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Gazzetta Ufficiale N. 135 del 11 Giugno 2002

 

DECRETO-LEGGE 11 giugno 2002, n.108

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
tempestivi interventi al fine di contrastare i negativi effetti
occupazionali derivanti da situazioni di grave crisi aziendale,
nonche' di assicurare adeguata tutela previdenziale, a seguito
dell'entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunita' europea e la
Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone,
fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ai lavoratori italiani
definitivamente rientrati dalla Svizzera;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 giugno 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per gli italiani nel Mondo e con il Ministro dell'economia e
delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale

1. Per i lavoratori dipendenti da aziende, gia' operanti in aree
nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione
negoziata, appaltatrici di lavori presso unita' produttive di imprese
del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno
300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi di
ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001
e comunque non oltre il 31 maggio 2003 e iscritti nelle liste di
mobilita', la durata dell'indennita' di mobilita', stabilita in
quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e' prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel
limite massimo di seicentotrenta unita', e, comunque, non oltre il
conseguimento del trattamento pensionistico di anzianita' o di
vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali
lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennita'
di mobilita' relativa al periodo di proroga e' ridotta del venti per
cento. Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli
articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del
1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con
passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di
attivita'.
2. Per i lavoratori, gia' dipendenti da aziende operanti nel
settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'Obiettivo 1 del
regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 e
successive modificazioni, che, a far data dal giugno 1996 e senza
soluzione di continuita', abbiano fruito del trattamento
straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione
aziendale, in base alle delibere CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e del 26 gennaio
1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1996,
licenziati nel periodo dal 1 giugno 2002 al 31 maggio 2003 ed
iscritti nelle liste di mobilita', la durata dell'indennita' di
mobilita', stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogata per un massimo di
quarantotto mesi e nel limite massimo di centoventi unita', e,
comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di
anzianita' o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati,
per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura
dell'indennita' di mobilita' relativa al periodo di proroga e'
ridotta del venti per cento.
3. Le aziende interessate dagli interventi di cui ai commi 1 e 2
sono tenute a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.), all'atto del pagamento delle somme previste dall'articolo
5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, un importo pari
all'onere del trattamento economico di mobilita' per un periodo di
sei mesi, compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa.
4. La proroga dell'indennita' di mobilita' prevista dai commi 1 e 2
spetta a condizione che i lavoratori interessati, durante il periodo
di durata della suddetta proroga, risultino impiegati in attivita'
socialmente utili ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1
dicembre 1997, n. 468. L'I.N.P.S. verifica l'effettivo impegno dei
lavoratori nelle predette attivita'.
5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della
sanita' privata, con un organico superiore alle millecinquecento
unita' lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione
straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti
nelle aree individuate ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 del regolamento
(CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, per i quali sia
scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento straordinario
d'integrazione salariale disposto con decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, e' corrisposto, per la durata di ventiquattro mesi e
nel limite massimo di milleottocento unita', un trattamento pari
all'ottanta per cento dell'importo massimo dell'indennita' di
mobilita', cosi' come previsto dalle vigenti disposizioni,
comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il
nucleo familiare, ove spettanti.
6. I lavoratori fruitori del trattamento di cui al comma 5 sono
tenuti a frequentare, durante il periodo di durata del trattamento
medesimo, corsi di formazione professionale, indetti dalla regione o
dai competenti enti locali, finalizzati sia ad aggiornamento e
riqualificazione professionale che a percorsi di ricollocazione posti
in essere per i lavoratori stessi. La mancata ingiustificata
partecipazione dei soggetti interessati alle attivita' formative
comporta la decadenza dai benefici di cui al comma 5. Sono esentati
dalla partecipazione alle attivita' formative i lavoratori che,
nell'arco dei ventiquattro mesi di fruizione della indennita',
maturino il diritto alla pensione.
7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 si applica
l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.
468.
8. I lavoratori beneficiari del trattamento di cui al comma 5,
interessati ad intraprendere un'attivita' autonoma in forma singola o
associata, possono ottenere, secondo i criteri di cui al regolamento
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 17 febbraio 1993,
n. 142, la corresponsione anticipata del predetto trattamento, nella
misura non ancora fruita alla data di presentazione della richiesta.
Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono
cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla normativa in
vigore in materia di lavoro autonomo.

Art. 2.
Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilita' per i lavoratori
delle aziende con meno di 15 dipendenti

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,
come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera b), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002" e le parole: "e di 9
miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "9 miliardi di lire per l'anno 1999 e 23,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003".

Art. 3.
Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera

1. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di riforma
delle pensioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, nei
confronti dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia
in stato di disoccupazione che maturino, a decorrere dalla data di
entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunita' europea e la
Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone,
ratificato con legge 15 novembre 2000, n. 364, il diritto a pensione
anche con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera,
tale pensione e' calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana
tenendo conto dell'anzianita' contributiva maturata in Svizzera.
2. L'importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene
corrisposto sino al compimento da parte dell'interessato dell'eta'
pensionabile prevista nell'ordinamento pensionistico svizzero.
3. Dal mese successivo al compimento dell'eta' di cui al comma 2,
l'importo della pensione e' ricalcolato in pro-rata secondo la
normativa comunitaria di sicurezza sociale.

Art. 4.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 1,
commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2, pari a euro 77,2 milioni per l'anno
2002, 50,2 milioni per l'anno 2003, 10,1 milioni per l'anno 2004, 0,6
milioni per l'anno 2005, 4,1 milioni per l'anno 2006, 8,9 milioni per
l'anno 2007, 9,4 milioni per l'anno 2008, 5,9 milioni per l'anno
2009, 2,2 milioni per l'anno 2010 e 0,3 milioni per l'anno 2011, si
provvede, quanto a euro 0,5 milioni per l'anno 2002, 1,7 milioni per
l'anno 2003, 1,9 milioni per l'anno 2004, 0,6 milioni per l'anno
2005, mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma
3, e, quanto a euro 76,7 milioni per l'anno 2002, 48,5 milioni per
l'anno 2003, 8,2 milioni per l'anno 2004, 4,1 milioni per l'anno
2006, 8,9 milioni per l'anno 2007, 9,4 milioni per l'anno 2008, 5,9
milioni per l'anno 2009, 2,2 per l'anno 2010, 0,3 milioni per l'anno
2011, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Agli oneri
derivanti dagli interventi di cui all'articolo 3, valutati in euro
4,3 milioni per il 2002, 17,3 milioni per il 2003 e 26,1 milioni a
decorrere dal 2003, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del
predetto decreto-legge n. 148 del 1993, come rifinanziata da ultimo
dalla tabella D della legge 23 dicembre 2001, n. 448.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 giugno 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Tremaglia, Ministro per gli italiani
nel Mondo
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato