IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al
personale navigante marittimo e dell'aviazione civile ed in
particolare gli articoli 6 e 12, concernenti l'esercizio di tale
attivita' tramite rapporti convenzionali;
Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, il quale stabilisce che i rapporti con il
personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono
disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la
parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio 1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, con il
quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e
delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia
assicurate al personale di cui sopra;
Visti i decreti del Ministro della sanita' n. 576 del 22 giugno
1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1988,
n. 582 del 31 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n.
46 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994, n. 227 del 29
maggio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 L alla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 1998, con i quali e' stata
adottata, per i trienni 1986-1988, 1989-1991 e 1995-1997, la
disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della
sanita' ed i medici, specialisti e generici, operanti presso gli
ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria al personale
navigante;
Atteso che la disciplina, in relazione anche ai compiti svolti dai
medici ambulatoriali, e' necessariamente correlata, per la parte
compatibile, agli istituti normativi ed economici dell'accordo
collettivo nazionale per i medici ambulatoriali operanti nelle
strutture del Servizio sanitario nazionale;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 2000, n. 271 e' stato reso esecutivo l'accordo collettivo
nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici
specialisti ambulatoriali interni del Servizio sanitario nazionale
per il triennio 1 gennaio 1998-31 dicembre 2000;
Ritenuto, pertanto, di adeguare, per la parte compatibile, la
disciplina di cui al decreto ministeriale n. 227 del 1998, tuttora
applicata in regime di prorogatio, al predetto accordo collettivo
nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 271
del 2000;
Considerato che in data 26 luglio 2001 e' stata raggiunta, al
riguardo, una intesa con il Sindacato unitario medici ambulatoriali
italiani (SUMAI) e con il Sindacato medici servizio assistenza
sanitaria naviganti (SNAMESASN) di Napoli e Genova sulla disciplina
dei rapporti tra il Ministero della salute ed i medici ambulatoriali,
specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente
gestiti dal Ministero stesso per l'assistenza sanitaria al personale
navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
Ritenuto di disciplinare i rapporti in questione per il triennio
1998-2000 in conformita' alla predetta intesa;
Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina dei
rapporti convenzionali relativi agli anni 1998, 1999 e 2000 comporta
un presumibile maggior onere complessivo di euro 459.646,00;
Visto l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18
novembre 1988, n. 566, per il quale gli uffici competenti per il
Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti del Ministero della
sanita' sono tenuti ad effettuare le visite mediche iniziali e
periodiche per l'accertamento della idoneita' psicofisica al volo
agli aspiranti al conseguimento ed ai titolari di licenze ed
attestati aeronautici;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio
del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 ottobre 2001
e 21 gennaio 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
nota n. 1.1.4/31890/4.53.1 dell'8 aprile 2002;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute ed i medici
ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori a
gestione diretta per l'assistenza sanitaria e medico legale al
personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il
triennio 1998-2000, sottoscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, dell'articolo
48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 18, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, riportato
nel testo allegato, vistato dal proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 23 luglio 2002
Il Ministro: Sirchia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 139
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente
"Istituzione del Servizio sanitario nazionale". Per
completezza d'informazione, si riporta il testo dell'art.
37, comma 3:
"3. Entro il termine di cui al primo comma il Governo
e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro della
sanita', di concerto con i Ministri della marina
mercantile, dei trasporti e degli affari esteri, un decreto
avente valore di legge ordinaria per disciplinare
l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale
navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i
principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi
indicati nella presente legge, tenuto conto delle
condizioni specifiche di detto personale".
- Si trascrive il testo degli articoli 6 e 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620, con il quale e' stato previsto che il Ministero della
sanita' puo' avvalersi del personale sanitario a rapporto
convenzionale:
"Art. 6 (Assistenza nel territorio italiano). - Le
unita' sanitarie locali provvedono ad erogare al personale
navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art.
3, ed ai loro familiari aventi diritto le prestazioni
sanitarie di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti
ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il personale ha diritto di accedere ai presidi e
servizi di assistenza di qualsiasi unita' sanitaria locale
nel cui territorio si trovi per ragioni di servizi.
Gli uffici di sanita' marittima ed aerea del Ministero
della sanita' provvedono:
a) alle visite di prima iscrizione nelle matricole
della gente di mare e dell'aria, avvalendosi dell'Istituto
di medicina legale dell'aeronautica militare per gli
accertamenti a carico degli aeronaviganti;
b) alle visite preventive di imbarco ed alle visite
periodiche di idoneita' del personale previste dalla
vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea,
nonche' alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo
restando quanto indicato al punto a) per gli aeronaviganti;
c) alle visite di controllo dei familiari imbarcati
in base a contratto di cui all'art. 9.
Gli uffici svolgono direttamente le funzioni
medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre
prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive
ministeriali, emanate sentito il comitato di cui all'art.
11, anche dei presidi e dei servizi delle unita' sanitarie
locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti
per territorio, nonche', ove occorra e in base ad apposite
convenzioni, di strutture pubbliche o private e di
personale sanitario a rapporto convenzionale.
Gli uffici provvedono altresi' agli interventi di
igiene e profilassi di propria competenza e collaborano con
gli organi competenti in materia di prevenzione delle
malattie e degli infortuni professionali negli impianti a
terra ed a bordo dei natanti e degli aeromobili italiani e,
compatibilmente con le norme internazionali, negli impianti
e sui mezzi delle imprese straniere che impiegano personale
italiano.
Il Ministro della sanita' con proprio decreto, di
concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile
e dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
disciplina i rapporti finanziari conseguenti alle
prestazioni sanitarie erogate dalle USL.
Il Ministero della sanita' coordina l'attivita' dei
servizi, di intesa, per quanto occorra, con i Ministeri
della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri
e della difesa, nonche' con le regioni nel cui territorio i
servizi stessi hanno sede. Entro la scadenza indicata nel
terzo comma dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, il Ministro della sanita', di intesa con i Ministri
della marina mercantile e dei trasporti e sentito il
comitato di rappresentanza degli assistiti previsto dal
successivo art. 11, verifica la situazione dell'assistenza
al personale navigante, al fine di formulare, in sede di
piano sanitario nazionale, opportune proposte in ordine
agli uffici, alla delimitazione delle circoscrizioni ed
alla dotazione di mezzi e di personale.
Con la procedura di cui all'art. 5 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, sono emanati gli indirizzi per la
disciplina dei rapporti fra gli uffici sanitari di porto e
aeroporto e le unita' sanitarie locali, competenti per
territorio, e per la definizione di modalita' di erogazione
delle prestazioni atte a garantire, in considerazione della
particolare condizione dei lavoratori interessati, una
assistenza efficace e tempestiva".
"Art. 12 (Attribuzione dei beni e del personale delle
soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime). - I
beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle
soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime
necessari per i servizi sanitari di cui al terzo e quarto
comma dell'art. 6, sono trasferiti dal 1 gennaio 1981 al
patrimonio dello Stato, con vincolo di destinazione agli
uffici sanitari di porto ed aereoporto, mediante decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della
sanita' e delle finanze. I restanti beni e attrezzature
sono trasferiti con lo stesso decreto al patrimonio del
comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione
alle unita' sanitarie locali.
Entro la data di cui al primo comma i commissari
liquidatori delle soppresse gestioni sanitarie delle casse
marittime dispongono, sulla base di contingenti determinati
dal Ministero della sanita' d'intesa con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale,
l'assegnazione del personale amministrativo e sanitario
delle gestioni stesse presso gli uffici portuali ed
aeroportuali del Ministero della sanita' o presso le unita'
sanitarie locali.
Ai fini dell'inquadramento del personale assegnato al
Ministero della sanita' si applicano le norme dell'art. 24
del decreto-legge 30 dicembre 1969, n. 663, convertito
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1981, i vigenti rapporti
convenzionali tra le soppresse gestioni sanitarie delle
casse marittime e i medici fiduciari generici, medici
ambulatoriali generici e specialisti nonche' con gli
specialisti convenzionati esterni sono trasferiti al
Ministero della sanita' o alle unita' sanitarie locali
competenti per territorio in relazione alle rispettive
esigenze di erogazione delle prestazioni disciplinate dal
presente decreto.
- Si trascrive il testo dell'art. 18, comma 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante:
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517":
"7. Restano salve le norme previste dai decreti del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618
e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni
del presente decreto da effettuarsi con decreto del
Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del
tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con
il personale sanitario per l'assistenza al personale
navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in
conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di
cui all'art. 8. A decorrere dal 1 gennaio 1995 le entrate e
le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai
regolamenti della Comunita' europea e alle convenzioni
bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le
regioni, ai bilanci delle unita' sanitarie locali di
residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari
sono definiti in sede di ripartizione del fondo sanitario
nazionale".
- Si riporta, per completezza d'informazione, il testo
dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1988, n. 566, concernente: "Approvazione del
regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni
aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice della
navigazione, cosi' come modificato dall'art. 3 della legge
13 maggio 1983, n. 213":
"Art. 27 (Visite mediche). - 1. Gli aspiranti al
conseguimento ed i titolari di licenze ed attestati
aeronautici devono sottoporsi a visita medica tendente ad
accertare la loro idoneita' psicofisica, o la persistenza
di tale idoneita'. La visita e' effettuata presso uno degli
uffici di sanita' marittima ed aerea del Ministero della
sanita' - Servizio assistenza sanitaria al personale
navigante - o presso uno degli istituti medico legali
dell'Aeronautica militare o presso altri qualificati organi
sanitari, autorizzati dal Ministro della sanita', di
concerto con il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro
della difesa.
2. Gli aspiranti al conseguimento ed i titolari di
licenze od attestati devono fornire ogni informazione
sanitaria utile ai fini dell'emissione del giudizio di
idoneita' psicofisica.
3. Gli organi sanitari possono assumere ogni altra
informazione sanitaria ritenuta utile ai fini
dell'emissione del predetto giudizio, a prescindere dai
dati forniti dall'interessato, purche' questi vi
acconsenta.
4. Gli esami medici devono essere condotti in
conformita' ai requisiti psicofisici fissati
dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale
(OACI) ed approvati con decreto del Ministro dei trasporti
di concerto con quello della Sanita', sentito il Ministro
della difesa.".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 620/1980 vedi nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 48 della legge n. 833/1978 e' il
seguente:
"Art. 48 (Personale a rapporto
convenzionale). - L'uniformita' del trattamento economico e
normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale
e' garantita sull'intero territorio nazionale da
convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi
agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo,
le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria.
La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per
la stipula degli accordi anzidetti e' costituita
rispettivamente: dai Ministri della sanita', del lavoro e
della previdenza sociale e del tesoro; da cinque
rappresentanti designati dalle regioni attraverso la
commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge
16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati
dall'ANCI.
L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I
competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla
pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti
atti deliberativi.
Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma
devono prevedere:
1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la
medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al
fine di determinare il numero dei medici generici e dei
pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni
unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera
scelta del medico per ogni cittadino;
2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi
unici per i medici generici, per i pediatri, per gli
specialisti, convenzionati esterni e per gli specialisti e
generici ambulatoriali;
3) l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai
medici con rapporto di impiego continuativo a tempo
definito;
4) la disciplina delle incompatibilita' e delle
limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre
attivita' mediche, al fine di favorire la migliore
distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle
prestazioni;
5) il numero massimo degli assistiti per ciascun
medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di
fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali
specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri
impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli
obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero
degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della
libera professione nei confronti dei propri convenzionati;
le attivita' libero-professionali incompatibili con gli
impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in
aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di
servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in
relazione a particolari situazioni locali e per un tempo
determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla
unita' sanitaria locale;
6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di
cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto
di interesse con case di cura private e industrie
farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di
lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto
4);
7) la differenziazione del trattamento economico a
seconda della quantita' e qualita' del lavoro prestato in
relazione alle funzioni esercitate nei settori della
prevenzione cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal
fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici
generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso
globale annuo per assistito: e, per gli specialisti e
generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati
alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al
tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli
ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera
scelta potranno essere previste nell'interesse
dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
8) le forme di controllo sull'attivita' dei medici
convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte
dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le
conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto
convenzionale e il procedimento per la loro irrogazione,
salvaguardando il principio della contestazione degli
addebiti e fissando la composizione di commissioni
paritetiche di disciplina;
9) le forme di incentivazione in favore dei medici
convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate,
anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione
territoriale dei medici;
10) le modalita' per assicurare l'aggiornamento
obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
11) le modalita' per assicurare la continuita'
dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico
tenuto alla prestazione;
12) le forme di collaborazione fra i medici, il
lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture
sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di
prevenzione e di educazione sanitaria;
13) la collaborazione dei medici per la parte di loro
competenza, alla compilazione di libretti sanitari
personali di rischio.
I criteri di cui al comma precedente, in quanto
applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre
categorie non mediche di operatori professionali, da
stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma
del presente articolo.
Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si
estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni
specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti
da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte
delle unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui
all'art. 28.
E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere
integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o
sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali.
Resta la facolta' degli organi di gestione delle unita'
sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini
religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive
strutture.
E' altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli
appartenenti alle categorie di cui al presente articolo.
Gli atti adottati in contrasto con la presente norma
comportano la responsabilita' personale degli
amministratori.
Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i
collegi professionali, nel corso delle trattative per la
stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le
rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e
limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli
adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni
uniche.
Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare
esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle
convenzioni uniche. Sono altresi' tenuti a valutare sotto
il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli
albi professionali che si siano resi inadempienti agli
obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni
applicabili a norma di convenzione.
In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui
al comma precedente, la regione interessata provvede a
farne denuncia al Ministro della sanita' e a darne
informazione contemporaneamente alla competente federazione
nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanita', sentita
la suddetta federazione, provvede alla nomina di un
commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo
professionale della provincia, per il compimento degli atti
di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema
previdenziale relativo alle categorie professionistiche
convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo
prevedono la determinazione della misura dei contributi
previdenziali e le modalita' del loro versamento a favore
dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976,
pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del
28 ottobre 1976, n. 289.".
- Per il testo dell'art. 18, comma 7 del decreto
legislativo n. 502/1992 vedi nelle note alle premesse.
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL
MINISTERO DELLA SALUTE ED I MEDICI AMBULATORIALI, SPECIALISTI E
GENERICI, OPERANTI NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL
MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO LEGALE
AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente accordo collettivo nazionale, ai sensi dell'articolo
18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 e successive
modificazioni, regola i rapporti tra il Ministero della salute e i
medici specialisti e generici che operano negli ambulatori
direttamente gestiti dagli uffici competenti della Direzione generale
delle prestazioni sanitarie e medico legali (di seguito denominati
uffici SASN).
I relativi rapporti, a decorrere dal 1 gennaio 1998 sono regolati,
per la parte compatibile, dalla normativa e dagli istituti economici
di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti
ambulatoriali operanti nelle strutture pubbliche del Servizio
sanitario nazionale, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 2000, n. 271, ai sensi dell'articolo 8, comma 8,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come
modificato dai decreti legislativi 7 dicembre 1993, n. 517 e 19
giugno 1999, n. 229 e dell'articolo 48, comma 8, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, con le modificazioni, integrazioni e
adattamenti, di cui agli articoli che seguono, resi necessari dalle
peculiari esigenze del Ministero della salute ai fini dell'erogazione
delle prestazioni ambulatoriali specialistiche, generiche e di
medicina legale, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione
civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402,
convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, del decreto
ministeriale 22 febbraio 1984, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435.
2. I medici specialisti e generici convenzionati, ai quali e'
comunque riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale,
si attengono alle direttive ministeriali compatibili con il presente
regolamento, emanato per assicurare un'assistenza efficace e
tempestiva ed il regolare funzionamento degli ambulatori; essi, sotto
il profilo funzionale, dipendono dal medico territorialmente
responsabile del presidio ambulatoriale ove operano.
3. Ai medici generici ambulatoriali si estendono, in quanto
applicabili, le norme previste per i medici specialisti ambulatoriali
di cui al capo I, salvo quanto disposto negli articoli del capo II
che seguono.
4. Il presente regolamento disciplina i rapporti dei medici
ambulatoriali convenzionati per il periodo 1 gennaio 1998-31 dicembre
2000.
Capo I
Medici specialisti ambulatoriali
Art. 2.
Conferimento dell'incarico
1. Il Ministero della salute - ufficio SASN competente, qualora si
determini la necessita' di attribuire un incarico di medico
specialista ambulatoriale, trasmette alla Direzione generale delle
prestazioni sanitarie e medico legali la domanda o le domande
presentate dai medici interessati al conferimento dell'incarico
esprimendo, per ciascuna di esse, un sintetico giudizio complessivo
sull'idoneita' o meno del medico a ricoprire l'incarico da conferire
ed indicando il medico ritenuto piu' idoneo a ricoprire l'incarico
sulla base dei criteri generali determinati con decreto ministeriale
21 giugno 1993 di seguito nell'ordine elencati:
a) attivita' svolta come medico specialista presso uno degli
ambulatori a diretta gestione di un ufficio SASN, con riferimento
anche alla durata del servizio prestato;
b) attivita' svolta come medico specialista supplente presso uno
degli ambulatori di cui al punto precedente;
c) attivita' medica svolta presso strutture sanitarie
universitarie;
d) attivita' medica svolta presso strutture pubbliche;
e) attivita' svolta in qualita' di medico fiduciario incaricato
dell'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante;
f) iscrizione nella graduatoria provinciale di cui all'articolo 8
dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
271 del 2000;
g) voto di laurea;
h) voto di specializzazione;
i) anzianita' di iscrizione nell'albo professionale.
2. Il direttore della suindicata Direzione generale, se ritiene
idonea, ai fini della scelta da operare, l'indicazione del competente
ufficio SASN, autorizza il conferimento dell'incarico a tempo
determinato, per la durata di tre mesi, al medico come sopra
individuato.
3. L'incarico e' conferito dall'ufficio SASN competente mediante
lettera in duplice copia delle quali una deve essere restituita dallo
specialista con la dichiarazione di accettazione della presente
normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per
l'esecuzione delle prestazioni professionali.
Il suindicato ufficio da' comunicazione al comitato competente per
territorio di cui all'articolo 11 dell'accordo approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000,
dell'avvenuto conferimento dell'incarico al medico come sopra
nominato.
4. La mancata restituzione, entro quindici giorni dalla data di
ricezione risultante sull'avviso di ricevimento, di una delle due
copie della lettera di incarico sottoscritta per accettazione
equivale a non accettazione dell'incarico stesso.
5. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento
dell'incarico, il medico deve rilasciare, a pena di decadenza,
apposita dichiarazione, da rendere ai sensi dell'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed
integrazioni attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilita'
di cui al successivo articolo 3 del presente regolamento.
6. Durante il periodo di prova allo specialista compete lo stesso
trattamento economico previsto per lo specialista confermato
nell'incarico.
7. Allo scadere del terzo mese, ove da parte del Ministero della
salute a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non venga
notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si
intende conferito a tempo indeterminato.
8. La mancata conferma o la trasformazione dell'incarico a tempo
indeterminato e' comunicata tempestivamente al competente comitato di
cui all'articolo 11 dell'accordo emanato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 271 del 2000.
9. Contro il provvedimento di mancata conferma, l'interessato puo'
produrre istanza di riesame al Ministero della salute - Direzione
generale delle prestazioni sanitarie e medico legali, entro quindici
giorni dalla relativa comunicazione.
10. L'istanza di riesame non ha effetto sospensivo del
provvedimento.
11. La suddetta Direzione generale emette provvedimento definitivo
entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone
comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare
il provvedimento stesso all'interessato e a informare il comitato di
cui all'articolo 11 dell'accordo emanato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 271 del 2000.
12. In caso d'accoglimento dell'istanza il Ministero della salute
risolve, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato
nel frattempo con altro specialista e sottoposto alla condizione
risolutiva del mancato accoglimento dell'istanza di riesame dello
specialista sostituito.
13. In caso di urgenza il Ministero della salute puo' conferire
incarichi provvisori comunque non superiori a tre mesi e non
rinnovabili in attesa che si definisca la procedura di cui ai commi
precedenti.
Art. 3.
Incompatibilita'
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 2 dell'accordo
emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000
l'incarico non puo' essere conferito al sanitario che svolga
attivita' di medico fiduciario convenzionato con il Ministero della
salute.
Art. 4.
Massimale orario
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 dell'accordo
emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000
ed ai fini della determinazione dell'orario massimo settimanale,
l'attivita' dello specialista svolta negli ambulatori degli uffici
SASN si cumula con quella svolta dallo specialista medesimo in
ambulatori di enti pubblici che adottino il predetto accordo e con
l'attivita', di cui agli incarichi a tempo determinato, conferiti ai
sensi della norma finale n. 9 e disciplinati dal protocollo
aggiuntivo (allegato n. 1) al decreto del Presidente della Repubblica
n. 271 del 2000.
Art. 5.
Riduzione o soppressione dell'orario
Revoca dell'incarico
1. Per mutate esigenze di servizio, qualora non sia possibile
applicare l'istituto della mobilita', di cui al successivo articolo
9, il Ministero della salute, puo' far luogo alla riduzione
dell'orario di attivita' del medico o alla revoca dell'incarico,
dandone comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento con preavviso di almeno un mese, nonche' al
comitato di cui all'articolo 11 dell'accordo emanato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.
2. Contro i provvedimenti di riduzione di orario o revoca
dell'incarico e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al
Ministero della salute - Direzione generale delle prestazioni
sanitarie e medico-legali entro il termine perentorio di giorni
quindici dal ricevimento della comunicazione scritta.
3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.
4. La suddetta Direzione generale, sentita la commissione di cui
all'articolo 32 del capo II, emette provvedimento definitivo entro
trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone
comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare
il provvedimento stesso all'interessato e a informare il comitato di
cui all'articolo 11 dell'accordo emanato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 271 del 2000.
Art. 6.
Cessazione e sospensione dell'incarico
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 6, 7 e dalla norma
transitoria n. 6 dell'accordo emanato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 271 del 2000, nel caso previsto dal comma 1,
lettera c) dell'articolo 7 del succitato decreto del Presidente della
Repubblica, la riammissione in servizio dello specialista deve essere
disposta dalla Direzione generale delle prestazioni sanitarie e
medico legali del Ministero della salute, sentita la commissione di
cui al successivo articolo 32 del presente regolamento, entro trenta
giorni dalla ricezione della richiesta di riammissione.
Art. 7.
Doveri e compiti dello specialista
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 dell'accordo
emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000
lo specialista, per la parte di competenza, deve:
a) annotare i dati diagnostici e terapeutici sull'appendice al
libretto sanitario dell'assistito;
b) contribuire alla formulazione del giudizio medico-legale circa
l'idoneita' al lavoro;
c) svolgere attivita' di collaborazione ad interventi di
carattere epidemiologico;
d) prescrivere le specialita' ed i prodotti galenici;
e) recarsi in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in
porto o in rada, per visitare ed eventualmente accompagnare in
ospedale assistiti ammalati nei casi in cui le condizioni
fisiopatologiche degli stessi lo richiedano;
f) inoltrare all'ufficio SASN competente per territorio, entro il
15 febbraio di ciascun anno, una dichiarazione sul modello
predisposto dal Ministero della salute dalla quale risultino tutti
gli incarichi, le attivita' e le situazioni in atto comunque
influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed
economici previsti dal presente contratto, con l'impegno a comunicare
tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in
corso d'anno;
g) effettuare le visite mediche di 1a, 2a e 3a classe di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, per
l'accertamento iniziale o periodico dell'idoneita' al volo dei
richiedenti licenze o attestati aeronautici e rilasciare le relative
certificazioni.
Art. 8.
Provvedimenti disciplinari
1. In caso di inosservanza degli obblighi convenzionali il
Ministero della salute - Direzione generale delle prestazioni
sanitarie e medico-legali, adotta, sentito l'interessato, uno dei
provvedimenti di cui all'articolo 14 dell'accordo emanato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.
2. Avverso la decisione e' ammesso ricorso da parte
dell'interessato, da presentarsi entro quindici giorni dalla data
della relativa comunicazione, alla suindicata Direzione generale del
Ministero della salute, la quale, sentita la commissione di cui
all'articolo 32 del presente regolamento, decide in via definitiva
entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, notificando il
relativo provvedimento al ricorrente.
3. L'esito del procedimento disciplinare e' comunicato al comitato
di cui all'articolo 11 della convenzione approvata con decreto del
Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, nonche' all'ordine dei
medici territorialmente competente per i provvedimenti o iniziative
di competenza.
Art. 9.
M o b i l i t a'
1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il
Ministero della salute - ufficio SASN competente, ha la facolta' di
avvalersi dell'istituto della mobilita' previsto dall'articolo 4
dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n.
271 del 2000 anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione
dell'orario di attivita' di cui al precedente articolo 5. Il relativo
provvedimento va comunicato al comitato di cui all'articolo 11
dell'accordo suindicato.
2. La procedura della mobilita' sara' attivata ad iniziare dallo
specialista che nell'ambito della specialita' abbia la minore
anzianita' di servizio.
3. Contro il provvedimento di mobilita' e' ammessa opposizione da
parte dell'interessato al Ministero della salute - Direzione generale
delle prestazioni sanitarie e medico-legali, entro il termine
perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione
scritta.
4. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.
5. La suddetta Direzione generale emette provvedimento definitivo
entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone
comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare
il provvedimento stesso all'interessato e a informare il comitato di
cui all'articolo 11 dell'accordo emanato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 271 del 2000.
6. Nel caso di non agibilita' temporanea del presidio
ambulatoriale, il Ministero della salute - ufficio SASN competente,
utilizza temporaneamente lo specialista, senza danno economico per lo
stesso, in altra struttura ministeriale.
7. Il provvedimento di mobilita' puo' essere adottato anche a
domanda dello specialista, valutate le prioritarie esigenze di
servizio.
Art. 10.
Aumenti di orario - Istituzione di nuovi turni
1. Qualora sia necessario procedere ad aumenti di orario per un
servizio gia' attivato, il Ministero della salute - ufficio SASN
competente, interpella prioritariamente il medico (o i medici
nell'ordine di anzianita' di servizio presso l'ufficio SASN) titolare
di incarico nel servizio medesimo al fine di conferirgli l'aumento di
orario.
2. Qualora il medico interpellato dichiari la propria
disponibilita' all'aumento di orario, il Ministero della salute -
Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali
autorizza l'ufficio SASN competente a conferire l'aumento di orario e
a darne comunicazione al comitato di cui all'articolo 11 dell'accordo
emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.
3. Qualora il medico interpellato dichiari la propria
indisponibilita' o non sia in condizioni di acquisire l'aumento di
orario il Ministero della salute - ufficio SASN competente, attiva la
procedura prevista dall'articolo 2 del presente regolamento.
4. Qualora sia necessario procedere alla istituzione di nuovi
turni, il Ministero della salute vi provvede ai sensi del citato
articolo 2.
Art. 11.
Indennita' di accesso
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 dell'accordo
emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000,
qualora il medico svolga per il Ministero della salute un incarico,
al di fuori del comune di residenza, in un comune dove svolge
attivita' anche per conto degli enti pubblici che adottano la
convenzione predetta e per la quale percepisce dagli enti medesimi
l'indennita' di accesso, tale indennita', sara' a carico del
Ministero della salute - ufficio SASN competente e degli enti
predetti in proporzione alle ore dei rispettivi incarichi.
2. In sede di primo incarico, conferito successivamente alla data
di pubblicazione del presente accordo, non compete l'indennita' di
accesso al medico che risieda in un comune diverso da quello in cui
e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto.
3. Allo specialista che risiede in localita' non compresa nella
provincia in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico
deve essere svolto, non compete l'indennita' di accesso correlata a
tale incarico. Resta ferma la norma finale n. 5 dell'accordo emanato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.
Art. 12.
Aggiornamento professionale obbligatorio
1. I medici che operano esclusivamente per il Ministero della
salute sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e
speciali organizzati dal Ministero medesimo.
2. I medici che operano anche per le aziende U.S.L., fermo restando
quanto previsto dall'articolo 19 dell'accordo emanato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, sono tenuti a
partecipare ai corsi speciali organizzati dal Ministero della salute
- Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali.
3. Per la partecipazione ai corsi obbligatori di aggiornamento
viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di missione
nella misura prevista per i dipendenti dello Stato con la qualifica
di dirigente.
4. Durante l'espletamento dei corsi obbligatori i medici
partecipanti sono considerati in permesso retribuito.
5. Le ore di corso che superano il normale orario giornaliero sono
retribuite a parte, ai sensi del comma 5 dell'articolo 19
dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n.
271 del 2000.
6. L'ufficio SASN competente puo' riconoscere come utili ai fini
dell'aggiornamento obbligatorio - formazione permanente, nei limiti
di 32 ore annue, la partecipazione ai corsi organizzati dagli ordini
professionali e dalle aziende U.S.L. ed ai seminari, ai congressi, ai
convegni e ad alle altre manifestazioni consimili compresi nei
programmi delle suindicate aziende, nonche' ai corsi organizzati da
universita', ospedali, istituti di ricerca, societa' scientifiche o
organismi similari, autorizzandone la partecipazione con concessione
del relativo permesso retribuito senza ulteriori oneri a carico dello
stesso.
Il suddetto limite e' elevato a 40 ore annue per i medici di
medicina generale titolari anche di incarico di assistenza primaria
per il Servizio sanitario nazionale.
Art. 13.
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
1. Il Ministero della salute assicura i medici comunque operanti
nei propri ambulatori secondo quanto disposto dall'articolo 29
dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n.
271 del 2000 nonche' per l'attivita' di cui al punto e) dell'articolo
7 del presente regolamento. La polizza e' portata a conoscenza delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Art. 14.
Rapporti con i sindacati firmatari dell'intesa
1. Il Ministero della salute - ufficio SASN competente, a richiesta
scritta dei sindacati firmatari dell'accordo reso esecutivo con il
presente regolamento, riconosce al medico che ricopre incarichi
sindacali brevi permessi retribuiti, da concedersi di volta in volta,
fatte salve le esigenze di servizio.
2. I permessi di cui al comma precedente sono considerati come
attivita' di servizio ed hanno piena validita' per tutti gli aspetti
sia normativi che economici previsti dal presente regolamento.
Art. 15.
Sostituzioni
1. Per le sostituzioni trova applicazione l'articolo 28
dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
271 del 2000 modificato nel primo, secondo e terzo comma come segue.
2. Per le sostituzioni di durata non superiore a trenta giorni, il
Ministero della salute - ufficio SASN competente, assegna l'incarico
di supplenza al medico designato dall'interessato riconosciuto idoneo
dal suindicato ufficio. Per le sostituzioni di durata superiore a
trenta giorni o nei casi in cui, per giustificati motivi, il medico
non abbia provveduto alla designazione del sostituto, il Ministero
della salute - ufficio SASN competente, conferisce l'incarico di
supplenza ad un medico comunque disponibile.
3. Il Ministero della salute - ufficio SASN competente, ha, in ogni
caso, la facolta', qualora lo ritenga opportuno, di soprassedere
all'assegnazione di incarichi di supplenza. L'incarico di
sostituzione non puo' superare, di norma, la durata di sei mesi e non
e' rinnovabile.
4. Nei confronti del medico supplente non operano i motivi di
incompatibilita' di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
Art. 16.
Contributo ENPAM e compenso aggiuntivo
1. Per quanto concerne il contributo dovuto all'Ente nazionale di
previdenza e assistenza medici (ENPAM) si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 37 dell'accordo emanato con il decreto del
Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.
2. Agli specialisti che svolgono esclusivamente attivita'
ambulatoriale disciplinata dal presente accordo o da quello approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000 e'
corrisposto, ai sensi dell'articolo 31 del suindicato decreto del
Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, un compenso aggiuntivo
determinato con i criteri di cui all'articolo 33 dell'accordo di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316
(quote di carovita).
3. Nel caso di sussistenza di piu' rapporti disciplinati da accordi
diversi da quelli richiamati al precedente comma 2, il compenso
aggiuntivo va ripartito proporzionalmente nel rispetto del tetto
massimo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 316
del 1990, tra il Ministero e gli enti interessati, in ragione del
numero delle ore di incarico da ciascuno conferito.
4. Ai medici specialisti, titolari di pensione, il compenso
aggiuntivo spetta secondo le ore di incarico.
Art. 17.
Riscossione delle quote sindacali
1. Per quanto concerne la riscossione delle quote sindacali si
applica il disposto dell'articolo 39 dell'accordo emanato con il
decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000. In
particolare il Ministero della salute - ufficio SASN competente, su
espressa delega dei medici interessati effettua le trattenute delle
quote sindacali e le versa direttamente all'organizzazione sindacale
indicata dal medico, con le modalita' che dalla stessa verranno
indicate.
2. Restano in vigore le deleghe gia' rilasciate.
Art. 18.
Compensi ed indennita'
1. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 30
dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n.
271 del 2000 ed ai fini della determinazione del trattamento
economico connesso all'anzianita' di servizio, l'ufficio SASN
competente riconosce l'eventuale maggiore anzianita' in atto
acquisita dallo specialista incaricato presso le aziende U.S.L. o
altri enti pubblici che adottino l'anzidetto accordo.
2. Per la partecipazione ai programmi e per la realizzazione dei
progetti obiettivo, di cui al comma 10, lettera a) del succitato
articolo, da definire con successiva contrattazione tra le parti
firmatarie del presente accordo, tenendo conto della peculiarita'
delle prestazioni erogate al personale navigante e degli accordi
conclusi a livello regionale, sara' riconosciuto un compenso
aggiuntivo nella misura massima di euro 1,03 per ora di incarico.
3. Non trovano applicazione i commi 8, 9, 11 e 12 del richiamato
articolo 30.
Art. 19.
Indennita' di disponibilita'
1. Ove ne ricorrano le condizioni, il Ministero della salute -
ufficio SASN competente, corrisponde allo specialista titolare di
incarico l'indennita' prevista dall'articolo 32 dell'accordo emanato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.
2. La corresponsione di detta indennita' da parte degli enti
pubblici che adottano il predetto accordo a favore dello specialista
che sia titolare di incarico anche presso tali enti, non preclude
analoga corresponsione da parte del Ministero della salute - ufficio
SASN competente.
Art. 20.
Premi di operosita' e di collaborazione
1. Per il periodo di attivita' svolto senza soluzione di
continuita' per conto delle soppresse casse marittime e
successivamente del Ministero della salute - ufficio SASN competente,
ai medici ambulatoriali spetta il premio di operosita' nella misura e
con le modalita' stabilite dall'articolo 38 dell'accordo emanato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.
2. Per il premio di collaborazione si applica l'articolo 36 del
suindicato accordo.
Art. 21.
Obiettivi di programmazione, di collaborazione
medico-legale ed esecuzione di prestazioni
di particolare impegno professionale
1. Tenuto conto dei peculiari compiti affidati ai medici
ambulatoriali, con particolare riferimento alle attivita' connesse
alle visite biennali, alle visite preventive d'imbarco, alle
prestazioni urgenti di diagnosi e cura, a quelle di particolare
impegno professionale eseguibili nelle strutture degli uffici SASN e
a quelle concernenti le visite psicoattitudinali ai richiedenti il
rilascio o il rinnovo di licenze ed attestati aeronautici, tenuto
altresi' conto della necessita' di favorire la partecipazione ai
processi collaborativi e programmatori promossi dal Ministero della
salute, ai fini del perseguimento di una migliore, efficace e
tempestiva assistenza al personale navigante, anche con riferimento
alle prestazioni previste dal comma 8, dell'articolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, ai medici
ambulatoriali e' corrisposto un emolumento aggiuntivo di euro 1,58
per ogni ora di incarico.
Tale emolumento aggiuntivo, che sostituisce la somma di euro 1,02
corrisposta ai sensi dell'articolo 21 del decreto ministeriale n. 227
del 1998, e che non e' valutabile agli effetti del premio di
operosita', e' corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
2. Ai medici in servizio alla data del 1 gennaio 1995 compete il
compenso di cui al comma 1 del presente articolo, maggiorato degli
incrementi periodici per fasce e scatti di anzianita' nella misura
calcolata alla stessa data.
3. Sull'ammontare complessivo si applica un ulteriore incremento
del 2,3 per cento dal 1 gennaio 1999 e del 1,4 per cento dal 1
gennaio 2000. Gli incrementi sono calcolati sull'importo risultante
dall'applicazione della precedente percentuale.
Art. 22.
Trattamento economico per varie prestazioni
1. Ai medici ambulatoriali che effettuino le prestazioni di cui
alla lettera e) dell'articolo 7 del presente regolamento, vengono
corrisposti i seguenti onorari, comprensivi dell'eventuale
accompagnamento dell'assistito in ospedale, maggiorati del 2,3 per
cento dal 1 gennaio 1999 e del 1,4 per cento dal 1 gennaio 2000:
a) visita a bordo di nave in porto: euro 15,49;
b) visita a bordo di nave in rada: euro 39,77;
c) visita in aeroporto o a bordo di nave in navigazione: euro
85,22.
Capo II
Medici generici ambulatoriali
Art. 23.
Conferimento dell'incarico
1. Il Ministero della salute - ufficio SASN competente, qualora si
determini la necessita' di attribuire incarichi di medico generico
ambulatoriale, ne da' notizia mediante avviso da pubblicare per
almeno quindici giorni nell'albo delle sedi di Napoli, Genova o
Trieste dell'ufficio SASN competente, in relazione alla localita' in
cui l'incarico deve essere svolto.
Detto avviso va, altresi', pubblicato negli albi della capitaneria
di porto competente per territorio e della struttura dell'ufficio
SASN dove l'incarico deve essere svolto, dandone comunicazione
all'ordine provinciale dei medici e ai sindacati firmatari del
presente accordo.
2. I medici aspiranti all'incarico di medico generico ambulatoriale
devono inoltrare entro il termine stabilito dall'avviso pubblico,
all'ufficio SASN competente, apposita domanda in carta semplice,
specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonche'
altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale.
3. Nella domanda devono, inoltre, elencare gli incarichi
professionali conferiti, l'ente per conto del quale detti incarichi
vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese
nonche' l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata.
4. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della
domanda i medici aspiranti all'incarico non devono di norma aver
superato il cinquantesimo anno di eta' e devono essere iscritti
all'albo professionale. Al momento del conferimento dell'incarico, i
medici stessi non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di
incompatibilita' di cui al successivo articolo 25.
5. L'ufficio SASN competente effettua la valutazione comparativa
dei requisiti e titoli posseduti dagli aspiranti all'incarico sulla
base dei criteri generali determinati con decreto ministeriale 21
giugno 1993 di seguito nell'ordine elencati:
a) attivita' svolta in qualita' di medico generico presso un
ambulatorio a diretta gestione degli uffici SASN con riferimento
anche alla durata del servizio prestato;
b) attivita' svolta in qualita' di medico supplente presso un
ambulatorio di cui al precedente punto a);
c) attivita' svolta come medico fiduciario per l'assistenza
sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e
dell'aviazione civile;
d) attivita' medica svolta presso strutture pubbliche;
e) specializzazione in medicina aeronautica e spaziale;
f) voto di laurea;
g) anzianita' di iscrizione nell'albo professionale.
6. Trasmette, quindi, al competente ufficio del Ministero della
salute - Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico
legali, l'elenco degli aspiranti al conferimento degli incarichi
unitamente alla copia delle relative domande, esprimendo per ciascuno
di essi un sintetico giudizio complessivo ed indicando l'aspirante
ritenuto piu' idoneo all'incarico stesso sulla base dei criteri
innanzi elencati.
7. Il direttore della Direzione generale delle prestazioni
sanitarie e medico legali, se ritiene idonea la proposta dell'ufficio
SASN, autorizza il conferimento dell'incarico al medico indicato
dall'ufficio SASN medesimo.
8. L'incarico e' conferito dall'ufficio SASN competente mediante
lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita dal
medico con la dichiarazione di accettazione della presente normativa,
dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle
prestazioni professionali.
9. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento
dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve rilasciare
apposita dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza dei casi
di incompatibilita' di cui all'articolo 25 del presente accordo e il
possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda.
10. L'incarico e' conferito per un periodo di prova di tre mesi,
durante il quale al medico compete lo stesso trattamento economico
previsto per il medico confermato nell'incarico.
11. Allo scadere del terzo mese, ove da parte del Ministero della
salute - ufficio SASN competente, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, non venga notificata al medico la mancata conferma
dell'incarico, lo stesso si intende conferito a tempo indeterminato.
12. Contro il provvedimento di mancata conferma, e' ammessa
opposizione da parte dell'interessato al Ministero della salute -
Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali, entro
quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.
13. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.
14. La suindicata Direzione generale emette provvedimento
definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione
dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente,
che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato.
15. In caso di accoglimento dell'istanza, il Ministero della salute
- ufficio SASN competente, risolve, senza obbligo di preavviso,
l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro medico e
sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accoglimento
dell'istanza del riesame del medico sostituito.
16. L'elenco degli aspiranti al conferimento dell'incarico,
unitamente ai sintetici giudizi complessivi, ha validita' semestrale
dalla pubblicazione dell'esito dell'avviso pubblico.
17. In attesa che si definisca la procedura di cui ai commi
precedenti il Ministero della salute puo' conferire, in caso di
urgenza, incarichi provvisori.
18. La procedura, di cui al presente articolo, non si applica nei
casi previsti al comma 1 del successivo articolo 27.
19. Per gli ambulatori con un numero complessivo di ore di medicina
generale non superiore a 36 ore settimanali, fermo restando la
necessita' di prevedere almeno due rapporti convenzionali con due
differenti medici con uguale impegno orario, le ore che si dovessero
rendere vacanti e che non sia stato possibile attribuire con la
procedura di cui al comma 1 del successivo articolo 27, vanno
attribuite, con la procedura di cui al presente articolo,
organizzando i turni in maniera da garantire la maggiore
funzionalita' del servizio.
Art. 24.
Massimale orario e limitazioni
1. L'incarico ambulatoriale puo' essere conferito per un orario
massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale
a tempo pieno del contratto ex articolo 47 della legge n. 833 del
1978, ed e' espletabile presso piu' posti di lavoro e/o piu' aziende
U.S.L.
2. L'incarico puo' essere conferito fino ad un massimo di 38 ore
settimanali ai medici che fruiscono dell'indennita' di disponibilita'
di cui all'articolo 19.
3. L'attivita' per incarico ambulatoriale sommata ad altra
attivita' compatibile svolta in base ad altro rapporto, non puo'
superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a
tempo pieno in base al contratto collettivo ex articolo 47 della
legge n. 833 del 1978.
Art. 25.
Incompatibilita'
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni, l'incarico non
puo' essere conferito al medico che:
a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per
specifiche norme di legge;
b) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente
pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;
c) eserciti altre attivita' o sia titolare o compartecipe di
quote di imprese che possano configurarsi in conflitto di interessi
col rapporto convenzionale con il Ministero della salute;
d) svolga attivita' di medico fiduciario per conto del Ministero
della salute;
e) svolga attivita' specialistica in regime di convenzionamento
esterno per conto del Ministero della salute delle aziende U.S.L.;
f) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con
il Ministero della salute o con le aziende U.S.L.;
g) sia iscritto o frequenti il corso di formazione in medicina
generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 e al decreto
legislativo n. 368 del 1999;
h) sia iscritto o frequenti i corsi di specializzazione di cui ai
decreti legislativi n. 257 del 1991 e n. 368 del 1999.
2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni
di incompatibilita' di cui al presente articolo determina la revoca
dell'incarico.
Art. 26.
Compiti del medico generico
1. Nello svolgimento della propria attivita' il medico generico ha
i seguenti compiti:
a) effettua prestazioni mediche ai fini di diagnosi e cura;
b) richiede visite specialistiche e accertamenti, strumentali e
non, di carattere specialistico, evidenziando il dubbio o il quesito
diagnostico e fornisce ogni altro dato utile a qualificare l'indagine
e abbreviare il tempo di diagnosi;
c) compila le proposte motivate di ricovero e di cure termali
corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente;
d) prescrive le specialita' medicinali e i prodotti galenici;
e) effettua le prestazioni di siero e vaccino profilassi;
f) effettua le visite preventive di imbarco, eventualmente anche
a bordo della nave, le visite periodiche di idoneita' alla
navigazione previste dalla vigente normativa sulla navigazione
marittima ed aerea, e formula il relativo giudizio medico-legale;
g) certifica gli esiti di infortunio sul lavoro e di malattia
professionale;
h) rilascia la certificazione ai fini della idoneita' alla
navigazione;
i) effettua visite di controllo e visite ispettive;
l) provvede ad annotare i dati diagnostici e terapeutici
sull'appendice al libretto sanitario dell'assistito;
m) collabora con il medico responsabile del presidio
ambulatoriale;
n) svolge, su richiesta dell'ufficio SASN competente, le funzioni
di medico responsabile del presidio ambulatoriale. In tale qualita'
dipende funzionalmente dal responsabile del SASN;
o) svolge attivita' di collaborazione ad interventi di carattere
epidemiologico;
p) si reca in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in
porto o in rada per visitare ed eventualmente accompagnare in
ospedale assistiti ammalati, nei casi in cui le condizioni
fisiopatologiche degli stessi lo richiedano;
q) effettua le visite medico-generiche di 1a, 2a e 3a classe per
l'accertamento iniziale o periodico dell'idoneita' al volo dei
richiedenti licenze o attestati aeronautici di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, e rilascia la
relativa certificazione medico-legale;
r) partecipa alle sedute della commissione medica di 1o grado.
Per tale attivita' e' equiparato al medico fiduciario;
s) partecipa alle commissioni d'esami per il rilascio dei
certificati di competenza della gente di mare in materia di primo
soccorso sanitario;
t) inoltra all'ufficio SASN competente per territorio entro il 15
febbraio di ciascun anno una dichiarazione dalla quale risultino
tutti gli incarichi, le attivita' e le situazioni in atto, comunque
influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed
economici previsti dal presente contratto con impegno a comunicare
tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in
corso d'anno.
Art. 27.
Aumento di orario - Assegnazione di ore
di turni vacanti Istituzione di nuovi turni
1. Qualora sia necessario provvedere ad aumenti di orario per un
servizio gia' attivato, o all'assegnazione di ore di turni vacanti,
fermo restando che negli ambulatori con un numero complessivo di ore
di medicina generale non superiore a 36 ore settimanali il servizio
deve essere assicurato con almeno due medici con eguale impegno
orario, il Ministero della salute - ufficio SASN competente,
prioritariamente interpella, secondo l'ordine di anzianita' di
servizio, i medici titolari di incarico nell'ufficio SASN medesimo.
2. Nel caso che i medici interpellati dichiarino la propria
indisponibilita' al conferimento di ore di cui al comma 1 o qualora
sia necessario procedere all'istituzione di nuovi turni, il Ministero
della salute - ufficio SASN competente, attiva la procedura prevista
dal precedente articolo 23.
Art. 28.
Riduzione o soppressione dell'orario Revoca dell'incarico
1. Per mutate esigenze di servizio, qualora non sia possibile
applicare l'istituto della mobilita' di cui al successivo
articolo 29, il Ministero della salute - Direzione generale delle
prestazioni sanitarie e medico-legali puo' far luogo alla riduzione
dell'orario di attivita' del medico o alla revoca dell'incarico, e il
competente ufficio SASN ne da' comunicazione all'interessato mediante
lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno un mese.
2. Contro i provvedimenti di cui al comma precedente e' ammessa
opposizione da parte dell'interessato al Ministero della salute -
Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali, entro
il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della
comunicazione scritta.
3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.
4. La suindicata Direzione generale, sentita la commissione di cui
al successivo articolo 32, emette provvedimento definitivo entro
trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone
comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare
il provvedimento stesso all'interessato.
Art. 29.
M o b i l i t a'
1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il
Ministero della salute - ufficio SASN competente, puo' disporre
provvedimenti di mobilita' in analogia a quanto previsto
dall'articolo 9 del presente regolamento anche nelle ipotesi di
riduzione o soppressione dell'orario di attivita' di cui al
precedente articolo 28.
2. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5
e 6 del richiamato articolo 9.
3. Nel caso di non agibilita' temporanea del presidio
ambulatoriale, il Ministero della salute - ufficio SASN competente,
utilizza temporaneamente il medico, senza danno economico per lo
stesso, in altro presidio ministeriale.
Art. 30.
Compensi ed indennita' - Compenso aggiuntivo
1. Ai medici generici ambulatoriali e' corrisposto lo stesso
trattamento previsto per i medici specialisti ambulatoriali dal capo
I del presente regolamento.
2. L'indennita' di disponibilita' di cui al precedente articolo 19
del presente accordo, si applica anche ai medici generici
ambulatoriali. Nel caso di sussistenza di titolarita' di rapporti
nell'ambito dell'attivita' di assistenza primaria, dell'attivita'
territoriale programmata, della medicina dei servizi, di continuita'
assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale e dei rapporti di
cui alla norma finale n. 11 annessa all'accordo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, i medici
generici ambulatoriali devono optare tra l'indennita' di
disponibilita', di cui al presente comma, e quanto eventualmente
spettante allo stesso titolo in base alle rispettive normative.
3. Per le visite preventive d'imbarco effettuate a bordo di navi al
personale extracomunitario, vengono corrisposti gli onorari previsti
per i medici fiduciari, di cui all'articolo 9 del decreto
ministeriale 5 febbraio 1985 e successive modificazioni.
4. Per l'indennita' di accesso e per il compenso aggiuntivo trovano
applicazione, rispettivamente, gli articoli 11 e 16 del presente
accordo.
Art. 31.
Contributo ENPAM
1. Per quanto concerne il contributo ENPAM si applicano le
disposizioni di cui al precedente articolo 16 del presente accordo.
Art. 32.
Commissione consultiva centrale
1. Presso il Ministero della salute - Direzione generale delle
prestazioni sanitarie e medico-legali, e' istituita, con decreto del
direttore della suindicata Direzione, una commissione consultiva
composta da:
a) due funzionari del Ministero della salute;
b) tre rappresentanti dei sindacati SUMAI e SNAMESASN che hanno
sottoscritto la presente intesa.
2. Per ogni componente effettivo e' previsto un componente
supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.
3. La suindicata commissione e' presieduta dal direttore della
Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali o da
un suo delegato e le funzioni di segretario sono svolte da un
funzionario del Ministero della salute.
4. La cessazione dell'incarico di medico ambulatoriale comporta
anche la decadenza da componente della commissione.
5. Il componente sospeso dall'incarico ambulatoriale e' sostituito
dal supplente.
6. La commissione delibera a maggioranza. Per la validita' delle
deliberazioni e' necessaria la presenza dei componenti piu' uno.
7. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente e
nell'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, prevale la proposta piu'
favorevole all'imputato.
8. La commissione ha compiti consultivi, e deve essere sentita nei
casi espressamente previsti del presente regolamento.
9. Essa, inoltre, formula proposte per il miglioramento del
servizio ed esprime pareri sulle questioni concernenti l'applicazione
del presente regolamento che le parti firmatarie della presente
intesa ritengono di volta in volta di dover sottoporre al suo esame.
10. Detta commissione, nel caso in cui si esprima in ordine a
procedimenti disciplinari, puo' sentire, di propria iniziativa, o su
richiesta dell'interessato, l'interessato stesso.
11. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa o
a richiesta di almeno due rappresentanti sindacali di cui al
precedente comma 1, lettera b).
Art. 33.
Esercizio del diritto di sciopero
Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto del
Presidente delle Repubblica n. 271 del 2000, ad integrazione del
comma 1, sono prestazioni indispensabili e non differibili, ai sensi
della legge n. 46 del 1990, articolo 2, comma 2, le seguenti
prestazioni medico-legali:
a) visite per infortunio o malattia ai marittimi imbarcati;
b) visite periodiche di idoneita' alla navigazione a marittimi
forniti di pronto imbarco;
c) visite periodiche di idoneita' alla navigazione aerea;
d) visite preventive d'imbarco.
Art. 34.
Norma transitoria n. 1
1. I medici ambulatoriali specialisti e generici, cui sia stato
conferito un incarico provvisorio, in servizio alla data di
sottoscrizione dell'intesa intervenuta con i sindacati SUMAI e
SNAMESASN, sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato a
condizione che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle
presenti norme per il conferimento dell'incarico, con esclusione del
requisito del limite di eta' per l'accesso all'incarico.
Art. 35.
Oneri di spesa
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento,
valutati per gli anni 1998, 1999 e 2000 in complessive Euro
459.646,00 si fara' fronte con gli stanziamenti del cap. 3321 dello
stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
Norma finale n. 1
Fino all'insediamento della commissione di cui all'articolo 32 del
presente accordo, e' confermata in carica la commissione di cui
all'articolo 32 dell'accordo reso esecutivo con il decreto
ministeriale 29 maggio 1998, n. 227.
Dichiarazione a verbale n. 1
Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni applicative
aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da
provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., che
incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali,
quale risulta dal presente accordo o da quello approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 271,
formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni
convocate dal Ministero della salute, anche su richiesta di parte
sindacale.
Dichiarazione a verbale n. 2
Le parti si impegnano ad esaminare e a rivedere i criteri generali
di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1993, per il conferimento
degli incarichi di medico ambulatoriale, al fine di armonizzarli con
i criteri previsti per gli incarichi del Servizio sanitario
nazionale, tenendo presente la peculiarita' dell'attivita' sanitaria
e medico-legale erogata dai servizi di assistenza sanitaria ai
naviganti.
Dichiarazione a verbale n. 3
Le parti si impegnano a rivedersi al fine di stabilire criteri per
la formazione continua dei medici ambulatoriali, prevista
dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 271
del 2000.
Dichiarazione a verbale n. 4
Il Ministero della salute si impegna a verificare la possibilita'
di estendere la copertura assicurativa, di cui all'articolo 13 del
presente decreto, anche alle spese legali, sostenute dal medico per
fatti inerenti l'attivita' svolta per conto del Ministero, nei
procedimenti giudiziari conclusi con esito favorevole al medico
stesso.
Dichiarazione a verbale n. 5
Le parti si impegnano a rivedersi per l'aggiornamento della
modulistica in uso, al fine di adeguarla alle esigenze
dell'assistenza sanitaria e medico-legale.
Dichiarazione a verbale n. 6
Le parti si danno reciprocamente atto dell'opportunita' di definire
i compiti del medico responsabile degli ambulatori, nei quali sia
ritenuto necessario, stabilendo i criteri di nomina ed il compenso da
corrispondere, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente
accordo.
Elenco delle parti firmatarie della convenzione per la disciplina dei
rapporti tra il Ministero della salute ed i medici ambulatoriali,
specialisti e generici operanti presso i SASN.
Ministero della salute
Fossati
Sindacato SNAMESASN
Alioto, Masi, Marchica
Sindacato unico medicina
ambulatoriale italiana (SUMAI)
Lala, Celenza
Visto: si approva il Ministro: Sirchia
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato