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Gazzetta Ufficiale N. 161 del 11 Luglio 2002

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 giugno 2002
Rettifica dell'allegato al decreto 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 2002, recante norme di
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio
degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per
autotrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica -
serie generale - n. 131 del 6 giugno 2002;
Rilevata la presenza di alcuni errori materiali nell'allegato al
decreto citato, in cui e' riportata la regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti
di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione;
Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'allegato;
Decreta:
L'allegato al decreto ministeriale di cui in premessa, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 131
del 6 giugno 2002, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
Roma, 28 giugno 2002
Il Ministro: Scajola

Allegato
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI
GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE.

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si
rimanda a quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:
Linea di alta pressione.
Parte dell'impianto gas compresa tra la mandata del
compressore, o l'attacco di prelievo dal mezzo mobile, e la pistola
di erogazione gas al veicolo.
Linea di bassa pressione.
Parte dell'impianto gas compresa tra il dispositivo di
intercettazione generale di alimentazione dell'impianto di
distribuzione e l'aspirazione del primo stadio del compressore.
Locali.
Strutture di alloggiamento delle apparecchiature costituenti la
stazione di rifornimento.
Piazzali.
Aree dove accedono e sostano gli autoveicoli per il
rifornimento.
Pistola di erogazione gas al veicolo.
Dispositivo montato all'estremita' di una tubazione flessibile
che si innesta al dispositivo di carico posto sul veicolo e atto a
realizzare la connessione in modo sicuro ed ermetico, a pressione di
220 bar.
Valvola di intercettazione comandata a distanza.
Valvola normalmente chiusa il cui azionamento puo' avvenire
anche da un punto predeterminato distante dal punto di installazione
della valvola.
1.2. Elementi costitutivi.
I vari elementi che costituiscono l'impianto di distribuzione
devono avere le caratteristiche, i dispositivi di sicurezza e le
apparecchiature di cui al successivo titolo II.
1.2.1. Impianti alimentati da condotta.
Gli impianti possono essere costituiti da:
a) cabina di riduzione della pressione e di misura del gas;
b) locale compressori;
c) locale contenente recipienti di accumulo;
d) uno o piu' apparecchi di distribuzione automatici per il
rifornimento degli autoveicoli;
e) box per i carri bombolai;
f) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica;
g) locali destinati a servizi accessori (ufficio del gestore,
locale vendita, magazzino, servizi igienici, impianto di lavaggio,
officina senza utilizzo di fiamme libere, posto di ristoro,
abitazione del gestore, ecc.).
1.2.2. Impianti alimentati da carro bombolaio.
Gli impianti possono essere costituiti da:
a) locale contenente recipienti di accumulo;
b) locale compressori;
c) uno o piu' apparecchi di distribuzione automatici per il
rifornimento degli autoveicoli;
d) uno o piu' box per i carri bombolai;
e) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica;
f) locali destinati a servizi accessori (ufficio del gestore,
locale vendita, magazzino, servizi igienici, impianto di lavaggio,
officina senza utilizzo di fiamme libere, posto di ristoro,
abitazione del gestore, ecc.).
1.2.3. Elementi pericolosi dell'impianto.
Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto, ai fini della
determinazione delle distanze di sicurezza, quelli indicati al punto
1.2.1 con esclusione delle lettere f) e g), ed al punto 1.2.2 con
esclusione delle lettere e) ed f).
1.3. Gradi di sicurezza.
Agli elementi costituenti l'impianto elencati al punto 1.2.1,
lettere a), b), c), ed e), nonche' al punto 1.2.2, lettere a), b), e
d), possono essere conferite caratteristiche di sicurezza di due
diversi gradi:
a) sicurezza di 1o grado - quando le caratteristiche
costruttive dei manufatti sono tali da garantire, in caso di scoppio,
il contenimento dei materiali sia lateralmente che verso l'alto;
b) sicurezza di 2o grado - quando le caratteristiche
costruttive dei manufatti sono tali da garantire solo lateralmente il
contenimento di materiali che venissero proiettati a seguito di un
eventuale scoppio.
I gradi di sicurezza sopra menzionati si conseguono realizzando
le protezioni secondo le indicazioni contenute nel successivo titolo
II.

Titolo II
MODALITA' COSTRUTTIVE

2.1. Generalita'.
Per la realizzazione dei locali di cui al punto 1.3 e' consentito
l'impiego di elementi prefabbricati, a condizione che siano
soddisfatti i seguenti requisiti nel rispetto di quanto previsto ai
successivi punti:
a) le fondazioni devono essere realizzate con getti eseguiti in
loco;
b) i pannelli impiegati per il tamponamento delle pareti devono
essere connessi fra loro e nei pilastri o nelle travi di fondazione;
se realizzati in calcestruzzo, l'armatura metallica deve essere
doppia;
c) le travi di sostegno delle coperture devono essere vincolate
ai pilastri portanti e non semplicemente appoggiate;
d) gli elementi costituenti la copertura devono essere
vincolati fra loro; se realizzati in calcestruzzo, dovranno essere
previste apposite armature di collegamento e getti integrativi.
E' altresi' consentito l'impiego di manufatti prefabbricati
monoblocco a condizione che siano resi solidali alla platea di
fondazione eseguita in loco.
2.2. Recinzione.
Le aree su cui sorgono gli elementi pericolosi dell'impianto di
cui al punto 1.2.3, fatta eccezione per gli apparecchi di
distribuzione automatici, devono essere recintate.
La recinzione deve essere realizzata alla distanza di protezione
di cui al successivo punto 3.1.
La recinzione, di altezza non inferiore a 1,8 m, puo' essere
realizzata in muratura o in pannelli prefabbricati di calcestruzzo o
con rete metallica sostenuta da pali su cordolo di calcestruzzo.
Nel caso in cui le strutture perimetrali degli elementi
dell'impianto di cui al primo capoverso abbiano i requisiti di
sicurezza di 1o grado, le pareti costituiscono recinzione anche se
prospicienti gli elementi pericolosi di altri impianti. In tal caso,
le pareti devono essere prive di porte nonche' di aperture il cui
limite inferiore sia ad una altezza dal suolo inferiore a 2,5 m.
Dette pareti, costituenti recinzione, devono comunque rispettare la
distanza di protezione dal confine dell'area del distributore.
Nel caso in cui l'insieme degli elementi dell'impianto di cui al
primo capoverso, realizzati con sicurezza di 1o grado, siano
interrati, la recinzione fuori terra puo' essere posta in
corrispondenza delle pareti perimetrali dei locali contenenti i
suddetti elementi.
Eventuali recinzioni non prescritte dalla norma, possono essere
realizzate con caratteristiche difformi da quelle sopra indicate.
2.3. Cabina di riduzione con dispositivo di misura.
La cabina, con sicurezza sia di 1o che di 2o grado, puo' avere
uno o due dei quattro lati completamente aperti a condizione che tali
aperture non siano rivolte verso zone ove e' prevista o consentita la
presenza di persone estranee all'impianto.
Gli eventuali apparecchi di riscaldamento a fiamma libera di
impianti di riduzione e regolazione della pressione devono risultare
separati dal locale degli apparecchi di riduzione e di misura del gas
a mezzo di strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120,
al fine di evitare la propagazione dell'incendio. Qualora non
necessiti la riduzione di pressione, l'installazione del dispositivo
di misura puo' essere realizzata secondo quanto previsto al
successivo punto 2.7.1.
a) Con sicurezza di 1o grado.
Per conferire all'impianto caratteristiche di sicurezza di 1o
grado, la cabina di riduzione e di misura del gas deve essere
costruita con muri in calcestruzzo armato dello spessore minimo di 15
cm.
Per i lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto, i muri
divisori devono avere uno spessore di almeno 20 cm e devono essere
privi di aperture.
Sono consentiti i fori di passaggio di componenti di impianti
tecnologici di collegamento.
La copertura deve essere costituita da elementi di travi o da
soletta continua, in calcestruzzo cementizio armato o in acciaio,
tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate
verso l'alto.
Nel caso di copertura con soletta continua, devono essere
realizzate aperture collocate in posizioni tali da consentire una
naturale ventilazione del locale.
In corrispondenza delle aperture di aerazione deve essere
realizzata una protezione antintrusione con cancellata o rete
metallica. La somma delle superfici aperte, al netto degli ingombri
delle protezioni antintrusione, deve essere pari ad almeno un decimo
della superficie in pianta del locale.
b) Con sicurezza di 2o grado.
Per conferire all'impianto caratteristiche di sicurezza di 2o
grado, i muri perimetrali della cabina di riduzione e di misura
devono essere costruiti in muratura di mattoni pieni a due teste,
oppure in calcestruzzo armato di spessore non inferiore a 15 cm, o in
altro materiale incombustibile di equivalente resistenza meccanica.
La cabina deve avere la copertura di tipo leggero in materiali
incombustibili; devono essere realizzate aperture collocate in
posizioni tali da consentire una naturale ventilazione del locale.
In corrispondenza delle aperture di aerazione deve essere
realizzata una protezione antintrusione con cancellata o rete
metallica. La somma delle superfici aperte, al netto degli ingombri
delle protezioni antintrusione, deve essere pari ad almeno un decimo
della superficie in pianta del locale.
2.4. Locale compressori.
Nel locale compressori i recipienti adibiti a smorzare le
pulsazioni di pressione devono avere capacita' non superiore a 300
Nm3 di gas.
a) Con sicurezza di 1o grado.
Il locale deve avere le stesse caratteristiche indicate al
precedente punto 2.3, lettera a), per la cabina di riduzione e di
misura.
b) Con sicurezza di 2o grado.
Il locale deve avere le stesse caratteristiche indicate al
precedente punto 2.3, lettera b), per la cabina di riduzione e di
misura.
2.5. Locale recipienti di accumulo.
Deve essere realizzato con sicurezza di 1o grado, con muri in
calcestruzzo armato dello spessore minimo di 15 cm e copertura
costituita da elementi di travi o da soletta continua in calcestruzzo
armato o in acciaio, tale da assicurare il contenimento di eventuali
schegge proiettate verso l'alto.
Nel caso di copertura con soletta continua, devono essere
realizzate aperture collocate in posizioni tali da consentire una
naturale ventilazione del locale.
In corrispondenza delle aperture di aerazione deve essere
realizzata una protezione antintrusione con cancellata o rete
metallica. La somma delle superfici aperte, al netto degli ingombri
delle protezioni antintrusione, deve essere pari ad almeno un decimo
della superficie in pianta del locale.
L'altezza dei muri, lungo tutti i lati del locale, deve
essere maggiore di almeno 1 m rispetto al punto piu' alto dei
recipienti. Qualora le aperture siano schermate da strutture in
calcestruzzo armato dello spessore di 15 cm o in acciaio, posizionate
in modo tale da impedire la proiezione di eventuali schegge verso
l'esterno, non si rende necessario che l'altezza dei muri
sia maggiore di 1 m rispetto al punto piu' alto dei recipienti. Per i
lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto, i muri divisori
devono avere uno spessore di almeno 20 cm e devono essere privi di
aperture, tranne quelle consentite per il passaggio delle condotte di
collegamento delle componenti dell'impianto.
Se il locale contiene recipienti con capacita' di accumulo
complessiva superiore a 3.000 Nm3 di gas, deve essere suddiviso in
box e, all'interno di ciascun box, non deve essere accumulata una
quantita' di gas superiore a 3.000 Nm3.
2.6. Box per i carri bombolai.
Box impiegati per alloggiare i carri bombolai presso gli impianti
alimentati con questi mezzi, o per l'alimentazione di emergenza di
impianti alimentati da condotta nel caso di temporanee interruzioni
del flusso del gas.
a) Con sicurezza di 1o grado.
I box devono essere delimitati da due muri paraschegge in
calcestruzzo armato, dello spessore minimo di 15 cm.
L'altezza di detti muri deve essere tale da superare almeno di 1
m la massima altezza a cui si trovano i recipienti del carro
bombolaio. Inoltre, la lunghezza dei muri dei box deve essere, ad
entrambe le estremita', eccedente di almeno 1 m l'ingombro dei
recipienti.
I muri paraschegge devono essere orientati in modo da far
risultare gli apparecchi di distribuzione automatici completamente
defilati dai carri bombolai.
Per i lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto, i muri
devono avere uno spessore di almeno 20 cm ed essere privi di
aperture.
Devono essere protetti con una copertura costruita secondo i
criteri di cui al punto 2.3, lettera a).
b) Con sicurezza di 2o grado.
I box devono essere delimitati da due muri paraschegge in
calcestruzzo armato, dello spessore minimo di 15 cm.
L'altezza di detti muri deve essere tale da superare almeno di 1
m la massima altezza a cui si trovano i recipienti del carro
bombolaio. Inoltre, la lunghezza dei muri del box deve essere, ad
entrambe le estremita', eccedente di almeno 1 m l'ingombro dei
recipienti.
I muri paraschegge devono essere orientati in modo da far
risultare gli apparecchi di distribuzione automatici completamente
defilati dai carri bombolai.
Per i lati in adiacenza ad altri box, i muri devono avere uno
spessore di almeno 20 cm ed essere privi di aperture.
Il box puo' essere scoperto oppure dotato di copertura di tipo
leggero realizzata con materiale incombustibile.
2.7. Impianto gas.
Impianto costituito dall'insieme di tubazioni, valvole di
intercettazione, di scarico e di sicurezza, nonche' di
apparecchiature che compongono la rete di alimentazione,
compressione, smorzamento, accumulo, distribuzione del gas e sistema
di emergenza.
Le pressioni di progetto dell'impianto devono essere almeno del
10% superiori alle massime pressioni nominali di esercizio e, in ogni
caso, non inferiori alle pressioni di intervento delle valvole di
sicurezza. La sovrappressione nella linea di alimentazione degli
apparecchi distributori non deve essere superiore all'1% della
pressione di erogazione, con pulsazioni della pressione non superiori
al 4%.
Le macchine installate debbono essere conformi alle vigenti
norme.
2.7.1. Dispositivo di misura.
Quando non esiste riduzione di pressione, il dispositivo di
misura puo' essere installato all'aperto, con adeguata protezione
dagli agenti atmosferici. La distanza di protezione tra il
dispositivo di misura e la recinzione deve essere non inferiore a 2
m.
2.7.2. Tubazioni rigide.
Le installazioni dal punto di consegna del gas fino alla rete di
adduzione ai compressori, devono essere progettate, costruite e
collaudate secondo quanto prescritto dal decreto ministeriale 24
novembre 1984, Parte prima, Sezione 5a.
I materiali devono essere conformi a quanto prescritto dal
decreto ministeriale 24 novembre 1984, Parte prima, Sezione 2a, punto
2.2.1, e successive modifiche ed integrazioni'.
Le tubazioni rigide, relative alla linea di alta pressione,
devono essere sistemate:
a) in cunicoli carrabili dotati alle estremita' di griglie di
aerazione con superficie almeno pari alla sezione del cunicolo;
b) nel sottosuolo, a profondita' di interramento non inferiore
a 0,50 m e protette come prescritto dal decreto ministeriale 24
novembre 1984, Parte prima, Sezione 2a, punto 2.6.1; le giunzioni non
saldate devono essere ispezionabili.
Le tubazioni rigide devono essere sottoposte a pressione di prova
idrostatica secondo il punto 7.4 dell'allegato I al decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 - Attuazione della direttiva
97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.
Le tubazioni facenti capo agli apparecchi di distribuzione devono
essere ancorate alla base degli apparecchi stessi e munite ciascuna
di una valvola di eccesso di flusso inserita in adiacenza al punto di
ancoraggio.
La valvola deve essere idonea ad impedire la fuoriuscita di gas
anche in caso di asportazione accidentale dell'apparecchio di
distribuzione.
Il collettore di scarico in atmosfera deve essere dimensionato in
modo che l'intervento di una valvola non provochi l'apertura
prematura delle altre valvole di sicurezza.
Gli scarichi devono essere convogliati in apposita tubazione di
dispersione in atmosfera, in area sicura. L'estremita' superiore del
collettore di scarico in atmosfera deve essere situata ad una
distanza dal piano di calpestio non minore di 2,50 m e protetta da
dispositivo taglia fiamma inossidabile.
2.7.3. Tubazioni flessibili.
Le tubazioni flessibili, utilizzabili unicamente per i
collegamenti dei compressori e dei carri bombolai, devono essere
resistenti internamente al gas naturale ed esternamente alle
abrasioni e all'invecchiamento. La loro pressione di esercizio non
deve essere inferiore a quella del sistema di condotte in cui vengono
inserite. Le tubazioni devono essere progettate secondo le
disposizioni di cui al punto 2 dell'allegato I al decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 93 - Attuazione della direttiva 97/23/CE in
materia di attrezzature a pressione.
2.7.4. Dispositivi di limitazione della pressione ed accessori di
sicurezza.
I dispositivi di limitazione della pressione e gli accessori di
sicurezza devono essere progettati secondo le disposizioni di cui al
punto 2 dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
93 - Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a
pressione.
I dispositivi di limitazione della pressione devono intervenire
prima che la pressione effettiva abbia superato la pressione massima
di esercizio stabilita per non piu' dell'1%.
Gli accessori di sicurezza (valvole di sicurezza) con scarico in
atmosfera devono essere tarati a non piu' del 110% della pressione
massima di esercizio stabilita.
Gli accessori di sicurezza (valvole di sicurezza) installati a
valle dei compressori, a garanzia che non siano superate le pressioni
massime di esercizio, devono essere montati indipendentemente da
quelli esistenti nei compressori stessi.
Ogni compressore deve essere inoltre dotato di un dispositivo di
arresto automatico tarato per le massime pressioni di esercizio.
Le pressioni di erogazione non devono essere superiori a 220 bar.
Negli impianti nei quali la compressione e' realizzata con
pressione superiore a 220 bar, la linea che adduce il gas agli
erogatori deve essere dotata di un limitatore di carica con pressione
di taratura pari a 220 bar. Deve anche essere assicurato, con adatte
apparecchiature, che le pressioni massime di esercizio stabilite non
vengano superate. A tale scopo, in testa alle condotte, a valle delle
unita' di compressione, deve essere installato, oltre all'apparecchio
principale di riduzione della pressione, un idoneo dispositivo di
sicurezza (come, ad esempio: secondo riduttore in serie, dispositivo
di blocco, valvola di sicurezza, ecc.), che intervenga prima che la
pressione effettiva abbia superato la pressione massima di esercizio
stabilita. Negli impianti nei quali la compressione e' realizzata con
pressione non superiore a 220 bar, la linea che adduce il gas agli
erogatori deve essere dotata di idonei dispositivi per l'arresto
automatico dei compressori alla pressione di 220 bar, oltre a quello
proprio del compressore.
Deve inoltre essere installato un dispositivo di scarico in
atmosfera tarato a non piu' del 110% della pressione massima di
esercizio stabilita e con condotta di valle di sezione non inferiore
a 20 volte la sezione di calcolo del dispositivo di sicurezza stesso.
2.7.5. Apparecchi di distribuzione automatici.
Gli apparecchi di distribuzione devono essere di tipo approvato,
ai fini della sicurezza, dal Ministero dell'interno.
Il collegamento dell'apparecchio di distribuzione alla linea di
adduzione del gas deve essere effettuato tramite una valvola di
eccesso di flusso.
Prima della pistola di erogazione gas al veicolo deve essere
inserita una valvola di non ritorno. L'impianto di scarico in
atmosfera deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni
meccaniche prodotte dal gas effluente alla pressione di esercizio.
L'estremita' superiore del condotto di scarico in atmosfera deve
essere situata ad una distanza dal piano di calpestio non minore di
2,50 m e protetta da dispositivo taglia fiamma inossidabile.
I distributori devono essere collegati elettricamente a terra
secondo quanto prescritto al punto 2.9.
Ogni apparecchio di distribuzione deve fare capo ad un
dispositivo di intercettazione posto alla radice dell'apparecchio
stesso.
Al fine di impedire l'erogazione a pressione superiore a 220 bar,
su ciascun punto di erogazione degli apparecchi di distribuzione deve
essere inserito:
un sistema di controllo automatico della pressione che
interagisca con la testata contometrica;
oppure
un sistema di equivalente efficacia e non manomissibilita'.
Sulla base di specifiche norme tecniche armonizzate il Ministero
dell'interno emanera' disposizioni per l'esercizio di impianti di
distribuzione di gas naturale per autotrazione del tipo self-service.
Tali impianti dovranno essere in ogni caso presidiati da personale
addetto durante l'orario di apertura al pubblico.
2.7.6. Organi di intercettazione e scarico dell'impianto gas.
Gli organi di intercettazione e scarico delle linee di
alimentazione dei compressori e gli organi di intercettazione delle
linee di collegamento tra i compressori e gli apparecchi di
distribuzione, devono essere ubicati all'esterno del locale
compressori, in posizione protetta rispetto allo stesso, ed in punti
facilmente accessibili all'operatore.
Le valvole di intercettazione e scarico devono essere chiaramente
individuate da apposite targhette di identificazione.
Le linee del gas di bassa pressione, quelle di alta pressione e
le linee adducenti l'acqua del sistema di raffreddamento devono
essere contrassegnate con colori diversi secondo le normative
vigenti.
2.8. Sistema di emergenza.
Sistema comandato da pulsanti di sicurezza, con riarmo manuale,
collocati in prossimita' del locale compressori, della zona
rifornimento veicoli e del locale gestore, in grado di:
a) isolare completamente le tubazioni di mandata agli
apparecchi di distribuzione mediante valvole di intercettazione
comandate a distanza, poste a valle di qualsiasi serbatoio di
accumulo o smorzamento con capacita' complessiva superiore a 50 Nm3;
b) isolare completamente la linea di bassa pressione
dall'aspirazione dei compressori;
c) interrompere integralmente il circuito elettrico
dell'impianto, ad esclusione delle linee preferenziali che alimentano
impianti di sicurezza.
2.9. Impianti elettrici, di terra e di protezione dalle scariche
atmosferiche.
L'impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione deve
essere dotato di impianti elettrici, di terra e di protezione dalle
scariche elettriche atmosferiche realizzati secondo quanto indicato
dalla legge 1 marzo 1968, n. 186.
L'alimentazione delle varie utenze, fatta eccezione per gli
impianti idrici antincendio, deve essere intercettabile, oltre che
dalla cabina elettrica, anche da un altro comando ubicato in
posizione protetta. Le tubazioni e le strutture metalliche devono
essere connesse con l'impianto generale di messa a terra. Qualora dal
calcolo probabilistico di fulminazione, da eseguire secondo quanto
prescritto dalla norma vigente, le installazioni considerate nei
punti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 non risultino autoprotette, le stesse
devono essere protette con impianti parafulmini, preferibilmente del
tipo a gabbia.
2.10. Protezione antincendio.
Deve essere previsto:
a) per le installazioni di cui al punto 2.6, una rete idranti,
con attacchi DN 45, tale da poter raggiungere con il getto tutti i
punti dei box dei carri bombolai, avente le seguenti caratteristiche
idrauliche:
portata: 120 1/min.;
pressione residua: 2 bar;
autonomia: 30 minuti;
b) nei locali contenenti recipienti di accumulo con capacita'
complessiva superiore o uguale a 3.000 Nm3 di gas, un impianto di
estinzione automatico a pioggia, avente le seguenti caratteristiche
idrauliche:
portata: 5 1/min. per m2 di superficie da proteggere;
pressione residua: 1 bar;
autonomia: 30 minuti;
c) estintori portatili e/o carrellati prescritti dal competente
Comando provinciale dei Vigili del fuoco in relazione alle dimensioni
dell'impianto ed al numero degli apparecchi di distribuzione.

Titolo III
DISTANZE DI SICUREZZA

3.1. Entita' delle distanze di sicurezza.
In relazione al grado di sicurezza con cui gli elementi sono
realizzati, devono essere rispettate le seguenti distanze di
sicurezza, fatto salvo quanto disposto per gli impianti misti al
successivo punto 3.2.

A) Elementi con sicurezza di 1o grado

     =====================================================================
                     |                |   Distanza di   |   Distanza di
                     |  Distanza di   |sicurezza interna|sicurezza esterna
         Elemento    | protezione (m) |       (m)       |       (m)
     =====================================================================
        cabina di    |                |                 |
       riduzione e   |                |                 |
          misura     |       2        |        -        |       10
     ---------------------------------------------------------------------
          locale     |                |                 |
       compressori   |       5        |        -        |       20*
     ---------------------------------------------------------------------
          locale     |                |                 |
      recipienti di  |                |                 |
         accumulo    |       5        |        -        |       20
     ---------------------------------------------------------------------
        box carro    |                |                 |
        bombolaio    |       5        |        -        |       20

*Per il locale compressori la distanza di sicurezza esterna, ad
eccezione di quella computata rispetto ad edifici destinati alla
collettivita', puo' essere ridotta del 50% qualora risulti verificata
una delle seguenti condizioni:
a) le aperture dei locali non siano rivolte verso edifici
esterni all'impianto;
b) tra le aperture del locale compressori e le costruzioni
esterne all' impianto siano realizzate idonee schermature di tipo
continuo con muri in calcestruzzo armato aventi spessore minimo di 15
cm ed altezza non inferiore a 2,5 m, tali da assicurare il
contenimento di eventuali schegge proiettate verso le costruzioni
esterne.

B) Elementi con sicurezza di 2o grado

   =====================================================================
                     |                |   Distanza di   |   Distanza di
                     |  Distanza di   |sicurezza interna|sicurezza esterna
         Elemento    | protezione (m) |       (m)       |       (m)
     =====================================================================
        cabina di    |                |                 |
       riduzione e   |                |                 |
          misura     |       2        |       10        |       10
     ---------------------------------------------------------------------
          locale     |                |                 |
       compressori   |       10       |       10        |       20
     ---------------------------------------------------------------------
        box carro    |                |                 |
        bombolaio    |       10       |       10        |       20

C) Apparecchi di distribuzione automatici

     =====================================================================
                     |                |   Distanza di   |   Distanza di
                     |  Distanza di   |sicurezza interna|sicurezza esterna
         Elemento    | protezione (m) |       (m)       |       (m)
     =====================================================================
      apparecchi di  |                |                 |
      distribuzione  |      10*       |        8        |       20*

*Le distanze di sicurezza esterna e di protezione possono essere
ridotte del 50% qualora tra l'apparecchio di distribuzione automatico
e le costruzioni esterne all'impianto, tranne quelle adibite alla
collettivita', siano realizzate idonee schermature di tipo continuo
con muri in calcestruzzo armato aventi spessore minimo di 15 cm ed
altezza non inferiore a 2,5 m, tali da assicurare il contenimento di
eventuali schegge proiettate verso le costruzioni esterne.
D) Altre distanze di sicurezza
Tra gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3 ed i
sottoelencati locali destinati a servizi accessori, devono essere
rispettate le seguenti distanze di sicurezza:
a) ufficio del gestore, magazzino, servizi igienici, officina
senza utilizzo di fiamme libere e impianto lavaggio:
distanze di sicurezza di cui alle precedenti lettere A), B),
C);
b) cabina energia elettrica: 7,5 m;
c) abitazione gestore: distanza di sicurezza esterna;
d) posti di ristoro e/o vendita:
fino a 50 m2 di superficie coperta complessiva: si applicano
le distanze di sicurezza interna di cui alle precedenti lettere A),
B), C);
fino a 200 m2 di superficie lorda accessibile al pubblico (e'
consentita inoltre una superficie aggiuntiva destinata a servizi e
deposito non eccedente 50 m2): 10 m rispetto alla cabina di riduzione
e misura e 15 m rispetto agli altri elementi pericolosi
dell'impianto; nel caso di superfici superiori a quelle sopra
indicate: 20 m.
Ove i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino contigui
su una o piu' pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non
direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati
tra loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non
vanno cumulate.
Le aperture dei locali contenenti gli elementi pericolosi
dell'impianto di cui al punto 1.2.3, con esclusione degli apparecchi
di distribuzione automatici, devono essere schermate con muri
paraschegge qualora siano rivolte verso locali destinati ai servizi
accessori di cui al punto 1.2.1, lettera g), ed al punto 1.2.2,
lettera f).
Rispetto ad edifici destinati alla collettivita' come scuole,
ospedali, uffici, fabbricati per il culto, locali di pubblico
spettacolo, impianti sportivi, complessi ricettivi
turistico-alberghieri, supermercati e centri commerciali, caserme e
rispetto a luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone quali
stazioni di linee di trasporto pubblico, aree per fiere, mercati e
simili, la distanza di sicurezza esterna deve essere raddoppiata. Nel
computo delle distanze di sicurezza esterna possono comprendersi
anche le larghezze di strade, fiumi, torrenti e canali.
Inoltre, quando la distanza di sicurezza esterna e' riferita ad
aree edificabili, e' consentito comprendere in essa anche la
prescritta distanza di rispetto, nei casi in cui i regolamenti
edilizi locali vietino la costruzione sul confine.
Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche
aeree, con valori di tensione maggiori di 400V efficaci per corrente
alternata e di 600V per corrente continua, deve essere osservata,
rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 15 m.
I piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati
da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli
sopra indicati.
3.2. Impianti misti.
E' consentita la costruzione di impianti di distribuzione di gas
naturale per autotrazione installati nell'ambito di stazioni di
distribuzione stradale di altri carburanti, a condizione che siano
rispettate le seguenti distanze di sicurezza:
a) 10 m tra gli elementi pericolosi dell'impianto di
distribuzione di gas naturale per autotrazione di cui al punto 1.2.3
ed i serbatoi di benzina e gasolio;
b) 20 m tra gli elementi pericolosi dell'impianto di
distribuzione di gas naturale per autotrazione di cui al punto 1.2.3
ed i serbatoi di gas di petrolio liquefatti; per gli apparecchi di
distribuzione di gas naturale tale distanza e' ridotta a 10 m;
c) tra gli apparecchi di distribuzione deve essere rispettata
la distanza di sicurezza interna di 8 m.
Tra gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3, ad eccezione
degli apparecchi di distribuzione automatici, e gli altri elementi
pericolosi dei diversi impianti che costituiscono il complesso,
debbono essere realizzate idonee schermature di tipo continuo in
muratura o con elementi prefabbricati in calcestruzzo o in altro
materiale incombustibile di equivalente resistenza meccanica.
Costituiscono schermatura le strutture perimetrali dei suddetti
elementi pericolosi aventi caratteristiche costruttive di 1o grado.
Tali strutture non devono avere aperture il cui limite inferiore
disti meno di 2,5 m dal piano di campagna.

Titolo IV
NORME DI ESERCIZIO

4.1. Generalita'.
Nell'esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas
naturale per autotrazione devono essere - osservati, oltre agli
obblighi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle disposizioni
riportate nel decreto ministeriale 10 marzo 1998, le prescrizioni
specificate nei punti seguenti.
Il responsabile dell'attivita' e' normalmente individuato nel
titolare dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'esercizio
dell'impianto, tuttavia alcuni obblighi gestionali possono essere
affidati, sulla base di specifici accordi contrattuali, al gestore.
In tale circostanza il titolare dell'attivita' dovra' comunicare, al
competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, quali obblighi
ricadono sul titolare medesimo e quali sul gestore, allegando al
riguardo apposita dichiarazione di quest'ultimo attestante
l'assunzione delle connesse responsabilita' e l'attuazione dei
relativi obblighi.
4.1.1. Sorveglianza dell'esercizio.
L'esercizio e' ammesso solo sotto sorveglianza di una o piu'
persone formalmente designate al controllo dell'esercizio stesso e
che abbiano una conoscenza della conduzione dell'impianto, dei
pericoli e degli inconvenienti che possono derivare dai prodotti
utilizzati o stoccati.
4.1.2. Rifornimento.
Il rifornimento degli autoveicoli deve essere eseguito da
personale addetto all'impianto.
4.2. Operazione di erogazione.
Durante le operazioni di erogazione e di normale esercizio
dell'impianto il personale addetto deve osservare e far osservare le
seguenti prescrizioni:
a) posizionare almeno un estintore, pronto all'uso, in
dotazione all'impianto, nelle vicinanze dell'apparecchio di
distribuzione e a portata di mano;
b) accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano
spenti;
c) durante le operazioni di erogazione, rispettare e far
rispettare il divieto di fumare, anche a bordo del veicolo e comunque
impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il
raggio di almeno 6 m dal perimetro degli apparecchi di distribuzione;
d) e' vietato il rifornimento di recipienti mobili con gli
erogatori dedicati al rifornimento dei veicoli.
4.3. Prescrizioni generali di emergenza.
Il personale addetto all'impianto deve:
a) essere edotto sulle norme contenute nel presente allegato,
sul regolamento interno di sicurezza e sul piano di emergenza
predisposto;
b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo
agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazione
all'impianto, nonche' impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti
ed ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli o persone accedano
all'impianto, ed avvisare i servizi di soccorso.
4.4. Documenti tecnici.
Presso l'impianto devono essere disponibili i seguenti documenti:
a) un manuale operativo contenente le istruzioni per
l'esercizio dell'impianto;
b) uno schema di flusso semplificato degli impianti di misura,
compressione e distribuzione del gas naturale per autotrazione;
c) una planimetria riportante l'ubicazione degli impianti e
delle attrezzature antincendio, nonche' l'indicazione delle aree
protette dai singoli impianti antincendio;
d) gli schemi degli impianti elettrici, di segnalazione e
allarme.
4.5. Segnaletica di sicurezza.
Devono osservarsi le vigenti disposizioni sulla segnaletica di
sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493
(supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre
1996). Inoltre nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben visibile
deve essere esposta idonea cartellonistica riproducente uno schema di
flusso dell'impianto gas ed una planimetria dell'impianto di
distribuzione.
In particolare devono essere affisse istruzioni per gli addetti
inerenti:
a) il comportamento da tenere in caso di emergenza;
b) la posizione dei dispositivi di sicurezza;
c) le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto
come, ad esempio, l'azionamento dei pulsanti di emergenza e il
funzionamento dei presidi antincendio;
d) nella zona di rifornimento, devono essere posti dei cartelli
indicanti che il veicolo puo' essere messo in moto soltanto dopo che
la pistola di erogazione e' stata disinserita da parte dell'addetto
al rifornimento.
In prossimita' degli apparecchi di distribuzione idonea
cartellonistica dovra' indicare le prescrizioni e i divieti per gli
automobilisti.
4.6. Chiamata di soccorso.
I servizi di soccorso (Vigili del fuoco, servizio di assistenza
tecnica, ecc.) devono poter essere avvertiti in caso di urgenza
tramite rete telefonica fissa. La procedura di chiamata deve essere
chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico dal
quale questa sia possibile.

Titolo V
IMPIANTI ESISTENTI

Gli impianti esistenti devono essere adeguati alle disposizioni
riportate ai seguenti punti.
5.1. Apparecchi di distribuzione automatici.
Gli apparecchi di distribuzione devono essere di tipo approvato
dal Ministero dell'interno.
Al fine di impedire l'erogazione a pressione superiore a 220 bar,
su ciascun punto di erogazione degli apparecchi di distribuzione deve
essere inserito:
un sistema di controllo automatico della pressione che
interagisca con la testata contometrica;
oppure
un sistema di equivalente efficacia e non manomissibilita'.
5.2. Sistema di emergenza.
Gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale devono
essere dotati di un sistema di emergenza avente le caratteristiche
indicate al punto 2.8.
5.3. Norme di esercizio.
Devono essere osservate le norme di esercizio di cui al Titolo
IV.

Titolo VI
IMPIANTI AD USO PRIVATO PER IL RIFORNIMENTO DI FLOTTE

6.1. Premessa.
Gli impianti regolamentati al presente titolo sono destinati
unicamente al rifornimento dei veicoli aziendali.
Per quanto non menzionato al presente titolo, si applicano le
disposizioni indicate ai titoli I, II, III e IV della presente regola
tecnica.
6.2. Caratteristiche costruttive.
Gli elementi costituenti gli impianti di distribuzione di gas
naturale ad uso privato per il rifornimento di flotte devono essere
realizzati esclusivamente con caratteristiche di sicurezza di 1o
grado, stabilite al punto 1.3, e con aperture completamente
schermate.
6.3. Recinzione.
Se l'impianto e' ubicato all'interno di una struttura aziendale
la cui recinzione e' realizzata con le caratteristiche indicate al
terzo capoverso del punto 2.2 del presente allegato, non si rende
necessaria un'ulteriore recinzione dei locali contenenti gli elementi
pericolosi di cui al punto 1.2.3, qualora siano soddisfatti entrambi
i seguenti requisiti:
a) l'area sia accessibile unicamente al personale incaricato
del rifornimento;
b) le aperture dei locali sopraindicati siano protette da
infissi metallici antintrusione.
6.4. Distanze di sicurezza.
6.4.1. Distanze di protezione.
Devono essere rispettate le distanze di protezione indicate al
punto 3.1.
6.4.2. Distanze di sicurezza interne.
Tra gli elementi costituenti l'impianto di distribuzione e tra
questi e gli altri elementi costituenti la struttura dell'azienda
entro la quale e' ubicato l'impianto, devono essere rispettate le
distanze di sicurezza interne indicate al punto 3.1, ad eccezione
della distanza tra gli apparecchi di distribuzione che puo' essere
ridotta fino a 4 m.
6.4.3. Distanze di sicurezza esterne.
Devono essere rispettate le distanze di sicurezza esterne
indicate al punto 3.1.
Le distanze di sicurezza esterne devono essere rispettate anche
nei confronti di elementi che costituiscono la struttura aziendale
nei quali si svolgono attivita' ricomprese nell'elenco allegato al
decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
6.5. Prescrizioni di sicurezza.
Gli apparecchi di distribuzione devono essere dotati di giunto
antistrappo sulla manichetta di carico.
Le linee di carico ad alta pressione devono essere frazionate in
tronchi che alimentino contemporaneamente non piu' di 20 veicoli.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato