IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante "Valutazione dei
costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto";
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge,
nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente
piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti
aree territoriali;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 novembre 2001, concernente la
determinazione del costo giornaliero del lavoro per il personale
dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi
integrati/multiservizi, riferito al mese di giugno 2001;
Considerata la necessita' di aggiornare il suddetto costo del
lavoro a valere dal 1 giugno 2002 per intervenuta variazione nella
retribuzione tabellare;
Esaminato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e
servizi integrati/multiservizi stipulato il 25 maggio 2001 tra FISE,
FISE-ANIP, CONFAPI UNIONSERVIZI, LEGA COOPERATIVE E MUTUE A.N.C.S.T.,
CONFCOOPERATIVE Federlavoro, A.G.C.I. e Filcams CGIL, Fisascat Cisl,
Uiltrasporti Uil;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di
acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle
aziende adottanti il medesimo contratto;
Esaminati gli accordi territoriali stipulati nell'ambito del
suddetto contratto;
Accertato che non tutte le organizzazioni datoriali risultano
firmatarie a livello territoriale dei singoli accordi;
Accertato che per alcune province, nel medesimo territorio,
coesistono diversi accordi integrativi;
Ritenuto necessario valutare il costo della manodopera anche in
relazione ai suddetti diversi accordi integrativi coesistenti nello
stesso territorio;
Decreta:
Art. 1.
Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da
imprese esercenti servizi di pulizia e servizi
integrati/multiservizi, e' determinato, nelle allegate tabelle,
distintamente per gli operai e per gli impiegati sia a livello
nazionale che a livello territoriale. Su ciascuna tabella e'
specificato: la categoria dei lavoratori cui si riferisce (operai o
impiegati), nonche' l'ambito territoriale.
Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Il suddetto costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in
relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di
legge di cui l'impresa puo' usufruire;
b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione
della contrattazione collettiva;
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture,
attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2002
Il Ministro: Maroni
Allegato (file compresso in formato zip - 1,93 MB)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato