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Gazzetta Ufficiale N. 178 del 31 Luglio 2002

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 17 luglio 2002
Legge n. 46/1992 e legge n. 346/1988. Ammissione di progetti autonomi al Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un un impegno di spesa pari a Euro 35.558.864,65.

IL DIRETTORE
del servizio per lo sviluppo e il potenziamento
delle attivita' di ricerca

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo
del "Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca";
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, "Interventi per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale" che, all'art. 7, prevede che la
preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione
degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al
Comitato tecnico-scientifico composto secondo le modalita' ivi
specificate;
Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla
formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;
Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento
dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di
lire;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche e integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: "Nuove
modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca
applicata;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 "Riordino
della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della
ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle
tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori", e in particolare gli
articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli
adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla
ricerca;
Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di
nomina del comitato, cosi' come previsto dall'art. 7 del predetto
decreto legislativo;
Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto
ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;
Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni
dell'11 settembre 2001, 16 ottobre 2001, 18 dicembre 2001, 5 marzo
2002, 19 marzo 2002 e 7 maggio 2002, di cui al punto 3 dei rispettivi
resoconti sommari, con riferimento ai progetti le cui attivita'
finanziabili si svolgono interamente nelle aree depresse del
territorio nazionale;
Viste le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca
per l'anno 2002 sezione aree depresse;
Ritenuta l'opportunita' di procedere, per i progetti predetti,
all'adozione del relativo provvedimento ministeriale, ricomprendendo
anche i progetti per i quali e' stata espressa formale rinuncia
all'agevolazione con riferimento alle attivita' da svolgersi nelle
aree non depresse del territorio nazionale;
Considerato che per tutti i predetti progetti esiste o e' in corso
di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;
Vista la circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2000,
recante "Disciplina transitoria delle attivita' di sostegno nazionale
alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto
1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore
dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297";
Decreta:

Art. 1.
I seguenti progetti di ricerca applicata e di formazione
professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi
citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalita' e le
condizioni per ciascuno indicate:

 

pag. 22 pag. 23 pag. 24 pag. 25 pag. 26 pag. 27 pag. 28 pag. 29
pag. 30 pag. 31 pag. 32 pag. 33 pag. 34 pag. 35 pag. 36 pag. 37
pag. 38 pag. 39 pag. 40 pag. 41 pag. 42 pag. 43    

 

Art. 2.
Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale
8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:
per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste
particolari forme di garanzia, salva la facolta' per l'Istituto
finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n.
346/1988.
Altresi', ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto
ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge
7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati
ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da
privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da
qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di
giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile,
fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;
la durata del progetto potra' essere maggiorata di dodici mesi
per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle
attivita' poste in essere dal contratto.

Art. 3.
L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge
n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, e'
determinato in via preliminare in Euro 940.783,35 e gravera' sulle
disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno
2002 sezione aree depresse. Con successivo provvedimento in relazione
al finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore all'uopo
convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo
contratto di mutuo, verra' determinato in via definitiva.

Art. 4.
Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del
presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e
successive modifiche e integrazioni, sono determinate in Euro
34.618.081,30 e graveranno sulle disponibilita' del Fondo per le
agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002 sezione aree depresse.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2002

Il direttore generale: Criscuoli



Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato