LA COMMISSIONE
PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
Letta la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione
della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993;
Letto l'art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dalla richiamata legge n. 476/1998, che al comma 1, lettera c),
prevede che la Commissione per le adozioni internazionali autorizzi
enti, aventi i requisiti di cui all'art. 39-ter della medesima legge
n. 184/1983, allo svolgimento, per conto di terzi, di pratiche di
adozione di minori stranieri;
Considerato che il principio di sussidiarieta' e' uno degli
elementi piu' caratterizzanti e qualificanti della sopraindicata
Convenzione de L'Aja del 1993;
Premesso che, con la ratifica della suddetta Convenzione, l'Italia
si e' impegnata a promuovere progetti di sussidiarieta' con
l'obiettivo di rimuovere le cause dell'abbandono dei bambini nei
Paesi di origine;
Vista l'opportunita' di sostenere l'iniziativa degli enti italiani
autorizzati allo svolgimento di procedure adozionali affinche'
agiscano in collaborazione tra di loro coinvolgendo organismi
territoriali locali, dimodo che i progetti possano successivamente
consentire il proseguimento degli interventi sociali di prevenzione
dell'abbandono;
Visto il verbale della riunione del 17 novembre 2001, da cui
risulta che la Commissione ha deliberato di impegnare la somma di
L. 1.500.000.000 (Euro 774.685,35) per il finanziamento di tre
progetti di sussidiarieta', presentati dai sopraindicati enti
autorizzati, da attuare nell'ambito delle tre aree geografiche,
Europa orientale, America latina, Asia-Africa;
Vista la propria deliberazione in data 9 gennaio 2002, nella quale
e' stato approvato in via definitiva il contenuto del bando per la
presentazione dei progetti;
Delibera:
E' approvato il bando recante "Finanziamento di progetti di
sussidiarieta' per gli anni 2002-2003 da realizzarsi nell'ambito
dello stanziamento di competenza previsto per l'anno finanziario anno
2001", che e' parte integrante della presente deliberazione e se ne
dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 9 gennaio 2002
La presidente: Cavallo
Allegato
FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI SUSSIDIARIETA' PER GLI ANNI
2002-2003 DA
REALIZZARSI NELL'AMBITO DELLO STANZIAMENTO DI COMPETENZA PREVISTO PER
L'ANNO FINANZIARIO ANNO 2001.
La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, che lo Stato italiano
ha ratificato con la legge del 31 dicembre 1998, n. 476, pone tra gli
obiettivi piu' significativi, l'obbligo per gli Stati firmatari e
ratificanti di inserire, tra le priorita' politiche "misure
appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia di
origine".
La Commissione per le adozioni internazionali, quale Autorita'
centrale cui le sono state attribuite poteri e funzioni diversificate
(di politica generale, di amministrazione e controllo) ha fatto
proprio l'impegno assunto dall'Italia, e nell'ambito delle attivita'
di coordinamento delle amministrazioni centrali e periferiche nella
materia di competenza - in collaborazione con le organizzazioni del
privato sociale - ha scelto di intervenire per promuovere lo sviluppo
progettuale degli interventi e la messa in rete di tutte le
competenze connesse alle politiche che interessano l'adozione di
minori stranieri. Tale scelta e' avvertita come esigenza di
coinvolgimento sia degli enti autorizzati allo svolgimento delle
procedure di assistenza delle coppie sia di altri soggetti
istituzionali impegnati sul versante della protezione dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, nel quadro culturale tracciato
dalle Convenzioni internazionali sui diritti del fanciullo.
In tale programma si colloca la decisione della Commissione per le
adozioni internazionali, adottata in data 17 novembre 2001, con la
quale e' stato deliberato lo stanziamento di L. 1.500.000.000 - euro
774.685,35, per il finanziamento di tre progetti finalizzati a
prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono dei minori
stranieri. Si tratta di una prima esperienza di collaborazione in
tale settore e se ne sottolinea, pertanto, il carattere sperimentale.
I progetti devono interessare le seguenti aree geografiche: Paesi
dell'Europa orientale, America latina, Asia e Africa. Alla
realizzazione di ciascun progetto sono chiamati a concorrere tutti
gli enti che, alla data del 31 dicembre 2001, risultano essere stati
autorizzati, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c), della legge
31 dicembre 1998, n. 476, per le singole aree geografiche cui il
progetto e' rivolto. Per la realizzazione del progetto devono
concorrere un numero di enti non inferiore a tre.
La ripartizione del contributo della Commissione per le adozioni
internazionali, riferita al progetto approvato, sara' direttamente
proporzionale alle risorse umane, finanziarie e di mezzi impegnati
dagli enti partecipanti al progetto o dagli stessi messi a
disposizione. Non e' preclusa la partecipazione al progetto di altri
organismi pubblici e/o privati previamente individuati e indicati al
momento della presentazione del progetto. Ai fini dell'erogazione del
finanziamento e' pertanto necessario conoscere, fin dall'inizio, come
si articola la partecipazione al progetto.
Contenuti e soggetti partecipanti.
Si ribadisce che:
i progetti presentati dagli enti devono essere volti alla
prevenzione e al contrasto del fenomeno dell'abbandono dei minori
stranieri, mediante la realizzazione di interventi che, nel superiore
interesse del minore, permettano allo stesso di rimanere nella
propria famiglia e, piu' in generale, nella comunita' di
appartenenza;
la presentazione dei progetti e' consentita soltanto agli enti
autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera c), della legge 31 dicembre
1998, n. 476, anche se ad essi possono concorrere altri soggetti
pubblici e privati; per ciascuno progetto deve essere indicato il
nominativo del coordinatore di progetto.
Per ogni singolo progetto devono essere, pertanto, indicati:
1) gli enti autorizzati ex all'art. 39, comma 1, lettera c),
della legge 31 dicembre 1998, n. 476, che partecipano;
2) le altre organizzazioni che operano nel campo della
protezione di minori che concorrano alla realizzazione;
3) le istituzioni aderenti:
amministrazioni centrali;
regioni;
enti locali;
organismi internazionali;
comunita' europea;
4) l'esatta localita' geografica di intervento all'estero;
5) le amministrazioni dei Paesi stranieri interessate;
6) eventuali organismi stranieri coinvolti (fondazioni,
organizzazioni del privato sociale, istituti per minori etc.);
7) il costo del progetto:
le risorse umane;
i mezzi strumentali;
8) durata del progetto:
le fasi intermedie di realizzazione;
il termine di conclusione del progetto. Nel caso la durata
prevista sia superiore al periodo considerato (2002-2003), occorre
specificare quali interventi si intendono realizzare entro il
31 dicembre 2002 ed il 31 dicembre 2003.
Modalita' e termini di presentazione del progetto.
I progetti devono essere presentati in triplice originale e due
copie, firmate dai responsabili legali degli enti che partecipano al
progetto e dal coordinatore di progetto.
Essi dovranno pervenire alla Commissione per le adozioni
internazionali, via Fornovo, n. 8 - Pal. A, 00192 Roma, entro e non
oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Ogni progetto deve articolarsi in una prima parte illustrativa
delle finalita' e degli obiettivi e in una seconda contenente tutti
gli altri elementi indicati nel presente bando.
Il progetto deve essere altresi' corredato di una dichiarazione
del coordinatore di progetto che attesti, sotto la propria
responsabilita', che nessuno degli enti autorizzati presentatori ha
ricevuto finanziamenti per la stessa iniziativa; dalla documentazione
deve emergere, altresi', chiaramente, se il progetto e' da
realizzarsi con il contributo di altri organismi pubblici,
l'ammontare e la finalizzazione dello specifico finanziamento.
Criteri e tempi per la realizzazione del progetto.
La Commissione per le adozioni internazionali esaminera' e
approvera', entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine
di presentazione, i tre progetti che, a suo giudizio, meglio
corrispondono alle finalita' perseguite.
La Commissione per le adozioni internazionali in sede di
valutazione privilegera' i progetti aventi come obiettivo:
a) la deistituzionalizzazione e l'accoglienza dei minori in
affidamento familiare o in casa famiglia;
b) la riduzione del fenomeno dei "bambini di strada" mediante
la costituzione di case famiglia, di laboratori di apprendistato
giovanile per adolescenti e/o di "focolari" ove possa svilupparsi
la
personalita' dei minori;
c) la valorizzazione di risorse locali e di istituzioni del
Paese ove si realizza il progetto, impegnate nella crescita della
cultura dell'accoglienza, in grado di assicurare negli anni
successivi il proseguimento dell'iniziativa promossa, affinche' non
si vanifichi il beneficio dell'intervento svolto e delle risorse
impegnate.
La Commissione per le adozioni internazionali, in sede di
approvazione, ripartira' lo stanziamento sopraindicato di L.
1.500.000.000 - euro 774.685,35, in relazione alla complessita' degli
interventi e alle dimensioni dei singoli progetti. E' evidente che,
stante l'esiguita' delle risorse e la ristrettezza dei tempi
necessari stabiliti, si consiglia di evitare la presentazione di un
numero eccessivo di progetti rispetto a quelli finanziabili.
Raccomandazioni e limitazioni.
Come anticipato in premessa, in considerazione della fase
sperimentale degli interventi, la Commissione per le adozioni
internazionali che ha scelto quali principali destinatari del
finanziamento gli enti autorizzati, cui possono associarsi altri
soggetti pubblici e privati, ritiene che la responsabilita' di
predisposizione e realizzazione dei progetti sia preminentemente da
attribuirsi agli enti medesimi; saranno pertanto esclusi da ogni
valutazione i progetti presentati da amministrazioni pubbliche e/o
private in qualita' di capi-progetto.
Si sottolinea inoltre che, per le esigenze connesse alle
necessarie verifiche successive da parte degli organi di controllo,
non sono finanziabili voci del progetto relative all'acquisto di beni
immobiliari e quelle riguardanti l'acquisto di beni deperibili e/o
strumentali di facile consumo.
Non saranno, comunque, presi in considerazione progetti di durata
superiore a due anni.
Modalita' di erogazione del finanziamento.
Nel quadro della piu' chiara collaborazione istituzionale, per
l'informazione della pubblica opinione verra' data comunicazione
della ripartizione, dell'oggetto e dei destinatari dei finanziamenti
in Gazzetta Ufficiale e nel sito web della Commissione per le
adozioni internazionali, entro una settimana dalla data di
approvazione dei progetti.
L'erogazione del finanziamento si articolera' in tre tempi dopo
l'approvazione da parte degli organi di controllo:
a) 25% dopo tre mesi dall'avvio del progetto, a seguito di
preventiva relazione particolareggiata dell'attivita' svolta;
b) 50% dopo nove mesi dall'avvio del progetto, a seguito di
preventiva relazione particolareggiata dello stato di avanzamento del
progetto;
c) il rimanente 25% a conclusione delle attivita' progettuali,
a seguito di presentazione di relazione da cui risulti che gli
obiettivi perseguiti sono stati realizzati.
Per la formalizzazione del credito l'ente capo-progetto
presentera' la fatturazione con le relazioni di cui alle lettere a),
b) e c), onde consentire alla Commissione per le adozioni
internazionali ogni valutazione prima di esprimere il nulla osta alla
liquidazione.
Ogni relazione dovra' essere corredata da altrettante fatture per
i relativi importi percentuali di cui alle lettere a), b), e c) del
precedente capoverso.
Gli enti realizzatori dei progetti finanziati sono esonerati dal
prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e contabilita' generale dello Stato.
Gli importi relativi alle singole prestazioni e l'ammontare
complessivo del finanziamento non e' soggetto a I.V.A. ai sensi del
decreto legislativo n. 60/1997 sulle O.N.L.U.S.
Si dispone la pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale e la comunicazione della stessa a tutti gli enti
autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera c), legge 31 dicembre 1998,
n. 476.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato