IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodota',
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del
prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Viste le autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari numeri 1/2000, 2/2000, 3/2000, 4/2000, 5/2000, 6/2000 e
7/2000 rilasciate il 20 settembre 2000 ai sensi degli articoli 22,
23, 24 e 41, comma 7, della legge n. 675/1996, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2000, n. 229 e in scadenza al
31 dicembre 2001; viste, altresi', le autorizzazioni in scadenza alla
medesima data rilasciate su richiesta di singoli titolari del
trattamento in casi particolari;
Considerato che il 28 dicembre 2001 e' stato emanato un decreto
legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2001
in attuazione della legge n. 127 del 2001, contenente alcune
disposizioni integrative e modificative della citata legge n.
675/1996 rilevanti ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni e di
cui e' prevista l'entrata in vigore il 1 febbraio 2002;
Ritenuta la necessita' di differire il rilascio di nuove
autorizzazioni ad un momento successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del summenzionato decreto, attualmente in corso di
pubblicazione;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di differire temporaneamente sino
a tutto il 31 gennaio 2002 l'efficacia delle menzionate
autorizzazioni in scadenza al 31 dicembre 2001, e cio' al fine di
permettere la prosecuzione dei vari trattamenti di dati gia'
autorizzati nei riguardi di diversi soggetti privati e pubblici;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162
del 13 luglio 2000;
Relatore il prof. Stefano Rodota';
Delibera
di differire sino al 31 gennaio 2002 l'efficacia delle autorizzazioni
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari numeri 1/2000,
2/2000, 3/2000, 4/2000, 5/2000, 6/2000 e 7/2000 rilasciate il 20
settembre 2000 ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 41, comma 7,
della legge n. 675/1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 30
settembre 2000, n. 229, nonche' delle altre specifiche autorizzazioni
indicate in premessa.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 31 dicembre 2001
Il presidente: Rodota'
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato