IL DIRETTORE PROVINCIALE
del lavoro di Reggio Emilia
Vista la legge n. 628/1961, recante modifiche all'ordinamento del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, relativo al
"Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione
delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro";
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342
del 18 aprile 1994, che attribuisce all'ufficio provinciale del
lavoro e della M.O. - ora Direzione provinciale del lavoro - le
funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe
minime sui lavori di facchinaggio, esercitate precedentemente dalla
Commissione provinciale per la disciplina dei lavori sul facchinaggio
di cui all'art. 3 della soppressa legge n. 407/1955;
Rilevato che la validita' delle tariffe minime per le attivita' di
facchinaggio - rideterminate col proprio decreto n. 2/1999 del 27
gennaio 1999 e per la durata di un anno a decorrere dal 1 febbraio
1999 - e' scaduta;
Considerati i seguenti indicatori economici:
1) gli indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini degli
adeguamenti retributivi dei settori dell'industria, commercio,
agricoltura ed altri settori interessati, per gli anni 1999, 2000 e
2001;
2) il tasso di inflazione programmato per il 2002;
3) l'incremento del costo previdenziale derivante
dall'applicazione dell'art. 2 del decreteo legislativo n. 423/2001 e
della cessazione del regime transitorio previsto dall'art. 27 del
decreto-legge 31 dicembre 1996, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 30 del 28 febbraio 1991;
4) l'incremento degli oneri fiscali derivanti dalla cessazione
del regime transitorio introdotto dall'art. 10, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo n. 137 del 10 aprile 1998;
5) gli incrementi del costo del lavoro derivanti
dall'applicazione della legge n. 142/2001;
In vista del prossimo riesame sia delle operazioni di facchinaggio,
secondo l'assetto organizzativo aziendale, che delle tariffe, da
determinare attraverso l'analisi su campione dei costi aziendali
effettivamente sostenuti in relazione alle correnti modalita';
Valutata la proposta, fatta dalle forze sociali dell'Osservatorio
provinciale facchinaggio, di determinare la tariffa oraria, sulla
base degli indicatori economici con allineamento alla tariffa delle
province limitrofe, e la tariffa al quintalato sulla base dei primi 2
indicatori economici menzionati;
Decreta:
Le tariffe minime per le attivita' di facchinaggio, misurabili al
quintalato, vengono rideterminate nella provincia di Reggio Emilia,
aumentando il valore di quelle di cui al decreto direttoriale n.
2/1999 del 27 gennaio 1999, secondo il tasso di inflazione reale per
gli anni 1999, 2000 e 2001 (8,14%) e secondo il tasso di inflazione
programmata limitatamente ai primi 5 mesi dell'anno 2002 (0,50%).
La tariffa oraria, di cui al precedente decreto sopra richiamato,
con riferimento alla valutazione comparata dei 5 indicatori economici
richiamati in premessa e tenuto conto degli attuali valori tariffari
vigenti nelle province limitrofe, passa da 13,42 euro (L. 26.000 in
base al decreto n. 2/1999) a 15,55 euro.
Il nuovo tariffario, che e' parte integrante del presente decreto,
avra' effetto dal 1 giugno 2002 e per la durata di 6 mesi, in vista
della sua prossima rideterminazione, da fare secondo i criteri
richiamati in premessa.
Il decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Reggio Emilia, 14 maggio 2002
Il direttore provinciale: Giorgini
Allegato
PARTE COMUNE A TUTTI I LAVORATORI DI FACCHINAGGIO
1. Per i lavori per i quali non sia possibile fare riferimento al
peso e/o al numero degli oggetti da movimentare, si stabilisce una
tariffa oraria di 14,51 euro per lavoratore con impegno minimo di 4
ore al mattino e di 2 ore per la fascia oraria pomeridiana, salvo
diversa pattuizione fra le parti. Sono esclusi i traslochi, per i
quali si rimanda alla trattativa diretta.
2. Lavoro notturno e festivo: il lavoro notturno che si svolge
dalle ore 22 alle ore 6 va compensato con una maggiorazione del 25%;
il lavoro domenicale diurno va compensato con una maggiorazione del
100%, mentre il lavoro domenicale notturno va compensato con
una maggiorazione del 125%; il lavoro che si svolge nelle feste
nazionali riconosciute dalla legge va compensato con
una maggiorazione del 50%.
3. Indennita' di attesa: se il periodo, che intercorre
dall'orario prefissato dal committente per l'inizio del lavoro ovvero
dal momento successivo di presenza sul luogo di lavoro a quello in
cui il lavoro stesso ha effettivamente inizio, e' superiore ai 30
minuti non per causa dei lavoratori, a ciascuno di essi e' dovuta una
indennita' pari 15,55 euro per ogni ora o frazione di ora trascorsa
in attesa.
4. Le tariffe per i lavori di facchinaggio sono comprensive dei
contributi, assicurativi, previdenziali e mutualistici. Al pagamento
di questi contributi sono tenute esclusivamente le carovane, le
cooperative ed i facchini liberi esercenti.
5. Per i lavori di facchinaggio non compresi nel presente
tariffario, le tariffe sono da convenirsi' fra le parti, avendo cura
di fare riferimento alle voci che hanno maggiore affinita'.
6. I danni verso il committente o verso terzi sono a carico delle
cooperative o carovane di facchini o dei facchini liberi esercenti,
quando sono causati da loro colpa.
Nuovo tariffario delle operazioni di facchinaggio
per la provincia di Reggio Emilia
(ex art. 4 D.P.R. n. 342/1994)
In vigore dal 2 maggio 2002
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Voci | Euro
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carni fresche, compresa sistemazione in frigo con l'ausilio|
o senza mezzo meccanico (a q.le) |Euro 1,47
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carni fresche, compreso stivaggio, con l'ausilio o senza |
mezzo meccanico (a q.le) |Euro 1,28
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carni in casse o tele, compresa sistemazione in frigo, |
stivaggio e disistivaggio (a q.le) |Euro 0,92
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carne congelata con osso (a q.le) |Euro 1,14
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carne congelata in cartone (a q.le) |Euro 0,51
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carne congelata pallettizzata (a bancale) |Euro 3,17
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formaggi in forme o cestelli, con pesatura, compreso |
stivaggio (a q.le) |Euro 0,68
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agrumi e frutta alla rinfusa da incestinare (a q.le) |Euro 1,11
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frutta e verdura in ceste o casse (a q.le) |Euro 0,65
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frutta e verdura in ceste o casse, con stivaggio in |
frigorifero (a q.le) |Euro 0,68
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gesso, cemento e calcio, graniglia alla rinfusa per |
marmette (a q.le) |Euro 0,36
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ghisa in pani (a q.le) |Euro 0,46
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grassi combustibili in fusti (a q.le) |Euro 0,46
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legnami in tavolette o travette (a q.le) |Euro 1,11
---------------------------------------------------------------------
merce confezionata in scatole o in pacchetti fino a 25 kg |
(a q.le) |Euro 0,82
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merce in genere insaccata in sacchi da 50 kg (a q.le) |Euro 0,46
---------------------------------------------------------------------
merce in genere insaccata in sacchi da 25 kg (a q.le) |Euro 0,55
---------------------------------------------------------------------
piastrelle per pavimenti e rivestimenti (a q.le) |Euro 0,65
---------------------------------------------------------------------
rottami di ferro e rottami vari (a q.le) |Euro 0,55
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sughero in balle (a q.le) |Euro 1,01
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trattori: carico con ancoraggio su carri leggeri fino a |
75 cv (l'uno) |Euro 6,39
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trattori: carico con ancoraggio su carri pesanti oltre |
75 cv (l'uno) |Euro 9,18
---------------------------------------------------------------------
trattori: scarico con disancoraggio su carri leggeri fino a|
75 cv (l'uno) |Euro 3,60
---------------------------------------------------------------------
trattori: scarico con disancoraggio su carri pesanti oltre |
75 cv (l'uno) |Euro 5,47
Facchinaggio generico: s'intende ogni e qualsiasi voce non
prevista nei tariffario e lasciata alla libera contrattazione delle
parti, cosi' come la fornitura di attrezzature e mezzi d'opera (tipo:
mezzi trasportatori, transpallet, carrelli elevatori, ecc.) saranno
da concordarsi di volta in volta tra le parti, in base al tempo di
utilizzo e le caratteristiche richieste.
Lavori complementari:
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Voci | Euro
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insaccatura con pala (a q.le) |Euro 0,58
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legatura ed egalizzazione (a q.le) |Euro 0,15
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legatura (a q.le) |Euro 0,08
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insaccatura con altri sistemi (a q.le) |Euro 0,36
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Stivaggio e disistivaggio: |
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delle merci con sacchi, ceste, su veicoli od automezzi (a |
q.le) |Euro 0,19
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato