IL CAPO
del Dipartimento per le politiche fiscali
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;
Visto l'art. 1-bis della legge 23 novembre 2001, n. 409, con la
quale e' stato convertito in legge, con modificazioni, il
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti
in vista dell'introduzione dell'euro;
Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 4,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la nota del 22 gennaio 2002, protocollo n. 2002/15210,
dell'Agenzia delle entrate;
Decreta:
Art. 1.
1. Il cambio dei valori bollati in lire privi delle indicazioni in
euro puo' essere richiesto dai rivenditori secondari ottenendo la
sostituzione contestuale con valori di corrispondente importo in euro
o comunque, nei limiti di tale importo, con altri valori nel caso in
cui la richiesta di cambio sia relativa a tagli di valori in lire di
importo minimo o desueti per i quali non sia stato realizzato il
corrispondente valore con importo espresso in euro.
2. Le richieste di cambio, prodotte in unica soluzione per tutti i
valori bollati in lire, vanno presentate dal rivenditore secondario
alla agenzia delle poste quale proprio punto di approvvigionamento
mediante la compilazione di due modelli 22 T da redigere, ciascuno in
duplice copia, dai quali devono risultare le generalita' del
rivenditore secondario nonche' l'ubicazione ed il numero della
rivendita. Sul primo modello 22 T devono essere indicate la
quantita', le tipologie ed i tagli dei valori in lire da cambiare;
sul secondo modello 22 T devono essere indicate la quantita', le
tipologie ed i tagli dei valori in euro che si chiedono in
sostituzione.
Art. 2.
1. I valori bollati per i quali si richiede il cambio devono
riportare sul retro il timbro e la firma del rivenditore nonche'
l'indicazione della quantita' per consentirne il riconoscimento in
una eventuale contestazione di falsita' dei valori.
Art. 3.
1. Le agenzie postali, prima di effettuare il cambio, dovranno
assicurarsi che i valori siano integri, quindi uniti al margine del
foglio, che non siano contraffatti, attraverso l'utilizzo di apposite
lampade (lampade di Wood), che non rechino tracce di precedente uso e
che siano di legittima provenienza.
2. Qualora esistessero dubbi sull'autenticita' dei valori, le
agenzie postali non effettueranno il cambio a vista, ma inoltreranno,
tramite la filiale postale, i valori al deposito centrale carte e
valori postali di Roma che li trasmettera' al deposito generale
valori bollati dell'Agenzia delle entrate per il successivo esame
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, mediante la
propria Commissione perizie, ne convalidera' l'autenticita'.
Art. 4.
1. I valori bollati resi che hanno formato oggetto di cambio sono
custoditi, per ciascuna operazione, in busta, distinta per
rivenditore, unitamente alle due copie modello 22 T, presso la locale
cassa o deposito provinciale che, in seguito, saranno autorizzate dal
deposito generale valori bollati alla loro distruzione in loco,
previo riscontro delle quantita' cambiate.
Art. 5.
1. Tutte le operazioni devono essere contabilizzate in contabilita'
separata presso l'ufficio postale, presso la locale cassa o presso il
deposito provinciale.
2. La cassa o il deposito provinciale provvedono ad inviare al
deposito centrale carte e valori postali di Roma la riassunzione
generale dei valori bollati in euro consegnati ai rivenditori
secondari.
3. Il deposito centrale carte e valori postali di Roma inoltra al
deposito generale valori bollati dell'Agenzia delle entrate apposito
modello contenente la richiesta di reintegro di tutti i valori
bollati in euro consegnati ai rivenditori per i cambi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2002
Il capo del Dipartimento: Tino
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato