IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali
del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia e
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, che istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale
provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, come sostituito dall'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n.
383, che prevede la possibilita' per i comuni di deliberare
l'istituzione o la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare a partire
dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare suun sito
informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il
Ministro dell'interno con il quale sono stabilite le modalita'
applicative;
Visto il citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del
1998, che dispone l'efficacia delle deliberazioni stesse dalla data
di pubblicazione sul predetto sito informatico;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recanti disposizioni relative all'individuazione della
competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
Considerata la necessita' di individuare il suddetto sito
informatico e di stabilire le modalita' applicative per la
pubblicazione delle deliberazioni comunali concernenti l'istituzione
o la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche;
Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha
istituito un sito Internet denominato www.finanze.it finalizzato, fra
l'altro, a divulgare l'informazione in materia di tributi erariali e
locali e che pertanto detto sito puo' essere utilizzato per la
pubblicazione delle deliberazioni in questione;
Sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.);
Decreta:
Art. 1.
1. A norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'art. 11 della legge
18 ottobre 2001, n. 383, la pubblicazione delle deliberazioni
comunali concernenti l'istituzione o la variazione dell'aliquota
all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) deve effettuarsi nel sito Internet denominato
www.finanze.it a cura dell'Ufficio federalismo fiscale del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e
delle finanze.
2. I comuni che deliberano l'istituzione ovvero la modifica
dell'aliquota dell'addizionale all'IRPEF, ai sensi dell'art. 1, comma
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito
dall'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, devono inviare
copia conforme all'originale di detta deliberazione, in alternativa,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali
"Ufficio federalismo fiscale" - viale Europa n. 242 - 00144 Roma,
ovvero tramite fax al numero 06/59972780, ovvero per estratto
mediante posta elettronica, al seguente indirizzo:
entrate dc fiscalitalocale udc @finanze.it
3. L'estratto della deliberazione deve contenere i seguenti dati:
codice ISTAT e nome del comune, la provincia di appartenenza del
medesimo, l'anno di riferimento, data e numero della delibera,
l'aliquota complessivamente applicata per l'anno di riferimento,
l'attestazione della conformita' degli elementi in esso contenuti
all'originale.
4. L'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche
fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze provvedera'
all'inserimento delle deliberazioni nel sito di cui all'art. 1, comma
1, del presente decreto entro sette giorni lavorativi successivi alla
ricezione.
5. Nell'ipotesi di pluralita' di testi o di invii sara' data
prevalenza secondo il seguente ordine: alla copia conforme
all'originale della deliberazioni inviata a mezzo servizio postale, a
quella inviata tramite fax, all'estratto trasmesso tramite posta
elettronica.
Art. 2.
1. Le deliberazioni concernenti l'istituzione ovvero la modifica
dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF adottate per l'anno
2002, prima della entrata in vigore del presente decreto, sono
inserite nel sito di cui all'art. 1, comma 1, con le modalita' ivi
previste.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2002
Il capo del Dipartimento
per le politiche fiscali
Tino
Il capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia
Tatozzi
Il capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
Malinconico
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato