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Gazzetta Ufficiale N. 130 del 05 Giugno 2002

DECRETO-LEGGE 28 marzo 2002, n.45

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, coordinato con la legge di conversione 24 maggio 2002, n. 100, recante: "Proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e per le imprese di gestione aeroportuale". (Testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 25 maggio 2002).


Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge
28 marzo 2002, n. 45, corredato delle relative note, ai sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo
1986, n. 217. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto
legislativo qui trascritto.
Art. 1.
1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27
dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 14, e' ulteriormente prorogato al 31 maggio 2002.
(( 1-bis. I commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del
decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, sono sostituiti
dai seguenti:
1-bis. Per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 marzo 2002 lo
Stato garantisce la copertura assicurativa per il risarcimento dei
danni subiti da terzi, in essi inclusi i passeggeri trasportati e i
dipendenti delle imprese di trasporto aereo, in conseguenza di atti
di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in
favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida
licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n.
2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del
14 febbraio 2000, e successive modificazioni, per il trasporto aereo
di passeggeri o passeggeri e merci a titolo oneroso, nonche' in
favore delle imprese nazionali di gestione aeroportuale. La copertura
assicurativa statale opera da un massimale di 50 milioni di dollari
statunitensi fino ad un importo massimo, per ciascuna delle predette
imprese e per singolo sinistro, di 2 miliardi di dollari statunitensi
limitatamente alla parte di danni priva di copertura assicurativa da
parte delle imprese commerciali.
1-ter. Le imprese di trasporto aereo di cui al comma 1-bis, per
la parte garantita dallo Stato e previa presentazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro di idonea
documentazione relativa alle coperture assicurative assunte sul
mercato, devono corrispondere un premio da versare al Capo X
dell'entrata del bilancio dello Stato, cosi' determinato:
a) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato
per volo, per la copertura del massimale da 50 milioni fino a 150
milioni di dollari statunitensi. Dal 1 febbraio 2002 il premio e'
aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato per
volo;
b) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato
per volo, per la copertura del massimale oltre 150 milioni di dollari
statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensi;
c) premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato
per volo, per la copertura del massimale fino a 2 miliardi di dollari
statunitensi.
1-quater. Le altre imprese di cui al comma 1-bis devono
corrispondere, con le medesime modalita' di cui al comma 1-ter, un
premio cosi' determinato:
a) imprese di gestione aeroportuale:
1) in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile sui
mercati commerciali, per la copertura fino al massimale esistente
prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 50 per cento del
premio annuo complessivo di polizza;
2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati
commerciali, per la copertura della differenza fino ai limiti
esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 33 per
cento del nuovo premio aggiuntivo richiesto dal mercato commerciale
per la copertura parziale;
b) esercenti attivita' di cargo: la copertura di attivita' di
cargo e' soggetta ad un premio minimo non inferiore al 50 per cento
del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre
2001.
1-quinquies. I premi vengono corrisposti dalle imprese di cui al
comma 1-bis con decorrenza 27 novembre 2001. Le imprese di trasporto
aereo corrispondono il relativo premio nella stessa misura fissata
per il mese di gennaio 2002.
1-sexies. E' esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei
confronti delle imprese di cui al comma 1-bis, fatti salvi i casi di
dolo o colpa grave.
1-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle
attivita' produttive, sono stabilite le modalita' di operativita'
dell'intervento di cui al presente articolo".
2. Per il periodo dal 1 aprile al 31 maggio 2002 lo Stato
garantisce la copertura assicurativa alle condizioni e secondo le
modalita' di cui all'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del
decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, come sostituiti
dal presente articolo. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del
decreto-legge n. 450 del 27 dicembre 2001, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge n. 14/2002 (Proroga
di termini in materia di sospensione di procedure esecutive
per particolari categorie di locatari e di copertura
assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo):
"1. Il termine di cui al decreto-legge 28 settembre
2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto
aereo, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 2001, n. 413, e' prorogato sino al 31 marzo
2002.".
- Il regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23
luglio 1992 recante: "Rilascio delle licenze ai vettori
aerei" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie L n.
240 del 24 agosto 1992.

Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato