A seguito del parere favorevole espresso in data 7 dicembre 2001
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
funzione pubblica, sulla base dell'intesa intercorsa con il CNEL sul
testo dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL relativo al
personale dirigente del CNEL nonche' della certificazione della Corte
dei conti, in data 21 dicembre 2001, sull'attendibilita' dei costi
quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 9 gennaio
2002 alle ore 11,30, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo
l'incontro tra:
FIRME a pag. 30
Art. 1.
Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia
1. Lo stipendio tabellare della qualifica di dirigente di seconda
fascia, e' incrementato nelle seguenti misure lorde mensili con
decorrenza dalle date sottoindicate:
dal 1 luglio 2000, Euro 58,88 (L. 114.000);
dal 1 gennaio 2001, Euro 92,96 (L. 180.000).
2. A decorrere dal 1 gennaio 2001, ai dirigenti di seconda fascia
compete il seguente trattamento economico fisso annuo comprensivo del
rateo di 13a mensilita':
a) stipendio tabellare, Euro 36.151,98 (L. 70.000.000);
b) retribuzione individuale di anzianita', maturato economico
annuo, assegno ad personam o elemento fisso, ove acquisiti e
spettanti in applicazione dei previgenti contratti collettivi
nazionali di categoria;
c) retribuzione di posizione, parte fissa, Euro 8.779,77
(L. 17.000.000).
3. Ai fini della determinazione del valore indicato al comma 2,
lettera a) il CNEL utilizza, oltre agli incrementi definiti per il
biennio 1998-99 e quelli di cui al comma 1, risorse finanziarie a
carico del proprio bilancio.
4. Il trattamento economico indicato al comma 2 contiene ed
assorbe le misure dell'indennita' integrativa speciale nell'importo
in godimento dai dirigenti in servizio alla data di stipulazione del
presente contratto.
5. Ai vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica di
dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la
retribuzione di cui al comma 2, lettere a) e b).
Art. 2.
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 1 hanno
effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sull'indennita' di buonuscita o di fine servizio,
sull'indennita' alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi
di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di
posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1
e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento
di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio
contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi
previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli
effetti dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' sostitutiva di
preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal servizio nonche' la retribuzione di posizione percepita fissa e
variabile.
Art. 3.
Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti di seconda fascia
1. Il fondo di cui all'art. 47 del CCNL relativo al quadriennio
normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 della dirigenza
del CNEL continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate ed
e' altresi' alimentato dalle seguenti ulteriori voci di
finanziamento:
a) le risorse derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi
di cui all'art. 27 del CCNL relativo al quadriennio normativo
1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 della dirigenza del CNEL;
b) eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione
dell'art. 43 della legge n. 449/1997.
2. Il CNEL puo' altresi' destinare al finanziamento del fondo
risorse, secondo la propria capacita' di bilancio, in misura non
superiore al 2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1999.
3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli
qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia
correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di
responsabilita' e di capacita' gestionale della dirigenza ovvero un
incremento stabile delle relative dotazione organiche, il CNEL,
nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni
di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1998, valuta anche
l'entita' delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri
derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni
dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attivita' e adegua le
disponibilita' del fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato.
4. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di
posizione e di risultato devono essere integralmente utilizzate
nell'anno di riferimento. Eventuali risorse che a consuntivo
risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione
di posizione e di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di
contrattazione integrativa.
Art. 4.
Retribuzione di posizione a dirigenti di seconda fascia preposti ad
uffici dirigenziali non generali
1. Il CNEL determina i valori economici della retribuzione di
posizione delle funzioni dirigenziali previste dal proprio
ordinamento, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione
nella struttura, alla complessita' organizzativa, alle
responsabilita' gestionali interne ed esterne.
2. L'individuazione e la graduazione delle retribuzione di
posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili ed
all'interno dei seguenti parametri:
a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e
quella minima attribuite non puo' comunque essere inferiore ad 1,4
ne' superiore a 3,5;
b) la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve
essere collocata in modo proporzionato all' interno delle
retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente.
3. La retribuzione di posizione e' definita, per ciascuna
funzione dirigenziale, nell'ambito dell'85% delle risorse complessive
del fondo di cui all'art. 3, entro i seguenti valori annui lordi per
tredici mensilita': da un minimo di Euro 8.779,77 (L. 17.000.000),
che costituisce la parte fissa di cui all'art. 1, comma 2, lettera
c), a un massimo di Euro 42.349,47 (L. 82.000.000).
4. In sede di revisione dei valori economici delle funzioni
dirigenziali per l'utilizzo, in particolare, della nuove risorse
acquisite in attuazione dell'art. 3, il CNEL, entro il periodo di
vigenza del presente CCNL, destina in via prioritaria le risorse
stesse all'adeguamento al valore minimo di cui al comma 3 degli
importi della retribuzione di posizione eventualmente inferiori.
Art. 5.
Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti di prima fascia
1. Il CNEL adegua le risorse del fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato di cui all'art. 46 del CCNL relativo al
quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999
della dirigenza del CNEL in modo da garantire una quota di
finanziamento della retribuzione accessoria non inferiore alla quota
media pro-capite risultante dalle risorse di cui all'art. 5, comma 1,
del CCNL stipulato il 5 aprile 2001 relativo al biennio economico
2000-2001 del personale dirigente dell'area 1.
2. In relazione ai tassi di inflazione programmati, ai dirigenti
di prima fascia sono corrisposti, sulla retribuzione di posizione in
godimento, i seguenti incrementi mensili pro-capite:
a) dal 1 luglio 2000, Euro 85,73 (L. 166.000);
b) dal 1 gennaio 2001, Euro 144,61 (L. 280.000).
3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli
qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia
correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di
responsabilita' e di capacita' gestionale della dirigenza ovvero un
incremento stabile delle relative dotazione organiche, il CNEL,
nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni
di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1998, valuta anche
l'entita' delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri
derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni
dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attivita' e adegua le
disponibilita' del fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato