IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Sentito il Ministro delle attivita' produttive;
Visto il proprio decreto in data 8 marzo 2002, recante "Disciplina
delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza
ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonche' delle caratteristiche
tecnologiche degli impianti di combustione";
Considerato che, per mera inesattezza, alla tabella contenuta nel
punto 4 dell'allegato I del suddetto decreto non e' stata inserita la
nota numero 5), concernente gli impianti a cui si applicano alcune
specifiche relative al carbone da vapore e che tale omissione puo'
determinare una restrizione ingiustificata della possibilita' di
approvvigionamento di tale combustibile;
Sentito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella seduta del 4 aprile 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute;
Decreta:
Art. 1.
1. All'allegato I del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2002, la tabella contenuta nel punto 4 e' sostituita
dalla tabella allegata al presente decreto.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2002
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro della salute
Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 9, foglio n. 320
Allegato
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato