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Gazzetta n. 18 del 22 Gennaio 2002

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2001
Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche comunitarie al Ministro senza portafoglio, on. prof. Rocco Buttiglione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno
2001, con il quale l'on. Rocco Buttiglione e' stato nominato Ministro
senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 11 giugno 2001, con il quale al
predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per
le politiche comunitarie;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dall'11 giugno 2001, il Ministro senza portafoglio per
le politiche comunitarie, on. Rocco Buttiglione, salve le competenze
attribuite dalla legge al Ministro degli affari esteri, e' delegato
ad esercitare le funzioni e le attribuzioni di competenza del
Presidente del Consiglio dei Ministri dirette ad assicurare la
partecipazione dell'Italia all'Unione europea ed in particolare
quelle relative:
a) alle attivita' inerenti all'attuazione delle politiche
comunitarie di carattere generale o per specifici settori,
assicurandone coerenza e tempestivita', nonche' alle attivita'
inerenti alla partecipazione dello Stato italiano alla formazione di
atti e normative comunitari;
b) all'attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e della
legge 9 marzo 1989, n. 86, in particolare per quanto concerne la
predisposizione, sulla base delle indicazioni delle Amministrazioni
interessate, degli indirizzi del Parlamento e del parere della
Conferenza Stato-regioni, del disegno di legge comunitaria,
seguendone anche il relativo iter parlamentare, nonche'
all'attuazione di questa ultima legge;
c) all'armonizzazione fra legislazione nazionale e normative
comunitarie, individuando nella citata legge comunitaria annuale gli
strumenti idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti
comunitari che implicano i provvedimenti di attuazione ed assicurando
l'adempimento degli obblighi comunitari;
d) alle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea
relative al mercato interno, rappresentando l'Italia, ove occorra in
collaborazione con i Ministri interessati agli argomenti in
discussione;
e) all'adeguamento coerente e tempestivo delle amministrazioni
pubbliche agli atti comunitari, nonche' alla conformita' e alla
tempestivita' delle azioni volte a prevenire l'insorgere di
contenzioso e ad adempiere le pronunce della Corte di giustizia delle
Comunita' europee;
f) alla decisione sull'opportunita' di presentare ricorsi di
fronte alla Corte di giustizia per la tutela di situazioni di
rilevante interesse nazionale, nonche' alla decisione di intervenire
in procedimenti in corso nei quali siano in discussione questioni di
rilievo nazionale;
g) alla presidenza del comitato consultivo di cui all'art. 4,
comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
h) alla formazione di operatori pubblici e privati con
riferimento ai temi ed ai problemi comunitari, promuovendo anche
strumenti di formazione a distanza, nonche' l'azione del comitato di
cui all'art. 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
i) alle attivita' di informazione previste dall'art. 13 della
legge 9 marzo 1989, n. 86;
l) al coordinamento, nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti
per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti
sociali interessate, ai fini della definizione della posizione
italiana da sostenere, di intesa con il Ministro degli affari esteri,
in sede di Unione europea;
m) alla convocazione, sentito il Ministro per gli affari
regionali, ed alla copresidenza della sessione comunitaria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 10 della
legge 9 marzo 1989, n. 86, e all'art. 5 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica
nazionale relative all'elaborazione degli atti comunitari con le
esigenze rappresentate dalle autonomie territoriali;
n) all'informazione dei rappresentanti italiani in seno al
Parlamento europeo, al comitato economico e sociale ed al comitato
delle regioni sulle posizioni italiane nelle materie di interesse
comunitario;
o) alla promozione, in collaborazione con le istituzioni
comunitarie, le amministrazioni pubbliche competenti per settore, le
regioni e gli altri enti territoriali, le parti sociali interessate e
le organizzazioni non governative interessate, della diffusione
dell'informazione sulle attivita' della Unione europea e delle
iniziative volte a rafforzare la coscienza della cittadinanza
dell'Unione;
p) alla promozione delle candidature di cittadini italiani presso
le istituzioni comunitarie;
q) alla rappresentanza della Repubblica italiana nell'ambito del
Centro nazionale di informazione e documentazione europea - C.I.D.E.
Sono altresi' delegate tutte le competenze attribuite dalla legge
direttamente al Ministro e al Dipartimento per le politiche
comunitarie.

Art. 2.
Il Ministro e' altresi' delegato a:
a) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri
organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti,
nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre
Amministrazioni ed istituzioni;
b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di
lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;
c) provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di
competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per
le iniziative, anche normative, di altre Amministrazioni;
d) promuovere e predisporre tutti gli strumenti consulenziali,
formativi e applicativi che aiutino le amministrazioni dello Stato,
le regioni, le province, gli altri enti locali, gli operatori privati
e le organizzazioni non governative al fine di utilizzare gli
strumenti e le risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea
nella misura piu' celere e corretta.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei
conti.
Roma, 21 novembre 2001

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 85


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato