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Gazzetta Ufficiale N. 134 del 10 Giugno 2002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 maggio 2002
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1 aprile 2002 e scadenza 1 aprile 2009, sesta e settima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge
finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtu' del quale il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare
operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche
attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di
emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il
20 maggio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 43.396 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2002, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato al
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
Visti i propri decreti in data 22 marzo, 23 aprile e 17 maggio 2002
con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches
dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1
aprile 2002 e scadenza 1 aprile 2009;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una sesta tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro;

Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
sesta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con
godimento 1 aprile 2002 e scadenza 1 aprile 2009, fino all'importo
massimo di nominali 3.500 milioni di euro, di cui al decreto
ministeriale del 22 marzo 2002, citato nelle premesse, recante
l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 marzo 2002.

Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo
comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza
delle modalita' indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto
ministeriale del 22 marzo 2002, entro le ore 11 del giorno 30 maggio
2002.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 22 marzo 2002.
Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.

Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente art. 2, avra' inizio il collocamento della settima tranche
dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto;
tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori
"specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3
del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della sesta
tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non
inferiore al "prezzo di esclusione". La tranche supplementare verra'
assegnata con le modalita' indicate negli articoli 14 e 15 del citato
decreto del 22 marzo 2002, in quanto applicabili, e verra' collocata
al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla
tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alla ore
12 del giorno 31 maggio 2002.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste "ordinarie" dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui
all'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quella relativa
all'operazione di concambio di cui al decreto ministerile n. 006715
del 17 maggio 2002, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli
stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.

Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il
3 giugno 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d'interesse lordi per sessantatre giorni.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via
automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera
"Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo
dell'emissione, e relativi dietimi, sara' effettuato dalla Banca
d'Italia il medesimo giorno 3 giugno 2002.
A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della tesoreria
provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art.
4 (unita' previsionaale di base 6.4.1), per l'importo relativo al
netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita'
previsonale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse
dovuti, al lordo.

Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno
carico al capitolo 2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni
successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario
2009, fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unita'
previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8
del citato decreto 22 marzo 2002, sara' scritturato dalle Sezioni di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e fara' carico al capitolo
2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2002.
Il presente decreto verra' inviato per il visto all'Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 maggio 2002
Il Ministro: Tremonti


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato