IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono
state dettate le istruzioni relative all'applicazione del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di
vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la
circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte
della popolazione stabile;
Vista la delibera del consiglio comunale di Ustica (Palermo) in
data 29 novembre 2001, n. 43 e la successiva nota integrativa n. 1475
del 12 marzo 2002;
Vista la nota della prefettura di Palermo n. 80202/TC in data
17 gennaio 2002;
Vista la nota n. 5934 in data 26 settembre 2001 con la quale si
chiedeva alla Regione siciliana l'emissione del parere di competenza,
peraltro mai pervenuto;
Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti
provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le regioni
espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1.
Dal 20 luglio 2002 al 31 agosto 2002 e' vietato l'afflusso
sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non
stabilmente residenti nel comune di Ustica fatte salve le deroghe di
cui agli articoli successivi.
Art. 2.
Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire
sull'isola:
a) i veicoli per trasporto pubblico;
b) i veicoli che trasportano merci deperibili;
c) gli autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da
una competente autorita' italiana o estera;
d) i veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di
utilita' o di pubblico interesse.
e) gli autoveicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticese
non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e
riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di
Ustica;
f) gli autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal
proprietario o da un componente della famiglia del proprietario
stesso, nonche' quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti
intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della
legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e
del pacchetto turistico agevolato;
g) i veicoli appartenenti a persone non residenti in Palermo e
provincia, che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che
possono dimostrare la durata del soggiorno o mediante biglietto di
viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi
alberghieri e/o extra alberghieri.
Art. 3.
Durante il periodo di vigenza e limitatamente ai giorni feriali
possono affluire sull'isola:
a) gli autoveicoli per il trasporto merci, sempre che non siano
in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle
strade dell'isola.
Art. 4.
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00
a euro 1311,00 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e come aggiornato con
decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.
Art. 5.
Vigilanza
Il prefetto di Palermo e' incaricato della esecuzione del presente
decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del
rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.
Roma, 15 maggio 2002
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 272
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato