IL DIRIGENTE
del servizio politiche del lavoro di Cremona
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono soppresse le commissioni
provinciali disciplina lavori di facchinaggio di cui all'art. 3,
legge n. 407/1955;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 342, che prevede le attribuzioni alle Direzioni
provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro) delle
funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe
minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate
dalle predette commissioni provinciali;
Vista la lettera circolare 25157/70 - doc. del 2 febbraio 1995 del
Ministero lavoro e previdenza sociale - Direzione generale rapporti
lavoro - Divisione V;
Sentite congiuntamente le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro, della cooperazione e dei lavoratori di categoria, aderenti
alle confederazioni maggiormente rappresentative, nella riunione
tenutasi presso la Direzione provinciale lavoro di Cremona il giorno
8 maggio 2002;
Ritenuto di dover provvedere;
Decreta:
Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in
provincia di Cremona, che in allegato costituiscono parte integrante
del presente atto, sono determinate per gli anni 2002 e 2003.
Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cremona, 14 maggio 2002
Il dirigente: Filosa
Allegato
TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI
DI FACCHINAGGIO DA APPLICARE IN PROVINCIA
DI CREMONA
Art. 1.
Con decorrenza dal 1 gennaio 2002 le tariffe minime per le
operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di
Cremona, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, sono stabilite come segue:
Art. 2.
Tariffe a quintali e/o a capo (carico o scarico) per la
movimentazione di merci e/o bestiame svolta con i mezzi dei facchini
o dei loro organismi associativi.
Qualora le suddette operazioni vengano effettuate con mezzi del
committente le tariffe saranno decurtate del 10%:
a) cereali e derivati - concimi e mangimi:
cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco Euro
0,61 il q.le;
concimi e mangimi in sacchi Euro 0,61 il q.le;
farine da pane e pasta, comprensiva di distivaggio,
percorrenza fino a m 15 e relativo stivaggio Euro 0,87 il q.le;
b) ferri e metalli:
macchine Euro 0,95 il q.le;
rottami di ferro trafilati e lamiere in genere Euro 0,72 il
q.le;
c) frutta e verdura:
in stazione:
frutta e verdura, in ceste o colli Euro 0,61 il q.le;
frutta e verdura, alla rinfusa Euro 0,88 il q.le;
in citta':
frutta e verdura, in ceste o colli Euro 0,63 il q.le;
frutta e verdura, alla rinfusa Euro 0,95 il q.le;
d) generi alimentari:
burro e olio Euro 0,80 il q.le;
zucchero Euro 0,63 il q.le;
formaggi in genere Euro 0,71 il q.le;
cagliata Euro 1,04 il q.le;
e) legnami da opera e da costruzione:
tavole, tondelli, travetti, travi e tronchi fino a 2 q.li
Euro 0,80 il q.le;
travi e tronchi oltre i 2 quintali Euro 1,04 il q.le;
carico di tronchi e cimali in zone boschive o ripe Euro 2,68
il q.le;
nel caso di scarico e ricarico della suddetta merce Euro 0,80
il q.le;
f) materiale da costruzione:
laterizi e piastrelle in genere Euro 0,87 il q.le;
marmi in blocco e piastre lavorate Euro 0,95 il q.le;
materiale eternit o per rivestimento Euro 0,88 il q.le;
g) saponi - grassi - detersivi:
grasso e sapone Euro 0,88 il q.le;
detersivi Euro 0,95 il q.le;
h) generi vari di monopolio:
tabacchi in cartoni, sale in cartoni Euro 1,12 il q.le;
sale in sacchi Euro 0,80 il q.le;
i) operazioni varie:
movimento merci all'interno dei magazzini: per ogni
operazione effettuata Euro 0,41 il q.le;
l) bovini - equini - puledri - suini:
operazioni di carico/scarico di bovini ed equini:
al capo Euro 4,53;
carico Euro 2,63;
scarico Euro 1,90;
operazioni di carico/scarico di puledri e suini:
al capo Euro 2,76;
carico Euro 1,38;
scarico Euro 1,38.
Per il carico e lo scarico oltre i 40 m dal punto delle
operazioni, si applichera' sulla tariffa base una maggiorazione del
20% paria a:
carico bovini ed equini Euro 0,53;
scarico bovini ed equini Euro 0,38;
carico vitelli, puledri e suini Euro 0,28;
scarico vitelli, puledri e suini Euro 0,28.
Art. 3.
Facchinaggio paga oraria:
a) per tutte le operazioni di facchinaggio non menzionate
nell'art. 2 del presente tariffario Euro 16,69;
a1) attivita' preliminari e complementari al facchinaggio che si
elencano a carattere esemplificativo: in sacco, legatura,
accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio,
incelofanatura piu' sottovuoto, preparazione cartoni per confezioni,
deposito colli e bagagli, scuoiatura Euro 16,69;
b) movimentazione e operazioni di trasloco: per la movimentazione
dei mobili e arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici
e privati, relativi ad attivita' di trasloco, la paga oraria ammonta
a Euro 19,23.
Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente
articolo, vengano effettuate con mezzi del committente le relative
tariffe ammontano specificatamente a:
operazioni di cui alla lettera a) Euro 15,01;
operazioni di cui alla lettera a1) Euro 15,01;
operazioni di cui alla lettera b) Euro 17,31.
Art. 4.
Maggiorazione tariffe:
a) lavoro notturno 45%;
b) lavoro festivo 50%.
Art. 5.
Lavori in particolari condizioni disagiate. Le tariffe, per tutte
le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari
condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti
ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni,
ecc.) debbono essere maggiorate del 17%.
Art. 6.
Decorrenza e durata. Il presente tariffario avra' validita' e
durata per gli anni 2002-2003.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato