IL CAPO
del Dipartimento per la programmazione,
il coordinamento e gli affari economici
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n.
25 con il quale e' stato adottato il regolamento concernente la
disciplina dei procedimenti relativi alla programmazione triennale
del sistema universitario;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000 con il quale sono
stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del
sistema universitario per il triennio 2001-2003, ed in particolare
l'art. 1, comma 3;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2001 (pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2001) con il quale e' stata definita la programmazione del sistema
universitario per il triennio 2001-2003;
Considerato che tale decreto prevede la utilizzazione delle risorse
finanziarie iscritte sul capitolo 1256 dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca per l'anno 2001 e sui corrispondenti capitoli per gli anni
2002 e 2003, come appresso indicato:
(in lire)
2001 245.000.000.000
2002 245.000.000.000
2003 245.000.000.000
Tenuto conto che in relazione alla adozione, a partire dal 10 gennaio
2002, dell'euro (pari a 1936,27 lire) i predetti importi, sono cosi'
quantificati:
(in euro)
2001 126.531.940
2002 126.531.940
2003 126.531.940
Considerato che la legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria
2002) alla tabella C, relativamente agli anni 2002 e 2003, ha ridotto
i predetti importi, rispettivamente, a 123.293 e 121.964, espressi in
migliaia di euro;
Vista la legge 28 dicembre 2001 n. 449 che ha approvato il bilancia
di previsione dello Stato per l'anno 2002 ed il successivo decreto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 31 dicembre 2001
che ha ripartito in capitoli le unita' previsionali di base previste
nel predetto bilancia di previsione 2002;
Considerato che alla tabella n. 7 del predetto decreto, relativa al
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, sul
capitolo 5496 (gia' 1256), per l'esercizio finanziario 2002, e' stato
previsto l'importo di 123.292.722 euro;
Considerato che gli importi relativi agli anni 2002 e 2003 risultano
cosi' determinati:
(in euro)
2002 123.292.722
2003 121.964.000
Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2002 n. 35, registrato alla
Corte dei conti il 26 marzo 2002, Ufficio di controllo preventivo sui
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, reg. n. 1,
foglio n. 208, con il quale, in relazione alla adozione dell'euro ed
alle riduzioni apportate per gli anni 2002 e 2003, come sopra
specificato, si e' provveduto alla rideterminazione degli importi
previsti nel decreto ministeriale 8 maggio 2001 per gli anni 2001,
2002 e 2003 ed alla conseguente sostituzione delle tabelle A e B di
cui all'art. 2 di tale decreto ministeriale 8 maggio 2001,
concernenti la ripartizione delle risorse finanziarie relative, con
le corrispondenti tabelle A/i e B/1 allegate al predetto decreto 4
marzo 2002 n. 35;
Ritenuto, per motivi di correntezza operativa, di dover riprodurre il
testo del decreto ministeriale 8 maggio 2001, relativo alla
programmazione del sistema universitario per il triennio 2001 -2003,
con le modifiche agli importi finanziari apportate dal predetto
decreto ministeriale 4 marzo 2002 n. 35;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
c) per Comitato, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
d) per Universita', le Universita' degli studi e gli Istituti di
istruzione universitaria statali, nonche' le Universita' degli studi
e gli Istituti di istruzione universitaria non statali legalmente
riconosciuti;
e) per Universita' statali, le Universita' e gli Istituti
universitari statali;
f) per Universita' non statali, le Universita' e gli Istituti
universitari non statali legalmente riconosciuti;
g) per obiettivi, gli obiettivi della programmazione del sistema
universitario relativa al triennio 2001-2003, determinati con il
decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 507;
h) per risorse finanziarie consolidabili, le risorse che
comporteranno, dal 2004, un incremento annuo, di importo
corrispondente, del fondo per il finanziamento ordinario delle
universita';
i) per risorse finanziarie non consolidabili, quelle che non
comporteranno l'incremento di cui alla precedente lettera h).
Art. 2.
Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie per la programmazione del sistema
universitario relativa al triennio 2001-2003, i cui obiettivi sono
stati definiti con il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 507,
previste in 126.531.940 euro per l'anno 2001, 123.292.722 euro per
l'anno 2002 e 121.964.000 euro per l'anno 2003, sono ripartite come
indicato nelle seguenti tabelle A/i e BI1 e specificato negli
articoli successivi.
Art. 3.
Corsi di laurea e di laurea specialistica
1. In conformita' a quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del
decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, l'istituzione dei corsi di laurea e di
laurea specialistica "aventi la stessa denominazione" dei corsi di
diploma universitario o di laurea dallo stesso previsti non comporta
il ricorso alla procedura di cui al successivo comma, fatto salvo
quanto stabilito alla lettera b).
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, ai fini della istituzione dei corsi di laurea e di
laurea specialistica:
a) le Universita' acquisiscono la relazione tecnica favorevole del
Nucleo di valutazione interno, che verifica la congruita' tra le
iniziative da realizzare ed i mezzi (finanziari, personale,
strumentali, strutture edilizie) sui quali fare affidamento;
b) l'istituzione dei corsi puo' essere disposta soltanto nella sede
dell'Universita' nella quale sono attualmente istituiti e attivati
corsi di diploma universitario o di laurea;
c) va acquisito il parere favorevole del Comitato regionale (ovvero
provinciale) di coordinamento.
3. L'attivazione delle iniziative indicate al precedente comma 2 e'
subordinata alla previa positiva valutazione del Ministero, sentito
il Comitato, in ordine alla disponibilita' delle dotazioni
necessarie.
Art. 4.
Innovazione didattica
1. Per la promozione ed il sostegno della innovazione didattica di
cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, come
disciplinata dall'art. 3 del presente decreto, anche con riferimento
all'adeguamento delle strutture e dei servizi, ivi comprese le
biblioteche, e all'insegnamento universitario a distanza, sono
destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per
ciascuno degli anni 2001-2003:
non consolidabili
2001 44.931.750
2002 37.239.434
2003 31.859.984
2. I fondi previsti al comma 1 saranno ripartiti tra le Universita'
in proporzione al numero dei corsi di studio potenzialmente
attivabili e incentivabili, determinato con le modalita' definite dal
Comitato nel documento DOC 6/01 "interventi di sostegno per l'avvio
della riforma dei corsi di studio".
3. i fondi indicati al comma 1 non potranno essere utilizzati:
per i corsi di laurea specialistica;
per le facolta' ed i corsi di laurea gia' istituiti o che saranno
istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 4, (in deroga alle procedure
relative alla programmazione del sistema universitario) del decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
per i corsi di nuova istituzione o attivazione per i quali, ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 2 agosto 1999, n. 264,
viene prevista dalle Universita' la programmazione degli accessi.
4. L'innovazione didattica, attuata secondo i criteri riportati
nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, sara'
valutata al termine del periodo di riferimento della presente
programmazione dal Comitato, sulla base dei predetti criteri.
In relazione ad esiti non positivi ditale valutazione l'entita' dei
fondi attribuiti per l'innovazione didattica (in relazione al
presente articolo ovvero ad assegnazioni disposte a tal fine su altri
fondi) sara' recuperata, in tutto o in parte, mediante riduzione del
contributo da attribuire sul fondo per il finanziamento ordinario
(Universita' statali) ovvero sul fondo previsto dalla legge 29 luglio
1991, n. 243 (Universita' non statali).
Art. 5.
Corsi di laurea in scienze motorie
1. Perle iniziative di innovazione didattica previste dal decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 178, relativo alla istituzione di
facolta' e di corsi di laurea in scienze motorie, sono destinate le
seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli
anni 2001-2003:
consolidabili
2001 2.582.284
2002 2.516.178
2003 2.489.061
2. I fondi indicati al comma 1 saranno ripartiti tra le Universita'
statali, per il 50 per cento in parti uguali e per il 50 per cento in
proporzione al numero (con limite ai fini del computo a 250) degli
studenti immatricolati ai corsi di laurea in scienze motorie,
attribuendo ponderazione 2 ai corsi di laurea istituiti nell'ambito
delle facolta' di scienze motorie; attesa la particolarita'
organizzativa dell'istituto universitario di scienze motorie di Roma,
derivante dalla trasformazione dell'ISEF statale di Roma, il
contributo relativo e' incrementato del 50 per cento.
3. L'erogazione dei fondi di cui al precedente comma e' subordinata
alla verifica, da parte del Comitato, della rispondenza delle
iniziative agli obiettivi ed alle modalita' stabilite dall'art. 17,
comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dal decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 178 e dai conseguenti provvedimenti di
attuazione.
Art. 6.
Scuole di specializzazione per la formazione
degli insegnanti e per le professioni legali
Le scuole di specializzazione indicate ai successivi articoli 7 e 8
del presente decreto utilizzano, con il loro consenso, professori e
ricercatori delle facolta' presso le quali le necessarie competenze
sono disponibili, con impegno temporale adeguato e per periodi di
tempo predeterminato.
Art. 7.
Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti
1. Per le iniziative di innovazione didattica relative alla
formazione degli insegnanti per la scuola, mediante 'attivazione
delle scuole di specializzazione relative, sono destinate, anche per
le esigenze connesse alle eventuali spese relative ai supervisori, le
seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli
anni 2001-2003:
non consolidabili consolidabili
2001 2.582.285 2.582.285
2002 2.516.178 2.516.178
2003 2.489.061 2.489.061
2. I fondi previsti al comma 1 dovranno essere utilizzati (tenendo
presente, per quanto concerne le risorse consolidabili, il precedente
art. 6) con particolare riguardo alle esigenze dell'indirizzo
relativo agli insegnanti della scuola di base, e saranno ripartiti
tra le Universita', tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 20
del presente decreto, con i seguenti criteri:
- per ciascuna scuola di specializzazione viene assegnata una quota
fissa di:
77.469 euro per le scuole organizzate da una sola Universita';
103.291 euro per le scuole organizzate mediante intese tra piu'
Universita';
- il restante importo va ripartito:
per le risorse non consolidabili, in proporzione al numero dei posti
coperti; per le risorse consolidabili, in proporzione al numero dei
posti programmati.
Art. 8.
Scuole di specializzazione per le professioni legali
1. Perle iniziative di innovazione didattica relative alle scuole di
specializzazione per le professioni legali sono destinate le seguenti
risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni
2001-2003:
non consolidabili
2001 --
2002 --
2003 4.978.122
2. I fondi saranno ripartiti tra le Universita' in proporzione al
numero dei posti programmati.
Art. 9.
Orientamento e tutorato
1. Per iniziative relative alle attivita' di orientamento e di
tutorato sono destinate le
seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli
anni 2001-2003:
non consolidabili
2001 2.143.296
2002 --
2003 --
2. I fondi saranno ripartiti in relazione alle proposte gia'
presentate dalle Universita' e valutate positivamente dai Comitati
regionali di coordinamento, utilizzando i criteri di ripartizione
previsti dall'art. 16, comma 2, lettera a), del Decreto Ministeriale
21 giugno 1999.
3. Ai fini della attuazione di quanto previsto dal precedente comma
sara' costituito, con decreto del Direttore del Dipartimento, un
apposito gruppo di lavoro.
Art. 10.
Internazionalizzazione
1. Per sostenere il processo di internazionalizzazione del sistema
universitario, nel quadro di accordi intergovemativi e
interuniversitari di cooperazione culturale e scientifica, sono
destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per
ciascuno degli anni 2001-2003, da erogarsi per il cofinanziamento,
sino al limite del 50 per cento dei costi, dei progetti presentati
dalle Universita':
non consolidabili
2001 --
2002 5.032.356
2003 4.978.123
2. I progetti di cui al precedente comma i sono finalizzati a
concorrere, attraverso il potenziamento della dimensione
internazionale, all'accrescimento della qualita' del sistema
fomiativo, ed a promuovere la competitivita' degli Atenei sul piano
internazionale. In particolare i progetti stessi possono prevedere:
a) la progettazione e la realizzazione congiunte di corsi di studio
di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
previa stipulazione di appositi accordi o convenzioni che prevedano
la partecipazione di docenti e studenti di istituzioni universitarie
di almeno un altro Paese;
b) iniziative finalizzate, in collaborazione con Universita' di altri
Paesi, all'istituzione, in tali Paesi, di corsi di studio o strutture
didattiche atte a valorizzare i modelli formativi delle Universita'
italiane;
c) iniziative di cooperazione interuniversitaria per attivita' di
studio, ricerca e formazione atte a potenziare, attraverso i processi
di internazionalizzazione, il livello qualitativo del sistema
universitario.
3. In relazione a quanto previsto al precedente comma 2 le
Universita' presenteranno le proprie proposte, utilizzando gli
appositi prospetti predisposti dal Ministero e pubblicati sul sito
web: w~.murst.it , a partire dal 1 luglio 2001, con chiusura al 30
novembre 2001.
Le proposte dovranno indicare gli obiettivi e le fasi del progetto, i
partners coinvolti ed i loro rispettivi apporti al progetto.
Entro la stessa data di scadenza, 30 novembre 2001, le Universita'
dovranno, inoltre, dichiarare il proprio impegno al cofinanziamento
delle iniziative che saranno selezionate ed inviare, entro il 31
gennaio 2002, copia delle convenzioni o accordi gia' sottoscritti con
i partners universitari coinvolti.
4. La selezione dei progetti sara' affidata ad un apposito gruppo di
lavoro nominato con decreto del Direttore del Dipartimento.
5. Ai fini della selezione saranno prioritariamente valutati i
progetti nei quali:
- sia previsto un sistema di valutazione dei risultati del progetto;
- sia dichiarato un impegno finanziario dell'Universita' e delle
Universita' partners per il cofinanziamento dell'iniziativa proposta
superiore alla quota minima del 50 per cento;
siano previste misure atte a sostenere, anche attraverso l'erogazione
di borse di studio, la mobilita' degli studenti per un congruo
periodo di tempo nonche' a favorire, per i progetti indicati al
precedente comma 2, lettera c, scambi di docenti, ricercatori e
personale tecnico e amministrativo.
Art. 11.
Scuole Superiori
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 56, comma 5, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il consolidamento nell'ambito
delle Universita' di Catania, Lecce e Pavia delle iniziative di
sperimentazione di Scuole Superiori, avviate in relazione alle
previsioni degli accordi di programma stipulati tra tali Universita'
ed il Ministero (ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24
dicembre 1993, n. 537), ai fini della realizzazione di percorsi
formativi di alta qualificazione nella fase pre e post-laurea, sono
destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per
ciascuno degli anni 2001-2003:
non consolidabili
2001 1.549.371
2002 1.509.707
2003 1.493.437
2. Le iniziative dovranno essere tassativamente caratterizzate dalla
residenzialita', dalla adeguata dotazione di biblioteche e
laboratori, dall'ottimale rapporto numerico e funzionale tra docenti
e studenti, nonche' dal pieno esercizio del tutorato.
3. Al termine del primo periodo triennale di sperimentazione,
stabilito dagli accordi di programma, il Comitato provvede ad
effettuare la prevista verifica. Sulla base degli esiti della
verifica, del piano operativo presentato dalle Universita'
relativamente ai mezzi (finanziari, personale, strumentali, strutture
edilizie) sui quali fare affidamento, della relazione predisposta dal
Comitato, nella quale dovranno essere altresi' delineati i criteri
per la ripartizione delle risorse previste dal primo comma del
presente articolo, con decreto del Ministro viene attivata la
procedura per la istituzionalizzazione delle iniziative e per la
ripartizione dei fondi.
4. Al termine dei periodi di sperimentazione stabiliti dall'accordo
di programma stipulato tra l'Universita' di Siena e il Ministero ai
fini della realizzazione di percorsi formativi di alta qualificazione
nella fase pre e post-laurea, con particolare riferimento
all'internazionalizzazione del dottorato di ricerca, il Comitato
provvede ad effettuare la prevista verifica ai fini dell'eventuale
istituzionalizzazione dell'iniziativa.
Art. 12.
Corsi di dottorato e attivita' di ricerca avanzata
1. L'obiettivo viene perseguito mediante l'individuazione, in via
sperimentale, di un numero limitato di iniziative gia' attivate o da
attivarsi, finalizzate a costituire poli di riferimento di alta
qualificazione, per grandi aree disciplinari o tematiche di ricerca,
in ordine alla promozione e al consolidamento di corsi di dottorato
di ricerca e di correlate attivita' di ricerca avanzata, con
l'obiettivo di favorire il pieno inserimento di dottori di ricerca
nel sistema della ricerca nazionale nelle sue diverse componenti.
2. Le iniziative devono presentare le caratteristiche sottoindicate:
a) soggetto promotore costituito da una o piu' Universita', anche in
convenzione tra loro e con istituti scientifici, imprese, enti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
b) inserimento della struttura promotrice in reti nazionali e
internazionali di collaborazione interuniversitaria, anche da
realizzarsi mediante gli specifici programmi dei corsi di dottorato
di ricerca e delle correlate attivita' di ricerca scientifica
avanzata;
c) previsione di uno o piu' Comitati o Consigli scientifici - con
presenza per almeno un terzo di membri della comunita' scientifica
internazionale, di chiara fama nelle aree disciplinari o tematiche di
ricerca di riferimento - con funzioni di definizione dei programmi
dei corsi di dottorato di ricerca e delle correlate attivita' di
ricerca scientifica avanzata, nonche' di garanzia e di verifica
periodica dello stato di attuazione e della qualita' delle
realizzazioni;
d) presenza di responsabili (dei corsi di dottorato di ricerca e
delle correlate attivita' di ricerca scientifica avanzata) con
dimostrata qualificazione ed esperienza didattica e scientifica;
e) impostazione tematica dei corsi di dottorato di ricerca e delle
correlate attivita' di ricerca scientifica avanzata che privilegi il
ricorso a una pluralita' di competenze con approccio sia
multidisciplinare che interdisciplinare;
f) coinvolgimento a tempo pieno dei dottorandi e dei dottori di
ricerca, con previsione anche di programmi di didattica strutturata,
nonche' di periodi predeterrninati - non inferiori a un trimestre per
anno - di frequenza di attivita' formative e/o di ricerca presso
istituti scientifici o laboratori stranieri o internazionali, con
adeguato incremento dell'ammontare delle borse per i periodi di
effettiva permanenza all'estero;
g) obbligo di assegnare almeno il 50 per cento delle borse di
dottorato di ricerca a laureati provenienti da altre sedi
universitarie, anche estere, mediante adeguata pubblicizzazione dei
bandi e procedure pubbliche di selezione comparativa dei candidati;
h) capacita' della struttura promotrice dell'iniziativa, e/o degli
organismi con i quali essa collabora, di assicurare la
residenzialita' dei dottorandi e dei ricercatori per i periodi in cui
gli stessi sono impegnati nei relativi programmi, nonche' la
disponibilita' di attrezzature strumentali o risorse di altra natura
(quali, per il settore umanistico, biblioteche, musei o altre
raccolte) a livello di eccellenza nel panorama nazionale;
i) disponibilita' di personale docente e ricercatore a contratto
assegnato, con impegno temporale adeguato e per periodi di tempo
predeterminati, alla realizzazione dei programmi di formazione e di
ricerca, nonche' di risorse finanziarie - proprie o provenienti da
altre componenti del sistema della ricerca e dell'alta formazione
(sotto forma anche di borse di studio o di finanziamenti per la
ricerca) o dagli altri soggetti partecipanti all'iniziativa - in
misura non inferiore al 50 per cento del contributo ministeriale;
i) coinvolgimento di una o piu' delle sottoindicate aree disciplinari
o tematiche di
ricerca:
- scienze umane e discipline demoetnoantropologiche;
- scienze economiche, giuridiche, filosofiche e politiche;
- medicina molecolare e bioingegneria;
- scienze di base (matematica e informatica, chimica, fisica);
- archeologia, beni culturali, ambiente e risorse naturali;
- tecnologie per la comunicazione e l'informazione;
- innovazione tecnologica applicata alle imprese e ai sistemi
industriali
- complessi.
3. Sulla base della sussistenza, anche in termini progettuali, delle
caratteristiche di cui al comma 2, vengono individuate, per il
triennio 2001-2003, le seguenti iniziative:
1. Universita' di Bergamo - scuola di dottorato in antropologia
culturale e discipline demoetnoantropologiche.
2. Universita' di Bologna - scuola superiore di studi umanistici -
dottorati di ricerca in scienze umane.
3. Universita' di Firenze - istituto superiore di studi umanistici -
scuola di dottorato in antichita', medioevo, rinascimento.
4. Universita' Cattolica di Milano (in convenzione con l'Universita'
di Milano e di Milano "Bicocca") - scuola di dottorato in economia
e
finanza dell'amministrazione pubblica.
5. Universita' di Milano "Bicocca" - dottorato di ricerca in
tecnologie per la comunicazione e l'informazione applicate alla
societa' della conoscenza e ai processi educativi.
6. Universita' "5. Raffaele" di Milano (in convenzione con
l'Universita' di Milano "Bicocca") - dottorato di ricerca
internazionale in medicina molecolare.
7. Istituto universitario "Suor Orsola Benincasa" di Napoli (in
convenzione con l'istituto universitario orientale e l'istituto
italiano di studi filosofici di Napoli) - scuola europea di studi
avanzati - dottorati di ricerca in storia, culture e istituzioni
dell'Europa moderna e contemporanea.
8. Universita' "Federico II" di Napoli - scuola superiore per l'alta
formazione universitaria - dottorati di ricerca in scienze
filosofiche, giuridiche e storiche.
9. Universita' di Palermo (in convenzione con le Universita' di
Catania e di Messina)
- rete per l'alta formazione nell'area euromediterranea - dottorati
di ricerca in
risorse biologiche del Mediterraneo e in archeologia dell'area
mediterranea.
10. Universita' di Pisa - scuola di dottorato nelle scienze di base
(matematica e informatica, chimica, fisica).
11. Politecnico di Torino (in convenzione con i Politecnici di Bari e
di Milano) - scuola interpolitecnica di dottorato - dottorati di
ricerca in tecnologie per la comunicazione e l'informazione,
ingegneria biomeccanica, sicurezza ambientale, logistica della
produzione.
12. Universita' di Roma "Tre" (in convenzione con le Universita' di
Lecce, di Modena e di Sassari) - scuola di dottorato di ricerca in
sistemi industriali complessi.
13. Universita' di Trento - rete italo-tedesca per la ricerca e
l'alta formazione -dottorati di ricerca in informatica e
telecomunicazioni e in international economics studies.
14. Universita' "Ca' Foscari" di Venezia (in convenzione con
l'istituto universitario di architettura di Venezia e con la Venice
International University di Venezia) -dottorati di ricerca in citta'
e ambiente, arte e beni culturali, reti interorganizzative.
4. Per le iniziative di cui al comma 3 sono destinate le seguenti
risorse finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni
2001-2003:
non consolidabili
2001 5.164.569
2002 10.064.712
2003 14.934.367
5. I fondi saranno ripartiti tra le Universita' per le iniziative
indicate al comma 3 con le seguenti modalita':
- il 40 per cento in parti uguali;
- il 60 per cento in relazione ai criteri indicati ai successivi
punti, attribuendo analogo peso a ciascuno di essi:
a) numero delle istituzioni coinvolte, con ponderazione maggiorata
ove siano interessate piu' regioni;
b) molteplicita' delle aree disciplinari o tematiche di ricerca
coinvolte;
c) numero complessivo dei dottorandi e dei dottori di ricerca
coinvolti.
6. Al termine del triennio il Comitato effettua la valutazione delle
iniziative finanziate, in ordine al raggiungimento degli obiettivi
progettuali ed alla qualita' di ciascuna di esse, nonche'
all'effettivo rispetto delle condizioni che hanno determinato la loro
individuazione, redigendo apposita relazione al Ministro ai fini
dellaccreditamento delle iniziative stesse, in caso di valutazione
positiva, come "Scuola di dottorato di ricerca di alta
qualificazione".
Art. 13.
Iniziative oggetto di cofinanziamento sui fondi della Unione Europea
1. In relazione alle previsioni dei programmi comunitari indicati
nelle premesse del decreto 8 maggio 2001, alle richieste delle
Universita', e tenuto conto di quanto indicato dall'art. 12 del
decreto ministeriale 21 giugno 1999, il Ministero dispone la
concessione di contributi, nella misura necessaria ad assicurare la
copertura della quota nazionale, per le iniziative ammissibili ai
finanziamenti a valere sui fondi strutturali dell'Unione Europea in
quanto - in rapporto alla dinamica del mercato del lavoro ed alle
esigenze dello sviluppo territoriale - aventi le caratteristiche
previste nei programmi comunitari.
2. Per le iniziative relative ai progetti CAMPUS 1999, nell'ambito
del programma operativo 1994-1999 "interventi per la formazione e
l'occupazione", per le regioni dell'obiettivo 3, e APOLLO,
all'interno del programma operativo 1994-1999 "azioni innovative per
la formazione e l'occupazione", per le regioni dell'obiettivo 3, sono
destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per
ciascuno degli anni 2001-2003:
non consolidabili
2001 11.801.040
2002 --
2003 --
3. Per le iniziative nell'ambito del programma operativo 2000-2006
"ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione" per le
regioni dell'obiettivo 1, sono destinate le seguenti risorse
finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:
non consolidabili
2001 8.263.311
2002 8.050.965
2003 7.964.199
4. Il Ministero dispone la concessione di contributi nella misura
necessaria al consolidamento delle borse di dottorato oggetto di
cofinanziamento nell'ambito del programma operativo 1994-1 999
"ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione" per le regioni
dell'obiettivo 1.
A tali fini sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse
in euro, per ciascuno degli anni 2001 -2003:
non consolidabili
2001 8.779.767
2002 8.555.810
2002 8.463.605
Art. 14.
Centri di eccellenza nella ricerca
1. Per il consolidamento e la promozione di centri di eccellenza
nella ricerca, mediante la realizzazione delle attrezzature e
infrastrutture necessarie, sono destinate le seguenti risorse
finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:
non consolidabili
2001 10.329.138
2002 20.129.424
2003 14.934.367
2. I fondi saranno attribuiti alle Universita':
a) 10.329.138 euro relativi all'anno 2001 e 5.032.356 euro relativi
all'anno 2002 per il consolidamento delle iniziative previste
dall'art. 4 (centri di eccellenza nella ricerca) del decreto
ministeriale 21 giugno 1999;
b) le restanti risorse saranno ripartite tra le Universita' con i
criteri e le metodologie di selezione delle iniziative che verranno
definiti con decreti del Ministro.
Art. 15.
Riduzione degli squilibri tra Centro-Nord e Sud
1. Ai fini della riduzione degli squilibri territoriali nello
sviluppo del sistema universitario tra Centro-Nord e Sud sono
destinate alle Universita' meridionali (ubicate nelle regioni
dell'obiettivo 1, come individuate ai sensi dell'art. 27, comma 16,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488) le seguenti risorse
finanziarie, espresse in euro, per ciascuno degli anni 2001-2003:
non consolidabili consolidabili
2001 7.746.853 5.164.569
2002 7.548.534 5.032.356
2003 7.467.184 4.978.123
2. I fondi indicati al comma 1 saranno ripartiti, tenuto conto di
quanto previsto dall'art. 20 del presente decreto, come segue:
a) il 50 per cento con i criteri definiti dal Comitato nel documento
DOC 3/98 relativo alla ripartizione della quota di riequilibrio del
fondo per il finanziamento ordinario;
b) il 50 per cento con i criteri e le modalita' indicati all'art. 4,
commi 2, 3 e 4 del presente decreto.
Art. 16.
Decongestionamento degli Atenei sovraffollati
1. Per il decongestionamento del sistema universitario romano
mediante interventi a favore dell'Universita' "La Sapienza" di Roma
e
delle Universita' di Roma "Tor Vergata" e di Roma "Tre"
istituite,
rispettivamente, con la legge 3 aprile 1979, n. 122 e con il decreto
ministeriale 29 ottobre 1991 per il decongestionamento della stessa,
sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in euro, per
ciascuno degli anni 2001-2003:
consolidabili
2001 12.911.422
2002 12.580.890
2003 12.445.306
2. li' 50 per cento dei fondi indicati al precedente comma i e'
riservato per le esigenze di decongestionamento dell'Universita' "La
Sapienza" di Roma.
I fondi saranno utilizzati dall'Universita' in relazione alle
iniziative individuate nei decreti ministeriali adottati in
attuazione dell'articolo 3 del decreto ministeriale 30 marzo 1998,
valutate dal Comitato come decongestionanti e che necessitano di
risorse integrative.
3. lI restante 50 per cento dei fondi indicati al comma 1 va
ripartito, in parti uguali, tra le Universita' di Roma "Tor Vergata"
e di Roma "Tre", che utilizzeranno gli stessi per il consolidamento
delle iniziative didattiche che hanno svolto o svolgeranno effetti di
decongestionamento degli analoghi corsi dell'Universita' "La
Sapienza" di Roma, valutato sulla base dell'incremento realizzato o
previsto delle iscrizioni, e che necessitano di risorse integrative.
Art. 17.
Relazioni dei Comitati regionali (ovvero provinciali) di
coordinamento
1. Le Universita', entro 15 giorni dalla data di scadenza della
presentazione al Ministero delle proposte relative alle iniziative
previste negli articoli 10 e '11 del presente decreto inviano copia
ditali proposte ai Comitati regionali (ovvero provinciali) di
coordinamento competenti per territorio.
2. I Comitati trasmettono al Ministero, entro i successivi 60 giorni,
separatamente per ciascuno degli articoli indicati al precedente
comma, una relazione con motivati pareri sulle singole proposte.
Art. 18.
Riassetto del sistema universitario
1. Le facolta' ed i corsi di laurea istituiti o che saranno istituiti
ai sensi dell'art. 2, comma 4 (in deroga alle procedure relative alla
programmazione del sistema universitario) del decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25:
a) per un numero di anni successivi alla loro attivazione, pari alla
durata legale dei corsi, non sono tenuti in considerazione ai fini
della ripartizione, per le Universita' statali, dei fondi per il
finanziamento ordinario, per la programmazione e per l'edilizia, e,
per le Universita' non statali, dei fondi previsti dalla legge 29
luglio 1991, n. 243 e per la programmazione;
b) dopo il termine del periodo indicato alla precedente lettera a),
saranno tenuti in considerazione ai fini delle ripartizioni dei fondi
subordinatamente alla positiva valutazione del Ministero, sentito il
Comitato, in ordine alla disponibilita' delle dotazioni necessarie.
2. Entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto 8 maggio
2001 nella Gazzetta Ufficiale i corsi eventualmente funzionanti in
difformita' di quanto disposto dalla vigente normativa devono essere
sottoposti dalle Universita' alla procedura prevista all'art. 2,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25.
Nei riguardi ditali corsi trova applicazione quanto indicato al
precedente comma 1. Il Ministro, con proprio decreto, previa
relazione tecnica del Comitato, dispone la soppressione dei corsi che
non dovessero essere regolarizzati entro il termine stabilito, fermo
restando il completamento dei corsi per gli studenti gia' iscritti ai
medesimi.
3. lI Comitato presenta, entro il 2002, una relazione tecnica
sull'assetto del sistema universitario che consenta la valutazione
della possibilita' di adottare, nell'ambito della programmazione
relativa al triennio 2004-2006, i provvedimenti volti alla
razionalizzazione ditale sistema, mediante la soppressione o
l'istituzione di corsi di studio o facolta' o il trasferimento degli
stessi ad altre Universita'.
Art. 19
Relazioni delle Universita'
1. Per le iniziative finanziate con i fondi previsti dagli articoli
4, 5, 7, 8,15 e 16, comma
3, del presente decreto, le Universita' invieranno al Ministero una
relazione con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, dei tempi
e delle modalita' di attuazione delle stesse, corredata da una
relazione tecnica del Nucleo di valutazione interno nella quale
dovra' essere dato atto della verificata congruita' tra il contenuto
delle iniziative, gli obiettivi dichiarati ed i mezzi indicati.
2. Per tutte le iniziative finanziate con i fondi previsti dal
presente provvedimento le Universita' invieranno al Ministero, al
termine del periodo che sara' stabilito in sede di comunicazione
delle specifiche assegnazioni, una relazione con l'indicazione delle
iniziative realizzate, dei risultati conseguiti, delle somme
impegnate e di quelle effettivamente spese.
3. Ove le Universita' non dovessero utilizzare le risorse finanziarie
assegnate entro il termine del periodo indicato al precedente comma,
ovvero si dovessero verificare scostamenti non motivati tra quanto
indicato nella relazione preventiva di cui al comma 1, o nelle
proposte di cui agli articoli 9,10,11,12,13,14,16, comma 2, e in
quella successiva di cui al comma 2, il Comitato formulera' al
Ministero motivate proposte in ordine agli importi che potranno
essere recuperati mediante riduzione del contributo da attribuire,
relativamente all'anno successivo, sul fondo per il finanziamento
ordinario (Universita' statali) ovvero sul fondo previsto dalla legge
29 luglio 1991, n. 243 (Universita' non statali).
4. Quanto previsto al precedente comma 3 non trova applicazione alle
iniziative finanziate con i fondi previsti agli articoli 4 e 15,
comma 2, lettera b), per le quali gli stessi articoli stabiliscono
specifiche indicazioni operative.
Art. 20
Destinazione delle risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie non consolidabili previste dal presente
provvedimento potranno essere destinate a tutte le Universita',
mentre quelle consolidabili soltanto alle Universita' statali.
Art. 21
Copertura finanziaria
1. Alle spese derivanti dalla applicazione del presente decreto si
provvede mediante l'utilizzazione delle seguenti risorse finanziarie,
espresse in euro, iscritte sul capitolo 1256 dello stato di
previsione della spesa del Ministero per il 2001 e sui corrispondenti
capitoli per il 2002 e il 2003, come appresso indicato:
2001 126.531.940
2002 123.292.722
2003 121.964.000
2. Modifiche ai precedenti articoli del presente provvedimento, che
si dovessero rendere necessarie, potranno essere disposte con decreto
del Ministro, da inviare alla Corte dei conti, nel rispetto di quanto
indicato al punto 2 del decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n.
507.
3. lI presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 24 aprile 2002
Il capo del Dipartimento: D'ADDONA
Il presente atto non e' soggetto al "Visto" di controllo preventivo
di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
ALLEGATO 1
(art. 4, comma 4)
CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLA INNOVAZIONE DIDATTICA
DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 3 APRILE 1999, N. 509
I criteri per l'attuazione della innovazione didattica sono i
seguenti:
- tempestivita' e completezza delle procedure: la procedura per
l'istituzione e l'attivazione dei corsi va completata in tutti i suoi
aspetti, compresa l'adozione del decreto rettorale concernente
l'emanazione del regolamento didattico di corso di laurea, per
l'inizio dell'anno accademico di attivazione del corso stesso;
- sostenibilita' e stabilita' didattica: il corso di laurea puo'
contare (o contera' alla fine del primo triennio) su un certo numero
di docenti che dedichi al corso la parte prevalente del proprio
impegno didattico e che funga da garante del corso di laurea
costituendone il nucleo fondamentale e stabile di gestione;
- attrattivita': il corso di laurea ha la capacita' di attrarre un
numero di matricole non inferiore a 20-30;
- valutazione delle qualita': il corso di laurea ha in funzione un
sistema di valutazione costante della qualita', sia
dell'organizzazione che dei risultati della didattica, rispondente a
criteri nazionali ed internazionali;
- occupabilita' e coordinamento col mondo esterno: il corso di laurea
ha individuato le figure professionali che forma e il rispettivo
mercato del lavoro e delle professioni; e' stato oggetto della
preventiva consultazione con le organizzazioni rappresentative a
livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle
professioni; puo' contare su un comitato di indirizzamento (fatto da
esponenti del mondo del lavoro collegato con le figure professionali
formate) che collabora con le Universita' per il monitoraggio e la
modifica dei curricula; ha una quota di docenza (a contratto) extra
accademica per garantire la presenza formativa delle competenze
professionali interessate;
- coordinamento interuniversitario e internazionalizzazione: il corso
di laurea, che ha avuto il parere favorevole del Comitato regionale
(ovvero provinciale) di coordinamento, e' coerente con gli effettivi
fabbisogni formativi espressi a livello del contesto regionale e con
i conseguenti criteri della programmazione regionale dell'offerta
formativa; e' inserito in progetti formativi integrati in ambito
internazionale in base a convenzioni con universita' straniere.
Il capo del Dipartimento: D'ADDONA
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato