L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 dicembre 2001,
Premesso che:
ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 14 novembre 1995, n.
481 (di seguito: legge n. 481/95) devono intendersi trasferite
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita)
tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da
altri enti e amministrazioni pubbliche, anche a ordinamento autonomo,
relative alle sue attribuzioni;
ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 481/95, sono in
particolare trasferite all'Autorita' le funzioni in materia di
energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373,
al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
l'art. 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95 prevede che
l'Autorita' definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e
di interconnessione alle reti;
con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, modificata con
deliberazione 15 novembre 2001, n. 262/01 (di seguito: deliberazione
n. 228/01) l'Autorita' ha approvato il testo integrato delle
disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per
l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita
dell'energia elettrica (di seguito: testo integrato);
ai sensi del comma 4.1 del testo integrato, gli esercenti
propongono all'Autorita' le opzioni tariffarie base, speciali e
ulteriori che intendono offrire alle attuali o potenziali controparti
nell'anno successivo;
Premesso che:
centosettantaquattro esercenti hanno proposto all'Autorita', ai
sensi del comma 5.1 del testo integrato, opzioni tariffarie base per
il servizio di trasporto dell'energia elettrica ai fini della
verifica di cui al comma 4.3 del medesimo testo integrato;
sedici esercenti non hanno proposto all'Autorita' opzioni
tariffarie base per il servizio di trasporto dell'energia elettrica
in violazione di quanto previsto dal comma 5.1 del testo integrato,
vale a dire:
Anton Leimegger - Centralina elettrica Costa di Onies - Brunico
(Bolzano);
ASP Polverigi - Polverigi (Ancona);
Casa di reclusione di Gorgona - Isola di Gorgona (Livorno);
comune di Cefalu' - Cefalu' (Palermo)
comune di Jenne - Jenne (Roma);
comune di Monte Compatri - Monte Compatri (Roma);
comune di Moso in Passiria, Azienda elettrica - Moso in
Passiria (Bolzano);
comune di Offida - Offida (Ascoli Piceno);
comune di Paisco Loveno - Paisco Loveno (Brescia);
comune di San Gemini - San Gemini (Terni);
comune di Tres - Tres (Trento);
consorzio Azienda elettrica Corvara - Moso in Passiria
(Bolzano);
consorzio idroelettrico Edolo Mu' - Edolo (Brescia);
consorzio utenti luce elettrica Salza - Salza di Pinerolo
(Torino);
ditta Ebenkofler Laurentius - Campo Tures (Bolzano);
interessenza elettrica Vicina Armentarola - San Cassiano in
Badia (Bolzano);
trentanove esercenti hanno proposto all'Autorita', ai sensi del
comma 5.2 del testo integrato, opzioni tariffarie speciali per il
servizio di trasporto dell'energia elettrica ai fini della verifica
di cui al citato comma 4.3 del medesimo testo integrato;
undici esercenti hanno proposto all'Autorita', ai sensi del comma
21.1 del testo integrato, opzioni tariffarie ulteriori per il
servizio di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato
vincolato con contratti diversi da quelli per l'utenza domestica in
bassa tensione, ai fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del
medesimo testo integrato;
sette esercenti hanno proposto all'Autorita', ai sensi del comma
23.1 del testo integrato, opzioni tariffarie ulteriori per il
servizio di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato
vincolato con contratti per l'utenza domestica in bassa tensione, ai
fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del medesimo testo
integrato;
Visti:
la legge n. 481/95;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
Viste:
la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97, recante
disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per
la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita';
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del
31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, e successive
modificazioni (di seguito: deliberazione n. 204/99);
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 243/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del
5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2;
la deliberazione dell'Autorita' 14 febbraio 2001, n. 22/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 50 del 1
marzo 2001;
la deliberazione n. 228/01;
Considerato che centosettantuno esercenti hanno proposto opzioni
tariffarie base per il servizio di trasporto conformi ai criteri di
cui alla parte II del testo integrato in materia di regolazione dei
corrispettivi;
Considerato che le opzioni tariffarie base per il servizio di
trasporto di cui al punto precedente sono conformi ai criteri di cui
alla parte II del testo integrato, quando:
per le opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto
espresse in funzione delle componenti della tariffa TV2 e
dell'opzione tariffaria TV1 per le quali non e' stata data
specificazione del valore, si intende che tali parametri assumano i
valori di cui al testo integrato;
le opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto si
intendono offerte sia ai clienti del mercato libero, sia ai clienti
del mercato vincolato, attuali e potenziali controparti di contratti
di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), del testo integrato ubicate
nel territorio di competenza dell'esercente;
per le opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto, ai
fini della determinazione dei corrispettivi dovuti dai clienti
finali, vale quando indicato dall'esercente, per ciascuna opzione,
nel quadro 2, del modulo 2, dei moduli per la proposta delle opzioni
tariffarie base, speciali e ulteriori di cui all'allegato n. 1 del
testo integrato;
Considerato che ai fini della verifica di conformita' delle opzioni
tariffarie base per il servizio di trasporto ai criteri di cui alla
parte II del testo integrato, non sono rilevanti gli elementi diversi
da quelli tariffari, quali i contributi di allacciamento o le
condizioni contrattuali della fornitura;
Considerato che tre proposte di opzioni tariffarie base per il
servizio di trasporto sono difformi ai criteri di cui alla parte II
del testo integrato, vale a dire:
la centrale elettrica Colz Spessa, con sede in localita' Spessa
n. 224, 39030 La Valle (Bolzano) ha proposto una opzione tariffaria
base per il servizio di trasporto denominata Illuminazione pubblica
BT (codice opzione: IP1) che comporta, per alcuni livelli di
utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per
punto di prelievo superiore a quello ammesso dal vincolo V2 di cui
agli articoli 8 e 9 del testo integrato;
il comune di Berchidda, con sede in piazza del Popolo n. 5, 07022
Berchidda (Sassari), ha proposto opzioni tariffarie base per il
servizio di trasporto denominate Tariffa base IPBT (codice opzione:
TBIPBT) e Tariffa base IPMT (codice opzione: TBIPMT) che comportano,
per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un
esborso complessivo per punto di prelievo superiore a quello ammesso
dal vincolo V2 di cui agli articoli 8 e 9 del testo integrato;
il comune di Oschiri, con sede in via Marconi n. 9, 07027 Oschiri
(Sassari), ha proposto opzioni tariffarie base per il servizio di
trasporto denominate Tariffa base IPBT (codice opzione: IPBT) e
Tariffa base IPMT (codice opzione: IPMT) che comportano, per alcuni
livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso
complessivo per punto di prelievo superiore a quello ammesso dal
vincolo V2 di cui agli articoli 8 e 9 del testo integrato;
Considerato che gli esercenti che hanno proposto le opzioni
tariffarie base di cui al punto precedente ne hanno confermato
l'impostazione anche nell'ambito degli approfondimenti svolti dagli
uffici dell'Autorita' mediante richieste formali di chiarimenti e
integrazioni ovvero, non hanno fornito le integrazioni e i
chiarimenti richiesti;
Considerato che:
per gli esercenti che hanno presentato opzioni tariffarie base
per il servizio di trasporto non conformi ai criteri di cui alla
parte II del testo integrato, si determina una situazione di carenza
della disciplina tariffaria per l'anno 2002 nel caso in cui tali
opzioni tariffarie siano le uniche opzioni presentate per la
tipologia contrattuale a cui si riferiscono;
tale situazione di carenza della disciplina tariffaria per l'anno
2002 si verifica anche per gli esercenti che non hanno presentato
opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto per tutte le
tipologie contrattuali in riferimento alle quali detti esercenti
dispongono della rete;
la struttura della tariffa TV2 di cui all'art. 8 del testo
integrato corrisponde alla struttura della tariffa TV2 di cui
all'art. 7 della deliberazione n. 204/99 con esclusione delle
componenti tariffarie <?tf= P4B37BA >gPG, A e UC, di cui all'art. 7,
comma 7.1 lettere da d) a f) della medesima deliberazione n. 204/99;
Ritenuto che sia necessario:
imporre un regime tariffario per il periodo 1 gennaio
2002-31 dicembre 2002 nel caso in cui non siano state presentate
opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto oppure siano
state presentate opzioni non conformi ai criteri di cui alla parte II
del testo integrato e che tale regime debba fare riferimento alle
opzioni tariffarie base applicate dagli esercenti nell'anno 2001
opportunamente corrette o, in assenza di tali opzioni, debba fare
riferimento agli elementi e alle componenti della tariffa TV2 di cui
all'art. 8 del testo integrato;
prevedere che il vincolo V1 trovi applicazione nell'anno 2002
anche con riferimento alle tipologie contrattuali a cui, in tale
anno, si applica il regime tariffario imposto dall'Autorita' per il
periodo 1 gennaio 2002-31 dicembre 2002;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le
definizioni contenute nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001 n.
228/01, e sue successive modificazioni, integrate come segue:
testo integrato e' il testo integrato delle disposizioni
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei
servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica
approvato con deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01
e modificato con deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2001, n.
262/01;
deliberazione n. 243/00 e' la deliberazione dell'Autorita'
28 dicembre 2000, n. 243/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2,
come modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorita'
14 febbraio 2001, n. 22/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 50 del 1 marzo 2001;
opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto sono le
opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto dell'energia
elettrica, di cui al comma 5.1 del testo integrato;
opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto sono le
opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto dell'energia
elettrica, di cui al comma 5.2 del testo integrato;
opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita sono le
opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita dell'energia
elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti diversi da
quelli per l'utenza domestica in bassa tensione, di cui al comma 21.1
del testo integrato;
opzioni tariffarie ulteriori domestiche sono le opzioni
tariffarie ulteriori per il servizio di vendita dell'energia
elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti per utenza
domestica in bassa tensione, di cui al comma 23.1 del testo
integrato.
Art. 2.
Verifica delle proposte di opzioni tariffarie base per il servizio di
trasporto dell'energia elettrica per il periodo 1 gennaio-31 dicembre
2002.
2.1. Gli esercenti che hanno proposto opzioni tariffarie base per
il servizio di trasporto per l'anno 2002 sono riportati nella tabella
1 allegata alla presente deliberazione.
2.2. Le opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto per
l'anno 2002 indicate nella tabella 2 allegata alla presente
deliberazione sono rigettate.
2.3. Le opzioni tariffarie base per il servizio di trasporto per
l'anno 2002 proposte dagli esercenti di cui alla tabella 1 e non
riportate nella tabella 2 allegata alla presente deliberazione si
intendono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte
II del testo integrato.
Art. 3.
Verifica delle proposte di opzioni tariffarie speciali per il
servizio di trasporto dell'energia elettrica per il periodo 1
gennaio-31 dicembre 2002.
3.1. Gli esercenti che hanno proposto opzioni tariffarie speciali
per il servizio di trasporto per l'anno 2002 sono riportati nella
tabella 3 allegata alla presente deliberazione.
3.2. Le opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto
per l'anno 2002 proposte dagli esercenti di cui alla tabella 3 si
intendono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte
II del testo integrato.
Art. 4.
Verifica delle proposte di opzioni tariffarie ulteriori per il
servizio di vendita per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2002.
4.1 Gli esercenti che hanno proposto opzioni tariffarie ulteriori
per il servizio di vendita per l'anno 2002 sono riportati nella
tabella 4 allegata alla presente deliberazione.
4.2. Le opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita
proposte dagli esercenti di cui alla tabella 4 si intendono approvate
in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo
integrato.
Art. 5.
Verifica delle proposte di opzioni tariffarie ulteriori domestiche
per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2002
5.1. Gli esercenti che hanno proposto opzioni tariffarie ulteriori
domestiche per l'anno 2002 sono riportati nella tabella 5 allegata
alla presente deliberazione.
5.2. Le opzioni tariffarie ulteriori domestiche proposte dagli
esercenti di cui alla tabella 5 si intendono approvate in quanto
conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato.
Art. 6.
Regime tariffario imposto per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2002
6.1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli
esercenti per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettere
da b) ad f), del testo integrato per le quali dopo il 1 gennaio 2002
non siano in vigore opzioni tariffarie base per il servizio di
trasporto.
6.2. Gli esercenti applicano alle tipologie contrattuali per le
quali non siano in vigore dopo il 1 gennaio 2002 opzioni tariffarie
base per il servizio di trasporto, le opzioni tariffarie base
dell'anno 2001 ad esse riconducibili, verificate conformi ai criteri
di cui all'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995 e
alla deliberazione n. 204/1999.
6.3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 6.2, dalle
opzioni tariffarie base dell'anno 2001 sono escluse le componenti
<?tf= P4B37BA >gPG, GR, A e UC di cui alla deliberazione n. 204/99;
gli altri elementi o componenti delle medesime opzioni tariffarie
base sono ridotti applicando le variazioni percentuali indicate nella
tabella 6.
6.4. Gli esercenti applicano alle tipologie contrattuali per le
quali nell' anno 2001 non erano in vigore opzioni tariffarie base ad
esse riconducibili approvate ai sensi della deliberazione n. 243/00,
la tariffa TV2 di cui al comma 8.1 del testo integrato applicando le
componenti e i parametri di cui alle tabelle 1 e 3 dell'allegato n. 2
al testo integrato.
Art. 7.
Disposizioni finali
7.1. La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet
dell'Autorita' ed entra in vigore alla data della pubblicazione.
Milano, 27 dicembre 2001
Il presidente: Ranci
ALLEGATO
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pag. 23
pag. 24
pag. 25
pag. 26
pag. 27
pag. 28
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato