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Gazzetta Ufficiale N. 130 del 05 Giugno 2002

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 aprile 2002
Sospensione della revoca delle autorizzazioni concesse ai laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle imposte indirette disposta con decreto 10 dicembre 2001 e concessione di un periodo di proroga.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto 10 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 10 gennaio 2002, recante revoca
dell'autorizzazione concessa ai laboratori per svolgere analisi nel
settore vitivinicolo;
Visto l'art. 1 del predetto decreto con il quale e' stata revocata
ai laboratori indicati nel citato articolo l'autorizzazione ad
eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e a rilasciare
certificati di analisi per l'esportazione dei vini;
Vista la comunicazione del 25 marzo 2002 dell'Agenzia delle dogane,
con la quale si chiede il riesame delle motivazioni sulle quali e'
fondata la revoca delle autorizzazioni rilasciate ai laboratori
chimici compartimentali delle dogane e delle imposte indirette
operanti in Torino, Genova, Savona, Como, Pontechiasso (Como),
Milano, Verona, Mestre-Venezia, Trieste, Bologna, Livorno, Roma,
Napoli, Bari, Catania, Palermo e Cagliari;
Vista l'istanza datata 8 aprile 2002, con la quale la predetta
Agenzia delle dogane nel comunicare che per i propri laboratori
regionali siti in Torino, Venezia, Roma e Cagliari e' stata gia'
avanzata formale domanda di accreditamento ad organismo conforme alla
norma europea EN 45003, e che per i restanti laboratori sopra
indicati e' in corso la formalizzazione di detta domanda, chiede che
per gli stessi non produca effetti il citato decreto 10 dicembre
2001;
Viste le note datate 5 febbraio e 28 febbraio 2002 del SINAL -
Sistema nazionale per l'accreditamento di laboratori, con le quali il
predetto organismo accreditante comunica che i laboratori chimici
compartimentali delle dogane e imposte indirette di Torino, Venezia,
Cagliari e Roma hanno presentato richiesta di accreditamento;
Considerato che le ragioni esposte dall'Agenzia delle dogane nella
istanza sopra richiamata appaiono fondate e condivisibili in quanto
dirette a non creare disagio all'utenza in merito alla liquidazione
degli aiuti nazionali e comunitari previsti dal regolamento (CEE) n.
1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione
comune del mercato vitivinicolo che, all'art. 72, prevede la
designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati
ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Ritenuto ragionevole il mantenimento degli effetti dei
provvedimenti autorizzatori concernenti i predetti laboratori,
revocati con il citato decreto 10 dicembre 2001, per un ulteriore
periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del provvedimento
amministrativo nei sensi sopra espressi al fine di consentire la
prosecuzione, pur se temporanea, delle attivita' dei predetti
laboratori in corso di accreditamento, delle attivita' concernenti le
analisi aventi valore ufficiale nel settore vitivinicolo e a
rilasciare certificati di analisi per l'esportazione dei vini;
Decreta:
Art. 1.
La revoca disposta con decreto 10 dicembre 2001, delle
autorizzazioni concesse con i relativi provvedimenti amministrativi,
ai laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle imposte
indirette indicati nell'art. 2 di detto decreto e' sospesa.

Art. 2.
I laboratori indicati nell'articolo precedente sono autorizzati a
svolgere le attivita' concernenti le analisi ufficiali nel settore
vitivinicolo e il rilascio di certificati di analisi per
l'esportazione dei vini fino alla scadenza di novanta giorni,
decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato all'Organo di controllo, ed
entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 2002
Il direttore generale: Ambrosio
Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato