se psicologo etc.) indicare quale:
11 E ' prevista la sua presenza e partecipazione agli incontri
famiglia--minore?
Se SI indicare con quali modalita'

12 Tipologia di accordo stipulato in merito alle modalita' di
collaborazione,eventuale scadenza e/o condizioni poste (se esiste
allegare)
13 Compenso pattuito per la prestazione (indicare se
mensile,forfetario,se a singola pratica):quanto quando e come viene
riconosciuto
NOTE:
Data ..................
Il Legale Rappresentante
-----------

Mod. E.3
SCHEDA COSTI A CURA DELL 'ENTE.
La scheda costi e' finalizzata ad omogeneizzare la lettura degli
oneri che le coppie sostengono nel percorso adottivo in un Paese
straniero.
La scheda si articola in un quadro A che comprende le voci dei costi
in Italia,in un quadro B che si riferisce agli oneri che si prevede
vadano sostenuti all 'estero nonche' in un quadro D relativo alle
spese sostenute dalla coppia per l 'assistenza logistica all 'estero.
Si evidenzia che eventuali contributi volontari,finanziamenti di
progetti e/o donazioni non rientrano tra gli oneri del percorso
adottivo e ricadono in altra disciplina giuridica di controllo.(*)
Al fine di una piu' completa e trasparente collaborazione con la
Commissione e le altre Amministrazioni competenti per la vigilanza,l
'ente dovra' comunicare alla fine di ogni anno i contributi ricevuti
a qualsiasi titolo specificando, la provenienza,il soggetto
finanziatore e la destinazione degli stessi.
n....................
del ...................
Inserire numero e data della delibera con la quale l 'ente e' stato
autorizzato
Ente Autorizzato
Paese Straniero
A Spese sostenute in Italia dalla coppia.
1 Spese relative all 'istruzione della pratica.Lit Euro
1.1 Spese di segreteria e/o di gestione dell 'ente.
1.2 Spese relative al percorso formativo (accoglimento,
preparazione,accompagnamento etc.).
1.3 Eventuali altre spese da specificare in dettaglio.(1)
1.4 Totale
2 Formazione del fascicolo.Lit Euro
2.1 Traduzione dei documenti (se fatta in Italia).
2.2 Legalizzazione e invio nel Paese
2.3 Eventuali altre spese da specificare in dettaglio.(2)
2.4 Totale
3 Post adozione Lit Euro
3.1 Relazioni sull 'inserimento n.....per n..... anni.
3.2 Spese traduzioni e di invio nel Paese
3.3 Costo sostegno psicologico,quando richiesto,a consultazione
Lit./Euro .......
3.4 Totale
---------------
(*) Si veda la normativa vigente in materia di ONLUS e le competenze
dell 'Amministrazione Finanziaria.
(1) Indicare il dettaglio:
.................................................................
.................................................................
(2) Indicare il dettaglio: .
................................................................
.................................................................

B Spese sostenute all 'estero dalla coppia.
1 Procedura all 'estero.Lit Euro
1.1 Spese relative al rappresentante,fondazione corrispondente,o
altro,dell 'ente all 'estero.
1.2 Spese di verifica e/o autentica dei documenti richieste dall
'Autorita' Centrale o altra Autorita' del Paese ad essa
corrispondente.
1.3 Spese traduzione dei documenti (se fatta nel Paese di
destinazione).
1.4 Spese per l 'avvocato (ove obbligatoria).
1.5 Spese per l 'iter legale (bolli o diritti erogati presso l
'Autorita' Giudiziaria).
1.6 Spese per interpreti.
1.7 Spese per accompagnatori.
1.8 Spese per autisti.
1.9 Eventuali spese per altre figure professionali (assistenti
sociali,psicologi etc.)indicare quali.(3)
1.10 Spese per altri servizi a disposizione delle famiglie.(4)
1.11 Spese di mantenimento del/dei minori ove richieste dal Paese.
1.12 Spese mediche ospedaliere,ove necessarie.
1.13 Totale.
2 Spese per iter burocratico Lit Euro
2.1 Traduzione,legalizzazione documenti del minore.
2.2 Spese per passaporto,visti.
2.3 Eventuali altre spese da specificare in dettaglio.(5)
2.4 Totale.
3 Donazioni/contributi.Lit Euro
3.1 Donazione all 'istituto.
3.2 Eventuale contributo a progetti specifici di:
prevenzione,sussidiarieta',aiuti umanitari o solidarieta' (cancellare
cio' che non e' di pertinenza).
3.3 Totale
C Totale Lit Euro
1.1 Sommatoria di A 1.4 -A 2.4 -A 3.4 -B 1.13 -B 2.4 - B 3.3.
-------------
(3) Indicare il dettaglio:
..............................................................
..............................................................
(4) Indicare il dettaglio:
..............................................................
..............................................................
(5) Indicare il dettaglio:
..............................................................
..............................................................

D Assistenza logistica.
1 Spese viaggio.Lit Euro
1.1 Spese di viaggio genitori e minore/i.
1.2 Spese per spostamenti interni al Paese.
1.3 Spese di soggiorno,indicare se struttura dell 'ente, albergo o
altro.(6)
1.4 Eventuali altre spese da specificare in dettaglio.(7)
1.5 Totale.
Data ..................
Il Legale Rappresentante
Tutte le spese sostenute nelle singole voci della presente
scheda,devono essere adeguatamente documentate.
Le donazioni agli Istituti,cosi' come eventuali contributi a progetti
di prevenzione,sussidiarieta',aiuti umanitari o solidarieta',pur non
potendoli includere tra le voci che concorrono a comporre il ''costo
puro ''dell 'iter adottivo, non si puo' disconoscere l 'esistenza
tanto e' vero che in alcuni contesti concorrono a far lievitare
notevolmente la somma complessivamente occorrente per realizzare l
'adozione.Al fine di avere una panoramica realistica delle spese che
una famiglia deve sostenere per accogliere uno o piu' minori si
chiede di compilare la tabella di seguito riportata.
Donazioni/contributi Lit Euro
3.1 Donazioni all 'istituto
3.2 Eventuale contributo a progetti specifici di:
prevenzione,solidarieta',aiuti umanitari o solidarieta' (cancellare
cio' che non e' di pertinenza)
3.3 Totale
---------------
(6) Indicare il dettaglio:
.............................................................
............................................................. (7)
Indicare il dettaglio:
.............................................................
.............................................................

-----------------
Mod. E.32

CARTA INTESTATA DELL 'ENTE
Alla Commissione per le Adozioni
Internazionali
Via Veneto 56
00187 Roma
Al Tribunale per i Minorenni di
..........
Al Servizio dell 'Ente Locale
(servizio che ha redatto la
relazione psicosociale per il TMM)
e,p.c.Al Consolato d 'Italia di
...............

Oggetto: Accordo sulla prosecuzione della procedura di adozione
internazionale e richiesta di autorizzazione all 'ingresso in Italia
(art.39/f legge 184/83 come modificata dalla legge 476/98, art.17/c
Convenzione de L 'Aja 29.05.1993) (nome dell 'ente),autorizzato dalla
Commissione per le Adozioni Internazionali a curare le procedure di
adozione internazionale e iscritto nell 'albo degli enti autorizzati
(G.U.nr ...del ...)
Dato atto:
che (L 'Autorita' Straniera del paese )
ha proposto che il/i minore/i (nome cognome e data di nascita)
sia/siano affidato/i ai coniugi (nomi e cognomi)
i quali in data ............... hanno sottoscritto il loro consenso
alla proposta
che sussistono le condizioni di cui all ' art.4 della Convenzione de
L 'Aja del 29.05.1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione
in materia di adozione internazionale;
Visto l 'art.31 della legge 4.05.1983 n.184 modificata con legge
31.12.1998 n.476,e l 'art 17 lettera c della Convenzione stessa;
CONCORDA
Sull 'opportunita' che il procedimento di adozione sopra indicato
possa proseguire e pertanto
RICHIEDE
Alla Commissione per le Adozioni Internazionali l 'autorizzazione all
'ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i
Allega (per la sola Commissione Adozioni)la seguente documentazione.
Luogo e data
Timbro e firma dell 'ente

------------
M/1
PROFILO PSICO-SOCIALE DEL/DELLA MINORE
Cognome ....................................
Nome .......................................
Data di nascita (o eta' presunta).......................Sesso
..............
Luogo di nascita ................Provincia ...........Stato
.............
Caratteristiche somatiche
............................................
Presenza di handicap fisici,psichici o eventuali altre limitazioni,se
si' specificare quali
.........................................................
............................................................
Composizione della famiglia d 'origine,se conosciuta:
Nome del padre ....................................eta' .............
Nome della madre ...................................eta'
.............
Fratelli/sorelle (specificare nomi,sesso,eta' e luogo ove
risiedono).....................
............................................................
............................................................
Dopo l 'allontanamento il minore ha avuto la possibilita' di
mantenere rapporti con i fratelli/sorelle e/o i componenti della
famiglia allargata ....................................
............................................................
............................................................
Motivi dell 'abbandono
...............................................
............................................................
............................................................
In che data e da chi e' stata decretata l 'adottabilita'?
..............................
............................................................
Data del suo ingresso in istituto o comunita' di accoglienza o
famiglia affidataria (specificarne,il nome,la localita' e se si
tratta di struttura pubblica o privata)........................
............................................................
............................................................
Indicare se esistono servizi di sostegno al minore se questi sono
disponibili all 'interno o all 'esterno della struttura
.............................................
............................................................
Se il minore e' in eta' scolare indicare se frequenta le lezioni all
'interno o all 'esterno della struttura?
.......................................................
............................................................
Quale classe frequenta e con quali risultati?
..................................
............................................................
Prima dell 'attuale collocazione il/la minore e' stato presso altre
strutture? Se si' indicare per quanto tempo e i motivi del suo
trasferimento ......................................
............................................................
Esiste una traccia delle precedenti collocazioni che possono in
qualche modo permettere di ricostruire la storia e i comportamenti
pregressi del/la minore .......................
............................................................
Indicare come il/la minore ha reagito all 'ingresso nell 'istituto e
agli eventuali trasferimenti avvenuti
............................................................
............................................................
Si e' a conoscenza di eventuali maltrattamenti e/o abusi subiti dal
minore prima o dopo il suo ingresso nella struttura di accoglienza?
..........................
............................................................
Qual e' il suo rapporto con gli educatori? .........................
............................................................
Qual e' il rapporto con il gruppo dei pari? ........................
............................................................
Qual e' il rapporto con i ragazzi/e piu' grandi e piu' piccoli di
lui? ......................
............................................................
Ha ricevuto visite di familiari durante il periodo della sua
istituzionalizzazione? Se si' indicare da chi,con quale frequenza,le
reazioni e il comportamento durante e dopo tali visite
..........................................................
Indicare se ha avuto la possibilita' di mantenere rapporti
significativi con eventuali fratelli/sorelle
..................................
Nell 'eventualita' dell 'esistenza di fratelli e/o sorelle dove sono
attualmente collocati? Sono anche loro in situazione di abbandono e
adottabilta' ? ...............
............................................................
Sono state ricercate soluzioni alternative all 'adozione
internazionale? Se si' quali e con che risultati
.................................................
............................................................
Il/la minore ha avuto precedenti esperienze di adozioni nazionali? Se
fallite indicarne i motivi .........................................
Il/la e' informato della sua situazione giuridica e dell 'ipotesi di
essere inserito in una nuova famiglia straniera che non ha nulla in
comune con lui e cio' che questo comporta? (Rottura dei rapporti
sociali,inserimento in altra comunita' che ha
regole,comportamenti,leggi e cultura diversi)
............................................................
............................................................
Come ha reagito a questa ipotesi? ..............................
............................................................
Ha espresso,se in grado di farlo,ipotesi sulla tipologia della
famiglia nella quale vorrebbe essere accolto?
......................................................
............................................................
Chi si occupa della sua preparazione all 'incontro con la nuova
famiglia? .................
............................................................
Analisi complessiva e attualizzata sulla situazione del
minore,caratteristiche,comportamenti quant 'altro possa essere utile
conoscere ....................................
............................................................
Note/suggerimenti utili sulle caratteristiche della famiglia che
dovrebbe accogliere il/la minore sugli atteggiamenti che la stessa
dovrebbe tenere per comprendere e contenere il bagaglio di
esperienze,problemi,sogni ed aspettative che il/la minore portera' in
"dote "...............
.................................................................
.................................................................
Cognome,nome e qualifica professionale di chi ha compilato il profilo
psico-sociale (indicare inoltre se operatore pubblico o dell 'ente
autorizzato
...........................................................
...........................................................
Firma
Luogo e data di compilazione.
---------------

M/2
SCHEDA SANITARIA
Cognome e nome .............................Sesso ..............
Data,luogo e paese di nascita ..................................
Nome,indirizzo e luogo dell 'ospedale,istituto,comunita' o famiglia
affidataria dove il/la minore risiede al momento della compilazione
di questa scheda ...........................
ANAMNESI FISIOLOGICA NEONATALE
Gruppo sanguigno ........... Fattore Rh ............Parto
.................
Peso ...................Lunghezza ............Circonferenza cranica
.......
Allattamento .....................................................
Screening neonatale ................................................
Sonno: tranquillo irrequieto insufficiente difficolta' ad
addormentarsi
Alimentazione: normale insufficiente eccessiva rifiuto
Contatto fisico: cercato respinto selettivo
Reazioni: attiva passiva apatica ansiosa quieta variabile
mista
Comportamento: tranquillo iperattivo provocatorio irritato
ANAMNESI FISIOLOGICA INFANTILE
Motricita' ......................................................
Linguaggio .....................................................
Dentizione .....................................................
Stato di nutrizione .................................................
Handicap o limitazioni ..............................................
VACCINAZIONI
Tipo di vaccino ...........................
D T P P Data Data Data Data
DTPP 1 ....... ........ ........ ........
2 ....... ........ ........ ........
3 ....... ........ ........ ........
4 ........... .... ........ ........
Morbillo ......... ...... ........ ........
Altre vaccinazioni:.................................................
............................................................
Tests:Cuti BK test-Mantoux Data .........Esito .............
AIDS ........... Data .........Esito .............
VDRL ........... Data .........Esito .............
Epatite B .......... Data .........Esito .............
Altro (specificare).. .......................................
Ha sofferto o soffre di patologie quali:malattie esantematiche -
infettive - allergie o altro? .....
............................................................
Ha sofferto o soffre di altre malattie? Se si' indicare
.............................
............................................................
Ha subito ricoveri ospedalieri? Se si',indicare cause,decorso e date
....................
............................................................
Ha subito interventi chirurgici? Se si',indicare
................................
............................................................

INFORMAZIONI CIRCA LA FAMIGLIA D 'ORIGINE
Padre:
data di nascita o eta' .............. eta' al momento della nascita
del//la figlio/a ........
Si e' a conoscenza di sue eventuali malattie,incluso quelle
ereditarie? ..................
............................................................
Ha fatto uso di sostanze stupefacenti,psicofarmaci,alcool o altro che
possono in qualche modo essere correlate alla salute del/la minore?
...................................
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E ' Vivente? .........Se deceduto indicare l 'anno e la causa se
conosciuta
............................................................
Madre:
data di nascita o eta' .............. eta' al momento della nascita
del//la figlio/a ........
Si e' a conoscenza di sue eventuali malattie,incluso quelle
ereditarie? ..................
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Ha fatto uso di sostanze stupefacenti,psicofarmaci,alcool o altro che
possono in qualche modo essere correlate alla salute del/la minore?
...................................
............................................................
E ' Vivente? .........Se deceduta indicare l 'anno e la causa se
conosciuta
............................................................
SITUAZIONE ATTUALE
A livello generale lo stato fisico e psichico del/la minore si puo'
considerare consono all 'eta'? .....
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Quali esami medici sono stati effettuati di recente? Presso quale
struttura?
In che data? ........ .........................................
Controllo degli sfinteri: SI NO
Enuresi diurna SI NO Enuresi notturna SI NO
Sviluppo puberale SI NO Menarca: SI NO
Manifesta i sintomi dell 'abbandono? (dondolamento,scuotimento della
testa,strappo di capelli o altre manifestazioni autolesive )
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Quale gratificazione ricerca maggiormente? (cibo,contatto fisico con
bambini e/o adulti,oggetti) .................................
Sono reperibili informazioni sanitarie,o di altro rilievo,antecedenti
alla compilazione di questa scheda? Se si',indicarli e/o allegare
copia ...................................
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Cognome,nome e qualifica professionale del compilatore
Firma
Data


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto p
oligrafico e Zecca dello Stato