Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 220 del 19 Settembre 2002

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 22 agosto 2002
Partecipazione azionaria della Simest, per conto del Ministero delle attivita' produttive, in imprese costituite o da costituire in Paesi del bacino del Mediterraneo.

IL DIRETTORE GENERALE
del servizio per il coordinamento degli strumenti
e degli studi in materia di internazionalizzazione
delle attivita' produttive - Divisione II
Vista la legge 7 agosto l990, n. 241, ed in particolare, l'art. 12,
secondo il quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere e' subordinata alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi,
ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni
stesse devono attenersi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante
"disposizioni in materia di commercio estero" ed in particolare
l'art. 25 dello stesso a norma del quale dal 1 gennaio 1999 la
gestione degli interventi di sostegno finanziario
all'internazionalizzazione del sistema produttivo viene attribuita
alla Simest S.p.a.;
Visto l'art. 20 dello stesso decreto legislativo n. 143/1998 che
introduce modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di
promozione della partecipazione della Simest S.p.a. a societa' ed
imprese all'estero;
Vista la delibera del CIPE n. 14 del 15 febbraio 2000 concernente
il riparto, per il 2000-2002, delle risorse per le aree depresse del
territorio nazionale con la quale sono stati assegnati al Ministero
del commercio con l'estero 50 miliardi di lire (Euro 25.822.844,96)
da destinare alla realizzazione di progetti per
l'internazionalizzazione delle PMI nell'ambito delle predette aree;
Visto il decreto ministeriale n. 67226/2000 con cui e' stato
istituito nello stato di previsione del Ministero del commercio con
l'estero, per l'anno finanziario 2000, nell'ambito dell'unita'
previsionale 5.2.1.4. "aree depresse" del centro di responsabilita'
"Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in
materia di internazionalizzazione delle attivita' produttive" il
capitolo n. 7460 "somme da erogare per la realizzazione di progetti
destinati all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese
delle aree depresse del territorio nazionale", con uno stanziamento,
in termini di competenza e di cassa, pari a 25 miliardi di lire
(Euro 12.911.422,48);
Visto l'art. 8, comma 1, lettera c), della legge 28 luglio 1999, n.
266, il quale prevede che, nel triennio 1999-2001, le giacenze sul
Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987, vengano
impiegate dal Ministero del commercio con l'estero per il sostegno
degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di
sviluppo, nel quadro degli interventi disciplinati dal decreto
legislativo n. 143/1998 summenzionato;
Visto il decreto ministeriale n. 10118/2001 con cui e' stata
apportata nello stato di previsione del Ministero del commercio con
l'estero, per l'anno finanziario 2001, una variazione di bilancio, in
termini di competenza e di cassa, di 20 miliardi di lire
(Euro 10.329.137,98) a valere sul capitolo n. 7450 "somme da
destinare a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese
nei Paesi in via di sviluppo";
Vista la delibera n. 20/2002 del 28 marzo 2002 con cui il CIPE, a
modifica di quanto stabilito con la delibera n. 14/2000 sopra citata,
ha destinato l'importo di 50 miliardi di lire (Euro 25.822.844,96) al
finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del
Mediterraneo da parte di imprese ubicate nelle aree depresse del
territorio nazionale e, in particolare, del Mezzogiorno con priorita'
per le piccole e medie imprese;
Vista la stessa delibera n. 20/2002 che ha previsto la possibilita'
per questo Ministero di destinare al finanziamento delle predette
operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo da parte di
imprese italiane, l'ulteriore importo di Euro 10.329.137,98, gia'
stanziato nel proprio stato di previsione per l'anno finanziario
2001, in applicazione dell'art. 8, comma 1, lettera c), della legge
28 luglio 1999, n. 266 summenzionata;
Tenuto conto che la riduzione del 20 per cento decisa dal Ministero
dell'economia e delle finanze sui residui di stanziamento al
31 dicembre 2001 e' stata effettuata in sede di chiusura di esercizio
2001;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della Simest,
con cui e' stata valutata positivamente la proposta avanzata dal
Ministero attivita' produttive di affidare alla societa' la gestione
degli stanziamenti per sostenere gli investimenti in particolare di
imprese delle regioni meridionali nei Paesi del bacino del
Mediterraneo;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente decreto, si intendono per:
Stanziamento: importo complessivo pari a Euro 34.139.350,40
trasferiti alla Simest S.p.a. con il presente decreto e per le
finalita' qui stabilite.
Imprese destinatarie: Imprese aventi stabile organizzazione in
una delle regioni meridionali italiane e nelle altre "aree depresse"
del Paese, che, anche in associazione con altre imprese aventi
stabile organizzazione in Italia, acquisiscano quote di capitale di
rischio in societa' o imprese costituite o da costituire nei Paesi
del bacino del Mediterraneo;
Investimento: acquisizione, da parte delle imprese destinatarie
anche in associazione con altre imprese aventi stabile organizzazione
in Italia, ovvero da parte di imprese aventi stabile organizzazione
in uno Stato dell'Unione europea e controllate da imprese
destinatarie, di quote di capitale di rischio di un'impresa
costituita o da costituire in uno dei Paesi del bacino del
Mediterraneo;
Intervento: acquisizione da parte della Simest S.p.a., a valere
sullo stanziamento di cui all'art. 2 del presente decreto e per conto
di detto Ministero, di proprieta' del Ministero delle attivita'
produttive, Dipartimento per l'internazionalizzazione, fino al
ventiquattro per cento di quote del capitale di rischio in societa' o
imprese costituite o da costituire nei Paesi del bacino del
Mediterraneo;
Intervento Simest S.p.a.: acquisizione, da parte della Simest
S.p.a. in nome e per conto proprio a valere e nei limiti previsti
dalla legge n. 100/1990 e successive modifiche, di quote di capitale
di quote di capitale di rischio di un'impresa costituita o da
costituire in uno dei Paesi del bacino del Mediterraneo da parte
delle imprese destinatarie anche in associazione con altre imprese
aventi stabile organizzazione in Italia;
Comitato: il Comitato di indirizzo e rendicontazione istituito
con il presente decreto.
Ministero: il Ministero delle attivita' produttive.
Dipartimento: Dipartimento per l'internazionalizzazione del
Ministero delle attivita' produttive.
Soggetto gestore: la Simest S.p.a., istituita dalla legge
24 aprile 1990, n. 100, cui e' stata anche attribuita la gestione
degli interventi agevolativi finanziati con le disponibilita' dei
fondi presso di essa trasferiti ai sensi dell'art. 25 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

Art. 2.
Stanziamento
1. La somma di Euro 34.139.350,40, nelle disponibilita' del
Servizio per il coordinamento strumenti e studi per
l'internazionalizzazione delle imprese, capitoli n. 8319 e n. 8311,
deve essere trasferita in base al presente decreto al soggetto
gestore, e utilizzata da quest'ultimo per conto del Ministero, con
finalita' di interventi di "venture capital" e/o per l'acquisizione
di partecipazioni societarie fino al ventiquattro per cento del
capitale di societa' o imprese costituite o da costituire in uno dei
Paesi del bacino del Mediterraneo.

Art. 3.
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto, fissa la disciplina relativa all'intervento
tramite acquisizione, da parte del soggetto gestore per conto del
Ministero, di partecipazioni aggiuntive rispetto all'intervento della
Simest S.p.a. in imprese costituite o da costituire in uno dei Paesi
del bacino del Mediterraneo dalle imprese destinatarie, anche in
associazione con altre imprese del territorio italiano.
2. L'intervento a valere sullo stanziamento di cui al presente
decreto non potra' essere superiore alla quota di partecipazione al
capitale di rischio detenuta complessivamente dai soci italiani
proponenti l'intervento stesso.
3. L'acquisizione di cui al comma 1 del presente articolo, potra'
aver luogo esclusivamente qualora vi sia il contestuale intervento
della Simest S.p.a., ai sensi della legge n. 100 del 24 aprile 1990.

Art. 4.
Domanda di intervento
1. La domanda di intervento deve essere contenuta nella richiesta
di intervento Simest S.p.a. e presentata dall'impresa interessata
direttamente agli uffici della Simest.
2. Alla presentazione della domanda il gestore portera' a
conoscenza del richiedente le direttive varate dal Comitato di cui al
successivo art. 5.
3. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda,
gli uffici del soggetto gestore avviano la procedura per la
valutazione dell'intervento a valere sullo stanziamento di cui
all'art. 2.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il
soggetto gestore completera' l'istruttoria e sottoporra' la richiesta
di intervento al proprio consiglio di amministrazione per la delibera
che successivamente sara' trasmessa al Comitato di cui all'art. 5,
per il relativo esame e l'approvazione.
5. Il Comitato esaminera' le proposte di intervento alla prima
riunione utile.
6. Ai soggetti destinatari sara' data comunicazione dell'avvenuta
delibera del Comitato circa l'intervento e, su richiesta, dello stato
del procedimento.

Art. 5.
Comitato di indirizzo e rendicontazione
1. E' costituito, presso il Ministero, un Comitato di indirizzo e
rendicontazione la cui composizione e struttura e' disposta con
successivo decreto.
2. Il Comitato, con proprie direttive indirizzate al soggetto
gestore, definisce i criteri generali per l'operativita' dello
stanziamento. Nella definizione di tali criteri tiene conto delle
priorita' di sviluppo settoriale che emergono da studi Paesi
appositamente predisposti dall'ICE o da Organismi sovranazionali ed
internazionali e delle compatibilita' con settori e comparti
produttivi del sistema economico italiano.
3. Anche sulla base delle direttive definite come previsto nel
precedente comma 5, il Comitato valuta e approva, le proposte del
soggetto gestore in merito agli interventi.

Art. 6.
Controlli
1. Il Comitato puo' sottoporre a controllo le operazioni oggetto di
intervento mediante ispezioni in loco da parte del Dipartimento,
Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in
materia di internazionalizzazione delle imprese.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente
articolo, il Comitato trasmette al Ministero ed alla Simest il
programma dei controlli che intende effettuare e l'esito degli stessi
per le relative valutazioni di competenza.

Art. 7.
Modalita' di cessione delle partecipazioni
1. Ferme restando le modalita' dell'intervento Simest S.p.a.,
attesa la natura di "venture capital" degli interventi di cui
all'art. 1 le partecipazioni acquisite dal soggetto gestore per conto
del Ministero a valere sullo stanziamento di cui all'art. 2 devono
essere cedute, a prezzo non inferiore al valore corrente o al valore
patrimoniale netto contabile rilevato al momento della cessione,
entro otto anni dall'acquisizione della partecipazione stessa.
2. L'impegno al riacquisto delle partecipazioni acquisite a valere
sullo stanziamento di cui all'art. 2 del presente decreto - da
intendersi aggiuntive rispetto agli interventi assunti dalla Simest
S.p.a. in nome e per conto proprio sulla base della legge n. 100 del
24 aprile 1990 e successive modificazioni - non sara' assistita da
garanzie reali o personali.
3. Le somme derivanti dalla dismissione delle partecipazioni
azionarie, effettuate per conto del Ministero, torneranno a far parte
delle disponibilita' del Ministero delle attivita' produttive per
essere riutilizzate dal soggetto gestore per le medesime finalita'
d'intervento.

Art. 8.
Ulteriori competenze del soggetto gestore
1. Il soggetto gestore, oltre all'attivita' istruttoria, provvede,
sulla base delle delibere del Comitato, alla stipula del contratto di
partecipazione, all'acquisizione e alla vendita della partecipazione
ed alla gestione della stessa, nonche' alla tutela e al recupero dei
crediti.

Art. 9.
Convenzione Ministero delle attivita' produttive - Simest
1. Una convenzione sara' stipulata tra il Ministero delle attivita'
produttive ed il soggetto gestore per definire le attivita' dello
stesso e la relativa remunerazione, comprensiva del margine aziendale
per la resa del servizio.
Detti oneri saranno a carico dello stanziamento.

Art. 10.
1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 22 agosto 2002
Il vicario
del direttore generale
Donzelli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato