IL SOTTOSEGRETARIO
ALLA PESCA E ALL'ACQUACOLTURA
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni,
concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965,
n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifiche alla
legge 17 febbraio 1982, n. 41;
Visto il proprio decreto 18 marzo 2002 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2002 recante la disciplina dei piccoli
pelagici;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001 con il quale sono
state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza
Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed
il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle
risorse idriche marine;
Ritenuta la necessita' di disciplinare la pesca marittima dei
piccoli pelagici in mare Adriatico assicurando, nel rispetto delle
specificita' locali, condizioni di libera concorrenza tra le imprese
esercitanti la pesca con i sistemi "circuizione" e "volante";
Decreta:
Art. 1.
L'art. 2 del decreto ministeriale 18 marzo 2002 e' cosi'
sostituito:
"1. La pesca con gli attrezzi denominati "circuizione e "volante
e'
esercitata nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro
della pesca, dei programmi operativi e delle regole assunte per
ciascun sistema esercitato dalle organizzazioni dei produttori
riconosciute, nonche' degli usi e consuetudini vigenti. Tali regole
esplicano i propri effetti nell'ambito territoriale di riferimento
dell'organizzazione di produttori ovvero della competenza camerale
nella quale gli usi e le consuetudini risultino registrati.
2. Le unita' che esercitano l'attivita' di cui all'art. 1 osservano
il fermo tecnico della pesca con le seguenti modalita':
a) per il sistema denominato "circuizione , dalle ore 17 del
venerdi' alle ore 17 della domenica o, in alternativa dalle ore 17
del sabato alle ore 17 del lunedi';
b) per il sistema denominato "volante , dalle ore 00 del sabato
alle ore 00 del lunedi'".
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 23 maggio 2002
Il Sottosegretario di Stato
Scarpa Bonazza Buora
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato