Al Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza -
Roma
A tutte le prefetture - Loro sedi
Alle amministrazioni regionali - Loro
sedi
All'amministrazione della provincia
autonoma di Bolzano - Bolzano
All'amministrazione della provincia
autonoma di Trento - Trento
Alle amministrazioni provinciali - Loro
sedi
Alle amministrazioni comunali - Loro
sedi
Al presidente della giunta regionale
della Valle d'Aosta - Aosta
All'ANAS - Direzione generale tecnica -
Ispett. 2o Uff. 4o via Monzambano, 10 -
Roma
Ai compartimenti viabilita' ANAS - Loro
sedi
Ai provveditorati regionali alle opere
pubbliche - Loro sedi
Alla C.S.A.I. (Commissione sportiva
automobilistica) via Solferino, 32 -
Roma
Alla F.M.I. (Federazione motociclistica
italiana) viale Tiziano, 70 - Roma
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
1. Premesse.
1.1. L'art. 9 del Nuovo codice della strada (decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285), al comma 1, precisa che sulle strade ed aree
pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle
atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate,
a seconda dei casi, dal sindaco o dal prefetto.
Con gli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.
112, e' stato disposto il trasferimento alle regioni, alle province
ed ai comuni della competenza al rilascio della autorizzazione per
l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su
strade ordinarie rispettivamente di interesse di piu' province, di
interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, e di interesse
esclusivamente comunale.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 59 del
15 marzo 1997 e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998, la
decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali
delle funzioni agli stessi conferite e' determinata, contestualmente
all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre
2000 (pubblicato su S.0. n. 224 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del
30 dicembre 2000) e' stato disposto a decorrere dal 1 gennaio 2001 il
trasferimento della funzione di rilascio delle autorizzazioni per lo
svolgimento delle competizioni motoristiche sopra richiamate.
Pertanto la presente circolare e' essenzialmente indirizzata alle
regioni, province e comuni in qualita' di enti che autorizzano lo
svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000,
l'attivita' di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da
parte delle prefetture, in precedenza competenti alla trattazione
della materia trasferita.
1.2. Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non
comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra
due o piu' concorrenti o squadre impegnate a superarsi
vicendevolmente e in cui non e' prevista alcuna classifica.
Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non
hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete
procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico
18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).
Il comma 3 dell'art. 9 del Nuovo codice della strada prevede che
per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si
svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza delle regioni o
enti locali, di seguito denominati enti competenti, gli organizzatori
(promotori) devono preliminarmente richiedere il nulla osta al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale.
Nell'intento di operare uno snellimento di procedure e' prevista la
predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel
corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli
organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali,
entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Il comma 5 dell'art. 9 citato disciplina poi il procedimento di
nulla-osta ministeriale nei casi in cui, per motivate necessita', si
debba inserire una competizione non prevista nel programma.
Come detto, il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' richiesto quando le gare motoristiche si svolgono su
strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del
Nuovo codice della strada.
Pertanto non rientrano nella presente disciplina neppure le gare
che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano
percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione
del Nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi
circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le
gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto e
similari.
Analogamente puo' non essere richiesto il nulla-osta del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per le manifestazioni di
regolarita' amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di
abilita' di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza
limitata, appositamente attrezzati per evidenziare l'abilita' dei
concorrenti, con velocita' di percorrenza ridotta e che non creino
limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico
ordinario.
Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9,
comma 3, del Nuovo codice della strada in quanto il nulla-osta di
competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei
condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.
Non sono invece consentite le gare di velocita' da svolgersi su
circuiti cittadini i cui effetti possono ritenersi di nocumento alla
mobilita' urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della
circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.
E' necessario che l'ente competente, quale che sia il tipo di
manifestazione sportiva, acquisisca comunque il parere delle
competenti Federazioni sportive nazionali e cio', anche per
verificare il "carattere sportivo" delle competizioni stesse, al cui
ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che
garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche
della professionalita' degli organizzatori, i presupposti per uno
svolgimento delle iniziative, ordinato e conforme ai canoni di
sicurezza.
2. Programma-procedure.
2.1. Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 2001
e degli anni precedenti si formulano le considerazioni che seguono
per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle amministrazioni
interessate per gli atti di propria competenza.
2.2. Le proposte degli organizzatori, espresse attraverso le
competenti Federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il
carattere sportivo, sono pervenute all'ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, che ha formulato il programma
allegato alla presente circolare dopo aver verificato il rispetto
delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del Nuovo codice della
strada.
2.3. Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non
prevista nel programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori
devono chiedere il nulla-osta all'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale almeno 60 giorni prima della
gara motivando il mancato inserimento nel programma.
In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
a) relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla
gara, le modalita' di svolgimento della stessa, i tempi di
percorrenza previsti per le singole tratte, la velocita' media
prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada
e la loro durata, nonche' ogni ulteriore notizia ritenuta utile per
meglio individuare il tipo di manifestazione e l'ente o gli enti
competenti al rilascio dell'autorizzazione;
b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste
tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i
percorsi alternativi per il traffico ordinario;
c) regolamento di gara;
d) parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di
approvazione delle competenti federazioni sportive nazionali;
e) ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale
n. 66782004 intestato al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, via Nomentana 2, 00161 Roma, per le gare fuori programma,
per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405
(tab. VII.1) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992 n. 495 come aggiornato con decreto del Ministro dei lavori
pubblici in data 5 gennaio 2001 n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 26 del
lo febbraio 2001).
L'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale
non potra' garantire l'esame delle istanze presentate e il
conseguente rilascio del nulla-osta ove non siano rispettati i tempi
previsti e la documentazione trasmessa risulti incompleta.
Completata l'istruttoria, l'ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale rilascia il proprio nulla-osta
trasmettendolo all'ente o agli enti competente/i.
2.4. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 del Nuovo codice della strada,
l'ente competente puo' autorizzare, per comprovate necessita' lo
spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel
programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando
comunicazione della variazione al predetto ispettorato.
Ai fini della autorizzazione dell'ente competente, almeno trenta
giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori
devono avanzare richiesta allo stesso ente.
Al momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori
devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per
la responsabilita' civile, ai sensi dell'art. 3 della legge
24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, che copra anche la
responsabilita' dell'organizzazione e degli altri obbligati, per i
danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocita'
media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade
aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.
Alla stessa istanza e' opportuno che sia allegato il nulla-osta
dell'ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve
svolgersi la gara. Tale nulla-osta puo' anche essere acquisito, nei
casi di particolare urgenza, dall'ente competente nel corso
dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.
Si precisa che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo codice
della strada, la competenza alla sospensione della circolazione nelle
strade interessate dalle competizioni motoristiche, ove necessario,
e' attribuita al prefetto.
Sentite le competenti Federazioni sportive nazionali, l'ente
competente puo' rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della
competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive
e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette
Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito
favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature
relative quando sia dovuto o ritenuto necessario.
A tale proposito giova precisare che, a norma del comma 4 dell'art.
9 del Nuovo codice della strada, il collaudo del percorso di gara e'
obbligatorio nel caso di gare di velocita' e nel caso di gare di
regolarita' per le tratte di strada sulle quali siano ammesse
velocita' medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente,
aperte o chiuse al traffico.
In tal modo e' risolto il problema riguardante la corretta
interpretazione del termine "velocita' media" nel caso delle gare
di
regolarita' in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte
di regolarita' e prove speciali a velocita' libera su tratte chiuse
al traffico.
Negli altri casi il collaudo puo' essere omesso.
Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui e' prescritto, che
nei casi in cui rientra nella discrezionalita' dell'ente competente,
e' da quest'ultimo effettuato ovvero richiesto all'ente proprietario
della strada se la strada interessata non e' di proprieta' dell'ente
competente.
Ai sensi del citato comma 4 dell'art. 9 del Nuovo codice della
strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno,
unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli
organizzatori.
Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni
citate, l'ente competente ovvero il proprietario della strada
comunica la data del collaudo e richiede al piu' vicino ufficio
periferico di tali amministrazioni di designare il proprio
rappresentante.
Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze
e' essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al
conseguimento delle autorizzazioni.
Al termine di ogni gara l'ente competente comunica al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale - le risultanze della
competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto alla
autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o
incidenti.
Tali comunicazioni sono tenute in conto per la predisposizione del
programma per l'anno successivo.
3. Nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tanto premesso, sono state prese in esame e definite le proposte
avanzate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I.
(Commissione sportiva automobilistica italiana) e della F.M.I.
(Federazione motociclistica italiana) per la redazione del programma
delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno
2002. Le proposte sono state distinte in:
programma 2002 di gare che si sono gia' svolte nel 2001 e in anni
precedenti, e per le quali l'ispettorato per la circolazione e la
sicurezza stradale ha verificato che non si sono create gravi
limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonche' al traffico
ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse e per le
quali lo stesso ispettorato ha gia' concesso il nulla-osta
(allegato A);
programma 2002 di gare di nuova formulazione interessanti
percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni gia'
effettuate negli anni precedenti per le quali il predetto ispettorato
dovra' procedere a specifica istruttoria per il rilascio del
nulla-osta ad ogni singola gara (allegato B).
Roma, 28 marzo 2002
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 277
Allegato A
NULLA-OSTA PER LE GARE IN PROGRAMMA NEL 2002
CHE SI SONO GIA' SVOLTE NEL 2001
E IN ANNI PRECEDENTI
Con note in data 14 dicembre 2001 e 29 gennaio 2002 la C.S.A.I.
(Commissione sportiva automobilistica italiana), e con note in data
21 dicembre 2001 e 21 gennaio 2002 la F.M.I. (Federazione
motociclistica italiana), hanno trasmesso al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, ai fini del rilascio del
nulla-osta, il programma per il 2002 delle gare automobilistiche e
motociclistiche gia' svolte negli anni precedenti.
Con note in data 6 febbraio 2002 e 21 dicembre 2001
rispettivamente, le suddette Federazioni sportive nazionali, per le
gare anzidette, hanno inoltre dichiarato che non si sono verificati
inconvenienti o incidenti di rilievo e di non aver ricevuto
segnalazioni in merito al verificarsi di gravi limitazioni al
trasporto pubblico o al traffico ordinario.
Nelle suddette note e' anche dichiarato che non sono previste
variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e
che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le
operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Questo ufficio, sulla base delle dichiarazioni delle due
Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle prefetture
e degli enti proprietari delle strade e verificato che le gare si
sono gia' svolte nel 2001 o in anni precedenti e sono proposte dagli
stessi organizzatori delle precedenti edizioni e che e' stato
regolarmente versato l'importo dovuto per le operazioni
tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti come previsto dall'art. 405 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 come
aggiornato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data
5 gennaio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2001),
rilascia il nulla-osta per le gare comprese negli elenchi allegati e
costituenti parte integrante del presente provvedimento, che sono
stati cosi' suddivisi:
elenco n. 1 (Auto) di cui:
a) gare di velocita' auto;
b) gare di velocita' auto storiche;
c) gare di regolarita' auto (rallies);
d) gare di regolarita' auto storiche (rallies);
elenco n. 2 (Moto) di cui:
a) gare di velocita' moto.
b) gare di regolarita' moto d'epoca.
Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli enti
competenti al rilascio dell'autorizzazione se - per qualsiasi motivo
- una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa,
durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.
Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate
necessita', cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente
edizione, occorrera' comunque il parere delle competenti Federazioni
sportive nazionali e dovra' essere rispettata la procedura prevista
per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma; in tal
caso l'organizzatore della gara e' tenuto ad integrare l'importo
dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla concorrenza
della somma prevista per le gare fuori programma.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del Nuovo codice
della strada gli enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione
soltanto dopo aver acquisito il verbale di collaudo del percorso
quando dovuto.
L'autorizzazione per le gare di velocita' e' subordinata altresi'
all'accertamento della sussistenza delle misure previste per
l'incolumita' del pubblico e dei piloti, giusta il disposto della
circolare 2 luglio 1962 n. 68 del Ministero dell'interno.
Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della
sicurezza e fluidita' della circolazione stradale nei luoghi ove le
manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano gli
enti competenti ad impegnare gli organizzatori - all'atto del
rilascio della autorizzazione - ad operare perche' non siano recate
offese all'estetica delle strade ed all'equilibrio ecologico (nemmeno
con iscrizioni, manifestini ecc.) e perche' in ogni caso venga
ripristinata puntualmente la situazione ante gara.
Roma, 15 maggio 2002
Tabelle
Allegato B
GARE DI NUOVA ISTITUZIONE
Con note in data 14 dicembre 2001 e 29 gennaio 2002 la C.S.A.I.
(Commissione sportiva automobilistica italiana), e con note in data
21 dicembre 2001 e 25 gennaio 2002 la F.M.I. (Federazione
motociclistica italiana), hanno trasmesso al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale il programma delle gare
automobilistiche e motociclistiche di nuova istituzione da svolgere
nell'anno 2002, di cui agli elenchi allegati, che sono stati cosi'
suddivisi:
elenco 3 (Auto) di cui:
a) gare di velocita' auto;
b) gare di velocita' auto storiche;
c) gare di regolarita' auto (rallies);
d) gare di regolarita' auto storiche (rallies);
elenco 4 (Moto) di cui:
a) gare di velocita' moto;
b) gare di regolarita' moto d'epoca.
Si rappresenta che questo ufficio potra' rilasciare il nulla-osta
solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione
di ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidita' del
traffico e della conservazione del patrimonio stradale in tutti i
luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a
dispiegare efficacia.
A tal fine e' necessario che, come previsto nella circolare di
pari data, la documentazione inerente la gara venga trasmessa a
questo ispettorato, per poter svolgere la singola istruttoria, almeno
60 giorni prima della data prevista per la manifestazione unitamente
all'attestazione del versamento dell'importo dovuto per le operazioni
tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
come aggiornato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data
5 gennaio 2001, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2001).
Resta inteso che il nulla-osta di questa amministrazione e'
provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara.
Roma, 15 maggio 2002
Tabelle
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ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato