Art. 1.
Il diritto dell'Unione Nazionale dei giudici di pace di
proclamare l'astensione totale o parziale dalle udienze e dalle
attivita' amministrative connesse presso il comparto degli uffici del
giudice di pace e' esercitato nei limiti e alle condizioni appresso
indicati.
Art. 2.
La partecipazione alla astensione e alle altre ipotesi di
limitazione dell'attivita' giudiziaria e amministrativa proclamata
dall'Unione nazionale dei giudici di pace e' rimessa alla libera
adesione di ciascun giudice di pace.
Art. 3.
La proclamazione di cui all'art. 1 deve essere comunicata per
iscritto almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'astensione ai
presidenti delle Corti d'appello e al Ministro di grazia e giustizia,
con l'indicazione della relativa motivazione.
La revoca dall'astensione potra' avvenire almeno cinque giorni
prima della data prevista per l'astensione, salvo il caso che
l'Unione nazionale dei giudici di pace sia convocata dalla
Commissione di garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi
pubblici essenziali, dal Ministro della giustizia, dal CMS o da altre
autorita' competenti.
In caso di revoca anticipata dalle astensioni l'Unione nazionale
giudici di pace ne dara' immediata comunicazione alle autorita' di
cui al primo comma anche ai fini della divulgazione tramite la RAI,
la stampa e le reti radiotelevisive di maggiore diffusione.
Art. 4.
L'astensione totale dalle attivita' giudiziarie non puo' superare
15 giorni.
Non potra' essere proclamato un nuovo periodo di astensione se
non sono trascorsi almeno 10 giorni dalla conclusione del precedente
periodo di astensione.
Art. 5.
L'astensione parziale dalle udienze che assicuri l'effettuazione
di almeno una udienza settimanale non puo' superare quattro settimane
consecutive.
Non potra' essere proclamato un nuovo periodo di astensione
parziale di cui al primo comma se non sono trascorsi almeno 10 giorni
dalla conclusione del precedente periodo di astensione.
Art. 6.
Non possono essere proclamate astensioni:
a) per i periodi immediatamente precedenti e successivi alla
sospensione dell'attivita' giudiziaria. In questi casi l'astensione
puo' iniziare non prima di una settimana dalla ripresa dell'attivita'
giudiziaria e non puo' terminare oltre la settimana prima dell'inizio
della sospensione dell'attivita' giudiziaria.
b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che
seguono le consultazioni elettorali europee nazionali e referendarie
nazionali, nonche' le elezioni amministrative che interessino almeno
il 30% dell'elettorato;
c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che
seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali e
provinciali per i rispettivi ambiti territoriali;
d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi'
successivo;
f) nei giorni dal 31 ottobre al 3 novembre.
Art. 7.
L'Unione nazionale dei giudici di pace, prima della proclamazione
delle astensioni, assicurera' la propria disponibilita' alla
composizione dei conflitti mediante l'adozione di procedure
conciliative o di raffreddamento presso la Commissione di garanzia,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri o presso il Ministro
delegato e, nel caso di vertenze locali distrettuali o regionali,
presso le prefetture della sede distrettuale o regionale interessata.
Art. 8.
Le astensioni previste dal presente codice saranno sospese per la
trattazione delle cause civili, penali ed in materia di sanzioni
amministrative in presenza delle seguenti condizioni:
a) nelle cause civili ordinarie riguardanti i rapporti tra
proprietari e detentori di immobili adibiti a civile abitazione in
materia di immissione di fumo o calore, esalazioni, rumori,
scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale
tollerabilita', ove si configuri un pericolo per la salute del
legittimato all'azione e per tutti i casi in cui dalla sospensione
dell'attivita' giudiziaria o amministrativa possa derivare un
pericolo per la sicurezza, la salute e la incolumita' dei cittadini;
b) nelle cause di opposizione delle sanzioni amministrative in
cui il trasgressore o il responsabile civile abbia chiesto la
sospensione del provvedimento opposto, quando possa apparire fondata
la domanda e grave ed irreparabile il pregiudizio addotto;
c) nei procedimenti in materia penale:
quando l'astensione venga a cadere nei dieci giorni entro i
quali il giudice deve fissare la nuova udienza per la decisione del
tipo di sanzione da infliggere all'imputato ai sensi dell'art. 33,
comma 3, del decreto legislativo n. 274 del 2000;
quando per i reati di particolare tenuita' ed in assenza di
opposizione, l'ulteriore corso del procedimento possa arrecare
pregiudizio alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di
salute della persona sottoposta a indagini o dell'imputato;
quando l'astensione comporti un apprezzabile ritardo nei
provvedimenti del giudice nel corso delle indagini o nella
definizione dei processi riguardanti i reati di cui all'art. 186 e
187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (guida sotto
l'influenza dell'alcool o sotto l'influenza di sostanza stupefacenti
o psicotrope).
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato