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Gazzetta Ufficiale N. 220 del 19 Settembre 2002

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1 febbraio 2002
Attuazione della direttiva 2001/36/CE della Commissione del 16 maggio 2001, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

Il Ministro della salute
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla
"Attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in materia di
immissione in commercio di prodotti fitosanitari" ed in particolare
l'art. 6;
Considerato che gli allegati II parte B e III parte B della
direttiva 91/414/CEE prevedono i requisiti della documentazione che i
richiedenti devono presentare per l'inclusione di una sostanza attiva
costituita da microrganismi o virus nell'allegato I di detta
direttiva e per l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario a base
di microrganismi o virus;
Considerato che e' necessario indicare negli allegati II B e III
B, i dettagli circa le informazioni che i richiedenti devono
presentare quali: circostanze, condizioni e protocolli tecnici, in
base ai quali devono essere ottenuti determinati dati;
Rilevato che e' opportuno differenziare le informazioni richieste
per le sostanze chimiche da quelle richieste per i microrganismi;
Considerato che il comitato scientifico per le piante ha formulato
un parere sui criteri relativi all'uso di microrganismi come prodotti
fitosanitari ed ha espresso osservazioni di cui la Commissione ha
tenuto conto;
Vista la direttiva 2001/36/CE della Commissione, in data 16 maggio
2001, che modifica gli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva
2001/36/CE della Commissione del 16 maggio 2001;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'adeguamento degli
allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
secondo le nuove disposizioni comunitarie;
Decreta:
Art. 1.
1. L'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e'
modificato conformemente all'allegato I al presente decreto.

Art. 2.
1. L'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
e' modificato conformemente all'allegato II al presente decreto.

Art. 3.
1. Il Ministero della salute adotta entro il 1 maggio 2002 i
provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni
del presente decreto (allegati I e II) le autorizzazioni
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione.
Roma, 1 febbraio 2002
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 177

ALLEGATO I
L'allegato II della direttiva 91/414/CEE e' modificato nel modo
seguente.
(1) Nell'introduzione e' aggiunto il seguente punto 2.4:
"2.4. In deroga a quanto disposto al punto 2.1, per le sostanze
attive costituite da microrganismi o virus, le prove e le analisi
intese ad ottenere dati sulle proprieta' e/o sulla sicurezza per
quanto riguarda aspetti diversi dalla salute umana possono essere
svolte da enti od organismi di prova ufficiali o ufficialmente
riconosciuti che soddisfino almeno i requisiti di cui ai punti 2.2 e
2.3 dell'introduzione dell'allegato III."
(2) Il testo della parte B e' sostituito dal testo seguente:
"PARTE B
Introduzione
i) Le sostanze attive sono definite all'articolo 2, paragrafo 4; esse
comprendono le sostanze chimiche e i microrganismi, compresi i virus.
La presente parte specifica le informazioni da trasmettere per le
sostanze attive costituite da microrganismi, compresi i virus.
Ai fini dell'allegato II, parte B, il termine "microrganismi" e'
utilizzato e definito come segue:
"Entita' microbiologica, cellulare o non cellulare, capace di
riprodursi o di trasferire materiale genetico".
Tale definizione si applica, tra l'altro, a batteri, funghi,
protozoi, virus e viroidi.
ii) Per tutti i microrganismi per i quali viene richiesta
l'inclusione nell'elenco delle sostanze attive occorre presentare
tutte le informazioni e la documentazione pertinenti disponibili allo
stato attuale delle conoscenze.
Le informazioni piu' utili e significative sono fornite dalla
caratterizzazione e dall'identificazione del microrganismo. Tali
informazioni, definite nelle sezioni da 1 a 3 (identita', proprieta'
biologiche e altre informazioni), costituiscono la base di
valutazione degli effetti sulla salute umana e sull'ambiente.
Di norma vengono richiesti dati recenti relativi a esperimenti
tossicologici e/o patologici eseguiti su animali da laboratorio,
salvo se il richiedente e' in grado di dimostrare, sulla base delle
informazioni precedenti, che l'utilizzazione dei microrganismi nelle
condizioni proposte non ha effetti nocivi sulla salute dell'uomo o
degli animali o sulle acque sotterranee, ne' un influsso
inaccettabile sull'ambiente.
iii) In attesa dell'adozione di linee guida specifiche a livello
internazionale, le informazioni richieste devono essere ottenute
applicando i disciplinari per le prove approvati dall'autorita'
competente (quali ad esempio quelli dell'USEPA (1); ove del caso,
occorre modificare i disciplinari per le prove descritti
nell'allegato II, parte A, adeguandoli ai microrganismi. Le prove
devono comprendere microrganismi attivi e, ove del caso, inattivi,
nonche' un controllo in bianco.
-----
(1) USEPA Microbial pesticide test guidelines, OPPTS Series 885,
February 1996
iv) Per le prove effettuate occorre fornire una descrizione
dettagliata (specifiche) del materiale utilizzato e delle impurezze
ivi contenute, conformemente alle disposizioni della sezione 1, punto
1.4. Il materiale utilizzato deve corrispondere alle specifiche
applicabili per la fabbricazione dei preparati da autorizzare.
Qualora gli studi vengano svolti utilizzando microrganismi prodotti
in laboratorio o in un sistema di produzione di un impianto pilota,
gli studi devono essere ripetuti con l'utilizzo di microrganismi di
produzione industriale, salvo che si possa dimostrare che il
materiale usato nelle prove e' sostanzialmente uguale ai fini delle
prove e della valutazione.
v) Nel caso di microrganismi geneticamente modificati ai sensi della
direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990,
sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati (2), occorre presentare una copia della valutazione dei
dati relativi al rischio stimato per l'ambiente, come previsto
all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE.
-----
(2) GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15
vi) Se del caso, i dati devono essere analizzati mediante opportuni
metodi statistici. La relazione deve riportare nei dettagli l'analisi
statistica (ad esempio, per tutti i valori puntuali stimati devono
essere forniti gli intervalli di confidenza, con l'indicazione degli
esatti valori di p, anziche' la semplice affermazione
significativo/non significativo).
vii) Nel caso di studi in cui la somministrazione si protragga nel
tempo, si dovrebbe utilizzare preferibilmente una singola partita di
microrganismi, se la stabilita' lo permette.
Se gli studi non sono eseguiti utilizzando una singola partita di
microrganismi, occorre specificare la similarita' delle varie
partite.
Tutte le volte che uno studio implica l'uso di dosi differenti, la
documentazione deve riportare la relazione esistente tra la dose e
gli effetti indesiderati.
viii)Se e' noto che l'azione di protezione fitosanitaria e' dovuta
all'effetto residuo di una tossina o di un metabolita o se e'
prevedibile la presenza significativa di tossine o metaboliti non
riconducibili all'effetto della sostanza attiva, per tali tossine o
metaboliti occorre presentare un fascicolo in conformita' con i
requisiti dell'allegato II, parte A.
1. IDENTITA' DEL MICRORGANISMO
L'identificazione e la caratterizzazione del microrganismo forniscono
le informazioni piu' significative e hanno notevole rilevanza ai fini
della decisione.
1.1. Richiedente
Devono essere indicati il nome e l'indirizzo del richiedente
(indirizzo permanente nella Comunita) nonche' il nome, la qualifica,
i numeri di telefono e di telefax della persona da contattare.
Inoltre, nel caso in cui il richiedente disponga di un ufficio,
agenzia o rappresentanza nello Stato membro al quale viene presentata
la richiesta di inserimento nell'allegato I e nello Stato membro del
relatore incaricato dalla Commissione, se diverso dal primo, devono
essere indicati il nome e l'indirizzo dell'ufficio locale, agenzia o
rappresentanza, nonche' il nome, la qualifica, il numero di telefono
e di telefax della persona da contattare.
1.2. Produttore
Deve essere indicato il nome e l'indirizzo del produttore o dei
produttori del microrganismo nonche' il nome e l'indirizzo di
ciascuno stabilimento di produzione. E' necessario indicare un punto
di contatto (di preferenza un punto di contatto centrale, con nome,
numero di telefono e di telefax), che fornisca informazioni
aggiornate e risponda ai quesiti riguardanti la tecnologia di
produzione, i procedimenti di fabbricazione e la qualita' del
prodotto (ivi comprese, se del caso, partite singole). Nei casi in
cui, a seguito dell'inserimento del microrganismo nell'allegato I, vi
siano mutamenti nella sede o nel numero dei produttori, le
informazioni richieste devono essere nuovamente notificate alla
Commissione e agli Stati membri.
1.3. Nome e descrizione delle specie, caratterizzazione del ceppo
i) Il microrganismo deve essere depositato in una collezione di
colture internazionalmente riconosciuta e dotato di un numero di
registrazione; tali informazioni devono essere notificate.
ii) Ciascun microrganismo per il quale viene richiesta l'inclusione
nell'elenco deve essere identificato e designato con il nome della
specie. Occorre indicare il nome scientifico e il gruppo tassonomico,
cioe' famiglia, genere, specie, ceppo, sierotipo, pathovar e
qualsiasi altra denominazione pertinente del microrganismo.
Va precisato se il microrganismo:
* e' indigeno o non indigeno, a livello della specie, della zona
prevista d'applicazione,
* e' un ceppo selvatico,
* e' un mutante spontaneo o indotto,
* e' stato modificato mediante le tecniche descritte nell'allegato
IA, parte 2, e nell'allegato IB della direttiva 90/220/CEE, del 23
aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati.
Negli ultimi due casi occorre indicare tutte le differenze note tra
il microrganismo modificato e il ceppo selvatico iniziale.
iii) Per identificare e caratterizzare il microrganismo a livello del
ceppo va utilizzata la migliore tecnologia disponibile. Occorre
specificare le procedure e i criteri usati per l'identificazione (ad
esempio morfologia, biochimica, sierologia, identificazione
molecolare).
iv) Occorre indicare il nome comune o i nomi alternativi o
sostitutivi e, se del caso, i nomi in codice utilizzati durante lo
sviluppo.
v) Occorre indicare i rapporti con agenti patogeni noti.
1.4. Specifiche del materiale utilizzato per la fabbricazione di
prodotti formulati
1.4.1. Tenore del microrganismo
Occorre indicare il tenore minimo o massimo del microrganismo nel
materiale utilizzato per la fabbricazione di prodotti formulati,
espresso in termini adeguati, quali il numero di unita' attive per
volume o peso o in qualsiasi altro modo pertinente per il
microrganismo considerato.
Nei casi in cui le informazioni disponibili fornite si riferiscano ad
un sistema di produzione pilota, esse dovranno essere nuovamente
comunicate alla Commissione e agli Stati membri una volta che siano
stati definiti metodi e procedimenti di produzione su scala
industriale, nel caso che il cambiamento del sistema di produzione si
traduca in una diversa specificazione della purezza.
1.4.2. Identita' e tenore di impurezze, additivi, microrganismi
contaminanti
Per quanto possibile, e' auspicabile che i prodotti fitosanitari non
contengano contaminanti (compresi i microrganismi contaminanti). Il
livello e la natura di contaminanti ammissibili vanno stabiliti
dall'autorita' competente sulla base di una valutazione dei rischi.
Ove sia possibile e utile, occorre comunicare l'identita' e il tenore
massimo (espresso con l'idonea unita' di misura) di tutti i
microrganismi contaminanti. Ove possibile, i dati relativi
all'identita' devono essere forniti conformemente a quanto
specificato nell'allegato II, parte B, sezione 1, punto 1.3.
Occorre identificare e caratterizzare, in diversi stati o stadi di
crescita del microrganismo (cfr. allegato II B, punto viii
dell'introduzione), i metaboliti rilevanti (cioe' che rappresentano
un potenziale fattore di rischio per la salute umana e/o l'ambiente)
prodotti dal microrganismo.
Ove del caso, occorre fornire informazioni particolareggiate su tutti
i componenti, quali condensati, terreni di coltura, ecc.
Per le impurezze chimiche che rappresentano un rischio per la salute
umana e/o l'ambiente occorre indicare l'identita' e il tenore
massimo, espressi in termini adeguati.
Per gli additivi occorre specificare l'identita' e il tenore espresso
in g/kg.
I dati relativi all'identita' di sostanze chimiche quali additivi
devono essere forniti conformemente a quanto specificato
nell'allegato II, parte A, sezione 1, punto 1.10.
1.4.3. Profilo analitico delle partite
Ove del caso, occorre comunicare i dati di cui all'allegato II, parte
A, sezione 1, punto 1.11, utilizzando unita' di misura adeguate.
2. PROPRIETA' BIOLOGICHE DEL MICRORGANISMO
2.1. Storia del microrganismo e suoi usi. Presenza in natura e
distribuzione geografica
Occorre presentare la familiarita' del microrganismo, intesa come la
disponibilita' di conoscenze pertinenti.
2.1.1. Antecedenti
Occorre presentare gli antecedenti del microrganismo e la sua
utilizzazione (prove/progetti di ricerca o utilizzazione
commerciale).
2.1.2. Origine e presenza in natura
Devono essere indicate la regione geografica e la posizione
nell'ecosistema (ad esempio la pianta o l'animale ospite, o il
terreno in cui il microrganismo e' stato isolato), precisando il
metodo di isolamento utilizzato. Le informazioni riguardanti la
presenza in natura del microrganismo nell'ambiente di cui trattasi
vanno fornite, se possibile, a livello del ceppo.
Nel caso di un mutante o di un microrganismo geneticamente modificato
(ai sensi dell'allegato IA, parte 2, e allegato IB, della direttiva
90/220/CEE), occorre fornire informazioni dettagliate sulla sua
produzione e sul suo isolamento, nonche' gli elementi atti a
distinguerlo chiaramente dal ceppo originario selvatico.
2.2. Informazioni sull'organismo/sugli organismi bersaglio
2.2.1. Descrizione dell'organismo/degli organismi bersaglio
Se del caso, e' necessario precisare gli organismi nocivi sui quali
agisce il prodotto.
2.2.2. Meccanismo di azione
Occorre indicare il principale meccanismo d'azione, specificando
inoltre a tale riguardo se il microrganismo produce una tossina
avente un effetto residuo sull'organismo bersaglio. In questo caso
occorre descrivere il meccanismo d'azione della tossina.
Ove del caso, occorre fornire informazioni riguardanti il punto di
infezione e il modo di penetrazione nell'organismo bersaglio, nonche'
le sue fasi sensibili. I risultati di eventuali studi sperimentali
devono essere documentati.
Occorre precisare le possibili vie di assorbimento (contatto,
ingestione, inalazione) del microrganismo o dei suoi metaboliti (in
particolare le tossine). E' altresi' necessario specificare se il
microrganismo o i suoi metaboliti si trasferiscano o meno nelle
piante e, se del caso, come avviene tale trasferimento.
In case di effetto patogeno sull'organismo bersaglio, occorre
precisare la dose infettiva (dose necessaria per infettare una specie
bersaglio con l'effetto desiderato) e la trasmissibilita'
[possibilita' di diffusione del microrganismo nella popolazione
bersaglio, ma anche da una specie bersaglio ad un'altra specie
(bersaglio)] a seguito dell'applicazione nelle condizioni di
utilizzazione proposte.
2.3. Spettro di specificita' dell'ospite ed effetti su specie diverse
dall'organismo nocivo bersaglio
E' necessario fornire tutte le informazioni disponibili sugli effetti
su organismi non bersaglio nella zona di possibile propagazione del
microrganismo, segnalando anche la presenza di organismi non
bersaglio strettamente collegati alle specie bersaglio o
particolarmente esposti.
E' necessario comunicare eventuali esperienze riguardanti la
tossicita' del microrganismo o dei suoi metaboliti per l'uomo o gli
animali, precisando se l'organismo e' in grado di colonizzare o di
invadere essere umani o animali (compresi i soggetti immunodepressi)
e se ha effetti patogeni. Occorre altresi' segnalare qualsiasi
esperienza atta a rivelare se il microrganismo o i suoi derivati sono
irritanti per la pelle, gli occhi o gli organi respiratori di esseri
umani o animali o se possono provocare reazioni allergiche in caso di
contatto cutaneo o di inalazione.
2.4. Stadi di sviluppo/ciclo di vita del microrganismo
Devono essere fornite informazioni riguardanti il ciclo di vita del
microrganismo, i casi descritti di simbiosi e di parassitismo, i
competitori, i predatori, ecc., compresi gli organismi ospiti,
nonche' i vettori per i virus.
Occorre precisare il tempo di generazione e il tipo di riproduzione
del microrganismo.
Devono essere fornite informazioni sulle fasi di riposo, e la loro
durata di vita, la virulenza e il potenziale infettivo del
microrganismo.
Occorre indicare se, nelle varie fasi di sviluppo successive alla
liberazione, il microrganismo puo' produrre metaboliti, tra cui
tossine potenzialmente pericolose per la salute umana e/o l'ambiente.
2.5. Infettivita', capacita' di diffusione e di colonizzazione
Devono essere fornite informazioni sulla persistenza del
microrganismo e sul suo ciclo di vita nelle condizioni ambientali
caratteristiche dell'impiego previsto, segnalando inoltre se esso e'
particolarmente sensibile a determinate componenti ambientali (ad es.
raggi ultravioletti, suolo, acqua).
Occorre indicare le condizioni ambientali (temperatura, pH, umidita',
nutrienti, ecc.) necessarie per la sopravvivenza, la riproduzione, la
colonizzazione, la lesione (anche di tessuti umani) e l'efficacia del
microrganismo.
Va segnalata la presenza di fattori specifici di virulenza.
Deve essere determinato l'intervallo di temperature nel quale e'
possibile la proliferazione del microrganismo, precisando la
temperatura minima, massima e ottimale. Tali informazioni sono di
particolare utilita' per studiare gli effetti sulla salute umana
(sezione 5).
Occorre altresi' indicare eventuali effetti prodotti da fattori quali
la temperatura, i raggi ultravioletti, il pH e la presenza di talune
sostanze sulla stabilita' delle tossine in questione.
Vanno fornite informazioni sulle possibili vie di dispersione del
microrganismo (attraverso l'aria Š particelle di polvere o aerosol Š
o attraverso organismi ospiti che fungono da vettori).
2.6. Rapporti con agenti patogeni noti per le piante, gli animali o
per l'uomo
E' necessario indicare l'eventuale esistenza di una o piu' specie del
genere del microrganismo attivo e, se del caso, dei contaminanti, che
hanno un effetto patogeno noto sull'uomo, gli animali, le colture
agrarie o altre specie non bersaglio, precisando il tipo di malattia
cagionata. Occorre indicare se sia possibile, e in che modo,
distinguere chiaramente il microrganismo attivo dalle specie
patogene.
2.7. Stabilita' genetica e fattori che la influenzano
Ove del caso occorre fornire informazioni sulla stabilita' genetica
(ad esempio tasso di mutazione dei caratteri relativi al meccanismo
d'azione o assorbimento di materiale genetico esogeno) nelle
condizioni ambientali dell'uso proposto.
Occorre altresi' fornire dati sulla capacita' del microrganismo di
trasferire materiale genetico ad altri microrganismi, nonche' di
produrre effetti patogeni sui vegetali, gli animali o l'uomo. Se il
microrganismo presenta elementi genetici supplementari, va indicata
la stabilita' dei caratteri codificati.
2.8. Informazioni sulla produzione di metaboliti (in particolare
tossine)
Se altri ceppi appartenenti alla stessa specie microbica del ceppo
che forma oggetto della domanda producono metaboliti (in particolare
tossine) che, durante o a seguito dell'applicazione, hanno effetti
inaccettabili sulla salute dell'uomo e/o sull'ambiente, occorre
specificare la natura e la struttura della sostanza prodotta, la sua
presenza all'interno o all'esterno della cellula, la sua stabilita',
il suo meccanismo d'azione (precisando i fattori esogeni ed endogeni
necessari per l'azione del microrganismo), nonche' i suoi effetti
sull'uomo, sugli animali o su altre specie non bersaglio.
E' necessario descrivere le condizioni di produzione del metabolita o
dei metaboliti (in particolare tossine).
Vanno fornite tutte le informazioni disponibili riguardanti il
meccanismo in base al quale i microrganismi regolano la produzione
del metabolita o dei metaboliti, nonche' l'influenza che i metaboliti
prodotti esercitano sul meccanismo d'azione del microrganismo.
2.9. Antibiotici e altri agenti antimicrobici
Molti microrganismi producono sostanze antibiotiche. Occorre evitare
qualsiasi interferenza con l'impiego di antibiotici nella medicina
umana o veterinaria in ogni stadio dello sviluppo di un prodotto
fitosanitario microbico.
Occorre fornire informazioni sulla resistenza o la sensibilita' del
microrganismo agli antibiotici o ad altri agenti antimicrobici, con
particolare riguardo alla stabilita' dei geni che codificano per la
resistenza antibiotica, salvo qualora si possa dimostrare che il
microrganismo non ha effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli
animali, o che non puo' trasferire la propria resistenza agli
antibiotici e ad altri agenti antimicrobici.
3. ALTRE INFORMAZIONI SUL MICRORGANISMO
Introduzione
i) E' necessario precisare le finalita', la dose e le modalita'
d'impiego effettive o proposte dei preparati contenenti il
microrganismo.
ii) Le informazioni fornite devono specificare i normali metodi e le
normali precauzioni di manipolazione, conservazione e trasporto del
microrganismo.
iii) Gli studi, i dati e le informazioni presentati devono dimostrare
l'idoneita' delle misure proposte ad affrontare eventuali situazioni
d'emergenza.
iv) Le informazioni e i dati in questione sono necessari per ciascun
microrganismo, salvo in caso di indicazione diversa.
3.1. Funzione
La funzione biologica della sostanza deve essere specificata
scegliendola fra le seguenti:
* battericida,
* fungicida,
* insetticida,
* acaricida,
* molluschicida,
* nematocida,
* erbicida,
* altro (specificare).
3.2. Campo di impiego previsto
Il campo o i campi di impiego attuali e quelli proposti per i
preparati contenenti il microrganismo devono essere specificati
scegliendoli tra i seguenti:
* uso in campo, per agricoltura, orticoltura, silvicoltura e
viticoltura,
* colture protette (per esempio in serra),
* aree di svago (parchi pubblici, ecc.),
* diserbante in zone non coltivate,
* giardinaggio domestico,
* piante da interni,
* conservazione di prodotti immagazzinati,
* altro (specificare).
3.3. Colture o prodotti protetti o trattati
E' necessario precisare l'impiego attuale e previsto su colture,
gruppi di colture, vegetali o prodotti vegetali protetti.
3.4. Metodo di produzione e controllo della qualita'
Occorre fornire una descrizione particolareggiata del metodo di
produzione del microrganismo in grande scala.
Il richiedente deve garantire un controllo permanente della qualita'
sia del metodo/processo di produzione che del prodotto. In
particolare, va sorvegliata l'insorgenza di qualsiasi modificazione
spontanea delle principali caratteristiche del microrganismo, nonche'
la presenza/assenza di contaminanti significativi. E' opportuno
indicare i criteri applicabili al controllo di qualita' della
produzione.
Occorre descrivere e specificare le tecniche utilizzate per
assicurare l'uniformita' del prodotto e i metodi di prova finalizzati
alla normalizzazione, conservazione e purezza del microrganismo (ad
esempio HACCP).
3.5. Informazioni sull'eventuale sviluppo di resistenza
dell'organismo/degli organismi bersaglio
E' necessario fornire informazioni sull'eventuale sviluppo di
resistenza o resistenza incrociata dell'organismo o degli organismi
bersaglio, descrivendo, ove possibile, opportune strategie di
prevenzione.
3.6. Metodi per prevenire la perdita di virulenza del ceppo madre del
microrganismo
E' necessario illustrare i metodi atti a prevenire la perdita di
virulenza delle colture iniziali, nonche' qualsiasi altro metodo
eventualmente disponibile inteso a prevenire la perdita di efficacia
del microrganismo sulle specie bersaglio.
3.7. Metodi e precauzioni raccomandati per la manipolazione,
l'immagazzinamento, il trasporto o in caso di incendio
Per ciascun microrganismo deve essere presentata una scheda di dati
di sicurezza simile a quella prescritta per le sostanze chimiche
attive dall'articolo 27 della direttiva 67/548/CEE (3).
-----
(3) Cfr. doc. 6853/VI/98, "Concise outline report of the 1st peer
review meeting on micro-organisms".
3.8. Metodi di distruzione o di decontaminazione
In molti casi il sistema preferibile, oppure l'unico possibile per
uno smaltimento sicuro di microrganismi, materiali o imballaggi
contaminati consiste nell'incenerimento controllato effettuato in un
inceneritore autorizzato.
Deve essere fornita una descrizione particolareggiata dei metodi
utilizzati per eliminare in modo sicuro il microrganismo o, se
necessario, per ucciderlo prima di eliminarlo, nonche' dei sistemi di
smaltimento degli imballaggi e dei materiali contaminati. E'
necessario fornire dati atti a determinare l'efficacia e la sicurezza
di siffatti metodi.
3.9. Misure in caso di incidente
Devono essere specificate le procedure utilizzate per rendere innocuo
il microrganismo nell'ambiente (per esempio nell'acqua o nel suolo)
in caso di incidente.
4. METODI ANALITICI
Introduzione
La presente sezione verte esclusivamente sui metodi analitici
prescritti per i controlli post-registrazione e a fini di
sorveglianza.
Tutti i parametri relativi alla valutazione dei rischi possono
formare oggetto di controlli successivamente all'approvazione. Cio'
vale in particolar modo nel caso in cui una domanda verta su (ceppi
di) microrganismi non indigeni della zona prevista d'applicazione.
Per i metodi analitici impiegati ai fini dell'elaborazione di dati,
in conformita' della presente direttiva, o per altri scopi, il
richiedente deve giustificare il metodo utilizzato; se necessario,
verranno impartite apposite istruzioni per questo tipo di metodi,
sulla base degli stessi requisiti prescritti per i metodi impiegati a
fini di controllo post-registrazione e di sorveglianza.
Devono essere fornite descrizioni di metodi comprendenti informazioni
particolareggiate sulle attrezzature e i materiali utilizzati e le
condizioni necessarie. Deve essere segnalata l'applicabilita' di
qualsiasi metodo internazionalmente riconosciuto.
Ove possibile, questi metodi devono essere semplici, economici e
basati sull'impiego di apparecchiature comunemente disponibili.
Per i metodi d'analisi dei microrganismi e dei loro residui occorre
inoltre fornire dati relativi alla specificita', alla linearita',
alla precisione e alla ripetibilita', in conformita' dell'allegato
II, parte A, punti 4.1 e 4.2.
Ai fini della presente sezione si applicano le seguenti definizioni:
Impurezze:
Qualsiasi componente (compresi microrganismi contaminanti e/o
sostanze chimiche) diverso dal microrganismo specificato, derivante
dal processo di fabbricazione o da una degradazione durante la
conservazione
Impurezze rilevanti:
Impurezze, secondo la precedente definizione, che costituiscono
un rischio per la salute umana o animale e/o l'ambiente
Metaboliti:
Comprendono i prodotti risultanti da reazioni di degradazione e
di biosintesi che avvengono all'interno del microrganismo o di altri
organismi utilizzati per produrre il microrganismo considerato
Metaboliti rilevanti:
Metaboliti che costituiscono un rischio per la salute umana o
animale e/o per l'ambiente
Residui:
Microrganismi vitali e sostanze elaborate da questi
microrganismi in quantita' significative, che persistono dopo la
scomparsa dei microrganismi e costituiscono un rischio per la salute
umana o animale e/o per l'ambiente.
Devono essere forniti, su richiesta, i seguenti campioni:
i) campioni del microrganismo prodotto,
ii) metodi di analisi dei metaboliti rilevanti (specialmente le
tossine) e/o di altri componenti compresi nella definizione di
residuo,
iii) se disponibili, campioni delle sostanze di riferimento delle
impurezze rilevanti.
4.1. Metodi per l'analisi del microrganismo prodotto
- Metodi per l'identificazione del microrganismo.
- Metodi per ottenere informazioni sulla possibile variabilita' del
ceppo madre/microrganismo attivo.
- Metodi per differenziare i mutanti del microrganismo dal ceppo
selvatico originario.
- Metodi per stabilire e controllare la purezza del ceppo dal quale
sono stati prodotti i vari lotti.
- Metodi per determinare il tenore del microrganismo nel materiale
usato per la fabbricazione dei prodotti formulati e metodi per
dimostrare che i microrganismi contaminanti sono presenti a livelli
accettabili.
- Metodi per la determinazione di impurezze rilevanti nel materiale
fabbricato.
- Metodi per verificare l'assenza e quantificare (con idonei limiti
di determinazione) la presenza di eventuali patogeni per l'uomo e i
mammiferi.
- Metodi per determinare la stabilita' all'immagazzinamento e la
conservabilita' del microrganismo, ove del caso.
4.2. Metodi per determinare e quantificare i residui (vitali o non
vitali)
- del microrganismo attivo/dei microrganismi attivi,
- dei metaboliti rilevanti (specialmente le tossine),
sulle e/o nelle colture agrarie, negli alimenti per l'uomo e per gli
animali, nei tessuti e liquidi biologici umani e animali, nel suolo,
nell'acqua (comprese l'acqua potabile, le acque sotterraneee e le
acque superficiali) e nell'aria, secondo i casi.
Si raccomanda di includere anche metodi analitici per determinare il
tenore o l'attivita' dei prodotti proteici, quali l'analisi delle
colture in fase esponenziale e dei surnatanti in test su cellule
animali.
5. EFFETTI SULLA SALUTE UMANA
Introduzione
i) Le informazioni disponibili sulle proprieta' del microrganismo e
degli organismi corrispondenti (sezioni 1-3), compresi rapporti
medici e sanitari, possono essere sufficienti per determinare se il
microrganismo puo' avere un effetto (infettivo/patogeno/tossico)
sulla salute umana o meno.
ii) Le informazioni fornite, insieme con quelle relative ad uno o
piu' preparati contenenti il microrganismo, devono essere sufficienti
a consentire una valutazione del rischio per l'uomo, direttamente o
indirettamente associato alla manipolazione e all'utilizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti il microrganismo, del rischio per
l'uomo conseguente alla manipolazione di prodotti trattati, nonche'
del rischio per l'uomo derivante da tracce di residui o contaminanti
contenuti negli alimenti e nell'acqua. Inoltre, le informazioni
fornite devono essere sufficienti per:
* poter decidere se il microrganismo possa essere incluso o meno
nell'allegato I,
* specificare le opportune condizioni o limitazioni a cui
assoggettare l'eventuale inclusione nell'allegato I,
* (dopo l'inclusione) definire adeguate informazioni in materia di
rischio e di sicurezza per la protezione dell'uomo, degli animali e
dell'ambiente da apporre sull'imballaggio (contenitori),
* precisare le misure di pronto soccorso e le opportune misure
diagnostiche e terapeutiche in caso di infezione o di altri effetti
nocivi nell'uomo.
iii) Tutti gli effetti riscontrati nel corso delle ricerche devono
essere riportati. Possono essere necessari studi supplementari al
fine di individuare il probabile meccanismo d'azione e valutare
l'importanza di tali effetti.
iv) In tutti gli studi deve essere indicata la dose reale massima
somministrata, espressa in unita' che formano colonie per kg di peso
corporeo (cfu/kg) e in altre unita' adeguate.
v) La valutazione del microrganismo deve essere effettuata secondo
uno schema in piu' fasi.
La prima fase (fase I) comprende le informazioni di base disponibili
e gli studi di base che devono essere effettuati per tutti i
microrganismi. Occorre far ricorso al parere di un esperto per
definire caso per caso un idoneo programma di sperimentazione. Di
norma vengono richiesti dati recenti relativi a esperimenti
convenzionali tossicologici e/o patologici eseguiti su animali da
laboratorio, salvo se il richiedente e' in grado di dimostrare, sulla
base delle informazioni precedenti, che l'utilizzazione del
microrganismo nelle condizioni proposte non ha effetti nocivi sulla
salute dell'uomo o degli animali. In attesa dell'adozione di
orientamenti specifici a livello internazionale, le informazioni
richieste saranno ottenute applicando i disciplinari di prova
esistenti (ad es. US PA, OPPTS).
Se i test della Fase I evidenziano effetti nocivi sulla salute, si
eseguono gli studi relativi alla Fase II. Il tipo di indagine da
effettuare e' determinato in funzione degli effetti osservati in Fase
I. Prima di eseguire questi studi, il richiedente deve ottenere
l'accordo delle autorita' competenti circa il tipo di studio da
eseguire.
FASE I
5.1. Informazioni di base
Sono richieste informazioni di base sulla capacita' dei microrganismi
di determinare effetti negativi, per esempio la capacita' di
colonizzare, di provocare danni e di produrre tossine e altri
metaboliti rilevanti.
5.1.1. Dati medici
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva
80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro (4), e degli articoli
da 5 a 17 della direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 16 novembre
1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (5), devono
essere fornite, se disponibili, informazioni e dati sperimentali
utili per il riconoscimento dei sintomi di infezione o di
patogenicita' e per la valutazione dell'efficacia delle misure
terapeutiche e di primo intervento. Se del caso, dovrebbe essere
studiata, riportandone i risultati, l'efficacia dei potenziali
antagonisti.
-----
(4) GU L 327 del 3.12.1980, pag. 8.
(5) GU L 374 del 31.12.1990, pag. 1.
Si devono indicare gli eventuali metodi per distruggere il
microrganismo o per renderlo inoffensivo (cfr. sezione 3, punto 3.8).
Se disponibili e se sufficientemente attendibili, sono di particolare
utilita' dati e informazioni inerenti agli effetti dell'esposizione
dell'uomo, per confermare la validita' delle estrapolazioni e delle
conclusioni concernenti gli organi bersaglio, la virulenza e la
reversibilita' degli effetti nocivi. Questi dati possono essere
ottenuti in seguito ad esposizione professionale o accidentale.
5.1.2. Controlli medici sul personale dello stabilimento di
produzione
Devono essere presentate relazioni sui programmi di controllo
sanitario sui lavoratori del settore, con informazioni
particolareggiate sulla struttura del programma e sull'esposizione al
microrganismo. Tali relazioni dovrebbero contenere, ove possibile,
dati sul meccanismo d'azione del microrganismo, nonche' eventuali
dati relativi a persone esposte negli impianti di fabbricazione o
dopo applicazione del microrganismo (ad esempio in prove di
efficacia).
Particolare attenzione va prestata ai soggetti sensibili, ad esempio
per precedenti malattie, assunzione di medicinali, immunodeficienza,
gravidanza o allattamento.
5.1.3. Eventuali osservazioni su sensibilizzazione/allergenicita'
Devono essere fornite le informazioni disponibili sulla
sensibilizzazione e sulla risposta allergenica di lavoratori
- tra cui addetti agli impianti di fabbricazione, agricoltori e
ricercatori Š e di altre persone esposte al microrganismo,
specificando eventualmente l'incidenza dei casi d'ipersensibilita' e
di sensibilizzazione cronica. Queste informazioni devono inoltre
precisare la frequenza, il livello e la durata dell'esposizione, i
sintomi osservati ed altre osservazioni cliniche pertinenti. Si
dovra' indicare se i lavoratori sono stati sottoposti a prove
allergiche o anamnesi per eventuali sintomi di allergia.
5.1.4. Osservazione diretta, ad esempio casi clinici
Devono essere presentate le relazioni disponibili, tratte dalla
letteratura Š in particolare da pubblicazioni scientifiche o da
rapporti ufficiali Š e basate su casi clinici, concernenti il
microrganismo in questione od organismi affini appartenenti allo
stesso gruppo tassonomico, unitamente ai rapporti di eventuali
verifiche a posteriori. Queste relazioni, particolarmente utili,
dovrebbero contenere descrizioni complete della natura, del livello e
della durata dell'esposizione, dei sintomi clinici osservati, delle
misure terapeutiche e di primo intervento applicate, nonche' le
misurazioni e le osservazioni effettuate. Riassunti e informazioni
frammentarie non sono di particolare utilita'.
Se sono stati eseguiti studi su animali, la documentazione relativa
ai casi clinici puo' essere di particolare utilita' per confermare o
meno la validita' delle estrapolazioni dall'animale all'uomo e per
individuare effetti dannosi imprevisti specifici dell'uomo.
5.2. Studi di base
Per poter interpretare correttamente i risultati ottenuti, e' della
massima importanza che i metodi di analisi proposti siano pertinenti
dal punto di vista della sensibilita' verso la specie, della via di
somministrazione, e rilevanti dal punto di vista biologico e
tossicologico. La scelta della via di somministrazione del
microrganismo in esame dipende dalle principali vie di esposizione
umana.
Per valutare gli effetti a medio e lungo termine conseguenti ad
un'esposizione acuta, subacuta o semicronica a microrganismi, e'
necessario attenersi ai metodi descritti nella maggior parte delle
guide OCSE, che prevedono il prolungamento degli studi in questione
con un periodo di ripresa, al termine del quale si procedera' ad un
esame macroscopico e microscopico completo della patologia, compresa
la ricerca di microrganismi nei tessuti e negli organi. Risulta cosi'
agevolata l'interpretazione di taluni effetti ed e' possibile
riconoscere l'infettivita' e/o la patogenicita', cio' che a sua volta
consente di decidere in merito ad altre questioni quali la necessita'
di condurre ulteriori studi a lungo termine (cancerogenesi, ecc.;
cfr. punto 5.3) e l'opportunita' o meno di eseguire studi sui residui
(cfr. punto 6.2).
5.2.1. Sensibilizzazione (6)
-----
(6) I metodi disponibili per i saggi di sensibilizzazione cutanea non
sono adatti ai microrganismi. La sensibilizzazione per inalazione
costituisce probabilmente un problema di portata maggiore rispetto
all'esposizione cutanea ai microrganismi, ma finora non esistono
metodi di analisi convalidati. E' quindi estremamente importante
mettere a punto metodi di questo tipo. Nel frattempo, tutti i
microrganismi devono essere considerati come potenziali
sensibilizzanti. Questo approccio permette di tener conto anche dei
soggetti immunodeficienti o altrimenti sensibili (donne incinte,
neonati, anziani, ecc.).
Scopo della prova
Il test deve fornire dati sufficienti per poter determinare la
probabilita' che il microrganismo provochi reazioni di
sensibilizzazione cutanea od inalatoria. Si deve quindi eseguire uno
studio di massima azione.
Necessita' della prova (7)
-----
(7) A causa della mancanza di metodi di analisi idonei, tutti i
microrganismi saranno considerati come potenziali sensibilizzanti, a
meno che il richiedente non intenda dimostrare il carattere non
sensibilizzante di un microrganismo, fornendo dati in proposito.
Pertanto, la richiesta relativa alla comunicazione di dati non e' da
considerarsi obbligatorio, bensi' facoltativo, a titolo provvisorio.
Le informazioni sulla sensibilizzazione devono essere documentate.
5.2.2. Tossicita' acuta, patogenicita' ed infettivita'
Gli studi, i dati e le informazioni da fornire e da valutare devono
essere sufficienti per poter individuare gli effetti di una singola
esposizione al microrganismo e, in particolare, per stabilire o
indicare:
- la tossicita', la patogenicita' e l'infettivita' del microrganismo,
- il decorso e le caratteristiche degli effetti, con indicazioni
complete sulle alterazioni comportamentali ed eventuali conclusioni
macropatologiche post mortem,
- ove possibile, il modello dell'azione tossica,
- il pericolo relativo inerente alle diverse vie di esposizione, e
- le analisi ematiche nell'intero corso delle ricerche, onde valutare
l'eliminazione del microrganismo.
Gli effetti tossici/patogeni acuti possono essere accompagnati da
infettivita' e/o da effetti a piu' lungo termine non osservabili
immediatamente. Per poter valutare lo stato di salute, e' dunque
necessario effettuare studi sul potenziale infettivo del
microrganismo legato all'assunzione per via orale, per inalazione e
per iniezione intra peritoneale/sottocutanea in mammiferi da
sperimentazione.
Nell'ambito degli studi sulla tossicita' acuta, sulla patogenicita' e
sull'infettivita', si deve valutare il tasso di eliminazione del
microrganismo e/o della tossina attiva negli organi ritenuti
rilevanti per l'esame microbico (fegato, reni, milza, polmoni,
cervello, sangue e punto di inoculazione).
Le osservazioni, che devono essere effettuate con esperto
discernimento scientifico, possono comprendere la numerazione del
microrganismo in tutti i tessuti potenzialmente interessati (cioe'
che presentano lesioni) e negli organi principali (reni, cervello,
fegato, polmoni, milza, vescica, sangue, ghiandole linfatiche, tratto
gastrointestinale, ghiandola del timo, nonche' lesioni nel punto di
inoculo) di animali morti o moribondi e al momento del sacrificio
intermedio e finale.
I dati ottenuti dai test di tossicita' acuta, patogenicita' e
infettivita' sono di particolare utilita' per valutare i possibili
pericoli conseguenti ad incidenti e i rischi a cui si espone il
consumatore ad eventuali residui.
5.2.2.1. Tossicita' orale acuta, patogenicita' ed infettivita'
Necessita' della prova
Devono essere documentate la tossicita' orale acuta, la patogenicita'
e l'infettivita' del microrganismo.
5.2.2.2. Tossicita' acuta per inalazione, patogenicita' ed
infettivita'
Necessita' della prova
Devono essere documentate la tossicita' acuta per via inalatoria (8),
la patogenicita' e l'infettivita' del microrganismo.
-----
(8) La prova di inalazione puo' essere sostituita da uno studio
intratracheale.
5.2.2.3. Dose intraperitoneale sottocutanea singola
Il test intraperitoneale/sottocutaneo e' considerato un saggio
altamente sensibile che consente di dedurre, in particolare,
l'infettivita'.
Necessita' della prova
L'inoculazione intraperitoneale e' richiesta in ogni caso per tutti i
microrganismi. Tuttavia qualora la temperatura massima di
proliferazione e di riproduzione sia inferiore a 37 o C, viene
richiesto un test di tipo sottocutaneo.
5.2.3. Prova di genotossicita'
Necessita' della prova
Se il microrganismo produce esotossine (cfr. punto 2.8), queste
tossine e ogni altro rilevante metabolita pre sente nel terreno di
coltura devono essere sottoposti ad una prova di genotossicita'. Per
queste prove su tossine e metaboliti si dovrebbe utilizzare, se
possibile, la sostanza chimica depurata.
Se dagli studi di base non risulta la formazione di metaboliti
tossici, la ricerca sul microrganismo stesso dipendera' dal giudizio
degli esperti la validita' e pertinenza dei dati di base. Se si
tratta di un virus, si dovra' discutere il rischio di mutagenesi per
inserzione nelle cellule dei mammiferi o il rischio di cancerogenesi.
Scopo della prova
Questi studi sono utili per:
* predire il potenziale genotossico,
* individuare precocemente gli agenti cancerogeni genotossici,
* chiarire il meccanismo d'azione di alcuni agenti cancerogeni.
E' importante che venga adottato un approccio flessibile e che la
scelta di ulteriori test venga effettuata in funzione
dell'interpretazione dei risultati di ogni fase.
Condizioni sperimentali (9)
-----
(9) Poiche' questi metodi di analisi sono stati concepiti per le
sostanze chimiche solubili, e' necessario adattarli ai microrganismi.
La genotossicita' dei microrganismi cellulari sara' studiata, ove
possibile, dopo la rottura delle cellule. Si dovra' giustificare il
metodo impiegato per la preparazione del campione.
La genotossicita' dei virus va studiata su isolati infettivi.
5.2.3.1. Analisi in vitro
Necessita' della prova
Devono essere descritti i risultati dei test di mutagenesi in vitro
(prova batterica di mutazione genica, test di clastogenesi in cellule
di mammiferi e test di mutazione genica in cellule di mammiferi).
5.2.4. Coltura di cellule
Questa operazione deve essere documentata per i microrganismi che si
riproducono all'interno delle cellule, come virus, viroidi o
determinati batteri e protozoi, salvo che le informazioni di cui alle
sezioni 1-3 dimostrino chiaramente che il microrganismo non si
riproduce negli organismi a sangue caldo. Per la coltura cellulare si
useranno cellule o tessuti umani prelevati da organi diversi. La
scelta puo' essere determinata dagli organi bersaglio previsti dopo
l'infezione. In mancanza di colture di cellule o tessuti umani o di
particolari organi, si possono usare colture di cellule e tessuti di
altri mammiferi. Per i virus, una considerazione essenziale e' la
capacita' d'interagire con il genoma umano.
5.2.5. Dati sulla tossicita' e la patogenicita' a breve termine
Scopo della prova
Gli studi relativi alla tossicita' a breve termine mirano a fornire
dati sulla quantita' di microrganismo tollerabile senza effetti
tossici nelle condizioni dello studio. Queste ricerche forniscono
dati utili sui rischi per i manipolatori e gli utilizzatori di
preparati contenenti il microrganismo. In particolare, gli studi di
tossicita' a breve termine forniscono un quadro essenziale delle
eventuali azioni cumulative imputabili al microrganismo e sui rischi
per i lavoratori che possono esservi esposti intensivamente. Da
questi studi si ottengono inoltre utili informazioni per la
programmazione di studi sulla tossicita' cronica.
Gli studi, i dati e le informazioni da fornire e da valutare devono
essere sufficienti per poter individuare gli effetti conseguenti ad
esposizioni ripetute al microrganismo e, in particolare, per
stabilire o indicare:
* il rapporto tra dose ed effetto,
* la tossicita' del microrganismo, incluso, se possibile, il NOAEL
per le tossine,
* se del caso, gli organi bersaglio,
* il decorso e le caratteristiche degli effetti, con indicazioni
complete sui mutamenti comportamentali ed eventuali conclusioni
macropatologiche post mortem,
* gli effetti tossici specifici e le modificazioni patologiche
prodotte,
* se del caso, la persistenza e la reversibilita' di taluni effetti
tossici osservati, dopo sospensione del dosaggio,
* ove possibile, il modello dell'azione tossica, e
* il pericolo relativo associato alle diverse vie di esposizione.
Nell'ambito degli studi sulla tossicita' a breve termine, si deve
valutare il tasso di eliminazione del microrganismo dagli organi
principali.
Si dovranno includere anche ricerche sui parametri di patogenicita' e
d'infettivita'.
Necessita' della prova
Deve essere documentata la tossicita' a breve termine (minimo 28
giorni) del microrganismo.
La scelta delle specie da esaminare deve essere motivata. La scelta
della durata dello studio dipende dai dati su tossicita' acuta e
sulla velocita' di eliminazione del microrganismo.
Per decidere quale via di somministrazione sia da preferirsi, ci si
atterra' al parere degli esperti.
5.2.5.1. Effetti sulla salute conseguenti a esposizioni ripetute per
via inalatoria
I dati concernenti gli effetti sulla salute conseguenti a esposizione
ripetuta per via inalatoria sono ritenuti necessari, in particolare,
per la valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro. L'esposizione
ripetuta potrebbe influire sulla capacita' di eliminazione (per
esempio resistenza) dell'ospite (uomo). Inoltre, ai fini di una
corretta valutazione del rischio, occorre valutare la tossicita' a
seguito di esposizione ripetuta a contaminanti, terreno di coltura,
altri coformulanti e al microrganismo stesso. Si dovra' tenere conto
del fatto che i coformulanti presenti nel prodotto fitosanitario
possono influenzare la tossicita' e l'infettivita' di un
microrganismo.
Necessita' della prova
Occorrono dati sull'infettivita', patogenicita' e tossicita' a breve
termine (per via respiratoria) del microrganismo, salvo se le
informazioni disponibili sono sufficienti a valutare gli effetti
sulla salute umana. Cio' dicasi nel caso in cui sia dimostrato che il
materiale di prova non ha alcuna frazione inalabile e/o che non e'
prevista un'esposizione ripetuta.
5.2.6. Trattamento proposto: pronto soccorso, terapia medica
Devono essere indicate le misure di pronto soccorso in caso di
infezione e in caso di contaminazione oculare.
Devono essere descritti in dettaglio i trattamenti terapeutici da
applicare in caso di ingestione o di contaminazione oculare e/o
cutanea. Devono essere fornite informazioni Š basate sull'esperienza
pratica, se disponibili, o su fondamenti teorici, in caso contrario Š
sull'efficacia di eventuali trattamenti alternativi.
Devono essere fornite informazioni sulla resistenza agli antibiotici.
(FINE DELLA FASE I)
FASE II
5.3. Studi sulla tossicita', patogenicita' ed infettivita' specifiche
In certi casi puo' essere necessario effettuare ricerche
supplementari per chiarire ulteriormente gli effetti sull'uomo.
In particolare, se i risultati di studi precedenti rivelano che il
microrganismo puo' provocare effetti a lungo termine sulla salute, si
dovranno svolgere ricerche sulla tossicita', patogenicita' e
infettivita' croniche, sulla cancerogenesi e sulla tossicita'
riproduttiva. Inoltre, se il microrganismo produce tossine, occorre
effettuare studi cinetici.
Questi studi devono essere progettati singolarmente, sulla base dei
particolari parametri da osservare e degli obiettivi da conseguire.
Prima di eseguire tali studi, il richiedente deve ottenere l'accordo
delle autorita' competenti circa il tipo di studio da eseguire.
5.4. Studi in vivo su cellule somatiche
Necessita' della prova
Se tutti i risultati delle analisi in vitro sono negativi, si devono
effettuare ulteriori prove, prendendo in considerazione altri dati
pertinenti. Queste prove possono essere in vivo o in vitro basate su
un sistema di metabolismo diverso da quello o da quelli
precedentemente considerati.
Se l'esito del test di clastogenesi in vitro e' positivo, deve essere
effettuato un test in vivo su cellule somatiche (analisi della
metafase nel midollo osseo di roditori o test del micronucleo in
roditori).
Se l'esito di almeno uno dei test di mutazione genica in vitro e'
positivo, occorre effettuare un test in vivo della sintesi non
programmata del DNA o un test delle macchie (spot test) sul topo.
5.5. Genotossicita' Š Studi in vivo su cellule germinali
Scopo e condizioni della prova
Cfr. punto 5.4.
Necessita' della prova
Se l'esito di uno studio in vivo su cellule somatiche e' positivo,
puo' essere giustificata una sperimentazione in vivo per determinare
gli effetti sulle cellule germinali. La necessita' o meno di questi
test sara' valutata caso per caso, tenendo conto di altri elementi
rilevanti, tra cui l'uso e l'esposizione prevista. Sarebbero
necessari test idonei per esaminare l'interazione con il DNA (ad
esempio, il saggio dei letali dominanti) con un'eventuale valutazione
quantitativa degli effetti ereditari. Data la loro complessita', si
ammette che gli studi quantitativi siano necessari solo se fortemente
motivati.
(FINE DELLA FASE II)
5.6. Sintesi della tossicita', patogenicita' ed infettivita' nei
mammiferi e valutazione complessiva
Deve essere presentata una sintesi di tutti i dati di cui dal punto
5.1 al punto 5.5, con una loro valutazione particolareggiata e
critica, tenendo conto dei pertinenti criteri e orientamenti
valutativi e decisionali, con particolare riferimento ai rischi,
reali o eventuali, per l'uomo e per gli animali, unitamente ad
indicazioni sulla portata, la qualita' e l'affidabilita' della base
di dati.
Si deve spiegare se l'esposizione dell'uomo o degli animali abbia
possibili implicazioni dal punto di vista della
vaccinazione o del monitoraggio sierologico.
6. RESIDUI IN O SU PRODOTTI TRATTATI, ALIMENTI PER L'UOMO E PER GLI
ANIMALI
Introduzione
i) Le informazioni fornite, congiuntamente a quelle relative ad uno o
piu' preparati contenenti il microrganismo, devono essere sufficienti
per consentire una valutazione dei rischi per l'uomo e/o per gli
animali, derivanti dall'esposizione al microrganismo e ai relativi
residui e metaboliti (tossine) presenti nei o sui vegetali o prodotti
vegetali.
ii) Inoltre, le informazioni fornite devono essere sufficienti per:
* poter decidere se il microrganismo possa essere incluso o meno
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE,
* specificare le opportune condizioni o limitazioni cui assoggettare
l'eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE,
* se del caso, fissare quantita' massime di residui e intervalli
pre-raccolta per proteggere i consumatori nonche' periodi di attesa
per proteggere gli addetti alla manipolazione delle colture e dei
prodotti trattati.
iii) Ai fini della valutazione dei rischi derivanti dai residui, non
sono necessari dati sperimentali sui livelli di esposizione ai
residui se puo' essere dimostrato che il microrganismo e il relativi
metaboliti non sono pericolosi per l'uomo in concentrazioni come
quelle risultanti da un uso autorizzato. Tale dimostrazione puo'
essere suffragata dalla letteratura, dalla sperimentazione empirica o
dalle informazioni di cui alle sezioni 1-3 e alla sezione 5.
6.1. Persistenza e probabilita' di moltiplicazione nelle colture, nei
mangimi e nei prodotti alimentari
Deve essere presentata una stima documentata della
persistenza/competitivita' del microrganismo e dei metaboliti
secondari rilevanti (specialmente tossine) nei o sui vegetali nelle
condizioni ambientali che ricorrono durante e dopo l'uso, tenendo
conto in particolare delle informazioni di cui alla sezione 2.
Inoltre, nella domanda si dovra' dichiarare in che misura e per quale
motivo si ritiene che il microrganismo possa/non possa proliferare
nei o sui vegetali o prodotti vegetali, o durante il processo di
trasformazione delle materie prime.
6.2. Altre informazioni
I consumatori possono rimanere esposti per un certo tempo al
microrganismo in seguito al consumo di prodotti alimentari trattati.
I potenziali effetti sul consumatore devono quindi essere desunti da
studi cronici o semicronici, in modo da poter fissare una soglia
tossicologica (ad es. la DGA) ai fini della gestione del rischio.
6.2.1. Residui non vitali
Un microrganismo non vitale e' un microrganismo non piu' atto a
riprodursi o a trasferire materiale genetico.
Se e' stata constatata la persistenza di quantita' significative di
microrganismi o di metaboliti da essi prodotti, in particolare
tossine, conformemente a quanto indicato nella sezione 2, punti 2.4 e
2.5, sara' necessario disporre di dati sperimentali completi sui
residui, come previsto nell'allegato II, parte A, sezione 6, qualora
le concentrazioni di microrganismi o delle relative tossine nei o sui
prodotti alimentari o mangimi trattati siano prevedibilmente
superiori a quelle che ricorrono in natura o in un diverso stato
fenotipico.
In conformita' con la direttiva 91/414/CEE, la conclusione in merito
alla differenza tra concentrazioni naturali e un'elevata
concentrazione dovuta al trattamento a base di microrganismi deve
essere fondata su dati sperimentali e non su estrapolazioni o calcoli
ricavati da modelli.
Prima di eseguire tali studi, il richiedente deve ottenere l'accordo
delle autorita' competenti circa il tipo di studio da eseguire.
6.2.2. Residui vitali
Se le informazioni di cui al punto 6.1 sembrano rivelare la
persistenza di quantita' significative di microrganismi nei o sui
prodotti trattati, si dovranno analizzare i possibili effetti
sull'uomo e/o sugli animali, tranne nel caso che le informazioni di
cui alla sezione 5 dimostrino che i microrganismi e i loro metaboliti
o i prodotti di degradazione non sono pericolosi per l'uomo in
concentrazioni e in forme come quelle risultanti da un uso
autorizzato.
In conformita' con la direttiva 91/414/CEE, la conclusione in merito
alla differenza tra concentrazioni naturali e un'elevata
concentrazione dovuta al trattamento a base di microrganismi deve
essere fondata su dati sperimentali e non su estrapolazioni o calcoli
ricavati da modelli.
La persistenza di residui vitali richiede particolare attenzione se
dai paragrafi 2.3, 2.5 o dalla sezione 5 e' emersa un'infettivita' o
una patogenicita' nei mammiferi, o se qualsiasi altro elemento induce
a sospettare un rischio per i consumatori o per i lavoratori. In
questo caso, le autorita' competenti possono esigere che vengano
condotti studi analoghi a quelli descritti nella parte A.
Prima di eseguire tali studi, il richiedente deve ottenere l'accordo
delle autorita' competenti circa il tipo di studio da eseguire.
6.3. Sintesi e valutazione del comportamento dei residui sulla base
dei dati di cui ai punti 6.1-6.2
7. DESTINO E COMPORTAMENTO NELL'AMBIENTE
Introduzione
i) Per poter valutare il destino e il comportamento nell'ambiente,
occorrono informazioni sull'origine; le proprieta' e la sopravvivenza
del microrganismo e dei suoi metaboliti residui, nonche' sull'uso che
se ne intende fare.
Di norma si richiedono dati sperimentali, tranne se si puo'
dimostrare che i dati disponibili sono di per se' sufficienti per
realizzare la valutazione in parola. Tale dimostrazione puo' essere
suffragata dalla letteratura, dalla sperimentazione empirica o dalle
informazioni di cui alle sezioni 1-6. Particolare interesse riveste
la funzione del microrganismo nei processi ecologici (cfr. sezione 2,
punto 2.1.2).
ii) Le informazioni fornite, congiuntamente a quelle relative ad uno
o piu' preparati contenenti il microrganismo e ad altri dati
pertinenti, devono essere sufficienti per consentire una valutazione
del destino e del comportamento del microrganismo e delle sue tracce
residue e tossine, ove siano rilevanti per la salute umana e/o per
l'ambiente.
iii) In particolare, le informazioni fornite devono essere
sufficienti per:
* poter decidere se il microrganismo possa essere incluso o meno
nell'allegato I,
* specificare le opportune condizioni o limitazioni cui assoggettare
l'eventuale inclusione nell'allegato II,
* specificare i simboli di rischio, le indicazioni di pericolo e le
frasi relative al rischio e alla sicurezza per la protezione
dell'ambiente, da apporre sull'imballagio (contenitori),
* prevedere la distribuzione, il destino e il comportamento del
microrganismo e dei suoi metaboliti nell'ambiente e i relativi tempi,
* individuare le misure necessarie per ridurre il piu' possibile la
contaminazione dell'ambiente e l'impatto sulle specie non bersaglio.
iv) I metaboliti rilevanti (cioe' che implicano un rischio per la
salute umana e/o per l'ambiente) prodotti dall'organismo esaminato in
determinate condizioni ambientali devono essere caratterizzati. Se il
microrganismo contiene o produce metaboliti rilevanti, potranno
essere necessari i dati indicati nell'allegato II, parte A, punto 7,
a condizione che si verifichino tutte le circostanze seguenti:
* il metabolita rilevante e' stabile all'esterno del microrganismo
(cfr. punto 2.8);
* l'eventuale effetto tossico del metabolita e' indipendente dalla
presenza del microrganismo;
* si presume che il metabolita rilevante sia presente nell'ambiente
in concentrazioni notevolmente superiori a quelle esistenti in
natura.
v) Devono essere prese in considerazione le informazioni disponibili
sui rapporti con i ceppi selvatici esistenti in natura.
vi) Prima di eseguire gli studi di seguito descritti, il richiedente
deve ottenere l'accordo delle autorita' competenti circa la
necessita' di eseguirli e, secondariamente, circa il tipo di studio
da eseguire. Si prenderanno inconsiderazione anche le informazioni
risultanti dalle altre sezioni.
7.1. Persistenza e moltiplicazione
Se del caso, si forniranno opportune informazioni sulla persistenza e
la moltiplicazione del microrganismo in tutti i comparti ambientali,
salvo che si possa dimostrare l'improbabilita' che un particolare
comparto ambientale sia esposto al microrganismo. Particolare
attenzione sara' rivolta:
* alla competitivita' nelle condizioni ambientali che ricorrono
durante e dopo l'uso,
* alla dinamica della popolazione in condizioni climatiche estreme,
quali si possono verificare a livello regionale o stagionale (estati
torride, inverni rigidi, piogge intense), nonche' alle pratiche
agricole applicate dopo l'uso.
Si indicheranno le quantita' stimate del microrganismo durante un
lasso di tempo successivo all'uso del prodotto nelle condizioni
d'impiego raccomandate.
7.1.1. Suolo
Si registreranno i dati sull'attivita' e sulla dinamica della
popolazione in diversi campioni di suolo, coltivato e non,
rappresentativi dei suoli tipici delle vari regioni della Comunita'
in cui il prodotto e' utilizzato o se ne prevede l'uso. Per la scelta
del suolo, la raccolta e la manipolazione dei campioni, ci si
atterra' alle indicazioni che figurano nella parte A, punto 7.1,
Introduzione. Se l'organismo in esame va utilizzato in associazione
con altri materiali (per esempio lana di roccia), questi vanno
inclusi nello spettro analitico.
7.1.2. Acqua
Si registreranno i dati sull'attivita' e sulla dinamica della
popolazione in sistemi idrici e di sedimentazione naturale, alla luce
e al buio.
7.1.3. Aria
In caso di rischio sospetto per gli operatori, i lavoratori o gli
astanti, si raccoglieranno informazioni sulle concentrazioni
nell'aria.
7.2. Mobilita'
Deve essere valutata la possibilita' di diffusione del microrganismo
e dei suoi prodotti di degradazione nei vari comparti ambientali,
salvo se si puo' dimostrare l'improbabilita' che un particolare
comparto ambientale sia esposto al microrganismo. In questo contesto,
rivestono particolare interesse l'uso prescritto (pieno campo o
serra, applicazione al suolo o sulle colture), le fasi del ciclo
vitale, la presenza di vettori, la persistenza e la capacita'
dell'organismo di colonizzare habitat adiacenti.
La diffusione, la persistenza e le probabili distanze di trasporto
richiedono particolare attenzione qualora siano emerse tossicita',
infettivita' o patogenicita', oppure qualsiasi elemento induca a
sospettare un rischio per l'uomo, gli animali o l'ambiente. In questo
caso, le autorita' competenti possono esigere che vengano condotti
studi analoghi a quelli descritti nella parte A. Prima di eseguire
tali studi, il richiedente deve ottenere l'accordo delle autorita'
competenti circa il tipo di studio da eseguire.
8. EFFETTI SUGLI ORGANISMI NON BERSAGLIO
Introduzione
i) Le informazioni sull'identita', le proprieta' biologiche e altre
informazioni, che figurano nelle sezioni da 1 a 3 e 7, costituiscono
la base di valutazione degli effetti sulle specie non bersaglio.
Nella sezione 7 si possono trovare altre informazioni utili sul
destino e sul comportamento nell'ambiente e nella sezione 6 sul
tenore di residui nei vegetali; questi dati, insieme a quelli
concernenti la natura del preparato e le modalita' di impiego,
definiscono le caratteristiche e la portata dell'esposizione
potenziale. I dati di cui alla sezione 5 forniscono preziosi
ragguagli quanto agli effetti sui mammiferi e ai relativi meccanismi.
Di norma si richiedono dati sperimentali, tranne se si puo'
dimostrare che i dati disponibili sono di per se' sufficienti per
valutare gli effetti sugli organismi non bersaglio.
ii) La scelta degli organismi non bersaglio per l'esame degli effetti
ambientali si basera' sull'identita' del microrganismo (compresa la
specificita' dell'ospite, la modalita' d'azione e l'ecologia
dell'organismo). Tali conoscenze dovrebbero consentire di scegliere
gli organismi idonei da esaminare, ad esempio organismi strettamente
affini all'organismo bersaglio.
iii) Le informazioni fornite, insieme con quelle precisate per uno o
piu' preparati contenenti il microrganismo, devono essere sufficienti
per consentire una valutazione dell'impatto sulle specie non
bersaglio (flora e fauna) che potrebbero essere soggette a rischi da
esposizione al microrganismo, se di rilevanza ambientale.
L'impatto puo' risultare da un'esposizione singola, prolungata o
ripetuta e puo' essere reversibile o irreversibile.
iv) Le informazioni fornite relative al microrganismo, insieme con
altre informazioni pertinenti e con quelle fornite per uno o piu'
preparati che lo contengono, dovrebbero essere sufficienti per:
* poter decidere se il microrganismo possa essere incluso o meno
nell'allegato I,
* specificare le opportune condizioni o limitazioni cui assoggettare
l'eventuale inclusione nell'allegato I,
* permettere una valutazione dei rischi a breve e lungo termine per
le specie non bersaglio - popolazioni, comunita' e processi - secondo
i casi,
* classificare il microrganismo secondo il danno biologico,
* specificare le precauzioni occorrenti per la protezione delle
specie non bersaglio, e
* specificare i simboli di rischio, le indicazioni di pericolo e le
frasi pertinenti relative al rischio e alla sicurezza per la
protezione dell'ambiente da indicare sull'imballaggio (contenitori).
v) E' necessario che tutti gli effetti potenzialmente dannosi
scoperti durante le regolari indagini ecologiche siano riportati
nella relazione e che, se richiesto dalle autorita' competenti,
vengano intrapresi e documentati studi supplementari che si
rendessero necessari allo scopo di studiare i probabili meccanismi
implicati e di valutare l'importanza di questi effetti. La relazione
deve riportare tutti i dati e tutte le informazioni di ordine
biologico disponibili e utili per la valutazione del profilo
ecologico del microrganismo.
vi) In tutti gli studi deve essere indicata la dose media realizzata,
espressa in cfu/kg di peso corporeo e in altre unita' adeguate.
vii) Puo' essere necessario effettuare studi separati per i
metaboliti rilevanti (specialmente tossine), qualora questi prodotti
possano rappresentare un rischio rilevante per organismi non
bersaglio e i loro effetti non siano valutabili in base ai risultati
relativi al microrganismo. Prima di eseguire tali studi, il
richiedente deve ottenere l'accordo delle autorita' competente circa
la necessita' di eseguirli e, secondariamente, circa il tipo di
studio da eseguire. Si prenderanno in considerazione le informazioni
risultanti dalle sezioni 5, 6 e 7.
viii) Allo scopo di facilitare la valutazione della significativita'
dei risultati ottenuti, nelle varie prove specificate si dovra'
utilizzare, se possibile, lo stesso ceppo di ciascuna specie
pertinente (o specie della stessa origine registrata).
ix) Non occorre eseguire le prove se si puo' dimostrare che
l'organismo non bersaglio non sara' esposto al microrganismo. Se
viene dimostrato che il microrganismo non ha effetti tossici e non e'
patogeno ne' infettivo per i vegetali o per i vertebrati, si dovra'
esaminare soltanto la reazione ad opportuni organismi non bersaglio.
8.1. Effetti sugli uccelli
Scopo della prova
Devono essere presentate informazioni sulla tossicita',
l'infettivita' e la patogenicita' per gli uccelli.
8.2. Effetti sugli organismi acquatici
Scopo della prova
Devono essere presentate informazioni sulla tossicita',
l'infettivita' e la patogenicita' per gli organismi acquatici.
8.2.1. Effetti sui pesci
Scopo della prova
Devono essere presentate informazioni sulla tossicita',
l'infettivita' e la patogenicita' per i pesci.
8.2.2. Effetti sugli invertebrati di acqua dolce
Scopo della prova
Devono essere presentate informazioni sulla tossicita',
l'infettivita' e la patogenicita' per gli invertebrati di acqua
dolce.
8.2.3. Effetti sulla crescita delle alghe
Scopo della prova
Devono essere presentate informazioni sulla crescita delle alghe, sul
tasso di accrescimento e sulla capacita' di recupero.
8.2.4. Effetti sui vegetali diversi dalle alghe
Scopo della prova
Devono essere presentate informazioni circa gli effetti sui vegetali
diversi dalle alghe.
8.3. Effetti sulle api
Scopo della prova
Devono essere presentate informazioni sulla tossicita',
l'infettivita' e la patogenicita' per le api.
8.4. Effetti su artropodi diversi dalle api
Scopo della prova
Devono essere presentate informazioni sulla tossicita',
l'infettivita' e la patogenicita' per gli artropodi diversi dalle
api. La scelta delle specie da esaminare sara' determinata dall'uso
potenziale del prodotto fitosanitario (per esempio, applicazione
sulle foglie o al suolo). Particolare attenzione deve essere rivolta
agli organismi utilizzati per la lotta biologica e agli organismi che
svolgono un ruolo importante nella difesa integrata contro i
parassiti.
8.5. Effetti sui lombrichi
Scopo della prova
Devono essere presentate informazioni sulla tossicita',
l'infettivita' e la patogenicita' per i lombrichi.
8.6. Effetti su microrganismi non bersagli del terreno
Deve essere documentato l'impatto su microrganismi non bersaglio
rilevanti e sui loro predatori (per esempio protozoi per inoculazione
batterica). Per decidere se siano necessari studi supplementari,
bisognera' ricorrere al parere di esperti. Ai fini di tale decisione,
entreranno in considerazione le informazioni disponibili a titolo
della presente e di altre sezioni, in particolare i dati sulla
specificita' del microrganismo e sull'esposizione prevista. Utili
informazioni potranno essere ricavate anche dalle osservazioni
condotte nell'ambito delle prove di efficacia. Particolare attenzione
sara' rivolta agli organismi utilizzati nella difesa integrata delle
colture.
8.7. Studi supplementari
Ulteriori studi potrebbero vertere sugli effetti acuti esaminati su
altre specie o in altri processi (ad esempio i sistemi fognanti),
oppure su fasi superiori come quella cronica, subletale o
riproduttiva in organismi non bersaglio selezionati.
Prima di eseguire tali studi, il richiedente deve ottenere l'accordo
delle autorita' competenti circa il tipo di studio da eseguire.
9. SINTESI E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
Si dovra' eseguire una sintesi e una valutazione di tutti i dati
relativi all'impatto sull'ambiente, secondo le direttive impartite
dalle autorita' competenti degli Stati membri per quanto riguarda il
formato di tali sintesi e valutazioni. Vi dovra' figurare una
valutazione particolareggiata e critica di tali dati, tenendo conto
dei pertinenti criteri e orientamenti valutativi e decisionali, con
particolare riferimento ai rischi, reali o eventuali, per l'uomo e
per gli animali, unitamente ad indicazioni sulla portata, la qualita'
e l'affidabilita' della base di dati. In particolare, si dovranno
considerare i seguenti aspetti:
* distribuzione e destino nell'ambiente e relativi tempi,
* identificazione di specie e popolazioni non bersaglio a rischio e
portata della loro esposizione potenziale,
* definizione delle precauzioni necessarie per evitare o minimizzare
la contaminazione dell'ambiente e per proteggere le specie non
bersaglio."

ALLEGATO II
L'allegato III della direttiva 91/414/CEE e' modificato come segue:
1) nell'introduzione e' aggiunto il seguente punto 2.6:
"2.6. In deroga a quanto disposto al punto 2.1, per le sostanze
attive costituite da microrganismi o virus, le prove e le analisi
intese ad ottenere dati sulle proprieta' e/o sulla sicurezza per
quanto riguarda aspetti diversi dalla salute umana possono essere
svolte da enti od organismi di laboratorio ufficiali o ufficialmente
riconosciuti che soddisfino almeno i requisiti di cui ai punti 2.2 e
2.3 dell'introduzione dell'allegato III.";
2) il testo della parte B e' sostituito dal seguente:
"PARTE B
Introduzione
i) La presente parte specifica le informazioni da trasmettere ai fini
dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario a base di preparati
di microrganismi, compresi virus.
Il termine iemicrorganismolo quale definito nell'introduzione
dell'allegato II, parte B, si applica anche all'allegato III, parte
B.
ii) Se del caso, i dati devono essere analizzati mediante opportuni
metodi statistici. La relazione deve riportare nei dettagli l'analisi
statistica (ad esempio, per tutti i valori puntuali stimati devono
essere forniti gli intervalli di confidenza, con l'indicazione degli
esatti valori di p, anziche' la semplice affermazione
significativo/non significativo).
iii) In attesa dell'adozione di orientamenti specifici a livello
internazionale, le informazioni richieste saranno ottenute applicando
i disciplinari per le prove approvati dall'autorita' competente
(quali gli orientamenti dell'USEPA(1)); ove del caso, occorre
modificare i disciplinari per le prove descritti nell'allegato II,
parte A, adeguandoli ai microrganismi. Le prove devono comprendere
microrganismi vitali e, ove del caso, non vitali, nonche' un
controllo in bianco.
-----
(1) USEPA Microbial Pesticide Test Guidelines, OPPTS Series 885,
February 1996
iv) Tutte le volte che uno studio implica l'uso di dosi differenti,
la documentazione deve riportare la relazione esistente tra la dose e
gli effetti indesiderati.
v) Per le prove effettuate occorre fornire una descrizione
dettagliata (specifica) del materiale utilizzato e delle impurezze
che esso contiene, conformemente alle disposizioni della sezione 1,
punto 1.4.
vi) Nel caso di nuovi preparati, puo' essere accettata
un'estrapolazione dall'allegato II, parte B, purche' vengano valutati
anche tutti i possibili effetti dei coformulanti e degli altri
componenti, con particolare riguardo alla patogenicita' e
all'infettivita'.
1. IDENTITA' DEL PRODOTTO FITOSANITARIO
Le informazioni fornite, ivi comprese quelle relative al/ai
microrganismo/i, devono essere sufficienti a identificare e a
definire con precisione i preparati. Salvo in caso di indicazione
diversa, le informazioni e i dati in questione sono necessari per
tutti i prodotti fitosanitari, affinche' sia possibile accertare
l'esistenza di fattori che potrebbero alterare le proprieta' del
microrganismo in quanto prodotto fitosanitario rispetto al
microrganismo in quanto tale (che forma oggetto dell'allegato II,
parte B, della direttiva 91/414/CEE).
1.1. Richiedente
Devono essere indicati il nome e l'indirizzo del richiedente
(indirizzo permanente nella Comunita) nonche' il nome, la qualifica,
i numeri di telefono e di fax della persona da contattare.
Inoltre, nei casi in cui il richiedente disponga di un ufficio,
agenzia o rappresentanza nello Stato membro nel quale viene richiesta
l'autorizzazione, devono essere indicati il nome e l'indirizzo
dell'ufficio locale, agenzia o rappresentanza, nonche' il nome, la
qualifica, il numero di telefono e di fax della persona da
contattare.
1.2. Fabbricante del preparato e del microrganismo/dei microrganismi
Devono essere indicati il nome e l'indirizzo del fabbricante del
preparato e di ogni microrganismo in esso contenuto, nonche' il nome
e l'indirizzo di ogni stabilimento nel quale viene fabbricato il
preparato e il microrganismo.
Per ciascun fabbricante deve essere indicato un punto di contatto (di
preferenza un punto di contatto centrale con nome, numero di telefono
e di fax).
Se il microrganismo proviene da un produttore che non ha
precedentemente presentato i dati di cui all'allegato II, parte B,
occorre trasmettere informazioni dettagliate sul nome e la
descrizione della specie, conformemente all'allegato II, parte B,
sezione 1.3, e sulle impurezze, conformemente all'allegato II, parte
B, sezione 1.4.
1.3. Nome commerciale o nome proposto e, se del caso, numero di
codice (sigla sperimentale)
Devono essere indicati tutti i nomi commerciali precedenti, attuali e
proposti, i numeri di codice (sigle sperimentali) del preparato
indicati nel fascicolo, nonche' i nomi e i numeri attuali. Eventuali
differenze devono essere chiaramente precisate. (Il nome commerciale
proposto non deve poter essere confuso con il nome commerciale dei
prodotti fitosanitari gia' autorizzati).
1.4. Dati quantitativi e qualitativi dettagliati sulla composizione
del preparato
i) Ciascun microrganismo per il quale viene richiesta l'inclusione
nell'elenco deve essere identificato e designato con il nome della
specie. Il microrganismo deve essere depositato in una collezione di
colture riconosciuta e dotato di un numero di registrazione. Occorre
indicare il nome scientifico, il gruppo (batteri, virus, ecc.) e
qualsiasi altra denominazione pertinente del microrganismo (ad
esempio il ceppo, il sierotipo). E' inoltre opportuno indicare la
fase di sviluppo del microrganismo (ad esempio spore, micelio) nel
prodotto commercializzato.
ii) Per i preparati devono essere fornite le seguenti informazioni:
* il tenore del microrganismo/dei microrganismi nel prodotto
fitosanitario e il tenore del microrganismo nel materiale utilizzato
per la fabbricazione del prodotto fitosanitario; tali valori
comprendono il tenore massimo, minimo e nominale del materiale attivo
e inattivo,
* il tenore di coformulanti,
* il tenore di altri componenti (quali sottoprodotti, condensati,
terreni di coltura, ecc.) e di microrganismi contaminanti derivanti
dal processo di produzione.
Tali valori devono essere espressi come indicato nell'articolo 6,
paragrafo 2, della direttiva 78/631/CEE per le sostanze chimiche e in
termini adeguati per i microrganismi (numero di unita' attive per
volume o peso o in qualsiasi altro modo pertinente per il
microrganismo considerato).
iii) Ove possibile, i coformulanti devono essere identificati con il
loro nome chimico come indicato nell'allegato I della direttiva
67/548/CEE oppure, se ivi non inclusi, conformemente alle
nomenclature IUPAC e CA. Deve essere indicata la struttura o la
formula di struttura. Per ciascun componente dei coformulanti deve
essere fornito il relativo numero CE (Einecs oppure Elincs) e il
numero CAS, se esistono. Se l'informazione fornita non e' sufficiente
a identificare pienamente un coformulante, deve essere fornita una
spiegazione adeguata. Deve essere indicato altresi', se esiste, il
nome commerciale dei coformulanti.
iv) Deve essere precisata la funzione dei coformulanti:


* adesivante (collante) * profumo
* antischiuma * conservante
* antigelo * propellente
* legante * repellente
* tampone * fitoprotettore
* eccipiente
* deodorante * solvente
* agenti di dispersione * stabilizzante
* colorante * sinergizzante
* emetico * addensante
* emulsionante * umidificante
* fertilizzante * funzione mista (specificare)
* aroma

v) Identificazione di microrganismi contaminanti o di altri
componenti derivanti dal processo di produzione.
I microrganismi contaminanti devono essere identificati come indicato
nell'allegato II, parte B, sezione 1, punto 1.3.
Le sostanze chimiche devono essere identificate come indicato
nell'allegato II, parte A, sezione 1, punto 1.10.
Se le informazioni fornite non bastano a identificare pienamente un
componente, quale un condensato, un terreno di coltura, ecc., e'
necessario fornire dettagli circa la composizione di ciascuno di
questi componenti.
1.5. Stato fisico e natura del preparato
Il tipo e il codice del preparato devono essere specificati secondo
la pubblicazione "Catalogue of pesticide formulation types and
international coding system (GIFAP Technical Monograph n. 2, 1989)".
Se un dato preparato non e' riportato nella suddetta pubblicazione,
e' necessario descrivere dettagliatamente la natura fisica e lo stato
del preparato, nonche' proporre una descrizione adeguata del tipo di
preparato e la sua definizione.
1.6. Funzione
La funzione biologica della sostanza deve essere specificata
scegliendola fra le seguenti:
* battericida,
* fungicida,
* insetticida,
* acaricida,
* molluschicida,
* nematocida,
* erbicida,
* altro (specificare).
2. PROPRIETA' FISICHE, CHIMICHE E TECNICHE DEL PRODOTTO FITOSANITARIO
Deve essere determinata la conformita' dei prodotti fitosanitari, per
i quali viene richiesta l'autorizzazione, alle rispettive specifiche
FAO convenute dal "gruppo di esperti sulle specifiche dei pesticidi"
della "commissione di esperti FAO sulle specifiche dei pesticidi, i
requisiti di registrazione e le norme di applicazione". Eventuali
divergenze dalle specifiche FAO devono essere dettagliate e
giustificate.
2.1. Aspetto (colore, odore)
Deve essere fornita una descrizione dell'eventuale colore e odore,
nonche' dello stato fisico del preparato.
2.2. Stabilita' all'immagazzinamento e conservabilita'
2.2.1. Effetti della luce, della temperatura e dell'umidita' sulle
caratteristiche tecniche del prodotto fitosanitario
i) Deve essere determinata e comunicata la stabilita' fisica e
biologica del preparato alla temperatura di conservazione
raccomandata, comprese informazioni sulla proliferazione dei
microrganismi contaminanti.
Devono essere giustificate le condizioni in cui e' stato eseguito il
test.
ii) Inoltre, nel caso di preparati liquidi, l'effetto delle basse
temperature sulla stabilita' fisica deve essere determinato e
comunicato conformemente ai metodi CIPAC(2) MT 39, MT 48, MT 51 o MT
54, a seconda del caso.
-----
(2) Collaborative International Pesticides Analytical Council.
iii) Deve essere indicata la conservabilita' del preparato alla
temperatura di conservazione raccomandata. Se detta conservabilita'
e' inferiore a due anni, essa deve essere espressa in mesi, fornendo
opportune indicazioni sulla temperatura. Informazioni utili al
riguardo si possono ritrovare nella Monografia GIFAP(3) n. 17.
-----
(3) Associazione internazionale delle associazioni nazionali di
fabbricanti di antiparassitari agricoli.
2.2.2. Altri fattori che influiscono sulla stabilita'
Deve essere studiato l'effetto dell'esposizione all'aria, al
materiale di imballaggio, ecc., sulla stabilita' del prodotto.
2.3. Esplosivita' e proprieta' ossidanti
L'esplosivita' e le proprieta' ossidanti devono essere determinate
come indicato nell'allegato III, parte A, sezione 2, punto 2.2, salvo
se si puo' dimostrare che tali studi non sono tecnicamente o
scientificamente necessari.
2.4. Punto di infiammabilita' ed altre indicazioni
sull'infiammabilita' o autocombustione
Il punto di infiammabilita' e l'infiammabilitia' devono essere
determinati come indicato nell'allegato III, parte A, sezione 2,
punto 2.3, salvo se si puo' dimostrare che tali studi non sono
tecnicamente o scientificamente necessari.
2.5. Acidita', alcalinita' e, se del caso, valore pH
L'acidita', l'alcalinita' e il valore pH devono essere determinati
come indicato nell'allegato III, parte A, sezione 2, punto 2.4, salvo
se si puo' dimostrare che tali studi non sono tecnicamente o
scientificamente necessari.
2.6. Viscosita' e tensione superficiale
La viscosita' e la tensione superficiale devono essere determinate
come indicato nell'allegato III, parte A, sezione 2, punto 2.5, salvo
se si puo' dimostrare che tali studi non sono tecnicamente o
scientificamente necessari.
2.7. Caratteristiche tecniche del preparato fitosanitario
Le caratteristiche tecniche del preparato devono essere specificate
per poter deciderne l'accettabilita'. Eventuali test devono essere
eseguiti a temperature compatibili con la sopravvivenza del
microrganismo.
2.7.1. Bagnabilita'
La bagnabilita' di preparati solidi che devono essere diluiti
(polveri bagnabili e granulati idrodispersibili) dev'essere definita
conformemente al metodo CIPAC MT 53.3.
2.7.2. Schiumosita' persistente
La persistenza della schiumosita' di preparati che devono essere
diluiti in acqua deve essere definita conformemente al metodo CIPAC
MT 47.
2.7.3. Sospensibilita' e stabilita' della sospensione
La sospensibilita' di prodotti dispersibili in acqua (ad esempio
polveri bagnabili, granuli idrodispersibili, sospensioni concentrate)
deve essere definita conformemente ai metodi CIPAC MT 15, MT 161 o MT
168, a seconda dei casi.
La spontaneita' o la dispersibilita' dei prodotti idrodispersibili
(per esempio sospensioni concentrate e granulati idrodispersibili)
deve essere definita conformemente ai metodi CIPAC MT 160 o MT 174 a
seconda dei casi.
2.7.4. Prove di setacciamento a secco e di setacciamento a umido
Per verificare che le polveri idonee alla polverizzazione abbiano
particelle di dimensioni tali da facilitare l'applicazione, una prova
di setacciamento a secco deve essere effettuata con il metodo CIPAC
MT 59.1.
Nel caso di prodotti idrodispersibili, una prova di setacciamento a
umido deve essere eseguita con il metodo
CIPAC MT 59.3 o MT 167, a seconda dei casi.
2.7.5. Distribuzione granulometrica delle particelle (polveri atte a
essere polverizzate e bagnabili, granuli) contenuto di
polvere/frazioni fini (granuli), attrito e friabilita' (granuli)
i) La granulometria delle particelle nel caso di polveri deve essere
definita conformemente al metodo OCSE 110.
L'intervallo nominale delle dimensioni dei granuli per applicazione
diretta deve essere determinato con il metodo CIPAC MT 58.3, quello
dei granuli idrodispersibili con il metodo CIPAC MT 170.
ii) Il contenuto di polvere dei preparati granulari deve essere
definito conformemente al metodo CIPAC MT 171. Qualora sia
pertinente, in considerazione dell'esposizione dell'utilizzatore,
devono essere specificate le dimensioni delle particelle della
polvere, determinate con il metodo OCSE 110.
iii) Le caratteristiche di friabilita' e di attrito dei granuli
devono essere definite conformemente a metodi convenuti a livello
internazionale. Se sono gia' disponibili dei dati, essi devono essere
allegati al metodo impiegato.
2.7.6. Emulsionabilita', riemulsionabilita', stabilita'
dell'emulsione
i) L'emulsionabilita', la stabilita' all'emulsione e la
riemulsionabilita' di preparati che formano emulsioni devono essere
definite conformemente ai metodi CIPAC MT 36 o MT 173, a seconda dei
casi.
ii) La stabilita' di emulsioni diluite e di preparati che sono
emulsioni deve essere definita conformemente ai metodi CIPAC MT 20 o
MT 173.
2.7.7. Fluidita', capacita' di versamento (sciacquabilita) e
capacita' di polverizzazione
i) La fluidita' dei preparati granulari deve essere definita
conformemente al metodo CIPAC MT 172.
ii) La capacita' di versamento (ivi compreso il residuo al
risciacquo) di sospensioni (ad esempio concentrati di sospensioni,
sospensioni-emulsioni) deve essere definita conformemente al metodo
CIPAC MT 148.
iii) La polverizzabilita' di polveri idonee ad essere polverizzate
deve essere definita con il metodo CIPAC MT 34 o con altro metodo
adeguato.
2.8. Compatibilita' fisica, chimica e biologica con altri prodotti,
compresi i prodotti fitosanitari, per i quali si chiede
l'autorizzazione all'uso combinato
2.8.1. Compatibilita' fisica
La compatibilita' fisica di miscele estemporanee raccomandate deve
essere specificata.
2.8.2. Compatibilita' chimica
La compatibilita' chimica di miscele estemporanee raccomandate deve
essere specificata, salvo nei casi in cui dall'esame delle singole
proprieta' dei preparati si possa stabilire con ragionevole certezza
che non vi e' alcuna possibilita' di reazioni. In tali casi la
suddetta informazione puo' giustificare la mancata determinazione
empirica della compatibilita' chimica.
2.8.3. Compatibilita' biologica
La compatibilita' biologica di miscele estemporanee deve essere
specificata. Devono essere descritti gli effetti (ad esempio
antagonismo, effetti fungicidi) sull'attivita' del microrganismo dopo
la miscela con altri microrganismi o con altre sostanze chimiche.
L'eventuale interazione del prodotto fitosanitario con altre sostanze
chimiche da applicare sulle colture nelle condizioni previste di
utilizzazione del preparato dovrebbe essere studiata sulla base dei
dati di efficacia. Ove del caso, si dovrebbero specificare gli
intervalli da osservare tra l'applicazione del pesticida biologico e
di pesticidi chimici, onde evitare una riduzione dell'efficacia.
2.9. Aderenza e distribuzione sui semi
Nel caso di preparati per il trattamento di sementi, occorre studiare
la distribuzione e l'aderenza riportandone i dati ottenuti; per
quanto riguarda la distribuzione, si deve applicare il metodo CIPAC
MT 175.
2.10. Sommario e valutazione dei dati di cui ai punti 2.1-2.9
3. DATI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE
3.1. Campo di impiego previsto
Il campo o i campi di impiego attuali e quelli proposti per i
preparati contenenti il microrganismo devono essere specificati
scegliendoli tra i seguenti:
* uso in campo, segnatamente agricoltura, orticoltura, silvicoltura e
viticoltura,
* colture protette (per esempio in serra),
* aree di svago (parchi pubblici, ecc.),
* diserbante in zone non coltivate,
* giardinaggio domestico,
* piante da interni,
* conservazione di prodotti immagazzinati,
* altro (specificare).
3.2. Meccanismo di azione
Devono essere indicate le modalita' di assorbimento del prodotto (ad
esempio contatto, ingestione, inalazione) e il tipo di azione
antiparassitaria (azione micotossica, micostatica, competizione dei
nutrienti, ecc.).
E' necessario indicare altresi' se il prodotto si trasferisca o meno
nelle piante e, ove di pertinenza, se siffatto trasferimento sia
apoplastico, simplastico o entrambi.
3.3. Dettagli sull'uso previsto
Devono essere forniti dettagli sull'uso previsto, per esempio, tipi
di organismi nocivi da combattere e/o piante o prodotti vegetali da
proteggere.
Dovrebbero essere inoltre specificati gli intervalli tra
l'applicazione del prodotto fitosanitario contenente microrganismi e
pesticidi chimici, o un elenco delle sostanze attive di prodotti
fitosanitari che non devono essere utilizzate insieme al prodotto
fitosanitario contenente microrganismi sulla stessa coltura.
3.4. Dosi di applicazione
Per ogni metodo di applicazione e per ciascun uso, e' necessario
indicare la dose di applicazione per unita' (ha, m2, m3 ) trattata,
esprimendola in g, kg o l nel caso dei preparati e con adeguate
unita' di misura nel caso dei microrganismi.
Le dosi di applicazione devono essere normalmente espresse in g
oppure kg/ha o in kg/m 3 oppure, se del caso, in g o kg/t; per
colture protette e per il giardinaggio domestico le dosi devono
essere espresse in g oppure kg/100 m 2 o in g oppure kg/m 3 .
3.5. Tenore di microrganismo nel materiale usato (ad esempio spray
diluito, esche o semi trattati)
Il tenore di microrganismo va indicato, a seconda del caso, in unita'
attive/ml (CFU/ml) o g o con un'altra unita' di misura appropriata.
3.6. Modalita' di applicazione
Le modalita' d'applicazione che si propongono devono essere descritte
accuratamente, indicando il tipo di apparecchiatura che deve essere
eventualmente usata, nonche' il tipo e il volume di diluente da usare
per unita' di superficie o volume.
3.7. Numero e tempi delle applicazioni nonche' durata della
protezione
Deve essere riferito il numero massimo di applicazione e la loro
durata. Se del caso, vanno indicati altresi' gli stadi di crescita
della coltura o del vegetale da proteggere e gli stadi di sviluppo
degli organismi dannosi. Ove possibile e necessario, occorre
stabilire l'intervallo tra le varie applicazioni, esprimendolo in
giorni.
Deve essere infine precisata la durata della protezione per ciascuna
applicazione nonche' per il numero massimo di applicazioni da
effettuare.
3.8. Periodi di attesa necessari o altre precauzioni per evitare
effetti fitopatogeni sulle colture successive
Se del caso, e' necessario indicare i periodi minimi di attesa
compresi tra l'ultima applicazione e la semina o la piantagione di
colture successive, in modo da evitare effetti fitopatogeni su dette
colture, partendo dalla data di cui alla sezione 6, punto 6.6.
E' necessario indicare le eventuali limitazioni di scelta delle
colture successive.
3.9. Istruzioni proposte per l'uso
E' necessario fornire le proposte di istruzioni per l'uso del
preparato, che dovranno essere stampate su etichette e fogli
illustrativi.
4. ALTRE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FITOSANITARIO
4.1. Imballaggio e compatibilita' del preparato con i materiali
proposti per l'imballaggio
i) L'imballaggio da usare deve essere accuratamente descritto e
specificato, precisando i materiali usati, il sistema di costruzione
(ad esempio estrusione, saldatura, ecc.), la dimensione e la
capacita', le dimensioni dell'apertura, il tipo di chiusura e di
sigillatura. Esso deve essere progettato conformemente ai criteri e
alle linee direttrici specificate nella pubblicazione FAO "Guidelines
for the packaging of Pesticides".
ii) Deve essere specificata l'idoneita' dell'imballaggio, ivi
comprese le chiusure, in termini di solidita', impermeabilita' e
resistenza al normale trasporto e alla manipolazione, determinata
secondo i metodi ADR 3552, 3553, 3560, 3554, 3555, 3556, 3558 o
secondo opportuni metodi ADR per recipienti intermedi di prodotto
sfuso nonche', se e' necessario che le chiusure siano resistenti ad
eventuali manipolazioni da parte di bambini, conformemente alle norme
ISO 8317.
iii) La resistenza del materiale d'imballaggio alle sostanze che esso
contiene deve essere definita conformemente alla monografia GIFAP n.
17.
4.2. Modalita' per la pulizia dell'attrezzatura utilizzata
Devono essere descritte dettagliatamente le procedure di pulitura sia
per l'attrezzatura di applicazione che per gli indumenti di
protezione. Deve essere determinata l'efficacia della procedura di
pulitura, anche mediante bio-test.
4.3. Tempi di rientro, periodi di attesa necessari o altre
precauzioni per salvaguardare l'uomo, il bestiame e l'ambiente
Le informazioni fornite devono essere basate e confermate dai dati
relativi al microrganismo o ai microrganismi, indicati ai punti 7 e
8.
i) Se del caso, e' necessario specificare i relativi intervalli
pre-raccolta, i tempi di rientro o i periodi di immagazzinamento
necessari a ridurre al minimo la presenza di residui nelle o sulle
colture, nei o sui vegetali e loro prodotti oppure in zone o spazi
trattati, allo scopo di proteggere l'uomo o il bestiame, cioe', ad
esempio:
* intervallo pre-raccolta (in giorni) per ciascuna coltura
interessata,
* tempi di rientro (in giorni) per il bestiame nelle aree a pascolo
trattate,
* tempi di rientro (in ore o in giorni) per l'uomo nelle colture,
negli edifici o negli spazi trattati,
* periodo di immagazzinamento (in giorni) per gli alimenti destinati
agli animali,
* periodo di attesa (in giorni), tra l'applicazione e la
manipolazione dei prodotti trattati,
ii) Ove necessario, occorre fornire informazioni, in base ai
risultati di prove, sulle condizioni specifiche agricole,
fitosanitarie o ambientali nelle quali il preparato puo' essere
utilizzato o meno.
4.4. Metodi e precauzioni raccomandati per la manipolazione,
l'immagazzinamento, il trasporto o in caso di incendio
E' necessario indicare i metodi e le precauzioni di manipolazione
(dettagliate) raccomandati per l'immagazzinamento, tanto a livello di
magazzino, quanto a livello di utilizzatori, per il trasporto e in
caso di incendio, fornendo, qualora esistano, dati sui prodotti di
combustione. Devono essere precisati gli eventuali rischi e i metodi
e le procedure necessari per ridurli al minimo. Devono essere
indicate le procedure che evitano o riducono al minimo la produzione
di rifiuti o di residui.
Se del caso, deve essere effettuata una valutazione conforme alla
procedura ISO-TR 9122.
Occorre precisare il tipo e le caratteristiche degli indumenti ed
attrezzature di protezione consigliati. I dati indicati devono essere
sufficienti per valutarne l'adeguatezza e l'efficacia in condizioni
reali di utilizzazione (per esempio in campo o in serra).
4.5. Misure in caso di incidente
E' necessario indicare le procedure dettagliate che devono essere
seguite in caso di incidente, durante il trasporto,
l'immagazzinamento o l'uso del prodotto; tali procedure comprendono:
* il contenimento delle perdite,
* la decontaminazione di superfici, veicoli ed edifici,
* lo smaltimento di imballaggi, sostanze adsorbenti, e altri
materiali danneggiati,
* la protezione degli addetti all'emergenza e degli astanti,
* le misure di primo intervento in caso di incidente.
4.6. Procedure per la distruzione o la decontaminazione del prodotto
fitosanitario e dell'imballaggio
Le procedure per la distruzione e la decontaminazione devono essere
disponibili tanto per quantitativi limitati (a livello di
utilizzatore) quanto per quantitativi piu' ingenti (a livello di
magazzino). Le procedure devono essere coerenti con le vigenti
disposizioni riguardanti lo smaltimento dei rifiuti, anche tossici. I
mezzi di smaltimento proposti non devono avere conseguenze
inaccettabili sull'ambiente ed essere i piu' convenienti e pratici
possibile.
4.6.1. Incenerimento controllato
In molti casi, il metodo preferibile, oppure l'unico possibile, per
eliminare in modo sicuro i prodotti fitosanitari e in particolare i
coformulanti ivi contenuti, i materiali o imballaggi contaminati,
consiste nell'incenerimento controllato effettuato in un inceneritore
autorizzato.
Il richiedente deve fornire istruzioni dettagliate ai fini di uno
smaltimento non pericoloso.
4.6.2. Altri metodi
E' necessario descrivere accuratamente altri metodi per lo
smaltimento di prodotti fitosanitari, imballaggi e materiali
contaminati e fornire dati atti a determinare l'efficacia e la
sicurezza di siffatti metodi.
5. METODI ANALITICI
Introduzione
La presente sezione verte esclusivamente sui metodi analitici
richiesti per il controllo post-registrazione e per la sorveglianza.
Per quanto possibile, e' auspicabile che i prodotti fitosanitari non
contengano contaminanti. Il livello di contaminanti ammissibili va
stabilito dall'autorita' competente sulla base di una valutazione dei
rischi.
Il richiedente deve garantire un controllo permanente della qualita'
sia del processo di produzione che del prodotto. E' necessario
indicare i criteri di qualita' applicabili al prodotto.
Per i metodi analitici impiegati ai fini dell'elaborazione di dati,
in conformita' della presente direttiva, o per altri scopi, il
richiedente deve giustificare il metodo utilizzato; se necessario,
verranno messe a punto apposite istruzioni per questo tipo di metodi,
sulla base degli stessi requisiti prescritti per i metodi impiegati a
fini di controllo post-registrazione e di sorveglianza.
Devono essere fornite descrizioni di metodi comprendenti informazioni
particolareggiate sulle attrezzature e i materiali utilizzati e le
condizioni necessarie. Deve essere segnalata l'applicabilita' di
metodi CIPAC esistenti.
Ove possibile, questi metodi devono essere semplici, economici e
basati sull'impiego di apparecchiature comunemente disponibili.
Ai fini della presente sezione si applicano le seguenti definizioni:
Impurezze
Qualsiasi componente (compresi microrganismi contaminanti e/o
sostanze chimiche) diverso dal microrganismo specificato, derivante
dal processo di fabbricazione o da una degradazione durante la
conservazione.
Impurezze rilevanti
Impurezze, secondo la precedente definizione, che costituiscono
un rischio per la salute umana o animale e/o l'ambiente.
Metaboliti
I metaboliti comprendono prodotti risultanti da reazioni di
degradazione e di biosintesi che avvengono all'interno del
microrganismo o di altri organismi utilizzati per produrre il
microrganismo considerato.
Metaboliti rilevanti
Metaboliti che costituiscono un rischio per la salute umana o
animale e/o per l'ambiente.
Residui
Microrganismi vitali e sostanze elaborate da questi
microrganismi in quantita' significative, che persistono dopo la
scomparsa dei microrganismi e costituiscono un rischio per la salute
umana o animale e/o per l'ambiente.
Devono essere forniti, su richiesta, i seguenti campioni:
i) campioni del preparato;
ii) campioni del microrganismo prodotto;
iii) norme di analisi del microrganismo puro;
iv) norme di analisi dei metaboliti rilevanti e/o di altri componenti
compresi nella definizione di residuo;
v) se disponibili, campioni delle sostanze di riferimento delle
impurezze rilevanti.
5.1. Metodi per l'analisi del preparato
* Devono essere forniti e descritti per intero i metodi per
l'identificazione e la determinazione del tenore del microrganismo
nel preparato. Per i preparati contenenti piu' di un microrganismo,
e' opportuno fornire metodi atti a identificare e a determinare il
contenuto di ciascun microrganismo,
* metodi atti a consentire il controllo regolare del prodotto finale
(preparato), onde dimostrare che esso non contiene microrganismi
diversi da quelli indicati e garantirne l'uniformita',
* metodi per identificare eventuali microrganismi contaminanti nel
preparato,
* metodi per determinare la stabilita' all'immagazzinamento e la
conservabilita' del preparato.
5.2. Metodi per determinare e quantificare i residui
Devono essere presentati metodi analitici per la determinazione dei
residui conformemente all'allegato II, parte B, sezione 4, punto 4.2,
a meno che non si possa dimostrare che sono sufficienti le
informazioni gia' presentate conformemente all'allegato II, parte B,
sezione 4, punto 4.2.
6. DATI DI EFFICACIA
Le disposizioni relative ai dati di efficacia sono state adottate nel
quadro della direttiva 93/71/CEE della Commissione(4).
-----
(4) GU L 221 del 31.8.1993, pag. 27
7. EFFETTI SULLA SALUTE UMANA
Per una corretta valutazione della tossicita', compresa la potenziale
patogenicita' e infettivita' dei preparati, devono essere disponibili
informazioni sufficienti sulla tossicita' acuta, sull'irritazione e
sulla sensibilizzazione del microrganismo. Se possibile, occorre
presentare altre informazioni sul modo dell'azione tossica, sul
profilo tossicologico e su tutti gli altri aspetti tossicologici del
microrganismo. Particolare attenzione va riservata ai coformulanti.
Nell'ambito degli studi tossicologici occorre rilevare tutti i segni
di infezione o di patogenicita' nonche' includere ricerche
sull'eliminazione.
Per quanto riguarda la possibile incidenza delle impurezze e degli
altri componenti sul comportamento tossicologico, e' essenziale che
in ogni studio presentato venga fatta una descrizione
particolareggiata (specifica) del materiale utilizzato. I test devono
essere effettuati utilizzando il prodotto fitosanitario da
autorizzare. In particolare deve essere chiaro che il microrganismo
usato per la fabbricazione del preparato e le condizioni di coltura
del medesimo corrispondono alle informazioni e ai dati presentati in
conformita' dell'allegato II, parte B.
Lo studio del prodotto fitosanitario comprendera' un sistema di prova
articolato in piu' fasi.
7.1. Studi di base sulla tossicita' acuta
Gli studi, i dati e le informazioni da fornire e da valutare devono
essere sufficienti per poter individuare gli effetti di
un'esposizione unica al prodotto fitosanitario e, in particolare, per
stabilire o indicare:
* la tossicita' del prodotto fitosanitario,
* la tossicita' del prodotto fitosanitario in relazione al
microrganismo,
* il decorso e le caratteristiche degli effetti, con dettagli
completi sui mutamenti comportamentali ed eventuali conclusioni
macropatologiche post mortem,
* ove possibile, il modo dell'azione tossica, e
* il rischio relativo inerente alle diverse vie di esposizione.
Sebbene l'interesse principale debba concentrarsi sulla possibilita'
di valutare i livelli di tossicita', i dati ottenuti devono anche
consentire di classificare il prodotto fitosanitario in conformita'
della direttiva 78/631/CEE. I dati ottenuti dai test di tossicita'
acuta sono di particolare utilita' per valutare i possibili rischi
conseguenti ad incidenti.
7.1.1. Tossicita' acuta orale
Necessita' della prova
Deve sempre essere effettuato un test di tossicita' acuta orale, a
meno che il richiedente motivi debitamente, con pieno convincimento
dell'autorita' competente, che puo' essere invocato l'articolo 3,
paragrafo 2, della direttiva 78/631/CEE.
Disciplinare per la prova
Il test deve essere effettuato conformemente al metodo B.1 o B.1 bis
della direttiva 92/69/CEE della Commissione(5).
-----
(5) GU L 383 del 29.12.1992, pag. 113.
7.1.2. Tossicita' acuta per via inalatoria
Scopo della prova
Il test deve condurre a stabilire la tossicita' inalatoria nel ratto
del prodotto fitosanitario.
Necessita' della prova
Il test deve essere effettuato se il prodotto fitosantario:
* e' utilizzato con apparecchiature di nebulizzazione,
* e' un aerosol,
* e' una polvere contenente una considerevole percentuale di
particelle di diametro < 50 micron (> 1 % in peso),
* deve essere applicato da aeromobili, nel caso in cui l'esposizione
per via inalatoria e' rilevante,
* viene utilizzato in modo tale da produrre una considerevole
percentuale di particelle o goccioline di diametro < 50 micron (> 1 %
in peso),
* contiene oltre il 10 % di componenti volatili.
Disciplinare per la prova
Il test deve essere effettuato conformemente al metodo B.2 della
direttiva 92/69/CEE della Commissione.
7.1.3. Tossicita' cutanea acuta
Necessita' della prova
Deve sempre essere effettuato un test di tossicita' cutanea acuta, a
meno che il richiedente motivi debitamente, con pieno convincimento
dell'autorita' competente, che puo' essere invocato l'articolo 3,
paragrafo 2, della direttiva 78/631/CEE.
Disciplinare per la prova
Il test deve essere effettuato conformemente al metodo B.3 della
direttiva 92/69/CEE.
7.2. Studi complementari sulla tossicita' acuta
7.2.1. Irritazione cutanea
Scopo della prova
Il test deve condurre a stabilire l'irritabilita' cutanea del
prodotto fitosanitario e l'eventuale reversibilita' degli effetti
osservati.
Necessita' della prova
L'irritabilita' cutanea del prodotto fitosanitario deve essere sempre
determinata, salvo se si vi e' motivo di ritenere che i coformulanti
non producono irritazione cutanea o se il microrganismo non e'
risultato essere irritante per la pelle, o tranne nei casi in cui e'
probabile, come indicato nel disciplinare per le prove, che si
possano escludere gravi effetti sulla pelle.
Disciplinare per la prova
Il test deve essere effettuato conformemente al metodo B.4 della
direttiva 92/69/CEE.
7.2.2. Irritazione oculare
Scopo della prova
Il test deve poter stabilire l'irritabilita' oculare del prodotto
fitosanitario e l'eventuale reversibilita' degli effetti osservati.
Necessita' della prova
L'irritabilita' oculare del prodotto fitosanitario deve essere
determinata se si sospetta che i coformulanti producano irritazione
oculare, salvo nel caso in cui il microrganismo sia irritante per gli
occhi o qualora risulti probabile, come indicato nel disciplinare
della prova, che possano prodursi gravi effetti sugli occhi.
Disciplinare per la prova
Il test di irritabilita' oculare deve essere effettuato conformemente
al metodo B.5 della direttiva 92/69/CEE.
7.2.3. Sensibilizzazione cutanea
Scopo della prova
Il test deve fornire dati sufficienti per poter valutare il
potenziale del prodotto fitosanitario a provocare reazioni di
senbisibilizzazione cutanea.
Necessita' della prova
Il test deve essere effettuato se si sospetta che i coformulanti
abbiano proprieta' di sensibilizzazione cutanea, tranne qualora il/i
microrganismo/i o i coformulanti abbiano notoriamente tali
proprieta'.
Disciplinare per la prova
Il test deve essere effettuato conformemente al metodo B.6 della
direttiva 92/69/CEE.
7.3. Dati sull'esposizione
I rischi per le persone che vengono a contatto con prodotti
fitosanitari (operatori, astanti, lavoratori) dipendono dalle
proprieta' fisiche, chimiche e tossicologiche del prodotto
utilizzato, nonche' dal tipo di prodotto (diluito/ non diluito), dal
tipo di formulazione, dalla via di assorbimento, dal grado e dalla
durata dell'esposizione. E' necessario ottenere e riferire dati ed
informazioni sufficienti per poter valutare il grado dell'esposizione
probabile al prodotto fitosanitario nelle condizioni d'uso proposte.
Se le informazioni riguardanti il microrganismo comunicate in
conformita' dell'allegato II, parte B, sezione 5, o le informazioni
relative al preparato comunicate in conformita' dell'allegato III,
parte B, rivelano particolari rischi di assorbimento dermico, sono
necessari altri dati riguardanti l'assorbimento dermico.
Devono essere presentati i risultati dei controlli relativi
all'esposizione durante la fabbricazione o l'uso del prodotto.
Le suddette informazioni devono costituire la base per poter
stabilire le opportune misure di protezione, incluse le adeguate
attrezzature di protezione personale che devono essere utilizzate
dagli operatori e dagli addetti e specificate sull'etichetta.
7.4. Dati tossicologici disponibili relativi alle sostanze non attive
Se disponibili, devono essere fornite, per ogni coformulante, una
copia della notifica e una copia della scheda dei dati di sicurezza
presentate nel quadro della direttiva 1999/45/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e della direttiva 91/155/CEE della
Commissione(6), del 5 marzo 1991, che definisce e fissa, in
applicazione dell'articolo 10 della