IL PRESIDENTE
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da
ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui e'
previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio
finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle
contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua
vigilanza;
Considerate le osservazioni delle associazioni degli operatori
interessati consultate in merito ai criteri di tariffazione;
Attesa la necessita' di determinare, per l'esercizio 2002, i
soggetti tenuti alla contribuzione;
Delibera:
Art. 1.
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2002, un
contributo denominato "contributo di vigilanza":
a) le societa' di intermediazione mobiliare iscritte, alla data
del 2 gennaio 2002, nell'albo, di cui all'art. 20, comma 1, del
decreto legislativo n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella
sezione speciale dello stesso albo prevista dall'art. 60, comma 4,
del decreto legislativo n. 415/1996;
b) le banche autorizzate, alla data del 2 gennaio 2002, ai sensi
dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelle di
cui all'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;
c) le societa' di gestione del risparmio che alla data del
2 gennaio 2002 abbiano esperito con esito positivo le procedure
previste dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in
attuazione dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998
per la prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli
di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), dello stesso
decreto;
d) gli intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio
2002, nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, decreto
legislativo n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4,
del decreto legislativo n. 58/1998, a prestare i servizi di
investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e c), dello
stesso decreto legislativo n. 58/1998;
e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui
all'art. 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 alla data
del 2 gennaio 2002 e quelli iscritti alla stessa data nel ruolo
speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;
f) le societa' di gestione del risparmio iscritte nell'albo di
cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le
societa' di investimento a capitale variabile iscritte nell'albo di
cui all'art. 44, comma 1, dello stesso decreto legislativo n.
58/1998, gli organismi di investimento collettivo soggetti
all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del medesimo decreto
legislativo n. 58/1998 ed i soggetti istitutori di fondi pensione
aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n.
124/1993 che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del
deposito di un prospetto informativo;
g) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2002,
nell'albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n.
58/1998;
h) la Borsa Italiana S.p.a.;
i) la Mts S.p.a.;
l) la Monte Titoli S.p.a.;
m) la Cassa di compensazione e Garanzia S.p.a.;
n) gli organizzatori di scambi organizzati, iscritti nell'elenco
pubblicato ai sensi del punto 3 della comunicazione Consob n. 97747
del 24 dicembre 1998 in corso di validita' alla data del 2 gennaio
2002;
o) i soggetti, diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali,
dagli Stati esteri e dagli organismi internazionali a carattere
pubblico, emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni
nei mercati regolamentati nazionali alla data del 2 gennaio 2002;
p) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in
misura rilevante, iscritti nella sezione A dell'elenco pubblicato ai
sensi dell'art. 108, comma 2, del regolamento Consob n. 11.971/99 in
corso di validita' alla data del 2 gennaio 2002;
q) gli offerenti, diversi da quelli di cui alla precedente
lettera f), che alla data del 2 gennaio 2002, avendo concluso una
sollecitazione all'investimento ovvero un'offerta pubblica di
acquisto o scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2001 ed il 1
gennaio 2002, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di
cui agli articoli 97, comma 1, lettera b), o 103, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo n. 58/1998;
r) le societa' di revisione iscritte, alla data del 2 gennaio
2002, nell'albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo
n. 58/1998.
Art. 2.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento verra' pubblicato, oltre che nel
bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 29 novembre 2001
Il presidente: Cardia
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità
e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La
consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato