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Gazzetta Ufficiale N. 130 del 05 Giugno 2002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 maggio 2002
Individuazione del tasso convenzionale di cambio, di cui all'art. 132 del TUIR, da utilizzare ai fini del trattamento fiscale dei redditi prodotti da cittadini residenti in Campione d'Italia.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 132, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'art.
15-quater del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, in base al quale,
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi
delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di
Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello
stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000
franchi sono computati in euro sulla base di un tasso convenzionale
di cambio stabilito, ogni tre anni, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione
dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio;
Visto l'art. 17-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
che individua i mezzi di copertura finanziaria degli oneri derivanti
dall'applicazione del predetto art. 132, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 30 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2001, relativo alla determinazione
del predetto tasso convenzionale di cambio, per i periodi di imposta
1 gennaio 2001-31 dicembre 2003;
Considerato che, a seguito della modifica apportata al predetto
art. 132, comma 1, occorre procedere alla rideterminazione del
medesimo tasso convenzionale di cambio;
Ritenuto di utilizzare, a tal fine, i dati relativi alle variazioni
della media del cambio ufficiale franco svizzero-euro, nonche' alla
variazione della differenza media dei prezzi al consumo tra Italia e
Svizzera;
Considerato che il tasso ufficiale medio di cambio Italia -
Svizzera nel triennio 1999, 2000 e 2001 e' pari a 1,55624 franchi
svizzeri per 1 euro, ovvero a 0,64257 euro per 1 franco svizzero -
fonte UIC;
Tenuto conto che la differenza media dei prezzi al consumo tra
Italia e Svizzera e' del 63% secondo i dati piu' recenti di fonte
OCSE;
Considerato che e', pertanto, necessario fissare per i periodi di
imposta 1 gennaio 2002-31 dicembre 2004 il tasso convenzionale di
cambio ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito per le
persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di
Campione d'Italia;
Considerato quanto comunicato dal Dipartimento del tesoro -
Direzione VI, con la nota n. 805428 del 21 maggio 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. Per i periodi di imposta 1 gennaio 2002-31 dicembre 2004, i
redditi delle persone fisiche prodotti in franchi svizzeri nel
territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio
fiscale nello stesso comune, per un importo complessivo non superiore
a 200.000 franchi, sono determinati applicando un tasso convenzionale
di cambio stabilito in euro 0,40482 per ogni franco svizzero.
Roma, 23 maggio 2002
Il Ministro: Tremonti


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato