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Gazzetta Ufficiale N. 2 del 03 Gennaio 2002

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DECRETO 30 novembre 2001
Graduatorie regionali ordinarie e speciali e graduatorie relative ai "grandi progetti" di cui all'art. 6, comma 3 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 per il bando del 2000 del "settore turistico-alberghiero" - 9o bando di attuazione

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

VISTO l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
VISTO l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96;
VISTO l'art. 9, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che
estende le agevolazioni della legge n. 488/1992 alle imprese operanti
nel settore turistico-alberghiero;
VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della predetta legge n. 488/1992 che, in particolare, al punto 5.c4,
prevede, per l'assegnazione delle risorse, la formazione di
graduatorie regionali ordinarie e speciali, nonche' di due
graduatorie multiregionali relative ai "grandi progetti";
VISTO il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e le
successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato
"regolamento", concernente le modalita' e le procedure per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle
attivita' produttive nelle aree depresse del paese;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3 del citato regolamento
che attribuisce al Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive la
competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti
istruttori delle banche concessionarie, le suddette graduatorie delle
iniziative ammissibili alle agevolazioni e di provvedere alla loro
pubblicazione;
VISTE le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n.
900026 del 17 gennaio 2001;
VISTI i decreti ministeriali del 21 dicembre 2000 e del 21 marzo
2001 con i quali sono stati fissati i termini per la presentazione
delle domande relative al bando del "settore turistico-alberghiero"
del 2000;
VISTI i decreti ministeriali del 14 luglio 2000, del 9 novembre
2000, del 13 novembre 2000 e del 7 agosto 2001 con i quali sono state
fissate le misure massime consentite relative alle agevolazioni di
cui alla citata legge n. 488/1992 a partire dal 2000 e sono stati
pubblicati gli elenchi delle aree ammissibili delle regioni e
province autonome del centro-nord;
Vista la delibera del CIPE del 6 agosto 1999 concernente
l'approvazione del piano finanziario programmatico del Programma di
sviluppo del Mezzogiorno per il periodo 2000-2006;
Viste le delibere del CIPE del 15 febbraio 2000, n. 14 e del 4
agosto 2000, n. 84, che destinano una quota di 3.144,43 miliardi di
lire relative alle aree depresse per il periodo 2000-2002 al
finanziamento dei bandi della legge n. 488/1992, di cui 2.543,43
miliardi alle aree dell'obiettivo 1 (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e 601 miliardi alle
restanti regioni e province autonome del centro-nord, di cui 90,7 da
ripartire tra le regioni Umbria e Marche;
Viste le note n. 922 del 20 dicembre 2000 della regione Marche e
n. 31002 del 19 dicembre 2000 della regione Umbria con le quali
vengono comunicati i criteri di riparto dei predetti 90,7 miliardi di
lire secondo i quali alla regione Marche vengono destinati 38,82
miliardi, pari al 42,8%, ed alla regione Umbria 51,88 miliardi, pari
al 57,2%;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 20 ottobre 2000 che, dei suddetti 2.543,43
miliardi, ha assegnato in via programmatica al bando "turismo" del
2000 1000 miliardi di lire (di cui, dei suddetti 90,7 miliardi, 10,74
alla regione Marche e 14,36 alla regione Umbria) e, di questi ultimi,
ha destinato 130 miliardi di lire, pari al 13% delle risorse
complessivamente disponibili, alle graduatorie dei "grandi progetti",
ripartendo le restanti risorse tra le regioni, secondo le misure
fissate dal CIPE con la predetta delibera del 15 febbraio 2000, come
segue (importi in miliardi di lire):


=====================================================================
regioni risorse
---------------------------------------------------------------------
Piemonte 26,22
Valle d'Aosta 0,89
Lombardia 14,87
Provincia Autonoma
di Bolzano 1,54
Provincia Autonoma
di Trento 0,76
Veneto 14,37
Friuli Venezia Giulia 4,33
Liguria 12,65
Emilia Romagna 4,57
Toscana 20,40
Umbria 22,31
Marche 17,03
Lazio 26,35
Grandi progetti centro-nord 24,85
Abruzzo 30,33
Molise 18,23
Campania 168,33
Puglia 115,41
Basilicata 31,32
Calabria 86,77
Sicilia 168,89
Sardegna 84,45
Grandi progetti obiettivo 1 105,15
---------------------------------------------------------------------

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 20 luglio 1998 che, all'art. 6, autorizza il
Ministero ad utilizzare una quota non superiore all'uno per mille
dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge n.
488/1992, al netto delle risorse necessarie ad assicurare il
cofinanziamento, per le spese di funzionamento connesse alle
attivita' ed agli adempimenti di propria competenza necessari
all'attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge,
corrispondenti, quindi, a 1,0 miliardi di lire;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 26 febbraio 2001 con il quale sono state
approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano concernenti le priorita' regionali ed i
relativi punteggi utili per l'indicatore regionale validi per il
bando del "settore turistico-alberghiero" del 2000, nonche' la
formazione delle graduatorie speciali e le risorse finanziarie alle
stesse destinate come di seguito specificato:


=====================================================================
tipo di misura delle
graduatoria risorse
speciale disponibili per
la graduatoria
speciale
---------------------------------------------------------------------
Piemonte ATTIVITA' 50%
Valle d'Aosta NESSUNA - -
Lombardia ATTIVITA' 50%
Provincia Autonoma
di Bolzano NESSUNA - -
Provincia Autonoma
di Trento NESSUNA - -
Veneto ATTIVITA' 40%
Friuli Venezia Giulia NESSUNA - -
Liguria ATTIVITA' 30%
Emilia Romagna NESSUNA - -
Toscana AREA 15%
Umbria NESSUNA - -
Marche AREA 20%
Lazio NESSUNA - -
Abruzzo NESSUNA - -
Molise NESSUNA - -
Campania NESSUNA - -
Puglia ATTIVITA' 50%
Basilicata AREA 30%
Calabria AREA 50%
Sicilia ATTIVITA' 50%
Sardegna AREA 50%

Vista la convenzione stipulata il 22 novembre 2001 tra il
Ministero delle attivita' produttive - D.G.C.I.I. e la regione
Campania - A.G.C.S.P.A.S.T. concernente le modalita' per l'utilizzo
delle risorse del P.O.R. 2000-2006 (Asse IV, misura 4.5, azione A)
della stessa regione Campania attraverso i bandi della legge 488/92
e, in particolare, le modalita' relative al bando del 2000;
Considerato che la detta convenzione prevede altresi' che per il
bando del 2000 della legge 488/92 vengano utilizzate le risorse
individuate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4007 del
29.8.2001, pari a 100 miliardi di lire;
Considerato che, sulla base di tutto quanto precede, sono
assegnate a ciascuna regione, per il bando del "settore
turistico-alberghiero" del 2000, le seguenti risorse finanziarie (in
miliardi di lire):


=====================================================================
regioni graduatorie graduatorie
speciali ordinarie
---------------------------------------------------------------------
Piemonte 13,0969 13,0969
Valle d'Aosta 0,0000 0,8891
Lombardia 7,4276 7,4276
Provincia Autonoma
di Bolzano 0,0000 1,5385
Puglia 57,6473 57,6473
Provincia Autonoma
di Trento 0,0000 0,7592
Veneto 5,7423 8,6134
Friuli Venezia Giulia 0,0000 4,3257
Liguria 3,7912 8,8461
Emilia Romagna 0,0000 4,5654
Toscana 3,0569 17,3227
Umbria 0,0000 22,2877
Marche 3,4006 13,6024
Lazio 0,0000 26,3237
Abruzzo 0,0000 30,2997
Molise 0,0000 18,2118
Campania 0,0000 268,1617 (1)
Basilicata 9,3866 21,9021
Calabria 43,3416 43,3416
Sicilia 84,3556 84,3556
Sardegna 42,1828 42,1828
---------------------------------------------------------------------
(1) compresi 100,00 miliardi del P.O.R. 2000-2006

e 24,8252 miliardi di lire alla graduatoria dei grandi progetti delle
regioni del centro-nord e delle province autonome di Bolzano e Trento
e 105,0444 miliardi di lire alla graduatoria dei grandi progetti
delle regioni dell'obiettivo 1;
VISTO il decreto ministeriale del 27 settembre 2001 con il quale
il termine finale di invio al Ministero delle attivita' produttive da
parte delle banche concessionarie degli accertamenti istruttori
relativi alle domande del bando del "settore turistico-alberghiero"
per l'anno 2000 e' stato prorogato al 26 ottobre 2001;
Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche
concessionarie, di cui all'art. 6, comma 1 del citato D.M. n. 527/95
e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche:

Decreta
Art. 1

1. Le graduatorie regionali speciali e ordinarie delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano concernenti le iniziative
di cui in premessa per il bando del 2000 (9o) del "settore
turistico-alberghiero", ammissibili alle agevolazioni di cui all'art.
1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono riportate
negli allegati dal n. 2/1 al n. 2/32 al presente decreto. Negli
allegati n. 2/33 e n. 2/34 sono riportate le graduatorie dello stesso
bando relative ai "grandi progetti".
2. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle
graduatorie e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile
nella graduatoria di pertinenza, si forniscono, nell'allegato n. 1,
le opportune note esplicative e, nell'allegato n. 3, l'elenco di
tutte le iniziative ammissibili, ordinate per n. di progetto, con
l'indicazione della graduatoria nella quale ciascuna di esse e'
inserita ed il numero della relativa posizione occupata.

Art. 2

1. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui
alla citata legge n. 488/92 vengono adottati in favore delle domande
inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla
prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle
premesse, tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole
e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 2 del regolamento citato
nelle premesse, nonche' del compenso spettante alle banche
concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla
realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente,
all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento medesimo.

Art. 3

1. Ad eccezione delle iniziative che sono state inserite nelle
graduatorie di cui al precedente art. 1 ai sensi del punto 11.1 della
circolare ministeriale n. 900516 del 13 dicembre 2000 e dell'art. 6,
comma 8 del regolamento che, se non agevolate, non possono essere
ulteriormente ripresentate con le medesime modalita', le iniziative
che, a causa della insufficienza delle disponibilita' finanziarie,
occupano una posizione nella relativa graduatoria che risulti non
utile per la concessione delle agevolazioni, sono inserite
automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al primo bando
utile successivo, nel pieno rispetto, tuttavia, delle condizioni
vigenti con riferimento a tale graduatoria e fatte salve eventuali
diverse disposizioni introdotte da modifiche normative che dovessero
intervenire successivamente al presente decreto, mantenendo valide,
ai soli fini dell'ammissibilita' delle spese, le condizioni previste
per le domande originarie.
Fatto sempre salvo quanto detto in merito alle eventuali modifiche
normative, qualora l'impresa intenda mantenere valide tali condizioni
di ammissibilita' delle spese e, al contempo, riformulare la domanda
di agevolazione, rinuncia al suddetto inserimento automatico con nota
raccomandata da inviare alla banca concessionaria entro e non oltre
il termine di cui all'art. 6, comma 8 citato e ripresenta la domanda
stessa, riformulata, entro i termini di presentazione relativi al
solo primo bando utile successivo alla rinuncia medesima, termini che
saranno fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
Le predette modalita' di inserimento automatico o di riformulazione
si applicano anche alle domande che, sempre a causa della
insufficienza delle disponibilita' finanziarie, sono state agevolate
parzialmente rispetto alla richiesta dell'impresa, alle condizioni
richiamate al punto 5.6 della circolare n. 900516 del 13.12.2000.
2. Le iniziative collocate nelle graduatorie regionali speciali che,
a causa dell'insufficienza delle relative disponibilita' finanziarie,
occupano una posizione che risulti non utile per la concessione delle
agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa, concorrono
automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per la
relativa graduatoria regionale ordinaria. Le risorse destinate dalle
regioni alle graduatorie speciali ed eventualmente non attribuite,
sono automaticamente utilizzate per le corrispondenti graduatorie
regionali ordinarie.
3. Le iniziative non indicate nelle graduatorie di cui all'art. 1
sono invece escluse dalle agevolazioni di cui alla citata legge n.
488/92.

Art. 4

1. Per le iniziative di cui all'art. 3, ivi comprese quelle inserite
automaticamente ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento, con
successivi provvedimenti, sono individualmente comunicati alle
imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione totale o
parziale dalle agevolazioni. Dalla data della comunicazione
decorrera' il termine di legge per l'impugnazione del provvedimento
di esclusione.

Roma, 30 novembre 2001
IL DIRETTORE GENERALE: Sappino

Allegato n. 1

NOTE ESPLICATIVE

Le graduatorie sono trentaquattro, come di seguito specificato :

1) PIEMONTE speciale (All. n. 2/1)
2) PIEMONTE ordinaria (All. 2/2)
3) VALLE D'AOSTA ordinaria (All. n. 2/3)
4) LOMBARDIA speciale (All. n. 2/4)
5) LOMBARDIA ordinaria (All. n. 2/5)
6) PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ordinaria (All. n. 2/6)
7) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ordinaria (All. n. 2/7)
8) VENETO speciale (All. n. 2/8)
9) VENETO ordinaria (All. n. 2/9)
10) FRIULI VENEZIA GIULIA ordinaria (All. n. 2/10)
11) LIGURIA speciale (All. n. 2/11)
12) LIGURIA ordinaria (All. n. 2/12)
13) EMILIA ROMAGNA ordinaria (All. n. 2/13)
14) TOSCANA speciale (All. n. 2/14)
15) TOSCANA ordinaria (All. n. 2/15)
16) UMBRIA ordinaria (All. n. 2/16)
17) MARCHE speciale (All. n. 2/17)
18) MARCHE ordinaria (All. n. 2/18)
19) LAZIO ordinaria (All. n. 2/19)
20) ABRUZZO ordinaria (All. n. 2/20)
21) MOLISE ordinaria (All. n. 2/21)
22) CAMPANIA ordinaria (All. n. 2/22)
23) PUGLIA speciale (All. n. 2/23)
24) PUGLIA ordinaria (All. n. 2/24)
25) BASILICATA speciale (All. n. 2/25)
26) BASILICATA ordinaria (All. n. 2/26)
27) CALABRIA speciale (All. n. 2/27)
28) CALABRIA ordinaria (All. n. 2/28)
29) SICILIA speciale (All. n. 2/29)
30) SICILIA ordinaria (All. n. 2/30)
31) SARDEGNA speciale (All. n. 2/31)
32) SARDEGNA ordinaria (All. n. 2/32)
33) GRANDI PROGETTI delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana,
Umbria, Marche e Lazio e delle Province autonome di Bolzano e Trento
(All. 2/33)
34) GRANDI PROGETTI delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (All. 2/34)

La singola graduatoria contiene le domande ritenute ammissibili
alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/92 ubicate nel territorio
di riferimento (graduatorie regionali ordinarie, speciali per area o
grandi progetti) o operanti nei settori di riferimento (graduatorie
regionali speciali per attivita).
La posizione di ciascuna domanda nella graduatoria di pertinenza
e' determinata sulla base del valore riportato nella colonna L, pari
alla somma dei valori normalizzati dei quattro indicatori, di cui al
punto 5.c5) sub 1), 2), 3) e 4) del testo unico delle direttive per
la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita'
produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n.
488/1992 (per le graduatorie dei grandi progetti gli indicatori sono
tre, con esclusione di quello relativo alle priorita' regionali),
ciascuno incrementato del 5% per le imprese che abbiano gia' aderito
o intendano aderire, entro l'esercizio "a regime" dell'iniziativa da
agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di
certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.
Per consentire di verificare il valore di ciascuno degli
indicatori normalizzati attraverso la formula n. 3 dell'appendice
alla circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000 e, quindi, attraverso
la somma degli stessi, il dato della colonna L, vengono riportati,
per ogni graduatoria, il valore medio (M nella formula) e la
deviazione standard (D nella formula) relativi a ciascuno degli
indicatori, oltre che il numero delle domande inserite nella
graduatoria e sulla base del quale tali valori sono stati
determinati.
Si ricorda che il valore degli indicatori e' cosi' determinato:
* indicatore n. 1: capitale proprio attualizzato investito nel
programma
investimento ammissibile attualizzato
* indicatore n. 2: numero di occupati attivati dal programma
investimento ammissibile attualizzato
* indicatore n. 3: 100
agevolazione richiesta (in punti percentuali di quella massima
consentita)
* indicatore n. 4: punteggio (compreso tra 0 e 30) conseguito dal
programma sulla base delle specifiche priorita' regionali di cui al
punto 5.c5.4 del testo unico per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della predetta legge n. 488/1992 (si ricorda che tale indicatore non
e' utilizzato nelle graduatorie dei grandi progetti);
Nelle graduatorie, in corrispondenza a ciascuna domanda, vengono
riportati i seguenti elementi:
Colonna A (Posiz. in grad.): il numero della posizione occupata dalla
domanda nella graduatoria; le domande classificatesi ex equo occupano
la stessa posizione, con il medesimo valore della somma degli
indicatori normalizzati riportato in colonna L.
Colonna B (Numero di progetto): il n. di progetto della domanda.
Colonna C (Ragione Sociale): la ragione sociale dell'impresa titolare
dell'eventuale concessione delle agevolazioni.
Colonna D (Prov.): la provincia del comune ove e' ubicata l'unita'
locale interessata dal programma.
Colonna E (1 - Capitale proprio): il valore dell'indicatore n. 1,
relativo al capitale proprio investito.
Colonna F (2 - Occupazione attivata): il valore dell'indicatore n. 2,
relativo agli occupati attivati dal programma. Esso e'
convenzionalmente pari a zero nel caso di diminuzione del numero di
occupati.
Colonna G (3 - Agevolazione richiesta): il valore dell'indicatore n.
3, determinato sulla base dell'agevolazione richiesta rispetto a
quella massima consentita.
Colonna H (4 - Indicatore Regionale): il valore dell'indicatore n. 4
relativo alle priorita' regionali; esso e' compreso tra 0 e 30 nella
graduatoria regionale ordinaria, tra 0 e 20 nella graduatoria
regionale speciale e non e' utilizzato nella graduatoria dei grandi
progetti.
Colonna I (Maggiorazione degli indicatori): l'eventuale incremento
del 5% del valore di ciascuno degli indicatori in relazione
all'adesione ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di
certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.
Colonna L (Somma indicatori normalizzati): la somma dei valori
normalizzati degli indicatori, cosi' come eventualmente incrementati
del suddetto 5%. Tale valore e' quello che determina la posizione
della domanda nella graduatoria.
Colonna M (Dimensione): la dimensione dell'impresa titolare
dell'eventuale concessione delle agevolazioni :
P = piccola impresa
M = media impresa
G = grande impresa.
Colonna N (Ob.): l'obiettivo FESR cui appartiene l'area nella quale
insiste l'unita' locale interessata dal programma:
1 = Obiettivo 1 (Mezzogiorno)
2 = Obiettivo 2 (Centro-nord aree in declino industriale)
ST = Sostegno Transitorio (Centro-nord, aree ammesse al sostegno
transitorio)
FO = fuori obiettivo.
Colonna O (Esito conclusivo): l'esito finale e, quindi,
l'agevolabilita' o meno della domanda:
A = agevolabile
N = non agevolabile
P = parzialmente agevolabile (non ricorre per le graduatorie
regionali speciali)
Colonna P (Cod. escl.): le motivazioni della esclusione, totale o
parziale, dalle agevolazioni:
1 = esaurimento delle risorse attribuibili
4 = superamento della riserva del 70% destinata alle PMI, in
presenza di altre PMI da agevolare
5 = motivi 1 e 4 insieme
Colonna Q (Agevolaz. concedibile LM) : l'ammontare, in milioni di
lire e due decimali, dell'agevolazione concedibile. Tale ammontare e'
inferiore a quello richiesto qualora nella Colonna O sia indicato "P"
; e' pari a zero qualora nella Colonna O sia indicato "N".
Colonna R (Agevolaz. concedibile Euro) : l'ammontare, in EURO,
dell'ammontare della Colonna Q.
Colonna S (POR): l'utilizzo o meno delle risorse POR regionali (solo
Campania):
SI = utilizzate
nulla = non utilizzate

Allegato n. 2 da pag. 14 a pag. 97 (utilizzare il supporto cartaceo)

Allegato n. 3 da pag. 98 a pag. 119 (utilizzare il supporto cartaceo)


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato