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Gazzetta n. 15 del 18 Gennaio 2002

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2002
Nuove modalita' per la determinazione della ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettivita' regionali e locali ed abrogazione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 1997.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 263 del trattato sull'Unione europea, fatto ad
Amsterdam il 2 ottobre 1997 e ratificato con legge 16 giugno 1998, n.
209, il quale istituisce un Comitato a carattere consultivo,
designato quale "Comitato delle regioni", composto da rappresentanti
della collettivita' regionali e locali;
Visti in particolare i commi 2 e 3 del ricordato art. 263 che
assegnano allo Stato italiano il compito di proporre al Consiglio
dell'Unione europea ventiquattro membri effettivi e ventiquattro
membri supplenti del predetto comitato delle regioni;
Considerato che i membri da designare da parte dello Stato italiano
devono rappresentare sia le collettivita' regionali che quelle
provinciali e comunali;
Udita al riguardo la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del l0
gennaio 2002;
Considerato che, sulla scorta di quanto emerso nel corso della
ricordata seduta della Conferenza unificata, appare opportuno
rivedere i criteri gia' dettati per l'individuazione dei
rappresentanti delle autonomie regionali e locali nel comitato delle
regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17
dicembre 1997;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, recante:
"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 giugno
2001, con il quale al sen. prof. Enrico La Loggia e' stato conferito
l'incarico di Ministro senza portafoglio per gli affari regionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 agosto 2001, recante delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli affari
regionali sen. prof. Enrico La Loggia;
Su proposta del Ministro per gli affari regionali;
Decreta:
Art. 1.

1. Ai fini della proposta di cui al comma 3 dell'art. 263 del
trattato sull'Unione europea, i membri effettivi del comitato delle
regioni sono cosi' ripartiti tra le autonomie regionali e locali:
a) regioni e province autonome di Trento e Bolzano: 14;
b) province: 5;
c) comuni: 5.
2. I membri del comitato delle regioni sono indicati per le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome, quelli delle
province e dei comuni rispettivamente dall'Unione province d'Italia
(UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
3. Con le modalita' di cui al comma 3 sono altresi' indicati
ventiquattro membri supplenti, secondo la seguente ripartizione:
a) regioni e province autonome di Trento e Bolzano: 8;
b) province: 4;
c) comuni: 12.
4. Possono essere designati quali membri effettivi o supplenti del
comitato delle regioni i presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci
ed i componenti dei rispettivi consigli e delle giunte.
5. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 17 dicembre 1997 recante: "Nuove modalita' per la ripartizione
del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle
collettivita' regionali e locali e abrogazione dei precedenti decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1993 e 24
settembre 1993".
Roma, 11 gennaio 2002


Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi


Il Ministro
per gli affari regionali
La Loggia


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato