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Gazzetta n. 20 del 24 Gennaio 2002

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 11 gennaio 2002
Determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sicilia e da/per le isole minori della Sicilia.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, al fine
di realizzare la continuita' territoriale per la Sicilia, prevede che
il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti disponga con proprio
decreto, in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n.
2408/92 ed alle conclusioni della Conferenza dei servizi prevista dal
comma 2 della citata legge, gli oneri di servizio pubblico
relativamente ai servizi di linea effettuati fra gli scali
aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e fra
gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori;
Vista la delega conferita al presidente della Regione siciliana con
nota n. 3424 del 15 marzo 2001 AC;
Vista la nota n. 3089 in data 2 luglio 2001, con cui e' stato
trasmesso il verbale della Conferenza dei servizi tenutasi a Palermo
il 22 giugno 2001, nella quale e' stato concordato all'unanimita' di
estrapolare la definizione degli oneri di servizio pubblico per le
tratte che interessano gli aeroporti di Trapani, Pantelleria e
Lampedusa subordinatamente alla verifica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'E.N.A.C., circa la
compatibilita' complessiva con lo studio predisposto dal Dipartimento
regionale trasporti e comunicazioni;
Vista la lettera con la quale l'E.N.A.C., dando conto di tale
verifica, ha formulato la proposta di imposizione di oneri di
servizio pubblico;
Visto l'art. 4 del regolamento n. 2408/92 del Consiglio;
Visto che in attuazione del comma 6 dell'art. 135 della citata
legge n. 388/2000, e' stato disposto nello stato di previsione della
spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno
2001, lo stanziamento di lire 100 miliardi;
Visto l'art. 52, comma 34 della legge finanziaria 2002;
Visto che in attuazione del comma 7 dell'art. 135 della citata
legge n. 388/2000, e' stato disposto il coofinanziamento regionale di
lire 75 miliardi iscritto nello stato di previsione della spesa per
l'anno 2001 dell'assessorato regionale del turismo, delle
comunicazioni e dei trasporti, cap. n. 478109;
Vista la comunicazione alla Commissione europea n. 9773 in data 20
settembre 2001;
Considerato che l'E.N.A.C. ha dato atto di aver informato, ai sensi
dell'art. 4.1.a) del regolamento (CEE) 2408/92, i vettori aerei,
operanti sulle rotte interessate dell'intenzione dello Stato di
imporre oneri di servizio pubblico;
Ritenuto che sussistano le condizioni previste dalla legge per la
istituzione di oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di
linea al fine di conseguire l'obiettivo della continuita'
territoriale per la Sicilia, previsto dall'art. 135 della legge 23
dicembre 2000, n. 388;
Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei
servizi di trasporto aereo da e per la Sicilia e dalla Sicilia
per/dalle isole minori, la data della quale gli oneri di servizio
pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata
all'accertamento che non si renda necessario l'espletamento della
gara di appalto di cui al citato art. 135 della legge 23 dicembre
2000, n. 388;
Considerato altresi', tale accertamento e' condizionato
all'esercizio della facolta' dei vettori di pronunziarsi in ordine
all'accettazione dei medesimi oneri e che, pertanto occorre rinviare
la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;

Decreta:

Articolo unico

Al fine di assicurare la continuita' territoriale per la Sicilia e
le isole minori siciliane i servizi aerei di linea tra gli aereoporti
di Pantelleria, Lampedusa con Trapani, Palermo e Catania e tra
Trapani con Catania e Roma, Milano, Bari e Venezia sono sottoposti
agli oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate
nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Qualora, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee della cominicazione della
Commissione relativa alla imposizione dei citati oneri di servizio
pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente
nazionale per l'aviazione civile procedera' ad esperire le gare
secondo le modalita' previste dall'art. 4 del regolamento (CEE) n.
2408/92, nel rispetto di quanto precisato nell'art. 135 della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verra'
stabilita con successivo decreto.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 11 gennaio 2002
Il Ministro: Lunardi

Allegato

IMPOSIZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO
SUI SERVIZI AEREI REGOLARI ALL'INTERNO DELL'ITALIA

A norma delle disposizioni dell'art. 4, par.1, lettera a) del
Regolamento n. 2408/92/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del
23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle
rotte intracomunitarie, il Governo italiano, conformemente alle
determinazioni adottate nelle Conferenze dei servizi tenutesi presso
la Regione siciliana, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico
riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:
1. Rotte interessate:
Pantelleria-Trapani e vv.;
Lampedusa-Trapani e vv.;
Pantelleria-Palermo e vv:,
Lampedusa-Palermo e vv.;
Lampedusa-Catania e vv.;
Trapani-Roma-Milano e vv.;
Trapani-Bari-Venezia e vv.;
Trapani-Catania e vv.;
1.1. Conformemente all'art. 9 del regolamento n. 95/93/CEE del
Consiglio delle Comunita' europee del 18 gennaio 1993, relativo a
norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti
della Comunita', gli organi competenti potranno riservare alcune
bande orarie sugli aeroporti interessati sottoposti al regime di
pieno coordinamento.
2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.
Gli oneri di servizio pubblico, sono i seguenti:
2.1 In termini di numero di frequenze minime:
a) tra Pantelleria-Trapani e vv.;
le frequenze sono le seguenti: almeno 2 voli in andata e 2 in
ritorno dal 10 ottobre al 31 maggio e 3 voli in andata e 3 in ritorno
dal 1 giugno al 30 settembre e durante le festivita' pasquali e
natalizie;
b) tra Lampedusa-Trapani e vv.;
le frequenze sono le seguenti: almeno 1 volo in andata e 1 in
ritorno dal 1 ottobre al 31 maggio e 2 voli in andata e 2 in ritorno
dal 1 giugno al 30 settembre;
c) tra Pantelleria-Palermo e vv.;
le frequenze sono le seguenti: almeno 2 voli in andata e 2 in
ritorno per tutto l'anno;
d) tra Lampedusa-Palermo e vv.;
le frequenze sono le seguenti: almeno 2 voli in andata e 2 in
ritorno dal 1 ottobre al 31 maggio e 3 voli in andata e 3 in ritorno
dal 1 giugno al 30 settembre;
e) tra Lampedusa-Catania e vv.;
le frequenze sono le seguenti: almeno 1 volo in andata e 1 in
ritorno per tutto l'anno;
f) tra Trapani-Roma-Milano e vv.;
le frequenze sono le seguenti: almeno 2 voli in andata e 2 in
ritorno dal 16 settembre al 14 giugno e 3 voli in andata e 3 in
ritorno dal 15 giugno al 15 settembre;
g) Trapani-Bari-Venezia e vv.;
le frequenze sono le seguenti: almeno 1 volo in andata e 1 in
ritorno per tutto l'anno;
h) Trapani-Catania e vv.;
le frequenze sono le seguenti: almeno 1 volo in andata e 1 in
ritorno per tutto l'anno.
2.2. In termini di orari.
Per le rotte Pantelleria-Trapani e vv., Pantelleria-Palermo e
vv., Lampedusa-Palermo e vv., Trapani-Lampedusa e vv.,
Trapani-Roma-Milano e vv., Trapani-Bari-Venezia e vv:, gli orari
devono prevedere un volo di andata in prima mattinata (6 - 9) e un
volo di ritorno in tarda serata (18 - 21) in modo da consentire ai
passeggeri che viaggiano per affari, di effettuare un viaggio di
andata e ritorno nell'ambito della giornata, fatte salve eventuali
limitazioni operative aeroportuali.
Per le restanti rotte Trapani-Catania e vv. e Lampedusa-Catania e
vv. dovranno essere previsti orari che consentano coincidenze con la
rete dei servizi aerei nazionali ed internazionali schedulati sullo
scalo di Catania.
2.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacita'
offerta.
Gli aeromobili impiegati nelle fasce orarie garantite dovranno
fornire una capacita' minima, sulle rotte Trapani-Roma-Milano e
Trapani-Bari-Venezia di 100 posti ciascuno e di 40 posti per le altre
rotte. In alternativa potranno essere utilizzati aeromobili di
capacita' diversa a condizione che nelle fasce garantite sia
assicurata anche attraverso un' implementazione delle frequenze, una
capacita' equivalente su base annua.
In termini di tariffe.
Le tariffe massime da applicare su ciascuna rotta al netto di IVA
e tasse aeroportuali sono le seguenti:
Pantelleria-Trapani e vv. L. 30.000 - Euro 15,49;
Lampedusa-Trapani e vv. L. 35.000 - Euro 18,08;
Pantelleria-Palermo e vv. L. 35.000 - Euro 18,08;
Lampedusa-Palermo e vv. L. 40.000 - Euro 20,66;
Lampedusa-Catania e vv. L. 35.000 - Euro 18,08;
Trapani-Milano e vv. (via Roma) L. 110.000 - Euro 56,81;
Trapani-Venezia e vv. (via Bari) L. 110.000 - Euro 56,81;
Trapani-Roma e vv. L. 75.000 - Euro 38,73;
Trapani-Bari e vv. L. 70.000 - Euro 36,15;
Trapani-Catania e vv. L. 35.000 - Euro 18,08.
Nessun vincolo tariffario si applica per la vendita dei posti
eventualmente disponibili sulle tratte Roma-Milano e vv. e
Bari-Venezia e vv.
Ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in
misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente
calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT dei prezzi al
consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i
vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a
conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
Nel caso in cui, nella media rilevata in ciascun semestre, si
registri una variazione del rapporto di cambio fra lira
italiana/dollaro USA e/o del costo del carburante in misura superiore
al 5%, le tariffe dovranno essere modificate proporzionalmente alla
variazione registrata.
All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il
Ministro delle infuastrutture e dei trasporti, d'intesa con il
presidente della Regione siciliana, sulla base di una istruttoria
effettuata da un comitato tecnico paritetico, costituito da un
rappresentante nominato dall'E.N.A.C. e da un rappresentante nominato
dalla Regione siciliana, il quale sente i vettori operanti sulle
linee onerate.
L'eventuale adeguamento decorrera' dal semestre successivo.
La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che
operano sulle rotte e viene portata a conoscenza della Commissione
europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee.
2.4 In termini di continuita' dei servizi.
Fatta eccezione per i casi di forza maggiore, il numero dei voli
annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve
superare, per ciascuna stagione aeronautica IATA l'1% del numero dei
voli previsti;
Il vettore deve garantire i servizi per almeno 12 mesi
consecutivi e non puo' sospenderli senza un preavviso di sei mesi.
3. Si comunica ai vettori comunitari che il mancato rispetto
degli oneri di servizio di cui sopra nella gestione delle rotte in
questione puo' comportare sanzioni amministrative e/o di carattere
giurisdizionale.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato