IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 21 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme
sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge
5 agosto 1981, n. 416, che ha introdotto nuovi istituti per la
promozione delle politiche dell'editoria e dei prodotti editoriali;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha mantenuto
alla Presidenza del Consiglio le funzioni gia' attribuite al
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri in materia di editoria e stampa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto
2000, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in
particolare l'art. 19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 gennaio 2001, recante organizzazione e funzionamento del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 febbraio 2002, recante delega di funzioni al Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. dott. Paolo
Bonaiuti;
Considerata la necessita' di provvedere alla ridefinizione
dell'articolazione interna del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, al fine di adeguarla all'attuale assetto delle
competenze;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Decreta:
Art. 1.
Funzioni del Dipartimento
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio e' la struttura di supporto del Presidente del
Consiglio che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento
delle attivita' di comunicazione istituzionale e delle politiche
relative all'editoria e ai prodotti editoriali. Il Dipartimento, in
particolare, svolge compiti in materia di attivita' di informazione,
pubblicita' e documentazione istituzionale. Esso cura altresi' gli
affari relativi all'editoria e alla stampa.
Art. 2.
Capo del Dipartimento
1. Il Capo del Dipartimento cura l'organizzazione del Dipartimento
e ne determina gli indirizzi relativi al suo funzionamento interno;
coordina l'attivita' degli Uffici di livello dirigenziale generale
del Dipartimento, e assicura il corretto ed efficace raccordo tra
tali uffici e quelli di diretta collaborazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri, o, se nominato, del Sottosegretario di Stato
delegato; assicura altresi' il raccordo con gli altri dipartimenti ed
uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con le
strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera la
"Segreteria dipartimentale" che provvede agli adempimenti relativi
alla gestione delle risorse umane e strumentali del Dipartimento, ivi
comprese quelle relative alla attivita' propria del consegnatario del
Dipartimento medesimo. Cura le procedure amministrativo-contabili
relative alle spese di funzionamento nonche' le attivita' e gli
adempimenti connessi alla disciplina del decreto legislativo n. 626
del 1994. Assicura altresi' il rilascio delle tessere "lasciapassare
stampa" per la partecipazione alle pubbliche manifestazioni.
3. Il Dipartimento puo' avvalersi di esperti, scelti tra magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello stato, o
soggetti particolarmente qualificati nelle materie inerenti le
funzioni istituzionali del Dipartimento, ai quali il Capo del
Dipartimento affida di volta in volta, compiti di studio, analisi e
valutazioni di specifiche questioni di competenza del Dipartimento.
Art. 3.
Organizzazione del Dipartimento
1. Il Dipartimento si articola in tre uffici di livello
dirigenziale generale ed in nove servizi di livello dirigenziale.
2. Gli uffici in cui si articola il Dipartimento sono i seguenti:
a) ufficio per il coordinamento delle attivita' di informazione e
comunicazione istituzionale;
b) ufficio per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali;
c) ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione dell'editoria
e dei prodotti editoriali.
3. Con successivo provvedimento, ai sensi del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, sono individuati i settori in cui si
articolano i servizi, nonche' le dotazioni organiche.
Art. 4.
Ufficio per il coordinamento delle attivita' di informazione e
comunicazione istituzionale
1. L'ufficio per il coordinamento delle attivita' di informazione e
comunicazione istituzionale e' la struttura di supporto nell'area
funzionale relativa al coordinamento della comunicazione
istituzionale e svolge, altresi', compiti in materia di pubblicita' e
di documentazione istituzionale nonche' di comunicazione interna.
2. L'ufficio si articola nei seguenti servizi:
a) servizio per la pubblicita' della pubblica amministrazione e
le pubblicazioni: predispone le indicazioni metodologiche e svolge
funzioni di centro di orientamento consulenza e supporto alle
amministrazioni statali per l'attuazione dei programmi settoriali di
comunicazione al fine della predisposizione del piano annuale di
comunicazione, da sottoporre all'approvazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri; sviluppa, con i concessionari di spazi
pubblicitari accordi quadro nei quali sono definiti i criteri di
massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa,
nonche' le relative tariffe; esprime un preventivo parere sui
progetti di comunicazione a carattere pubblicitario inviati dalle
amministrazioni dello Stato e finanzia progetti di comunicazione a
carattere pubblicitario delle amministrazioni stesse, ritenuti di
particolare utilita' sociale o di interesse pubblico; cura la
produzione e la distribuzione, sia in sede nazionale che all'estero
di audiovisivi; realizza messaggi istituzionali e documentari sui
piu' rilevanti temi sociali; gestisce un apposito centro audiovisivi;
cura la produzione editoriale delle pubblicazioni del Dipartimento,
nonche' quelle delegate al Dipartimento stesso dalla Autorita' di
governo relativamente all'attivita' dell'esecutivo sugli aspetti
istituzionali a carattere politico, economico e sociale; provvede
alla acquisizione, alla catalogazione e alla archiviazione del
materiale informativo edito dal Dipartimento relativo ai problemi
dell'informazione e della comunicazione; provvede alla gestione della
biblioteca e della emeroteca del Dipartimento;
b) servizio per le relazioni con il pubblico: provvede alla
comunicazione diretta al pubblico sulle attivita' della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, sulla struttura, sugli atti e
provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri e sull'evoluzione
del successivo iter; svolge, anche con l'utilizzo di sistemi
informatici, compiti di coordinamento tra gli uffici per le relazioni
con il pubblico delle altre pubbliche amministrazioni competenti a
fornire le informazioni relative al proprio settore di attivita';
cura il collegamento tecnico con l'apposito sito informativo del
Governo per gli aspetti concernenti il Dipartimento e provvede a
diffondere sull'apposito sito informatico, istituito e tenuto dal
Dipartimento, i risultati dei sondaggi politici ed elettorali,
destinati alla pubblicazione su mezzi di informazione; gestisce la
posta elettronica ed il numero verde della Presidenza del Consiglio
dei Ministri; assicura i servizi per l'organizzazione e la
partecipazione a mostre, esposizioni, cerimonie, convegni e seminari
in Italia e all'estero;
c) servizio per le convenzioni: stipula apposite convenzioni con
la RAI, concessionaria del servizio pubblico, per assicurare la
diffusione nel mondo dei programmi radiofonici in lingua italiana e
in altre lingue e per garantire un adeguato servizio di trasmissioni
radiofoniche e televisive a tutela di alcune minoranze linguistiche e
per le comunita' italiane all'estero; stipula convenzioni con le
agenzie di stampa per una adeguata informazione da e per le
istituzioni pubbliche attraverso la diffusione di notiziari di
agenzia e di servizi speciali; stipula contratti per studi, ricerche,
sondaggi e servizi fotografici, per l'acquisizione di documentazione
e informazioni sugli aspetti della vita italiana, sull'attivita'
della pubblica amministrazione e del Governo.
Art. 5.
Ufficio per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali
1. L'ufficio per il sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali
e' la struttura di supporto nell'area funzionale relativa al
coordinamento delle politiche per il sostegno all'editoria e ai
prodotti editoriali.
2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi:
a) servizio per le provvidenze all'editoria e ai prodotti
editoriali: provvede all'erogazione dei contributi a giornali
quotidiani e periodici editi in Italia ed italiani all'estero,
nonche' all'editoria per i non vedenti e a quella delle associazioni
dei consumatori; dispone i rimborsi a favore di imprese editoriali
per le spedizioni in abbonamento postale; assicura il coordinamento
delle attivita' delle amministrazioni dello Stato relativamente a
compiti comunque inerenti il sostegno dei prodotti editoriali; cura
le relazioni con le autorita' di garanzia, con le regioni e gli altri
enti locali, nonche' con le istituzioni comunitarie e organismi
internazionali per gli aspetti di competenza del servizio; cura il
collegamento con i sistemi informativi in materia nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con altre amministrazioni
pubbliche e private;
b) servizio per le provvidenze alle emittenti radiofoniche e
televisive: provvede all'erogazione dei contributi alle emittenti
radiofoniche e televisive e provvede ai rimborsi a favore delle
imprese per riduzioni tariffarie e per abbonamenti ad agenzie di
informazioni; cura le relazioni con le autorita' di garanzia, con le
regioni e gli altri enti locali, nonche' con le istituzioni
comunitarie e organismi internazionali per gli aspetti di competenza
del servizio; cura il collegamento con i sistemi informativi in
materia nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e
con altre amministrazioni pubbliche e private;
c) servizio per il sostegno alla cultura italiana e le relazioni
internazionali: assicura i rapporti con le organizzazioni comunitarie
e internazionali, nonche' con le istituzioni italiane all'estero,
operanti nelle materie di competenza del Dipartimento; svolge
funzioni amministrative per la concessione dei premi della cultura.
Art. 6.
Ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione dell'editoria e dei
prodotti editoriali
1. L'ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione dell'editoria
e dei prodotti editoriali e' la struttura di supporto nell'area
funzionale relativa al coordinamento delle politiche di sviluppo e
innovazione del mercato editoriale. L'ufficio attende, altresi', a
compiti di studio, ricerca, consulenza giuridico-normativa, nonche'
di documentazione giuridica e parlamentare nelle materie di
competenza del Dipartimento.
2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi:
a) servizio per le agevolazioni di credito: provvede allo
svolgimento delle funzioni amministrative per la concessione delle
agevolazioni di credito alle imprese editoriali curandone le relative
istruttorie; cura gli aspetti di competenza del Dipartimento in
relazione al credito di imposta di cui all'art. 8 della legge n. 62
del 2001; assicura il coordinamento le attivita' delle
amministrazioni dello Stato relativamente a compiti comunque inerenti
allo sviluppo del mercato editoriale; cura le relazioni con le
autorita' di garanzia, con le regioni e gli altri enti locali,
nonche' con le istituzioni comunitarie e organismi internazionali per
gli aspetti di competenza del servizio; cura il collegamento con i
sistemi informativi in materia nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con altre pubbliche amministrazioni ed
organismi pubblici e privati;
b) servizio per gli interventi in favore della mobilita' e della
riqualificazione dei giornalisti: provvede allo svolgimento delle
funzioni amministrative per la concessione degli interventi di
sostegno a valere sul fondo per la mobilita' e la riqualificazione
dei giornalisti curandone le relative istruttorie; cura le relazioni
con le autorita' di garanzia, con le regioni e gli altri enti locali,
nonche' con le istituzioni comunitarie e organismi internazionali per
gli aspetti di competenza del servizio; cura il collegamento con i
sistemi informativi in materia nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con altre amministrazioni pubbliche e
private;
c) servizio studi, per le ricerche, la documentazione e la
consulenza giuridico-normativa: assicura la consulenza
giuridico-normativa al Capo del Dipartimento ed agli uffici del
Dipartimento medesimo nelle materie di competenza; attende a compiti
di studio e ricerca, anche attraverso la predisposizione di appositi
"dossier" e l'acquisizione ed elaborazione di dati inerenti al
settore dei prodotti editoriali; cura i rapporti con le universita' e
gli istituti di analisi e di ricerca nel settore editoriale; assicura
la documentazione giuridica e parlamentare necessaria all'attivita'
del Dipartimento con particolare riferimento ad atti, resoconti
parlamentari, normativa, giurisprudenza, dottrina, pareri,
segnalazioni di altri organi e autorita'; cura i collegamenti con le
autorita' di garanzia, con le regioni e gli altri enti locali,
nonche' con le istituzioni comunitarie e organismi internazionali per
gli aspetti di competenza del servizio.
Roma, 31 maggio 2002
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Bonaiuti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato