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Gazzetta Ufficiale N. 148 del 26 Giugno 2002

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 marzo 2002
Elenco dei Paesi ammessi a beneficiare nel 2002 dei contributi previsiti dalla legge n. 212/1992, e successive modificazioni. (Deliberazione n. 14/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 212, recante disposizioni in
materia di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e
orientale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante
disposizioni in materia di commercio con l'estero e, in particolare,
l'art. 22, comma 2, il quale, nel modificare l'art. 1 della legge n.
212/1992 summenzionata, ha demandato a questo Comitato il compito di
individuare annualmente, con apposita delibera, i Paesi ammessi a
beneficiare dei contributi erogabili ai sensi della predetta legge;
Visto inoltre l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo sopra
richiamato, che costituisce presso questo Comitato una commissione
permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della
politica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che le
delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di
questo Comitato;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione
il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in
particolare, gli articoli 23 e 27 concementi rispettivamente
l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 33
concernente le attribuzioni del Ministero per le politiche agricole e
forestali;
Vista la legge 21 marzo 2001, n. 84, recante disposizioni per la
partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e
allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica;
Vista la propria deliberazione 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta
Ufficiale n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il
proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al citato
decreto legislativo n. 430/1997;
Vista la propria deliberazione 5 agosto 1998, n. 79 (Gazzetta
Ufficiale n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e
regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera n.
63/1998;
Vista la propria delibera adottata in data odierna con la quale
sono state modificate alcune disposizioni del regolamento interno di
funzionamento della V commissione alla luce dei cambiamenti
intervenuti nella composizione della commissione stessa per effetto
dei citati articoli 23, 27 e 33 del decreto legislativo n. 300/1999;
Vista la deliberazione adottata dalla V commissione il 12 marzo
2002, su proposta del Ministero degli affari esteri, di concerto con
il Ministero delle attivita' produttive, riguardante l'elenco dei
Paesi ammessi a beneficiare, nel 2002, dei contributi previsti dalla
legge n. 212/1992;

Delibera:
Nel corso del 2002 sono ammessi a beneficiare dei contributi
previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212 e successive
modificazioni, i seguenti paesi: Albania, Algeria, Armenia,
Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Egitto, Estonia,
Federazione Russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia,
Libia, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldova, Polonia, Repubblica
Ceca, Repubblica Federale Jugoslava, Romania, Slovacchia, Slovenia,
Tagikistan, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan.
Al fine di assicurare complementarita' nell'utilizzo dei fondi
pubblici disponibili, le iniziative presentate ai sensi della legge
n. 212/1992, ma non finanziabili per carenza dei fondi assegnati in
base a detta legge, potranno essere finanziate - ove ritenute valide
e compatibili per Paese, obiettivi e tipologie d'intervento - anche a
valere sui fondi della legge 21 marzo 2001, n. 84.

Roma, 28 marzo 2002

Il Presidente delegato: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
3 Economia e finanze, foglio n. 298


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato