IL PRESIDENTE
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da
ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui e'
previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio
finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle
contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua
vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni
adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi
derivanti dal complesso delle attivita' svolte relativamente a
ciascuna categoria di soggetti;
Considerate le osservazioni delle associazioni degli operatori
interessati consultate in merito ai criteri di tariffazione;
Vista la propria delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001 con la
quale sono stati individuati, per l'esercizio 2002, i soggetti tenuti
alla contribuzione;
Attesa la necessita' di stabilire, per l'esercizio 2002, la misura
della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta
delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001;
Delibera:
Art. 1.
Misura della contribuzione
1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2002, dai soggetti
indicati nell'art. 1 della delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001 e'
determinato nelle seguenti misure:
vedere tabella (formato html)
2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera o),
della delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001, e' computato con
riferimento al valore nominale dei titoli quotati o ammessi alle
negoziazioni alla data del 2 gennaio 2002.
L'importo del contributo per le azioni di societa' italiane e' pari
ad una quota fissa di Euro 5.165 fino a euro 10.000.000 di capitale
sociale, piu' Euro 41 ogni euro 500.000 oltre Euro 10.000.000 e fino
a Euro 100.000.000 di capitale sociale, piu' Euro 31 ogni Euro
500.000 oltre euro 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni
di euro 500.000 la relativa tariffa viene applicata
proporzionalmente. Sono esentate le azioni di risparmio.
L'importo del contributo per le obbligazioni di societa' italiane
e' pari ad una quota fissa di Euro 5.165 fino a Euro 10.000.000 di
valore nominale, piu' Euro 41 ogni euro 500.000 oltre Euro 10.000.000
e fino a Euro 100.000.000 di valore nominale, piu' Euro 31 ogni Euro
500.000 oltre euro 100.000.000 di valore nominale. Per le frazioni di
euro 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente.
Sono esentate le obbligazioni gia' quotate di diritto alla data del 2
gennaio 1998.
L'importo del contributo per i warrant emessi da societa' italiane
e' pari ad una quota fissa di Euro 5.165 per ogni warrant quotato.
L'importo del contributo per i covered warrant emessi da societa'
italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 723 per ogni covered
warrant quotato.
Ciascun emittente italiano non e' tenuto a versare importi
complessivamente superiori a Euro 155.000.
L'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i
warrant emessi da societa' estere e' pari ad una quota fissa di Euro
10.330. L'importo del contributo per i covered warrant emessi dalle
stesse societa' e' pari a quello fissato per le societa' italiane.
Ciascun emittente estero non e' tenuto a versare importi
complessivamente superiori a Euro 155.000.
3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera q),
della delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001 e' determinato nelle
seguenti misure:
3/1 per le offerte pubbliche di acquisto residuali di cui
all'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998, e' pari ad una quota
fissa di Euro 5.165 per ciascuna offerta conclusa;
3/2 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto
prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio,
il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore
prestabilito ed il valore di mercato dell'attivita' sottostante, e'
pari a Euro 515 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una
singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli,
distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore
teorico prestabilito);
3/3 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto
buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, e' pari
all'1% di controvalore di ciascuna sollecitazione conclusa. La misura
minima del contributo e' pari per ciascuna sollecitazione a Euro
5.165; la misura massima e' pari a Euro 2.500.000;
3/4 per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre
offerte pubbliche di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio
e' pari, per ciascuna sollecitazione ovvero per ciascuna offerta
pubblica conclusa, ad una quota fissa di Euro 5.165 maggiorata, nel
caso di offerta avente controvalore superiore a Euro 13.000.000,
dello 0,04% del controvalore eccedente tale importo. La misura
massima del contributo e' pari a Euro 2.500.000 per ciascuna
sollecitazione all'investimento ovvero per ciascuna offerta di
acquisto o scambio.
4. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui
al comma 3, punti 3/3 e 3/4, per controvalore dell'offerta si intende
il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore
e' determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del
prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento informativo
ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le
offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione e'
costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le
sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali
finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di
programmi di emissione annuali, il contributo e' computato sul
controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del
controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e
indicato nel prospetto o documento informativo.
5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera r),
della delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001 e' determinato nella
misura del 3% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per
attivita' di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio
consolidato dei soggetti cui si applicano le disposizioni contenute
nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto
legislativo n. 58/1998. Il contributo si applica ai ricavi da
corrispettivi contabilizzati nel bilancio della societa' di revisione
chiuso nel 2001.
6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1 della
delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001 e' versato alla Consob con le
modalita' e nei termini che verranno stabiliti con distinto
provvedimento.
Art. 2.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato, oltre che nel
bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 29 novembre 2001
Il presidente: Cardia
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità
e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La
consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato