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Gazzetta Ufficiale N. 133 del 08 Giugno 2002

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 aprile 2002, n.51

Testo del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2002), coordinato con la legge di conversione 7 giugno 2002, n. 106 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), concernente: "Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera".

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, n. 43 nonche' dell'art. 10, comma 2, del medesimo
testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate trascritte nelle
note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
1. Il comma 8-bis dell'articolo 12 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, ((di cui al)) decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e' sostituito dai seguenti:
"8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di
affidamento ((per mezzi di trasporto sequestrati,)) si applicano le
disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, ((di cui al)) decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ((e
successive modificazioni)).
8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita' da lui
delegata, previo nullaosta dell'autorita' giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi
del comma 8-ter sono altresi' fissate le modalita' di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso
ai sensi del comma 8 ((ovvero sono alienati o distrutti)). I mezzi di
trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalita' di cui al
comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e
destinazione dei beni confiscati. ((Ai fini della determinazione
dell'eventuale indennita', si applica il comma 5
dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni.")).
2. Ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 301-bis del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, ((di cui al)) decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni, la parola: "rottamazione" e' sostituita dalla
seguente: "distruzione". Al comma 3 sono altresi' soppresse le
parole: "mediante distruzione".

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 10). - 1. Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, chiunque compie attivita' dirette a favorire
l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione
delle disposizioni del presente testo unico e' punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice penale,
non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza
umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in
condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso a fine di lucro o da
tre o piu' persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso
di cinque o piu' persone, e nei casi in cui il fatto e' commesso
mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di
documenti contraffatti, la pena e' della reclusione da quattro a
dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero
di cui e' stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo
unico. Se il fatto e' commesso al fine di reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione,
ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in ativita'
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena e' della
reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta
milioni per ogni straniero di cui e' stato favorito l'ingresso in
violazione del presente testo unico.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in
flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo di trasporto
utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque
con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali
indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il
fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre
un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero
o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in
violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la
reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta
milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto ad
accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti
richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonche' a
riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a
bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione
irregolare. In caso di inosservanza anche di un solo degli obblighi
di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per
ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta
la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorita' amministrativa
italiana inerenti all'attivita' professionale svolta e al mezzo di
trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto
delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive
di cui all'art. 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque
territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei
mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche
circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che
possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente
articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto
processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro
quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne
ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto
ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono altresi' procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'art. 352, commi 3 e 4 del codice di procedura
penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia
finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal
presente articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria
procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze
processuali, agli organi di Polizia che ne facciano richiesta per
l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione
civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono
essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni dell'art. 100, commi 2 e 3, del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di
affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le
disposizioni dell'art. 301-bis, comma 3, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni.
8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita' da lui
delegata, previo nullaosta dell'autorita' giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai
sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate le modalita' di
esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso
ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di
trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalita' di cui al
comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e
destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione
dell'eventuale indennita', si applica il comma 5 dell'art. 301-bis
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno
dei reati previsti dal presente articolo, nonche' le somme di denaro
ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono
destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e
repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale
mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di Polizia dei Paesi interessati. A
tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche
richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica ".
- Si riporta il testo dell'art. 301-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 301-bis (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a
seguito di operazioni anticontrabbando). - 1. I beni mobili iscritti
in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, natanti e gli
aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria
anticontrabbando, sono affidati dall'autorita' giudiziaria in
custodia giudiziale agli organi di Polizia che ne facciano richiesta
per l'impiego in attivita' di Polizia, ovvero possono essere affidati
ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici,
per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela
ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione
obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a
carico dell'ufficio o comando usuario.
3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in
custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i beni sequestrati sono
ceduti ai fini della loro distruzione, sulla base di apposite
convenzioni. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai
pubblici registri e' eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o
diritto, su richiesta dell'amministrazione finanziaria.
L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il ricevitore
capo della dogana, competenti per territorio, possono stipulare
convenzioni per la distruzione in deroga alle norme sulla
contabilita' generale dello Stato, direttamente con una o piu' ditte
del settore.
4. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o il
ricevitore capo della dogana, prima di procedere all'affidamento in
custodia giudiziale o alla distruzione dei beni mobili di cui ai
commi 1 e 3, devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo
dell'autorita' giudiziaria competente per il procedimento, che
provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i
quali si sia proceduto alla distruzione all'avente diritto e'
corrisposta una indennita' sulla base delle quotazioni di mercato
espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del
bene al momento del sequestro.
6. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a
seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a
richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali
enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono
distrutti ai sensi del comma 3.
7. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'art. 4 del decreto
legislativo 9 novembre 1990, n. 375.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di
attuazione del presente articolo".

Art. 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, ((di cui al)) decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e' inserito il seguente: "5-bis. Nei casi
previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e,
comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione ((al tribunale in
composizione monocratica)) territorialmente competente il
provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla
frontiera. ((Il provvedimento e' immediatamente esecutivo. Il
tribunale in composizione monocratica,)) verificata la sussistenza
dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore
successive alla comunicazione".

Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato