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Gazzetta n. 19 del 23 Gennaio 2002

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - ACCORDO 22 novembre 2001
Accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui criteri per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti D.O. e degli elenchi delle vigne a I.G.T., in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001. (Repertorio n. 1322)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante
"Disposizioni in materia di contenimento di produzione e per il
rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art.
55, commi 14 e 15 , della legge 27 dicembre 1997, n. 449", che
all'art. 14, comma 3, prevede disposizioni per la semplificazione e
l'armonizzazione delle procedure dichiarative, delle modalita' di
controllo e degli adempimenti a carico degli operatori agricoli,
derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
23 marzo 1999, concernente, tra l'altro, la verifica delle superfici
vitate indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali e
l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG, DOC e
nell'elenco delle vigne IGT, la tenuta e l'aggiornamento degli
stessi;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
del 27 marzo 2001 che stabilisce le modalita' per l'aggiornamento
dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle
superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG e DOC negli elenchi delle
vigne IGT e norme aggiuntive, ai fini dell'utilizzo dei relativi dati
anche per l'aggiornamento dell'inventario del potenziale viticolo
nazionale, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento 1227/00/CE, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in
ordine al potenziale produttivo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante "Nuova disciplina
delle denominazioni d'origine", che agli articoli 14 e 15 detta
disposizioni per la denuncia delle superfici vitate e la costituzione
degli albi dei vigneti DOCG, DOC e degli elenchi delle vigne IGT, e
all'art. 16 detta disposizioni sulla denuncia di produzione delle uve
e della produzione generale vitivinicola;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art.
4 prevede che Governo, regioni e province autonome possano concludere
in sede di questa Conferenza accordi al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di
interesse comune;
Visto lo schema di accordo tra il Ministero delle politiche
agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano sui criteri per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi
dei vigneti a DO e degli elenchi delle vigne a IGT, trasmesso dalla
Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome con
nota prot. n. 2985/A5AGR/CP3 dell'8 ottobre 2001;
Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali
prot. n. 64504 del 17 ottobre 2001 con la quale lo stesso ha
comunicato il favorevole avviso sul citato schema di accordo;
Considerate le risultanze della seduta del Comitato tecnico
permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 13 novembre
2001, nel corso della quale si e' convenuto sui contenuti dello
schema di accordo in oggetto;
Acquisito in corso di seduta l'assenso del Governo e dei
Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano;

Sancisce il seguente accordo, nei termini sottoindicati,
tra il Ministero delle politiche agricole e forestali,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano:

1) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
del Decreto ministeriale 27 marzo 2001, articolo 5, istituiscono ed
aggiornano gli albi dei vigneti a D.O: e gli elenchi delle vigne a
IGT.
2) gli albi dei vigneti a D.O. e gli elenchi delle vigne a IGT devono
avere i requisiti previsti dal citato decreto ministeriale 27 marzo
2001, art. 5, par. 1, lett. a) e b).
3) le regioni e le province autonome con apposito atto stabiliscono
termini e modalita' del passaggio delle competenze, attualmente
detenute dalle Camere di Commercio.
4) Le regioni e le province autonome assumono l'impegno di adottare,
nelle modalita' e procedure per la gestione degli albi a D.O. e degli
elenchi delle vigne a IGT, le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3,
4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto ministeriale 27/3/2001, in
particolare l'impegno ad effettuare la revisione degli albi e degli
elenchi medesimi.
5) Il decreto ministeriale 23 marzo 1999 dispone che per l'iscrizione
delle superfici vitate negli albi e nei vigneti a D.O. e negli
elenchi delle vigne a IGT e per le denunce di variazione deve essere
utilizzato il modello adottato con il medesimo decreto. Le regioni e
le province autonome ritengono tale modello inadeguato alla
necessita' di acquisire le informazioni necessarie e, pertanto, ne
propongono la rielaborazione da affidare ad un gruppo di lavoro
composto da rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e
forestali, delle regioni e dell'AGEA, sentito il rappresentante
dell'UNIONCAMERE. La rappresentanza regionale del gruppo di lavoro e'
formata dalle regioni Piemonte, Veneto, Toscana, Campania,e Calabria.
6) Il gruppo di lavoro di cui al punto precedente, inoltre, provvede
all'elaborazione del modello della denuncia delle uve a D.O. e a
I.G.T di cui all'art. 16, comma 2 della legge 164/92, integrandolo
nel modello della dichiarazione vitivinicola di cui al Regolamento CE
n. 1294/96
7) Nella predisposizione dei predetti modelli si terra' conto delle
disposizioni della regolamentazione comunitaria, delle disposizioni
emanate dall'AGEA per l'aggiornamento dello schedario viticolo
nazionale e delle disposizioni di cui agli artt. 14, 15 e 16 della
legge 164/92
8) In riferimento al disposto dell'art. 4 par. 2 del D.M. 27/3/2001,
le Regioni chiedono che l'AGEA nel programma informatico contenente
lo schedario viticolo nazionale con le relative procedure per il suo
aggiornamento, comprenda anche le procedure informatiche per
l'istituzione degli albi dei vigneti a D.O. e degli elenchi delle
vigne a I.G.T e per il loro aggiornamento.Si conviene che e' facolta'
delle regioni adottare proprie procedure informatiche per la gestione
degli albi e degli elenchi in argomento, purche' compatibili con i
tracciati "records" forniti dall'AGEA.
9) Al fine di non provocare repentine discontinuita' nella gestione
degli albi dei vigneti a D.O e degli elenchi delle vigne a IGT, che
potrebbero provocare gravi difficolta' per lo svolgimento delle
normali procedure legate alla produzione dei vini DOCG, DOC e IGT
della vendemmia 2001, le regioni chiedono che fino a quando non si
perverra' alla definizione degli adempimenti previsti nel presente
accordo restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 10
febbraio 1992, n. 164.
Roma, 22 novembre 2001
Il Presidente: La Loggia
Il Segretario: La Falce


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato