IL PRESIDENTE
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'art. 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio
finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle
contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua
vigilanza;
Vista la propria delibera n. 13.365 del 29 novembre 2001, con la
quale si e' provveduto a determinare, per l'esercizio 2002, i
soggetti tenuti alla contribuzione;
Vista la propria delibera n. 13.366 del 29 novembre 2001, con la
quale si e' provveduto a determinare, per l'esercizio 2002, la misura
della contribuzione;
Atteso che la citata delibera n. 13.366 del 29 novembre 2001
demanda a successivo provvedimento la definizione delle modalita' e
dei termini di versamento della contribuzione predetta;
Ritenuto, conseguentemente, di provvedere alla definizione delle
modalita' e dei termini di versamento della contribuzione dovuta, per
l'esercizio 2002, ai sensi della citata delibera n. 13.365 del 29
novembre 2001;
Delibera:
Art. 1.
Modalita' e termini di versamento della contribuzione
1. Il versamento della contribuzione dovuta dai soggetti indicati
nell'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f) [esclusi gli organismi di
investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi
1 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed i soggetti
esteri istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma
1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124], g), n), o)
[esclusi i soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi
alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali], p), q)
[esclusi gli offerenti esteri], della delibera n. 13.365 del 29
novembre 2001 dev'essere effettuato entro il 15 aprile 2002. Ai fini
del versamento dev'essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo
precompilato (MAV) che verra' spedito, entro il 15 marzo 2002,
all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.
2. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed
esclusivamente nei 10 giorni che precedono la scadenza del versamento
del contributo, i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il
versamento presso qualunque sportello della Banca di Roma sul
territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello
prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla
contribuzione: a) il nome e cognome (persone fisiche) o la
denominazione sociale (persone giuridiche); b) il codice fiscale o se
richiesto il "codice utente" con il quale il soggetto e' identificato
dalla Consob acquisibile dagli interessati presso la sede della
Consob stessa (tel. 06/8477623).
3. Nei 20 giorni che precedono la scadenza del versamento del
contributo i soggetti indicati nel comma 1 possono altresi' acquisire
il MAV tramite rete internet. A tal fine le necessarie istruzioni per
ottenerne la stampa in locale saranno rese note, entro il 15 marzo
2002, attraverso il notiziario settimanale - Consob Informa e sul
sito istituzionale della Consob (www.consob.it). Copia delle
istruzioni verra' trasmessa alle associazioni di categoria
interessate.
4. I soggetti indicati nell'art. 1, lettera g), della delibera n.
13.365 del 29 novembre 2001 possono, nei 20 giorni che precedono la
scadenza del versamento del contributo, effettuare il pagamento anche
con carta di credito tramite rete internet. A tal fine le necessarie
istruzioni saranno rese note, entro il 15 marzo 2002, attraverso il
notiziario settimanale-Consob informa e sul sito istituzionale della
Consob (www.consob.it).
5. Il versamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti
indicati nell'art. 1, lettere h), i), l) ed m), della delibera n.
13.365 del 29 novembre 2001 dev'essere effettuato entro il 28
febbraio 2002.
6. Il versamento di cui al comma 5 dev'essere effettuato mediante
bonifico bancario sul conto corrente n. 11170.33 intestato a
"Consob/Gestione contribuzioni, via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma",
presso Banca di Roma/Agenzia n. 107, largo Benedetto Marcello, 198 -
00198 Roma - Cod. 3002.3 - Cab 03251.6.
7. All'atto del pagamento devono essere indicati la denominazione
del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale, il codice della
causale del versamento e la descrizione della causale del versamento.
Detti elementi devono essere riportati sul modulo di bonifico
bancario come segue: a) la denominazione ed il codice fiscale, nella
sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle
informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento;
b) il codice e la descrizione della causale del versamento, nella
sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di
informazioni per il destinatario.
8. Il codice e la descrizione delle causali di versamento, da
utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, sono
riportati nella tabella allegata alla presente delibera della quale
costituisce parte integrante.
9. Il versamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti
indicati nell'art. 1, lettera r), della delibera n. 13.365 del 29
novembre 2001, dev'essere effettuato, con le modalita' stabilite nei
precedenti commi da 6 a 8, entro:
a) il 28 febbraio 2002, qualora il bilancio chiuso nel 2001 sia
stato approvato non piu' tardi del trentesimo giorno antecedente alla
data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica;
b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio
chiuso nel 2001, negli altri casi.
10. Nel termine di versamento di cui alle lettere a) e b) del comma
9, copia della documentazione attestante il versamento stesso, ovvero
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento
contenente gli elementi indicati al comma 7 e gli estremi del
versamento effettuato (conto corrente utilizzato, importo, data
ordine e data valuta), corredata di apposita tabella esplicativa del
computo del contributo, e' trasmessa alla Consob. La tabella deve
essere predisposta in conformita' allo schema definito con
comunicazione Consob n. 99009588 del 12 febbraio 1999.
11. Il versamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti
indicati nell'art. 1, lettere f) [limitatamente agli organismi di
investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi
1 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed ai
soggetti esteri istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art.
9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124], o)
[limitatamente ai soggetti esteri emittenti strumenti finanziari
ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali] e q)
[limitatamente agli offerenti esteri], della delibera n. 13.365 del
29 novembre 2001 dev'essere effettuato, entro il 15 aprile 2002,
mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso
di pagamento che sara' spedito, entro il 15 marzo 2002, all'indirizzo
dei soggetti tenuti alla contribuzione.
12. L'avviso di pagamento di cui al precedente comma conterra', tra
l'altro, il "codice utente" con il quale il soggetto e' identificato
dalla Consob, il codice della causale del versamento e la descrizione
della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla
denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di
bonifico bancario come segue: a) la denominazione, nella sezione del
modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni
anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; b) il "codice
utente" ed il codice e la descrizione della causale del versamento,
nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di
informazioni per il destinatario. Il bonifico bancario dev'essere
effettuato sul conto corrente n. 11236.37 intestato a
"Consob/Gestione contributi di vigilanza, via G.B. Martini n. 3 -
00198 Roma", presso Banca di Roma/Agenzia n. 107, largo Benedetto
Marcello, 198 - 00198 Roma (Italia) - Cod. 3002.3 - Cab 03251.6.
Art. 2.
Riscossione coattiva e interessi di mora
1. Le modalita' di pagamento indicate nella presente delibera sono
tassative. Il mancato pagamento delle contribuzioni entro i termini
stabiliti comportera' l'avvio della procedura di riscossione coattiva
ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come
integrato dall'art. 65 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n.
415, e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento verra' pubblicato, oltre che nel
bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Milano, 19 dicembre 2001
Il presidente: Cardia
Allegato (formato pdf)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità
e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La
consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato