IL DIRETTORE GENERALE
del servizio sviluppo sostenibile
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, che ha ampliato e precisato le
competenze attribuite al Ministero dell'ambiente;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato
le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento
ai settori della tutela ambientale;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 549 del
3 dicembre 1999, recante regolamento per l'organizzazione del
Ministero dell'ambiente;
Ritenuta l'opportunita' di prevedere e disciplinare le possibilita'
e condizioni di accesso al finanziamento e/o cofinanziamento di
azioni formative finalizzate a diffondere, consolidare ed applicare
le conoscenze e competenze in materia di attivita' e servizi
ecosostenibili;
Considerato inoltre che e' interesse del Ministero promuovere
progetti finalizzati allo sviluppo di nuove competenze professionali,
nonche' ad avviare nuove attivita' di impresa e professionali
coerenti e rispondenti alle linee strategiche di sostegno delle
politiche di sviluppo sostenibile comunitarie e nazionali;
Considerato altresi' che l'attuale livello di informazione e
cultura ambientale presso le imprese impone il miglioramento e
l'integrazione dei criteri di conduzione e gestione delle stesse in
senso conforme a principi di ecosostenibilita';
Considerato che occorre procedere all'assegnazione delle risorse
finanziarie necessarie all'attuazione dei programmi cosi' definiti,
ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del
bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2001;
Vista la disponibilita' esistente sul capitolo 9202 del bilancio
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno
finanziario 2001;
Decreta:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Il presente decreto persegue azioni formative di sostegno allo
sviluppo di nuove competenze ed all'avvio di nuove attivita' di
impresa e professionali sostenibili di diretta rilevanza ambientale
finalizzate a sostenere e diffondere le politiche e strategie
comunitarie e nazionali in materia di ambiente e sviluppo
sostenibile.
Art. 2.
A z i o n i
1. Sono ammessi a finanziamento, nei termini e con le modalita' di
cui alle linee guida allegate sub 1 al presente decreto, i progetti
presentati dai soggetti di cui all'art. 5 aventi ad oggetto attivita'
di formazione rientranti nell'ambito delle seguenti azioni di
intervento:
1) Azione A - Formazione mirata alla creazione di nuovi skill
professionali ed all'inserimento lavorativo di sostegno e supporto a
programmi di innovazione di processo e/o di prodotto/servizio delle
imprese rispondenti alle politiche di tutela, recupero e salvaguardia
dell'ambiente e delle risorse naturali.
Settori ammissibili:
estrattivo e manifatturiero - sezioni C e D della
classificazione delle attivita' economiche ISTAT 1991;
turistico-alberghiero - legge 17 maggio 1983, n. 217, art. 6 e
art. 9;
pesca ed agricoltura.
2) Azione B - Formazione mirata allo sviluppo di conoscenze e
competenze tecniche, economiche e professionali per l'avvio di nuove
attivita' di impresa sostenibili.
Settori ammissibili:
estrattivo e manifatturiero - sezioni C e D della
classificazione delle attivita' economiche ISTAT 1991;
turistico-alberghiero - legge 17 maggio 1983, n. 217, art. 6 e
art. 9;
pesca ed agricoltura.
3) Azione C - C.1. Formazione mirata alla creazione di nuovi
profili professionali specialistici nei settori della consulenza ed
assistenza alle imprese in materia di politiche ambientali e dello
sviluppo sostenibile.
Servizi ammissibili:
servizi professionali in materia di contabilita' e monitoraggio
ambientale; consulenza giuridica ed economica; certificazione e
gestione di SGA (sistemi di gestione ambientali); valutazione di
impatto ambientale; pianificazione ambientale territoriale e gestione
sostenibile del territorio.
C.2. Formazione mirata all'avvio di nuove iniziative di impresa
nel settore dei servizi per lo sviluppo, l'implementazione e la
gestione di politiche e programmi di impresa sostenibili.
Servizi ammissibili: servizi reali alle imprese di cui ai
numeri 55, 63, 64, 72, 73, 74 (limitatamente alle lettere c, e, f, j,
k), 90 e 93 dell'allegato 2 al decreto del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato dell'8 maggio 2000.
Art. 3.
Disponibilita' finanziarie e ripartizione risorse
1. Per le finalita' di cui all'art. 1 sono impegnate risorse
finanziarie pari a 3.100.000 euro pari a 6.002.437.000 di lire a
valere sul capitolo 9202 del bilancio di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario
2001.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le aree di cui
all'art. 2, come segue:
azione A: 1.500.000 euro pari a 2.904.405.000 di lire;
azione B: 800.000 euro pari a 1.549.016.000 di lire;
azione C: 800.000 euro pari a 1.549.016.000 di lire.
Art. 4.
Finanziamento
1. Per gli interventi di cui all'art. 2 e' previsto un intervento
finanziario da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio fino al 100% del costo del progetto fino ad un massimo di
150.000 euro pari a 290.440.500 lire.
Art. 5.
Soggetti proponenti e beneficiari
1. Possono presentare richiesta di finanziamento universita', enti
e societa', pubblici e privati, di formazione e consulenza
qualificati nei termini e con le modalita' di cui alle linee guida
allegate sub 1 al presente decreto.
Art. 6.
Termini, condizioni e modalita' di presentazione
delle richieste di finanziamento
1. I soggetti interessati devono presentare apposita richiesta di
finanziamento, corredata dagli elaborati progettuali e documenti
previsti a pena di esclusione, nei termini e con le modalita' di cui
alle linee guida allegate sub 1 al presente decreto, utilizzando
esclusivamente i formulari di cui all'allegato sub 2 al presente
decreto.
2. Non saranno ammessi a finanziamento progetti per i quali sia
gia' stato richiesto ed ottenuto altro finanziamento regionale,
nazionale o comunitario.
3. I formulari di progetto e le linee guida per la presentazione
delle richieste di finanziamento e per la gestione dei progetti
finanziati sono disponibili in foglio elettronico presso il sito
www.minambiente.it/svs/index.htm
4. Le richieste di finanziamento, corredate da tutti i formulari di
progetto, sia in formato elettronico, che in formato cartaceo ed i
documenti richiesti a pena di esclusione, devono pervenire al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Servizio
sviluppo sostenibile, via Cristoforo Colombo, 44 - 00100 Roma, in
busta chiusa controfirmata dal soggetto mittente sui lembi di
chiusura, entro e non oltre novanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
5. In caso di non corrispondenza fra la copia inviata in formato
elettronico e la copia inviata in formato cartaceo fara' fede la
seconda.
Art. 7.
Condizioni di ricevibilita'
1. Costituisce condizione di ricevibilita' delle richieste di
finanziamento il ricevimento delle stesse, corredato degli elaborati
e dei documenti previsti a pena di esclusione, entro il termine di
cui all'art. 6, comma 4, e nel rispetto delle modalita' di cui alle
linee guida allegate sub 1 al presente decreto.
2. Quale prova del ricevimento nei termini di presentazione di cui
all'art. 6, fara' fede esclusivamente la data di protocollo del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, servizio
sviluppo sostenibile, apposta sulla busta di trasmissione della
richiesta di finanziamento.
3. Il controllo delle condizioni di ricevibilita' delle richieste
di finanziamento, anche in relazione alla completezza degli elaborati
e documenti richiesti a pena di esclusione, sara' svolto dal servizio
sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
4. Le cause di irricevibilita' e di esclusione saranno
tempestivamente comunicate al soggetto proponente indicato nella
richiesta di finanziamento entro i trenta giorni successivi alla
scadenza del termine di cui all'art. 6, comma 4.
Art. 8.
Valutazione dei progetti proposti
1. Successivamente al controllo di cui all'art. 7, i progetti
saranno esaminati ai fini della valutazione ed inserimento in
graduatoria.
2. Nella valutazione dei progetti ai fini della compilazione della
relativa graduatoria il Ministero si atterra' ai seguenti criteri:
coerenza degli obiettivi rispetto alle politiche del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle regioni in
materia di ambiente e sviluppo sostenibile (documenti di riferimento
prioritari: relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero
dell'ambiente, 31 gennaio 2001; piano strategico nazionale in materia
di sviluppo sostenibile; programmi regionali cofinanziati con fondi
strutturali e di settore) (da 0 a 20);
coerenza funzionale obiettivi/finalita/risultati/azioni (da 0 a
20);
tipologia, congruita' ed adeguatezza dell'impegno del soggetto
terzo in ragione delle finalita' da soddisfare (da 0 a 20);
efficienza: qualita/quantita' servizi/prodotti di progetto in
ragione del costo previsto (da 0 a 15);
metodologie di progettazione e realizzazione dell'intervento (da
0 a 10);
qualita' delle risorse da impegnare sulle attivita' di progetto
(da 0 a 10);
eventuale percentuale cofinanziamento (da 0 a 05).
3. Sulla base dei punteggi riportati a seguito delle valutazioni di
cui al comma 2 saranno predisposte per ciascuna azione di cui
all'art. 2 le graduatorie utili per l'accesso al finanziamento.
4. Non saranno inseriti in graduatoria ai fini dell'ammissione a
contributo i progetti con un punteggio di valutazione inferiore a 60.
5. La valutazione dei progetti pervenuti sara' svolta dal servizio
sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, che si avvarra' di una commissione appositamente
nominata.
Art. 9.
Modalita' di finanziamento e revoca
1. Con decreto del direttore generale del servizio sviluppo
sostenibile si provvedera', entro i sessanta giorni successivi alla
scadenza dei termini per la presentazione delle richieste di
finanziamento, all'individuazione dei progetti da finanziare, nei
limiti di cui all'art. 4 e sulla base delle graduatorie di cui
all'art. 8.
2. I progetti inseriti in graduatoria, distinti in ragione delle
tre azioni di riferimento di cui all'art. 2, saranno ammessi a
finanziamento secondo l'ordine di inserimento in graduatoria sino ad
esaurimento delle risorse disponibili per azione di riferimento di
cui all'art. 3.
3. Nel caso in cui le risorse rimaste disponibili, per ciascuna
area di intervento, dopo la copertura del costo ammesso a
finanziamento dei progetti ai primi posti in graduatoria, non
risultino sufficienti a coprire interamente il finanziamento
spettante al progetto immediatamente successivo nella graduatoria
medesima, il finanziamento sara' assegnato nella misura ridotta
corrispondente all'importo rimasto disponibile.
4. Eventuali risorse residue su una singola azione per carenza di
progetti inseriti in graduatoria saranno ripartite tra le restanti
azioni in quote corrispondenti al rapporto percentuale della
ripartizione dell'importo complessivo delle risorse a queste ultime
originariamente destinato.
5. E' in facolta' del soggetto attuatore rinunciare alla
realizzazione del progetto non ammesso integralmente a contributo
causa l'insufficienza delle risorse per l'azione di riferimento. Tali
risorse residuali per azione di riferimento saranno utilizzate
prioritariamente a copertura delle eventuali quote di cofinanziamento
dei progetti gia' ammessi a contributo nell'ambito dell'azione
interessata.
6. Eventuali ulteriori risorse residuali eccedenti la quota
utilizzata a termini del comma 5 saranno destinate esclusivamente a
copertura dell'eventuale quota di cofinanziamento dei progetti
ammessi a contributo nell'ambito delle altre azioni, sempre in quote
corrispondenti al rapporto percentuale della ripartizione
dell'importo complessivo delle risorse a queste ultime
originariamente destinato.
7. L'importo assegnato a titolo di finanziamento sara' erogato dal
servizio sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio al soggetto proponente nei termini ed alle
condizioni di cui alle linee guida allegate sub 1 al presente
decreto.
8. Eventuali risorse derivanti da revoche totali o parziali
disposte dal servizio sviluppo sostenibile del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio nei confronti di progetti
finanziati saranno destinate al finanziamento dei progetti
immediatamente successivi nella graduatoria relativa al progetto cui
e' stato revocato il finanziamento.
Art. 10.
Disposizione di rinvio
1. Per quanto non espressamente o diversamente disposto dal
presente decreto, anche in ordine alle condizioni e modalita'
previste a pena di esclusione in ordine al contenuto, alla
presentazione, gestione e rendicontazione dei progetti richiesti ed
ammessi a finanziamento, ai termini di sottoscrizione ed al contenuto
della convenzione da stipularsi con il servizio sviluppo sostenibile
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ed
all'erogazione e revoca dei finanziamenti assegnati, si richiamano
integralmente le disposizioni di cui alle linee guida allegate sub 1
ed i formulari di cui all'allegato sub 2.
Art. 11.
Referente
1. Referente per il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ai fini del presente decreto e' nominata la dott.ssa
Daniela Patriarca, Servizio sviluppo sostenibile, Divisione IV, via
Cristoforo Colombo, 44 - 00100 Roma - tel. 06/57225929, fax.
06/57225992, e.mail formazione@svs.minambiente.it
Art. 12.
Pubblicazione
1. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
successivamente ai riscontri di legge.
Roma, 5 dicembre 2001
Il direttore generale: La Camera
Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 11
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato