IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, secondo cui le maggiori entrate derivanti
per effetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 8 sono
destinate a compensare, tra l'altro, i maggiori oneri derivanti
dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da
riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria
e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni non metanizzati
ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da individuarsi con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive;
Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2000, n.
268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n.
354;
Visto l'art. 27, commi 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999,
n. 361, concernente il regolamento recante norme per la riduzione del
costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto,
emanato ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c), della legge
23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la determinazione 23 gennaio 2001 del direttore dell'Agenzia
delle dogane, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del
30 gennaio, recante "istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi
previste dall'art 12, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio
liquefatti utilizzati come combustibili per il riscaldamento in
particolari zone geografiche";
Considerato che dal combinato disposto dall'art 8, comma 10,
leffera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito
dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354,
come integrato dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, si evince che con la locuzione di comune si e' inteso fare
riferimento al centro abitato ove ha sede la casa comunale e che,
quindi, un comune appartenente alla zona climatica E e' da ritenere
non metanizzato se non lo e' il centro abitato, sede della casa
comunale, a nulla rilevando che una frazione dello stesso comune
risulti essere metanizzata;
Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
25 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del
30 ottobre 1999, con il quale sono state apportate modificazioni alla
predetta tabella A;
Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
27 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.168 del
20 luglio 2000, con il quale sono state apportate ulteriori
modificazioni alla citata tabella A;
Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
30 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.148 del
28 giugno 2001, con il quale sono state apportate ulteriori
modificazioni alla ripetuta tabella A;
Decreta:
Art. 1.
Nella tabella A allegata al decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 9 marzo 1999, e successive modificazioni, sono
inseriti i seguenti comuni non metanizzati ricadenti nella zona
climatica E:
===================================================================== Codice ISTAT | Comune | Provincia ===================================================================== 54025 | Lisciano Niccone | Perugia 41034 | Montefelcino | Pesaro ed Urbino 45008 | Fosdinovo | Massa Carrara 10026 | Gorreto | Genova 87022 | Maletto | Catania
Art. 2.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 2002
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro
delle attività produttive
Marzano
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato