Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 152 del 01 Luglio 2002

DECRETO-LEGGE 1 luglio 2002, n. 126

Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2001, n. 149, che tra l'altro prevede
l'istituzione della difesa di ufficio nei procedimenti per la
dichiarazione dello stato di adottabilita';
Visto il decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240, recante
disposizioni dirette a disciplinare in via transitoria i procedimenti
per la dichiarazione dello stato di adottabilita' e i procedimenti
civili davanti al tribunale per i minorenni di cui all'articolo 336
del codice civile;
Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa
di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di
adottabilita' e per la revisione del procedimento per l'adozione dei
provvedimenti indicati nell'articolo 336 del codice civile, ai
predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni
processuali vigenti;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessita' ed urgenza di
prorogare le predette disposizioni transitorie per una tutela
effettiva dei diritti del minore e per consentire la regolare
prosecuzione dei procedimenti in corso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 giugno 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto-legge:


Art. 1.
1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 24 aprile 2001, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n.
240, sono prorogate fino all'entrata in vigore della disciplina sulla
difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei giudizi
civili minorili, nonche' della revisione del procedimento di cui
all'articolo 336 del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno
2003.

Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1 luglio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato