LA CONFERENZA UNIFICATA
Premesso che:
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica ha liberalizzato l'attivita' di produzione di
energia elettrica, nel rispetto di determinati obblighi di servizio
pubblico, e in particolare l'art. 8 dello stesso decreto ha previsto
l'emanazione di regolamenti per il rilascio delle autorizzazioni alla
costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica, alimentati da fonti convenzionali, in conformita' ai
principi di semplificazione indicati;
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59 ed in particolare il capo V, relativo alle
attivita' di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di
energia, ha organizzato le funzioni di programmazione e
pianificazione in campo energetico, nonche' le attivita'
amministrative in materia di impianti di produzione di energia
elettrica secondo un criterio di pluralismo e sussidiarieta' tra
Stato, regioni, province ed enti locali;
la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione" ha individuato
ruoli e competenze legislative, regolamentari ed amministrative dello
Stato, delle regioni e degli enti locali;
l'apertura del mercato elettrico costituisce un'occasione per
conseguire il rafforzamento della struttura energetica nazionale,
tenuto conto della continua crescita della domanda interna, della
marcata dipendenza estera per l'approvvigionamento energetico e della
necessita', conseguente al processo di liberalizzazione, di
sviluppare strumenti che garantiscano l'installazione di un'adeguata
potenza di generazione, atta alla copertura di fabbisogno nazionale,
al mantenimento della sicurezza del sistema e allo sviluppo di reali
processi di competitivita', al rinnovo del parco di produzione al
fine di un miglioramento delle prestazioni ambientali;
il Governo, le regioni e gli enti locali condividono l'indirizzo
di politica industriale di miglioramento della competitivita' del
sistema Paese, da conseguire attraverso l'obiettivo primario di una
riduzione dei costi dell'energia per imprese e famiglie, per il quale
la liberalizzazione ne costituisce strumento essenziale;
Considerata l'opportunita' e l'utilita' di definire linee comuni di
valutazione per l'esercizio delle attivita' amministrative di
rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica;
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, che demanda a questa Conferenza la facolta' di
promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e
comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse
comune;
Visto il documento trasmesso, ai fini del perfezionamento del
presente accordo, dal Ministro delle attivita' produttive con nota
protocollo n. 211830 del 3 luglio 2002;
Vista la nuova stesura della proposta di accordo, formalizzata
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome con nota del 4 settembre 2002 e successivamente inviata
all'Anci, UPI ed Uncem;
Tenuto conto degli esiti dell'odierna seduta;
Acquisito l'assenso del Ministro delle attivita' produttive;
Sancisce accordo
tra il Governo, le regioni, le province, i comuni e le comunita'
montane relativamente ai criteri generali di valutazione dei progetti
di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia
elettrica nonche' ai compiti ed alle funzioni amministrative nel
settore della produzione dell'energia elettrica, nei termini di cui
all'allegato sub A, parte integrante del presente accordo.
Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 settembre 2002
Il Presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
Allegato A
Criteri di valutazione da utilizzare al fine di verificare la
maggiore o minore rispondenza delle richieste di autorizzazione di
centrali elettriche alle esigenze di sviluppo omogeneo e
compatibile del sistema elettrico nazionale.
Il nuovo quadro di riferimento.
L'energia elettrica rappresenta un fattore strategico per lo
sviluppo economico e sociale del Paese. La disponibilita' di energia
a prezzi contenuti e' alla base dei processi di crescita produttiva,
sociale ed occupazionale ed e' un fattore determinante per la
competitivita' internazionale di interi settori produttivi e per lo
sviluppo socio-economico di ciascun territorio. In definitiva, la
garanzia della fornitura di energia e di una buona qualita' del
servizio, la disponibilita' di energia prodotta a prezzi competitivi
e non gravata da eccessivi oneri di trasporto, rappresentano oggi
elementi indispensabili per la competitivita' anche delle singole
comunita' territoriali nonche' per garantire qualita' della vita e
condizioni eque di servizio a tutti i consumatori.
La liberalizzazione del settore elettrico puo' consentire la
progressiva riduzione dei prezzi dell'energia elettrica, sia per i
clienti idonei sia per i clienti vincolati, attraverso lo sviluppo
dei produttori gia' presenti sul mercato e l'ingresso di nuovi
soggetti, nazionali ed esteri, nel mercato italiano. Le dinamiche di
mercato possono inoltre innescare importanti sviluppi di carattere
ambientale: gia' oggi si constata come il processo in corso abbia
attivato investimenti per il risanamento ed il rinnovo del parco di
produzione elettrica ed abbia determinato numerose richieste di
installazione di nuove centrali, tecnologicamente avanzate, in grado
di migliorare la qualita' ambientale complessiva della produzione
elettrica attraverso rendimenti energetici piu' elevati del passato e
la destinazione ad un ruolo di riserva tecnica per gli impianti meno
efficienti oggi in produzione.
E' importante ricordare, in proposito, che l'energia elettrica
puo' essere prodotta solo per l'utilizzo immediato. La quantita' di
energia prodotta pertanto, e le conseguenti eventuali emissioni
inquinanti, sono proporzionali al fabbisogno del sistema sociale e
produttivo, e non alla capacita' produttiva degli impianti
disponibili. La disponibilita' di nuovi impianti termoelettrici ad
alta efficienza, piu' rispettosi dell'ambiente ma anche piu'
economici, escludera' inevitabilmente dal mercato gli impianti piu'
inefficienti, costosi ed inquinanti.
Inoltre, poiche' oltre i costi della produzione anche i vincoli
fisici al trasporto e gli oneri di trasporto e di distribuzione
contribuiscono a determinare nel mercato libero il prezzo finale
dell'energia, e' evidente che la diversita' di condizioni
infrastrutturali presente oggi in ciascuna delle aree territoriali in
cui e' possibile suddividere il sistema elettrico italiano, se non
opportunamente corretta, finira' per determinare prezzi differenziati
dell'energia nelle varie aree del Paese. In particolare, nelle aree e
nelle regioni deficitarie, ossia dove la produzione interna e'
inferiore al fabbisogno e basata su impianti non ad elevata
efficienza, l'energia avra' inevitabilmente costi, e quindi prezzi,
maggiori che in altre aree del Paese, frenando lo sviluppo
socio-economico locale.
La forte spinta agli investimenti nel settore da parte di nuovi
produttori puo' essere valorizzata dalle amministrazioni statali e
dagli enti territoriali per colmare gli squilibri e le criticita'
oggi esistenti nella struttura energetica nazionale, per rafforzare e
ottimizzare la dotazione delle regioni in termini di potenza
installata e qualita' tecnologica degli impianti, in modo da dotare
ciascuna comunita' territoriale di adeguate condizioni competitive.
Considerazioni generali.
La direttiva europea 96/92/CE, di liberalizzazione del mercato
elettrico, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto
legislativo n. 79/1999, prevede che l'attivita' di produzione di
energia elettrica sia libera, ancorche' soggetta ad autorizzazione.
La direttiva prevede in particolare che gli Stati membri
stabiliscano a priori e rendano pubblici i criteri e le procedure di
autorizzazione alla costruzione di impianti sul proprio territorio, e
che l'eventuale diniego di autorizzazione sia fondato su motivi
obiettivi e non discriminatori, fondati e comunicati alla Commissione
europea ed al richiedente, che deve poter ricorrere contro tale
decisione.
E' necessario che i criteri di valutazione previsti dalla
direttiva, alcuni dei quali riguardano specificamente il territorio,
siano fissati in modo omogeneo a livello nazionale individuando linee
comuni per l'esercizio delle competenze amministrative a tutti i
livelli, anche se la loro applicazione in sede regionale potra'
tenere conto delle specificita' delle singole aree.
E' opportuno pertanto individuare i criteri di seguito
esplicitati, da seguire per la valutazione dei progetti di nuove
centrali elettriche, unitamente ad alcune indicazioni procedurali per
rendere noti a priori ai richiedenti le opportunita' o i vincoli
esistenti in zone specifiche.
Essendo gia' state presentate molte richieste di autorizzazione,
i medesimi criteri saranno applicati ai fini di una piu' celere
valutazione delle medesime, ferma restando la possibilita' dei
richiedenti, ove il singolo progetto non risultasse adeguato nella
stesura attuale, di adeguarlo per gli aspetti carenti.
Dato atto che le regioni e gli enti locali territorialmente
interessati dalla localizzazione di nuovi impianti di produzione di
energia ovvero di potenziamento o trasformazione di impianti di
produzione esistenti possono, al fine di assicurare la sostenibilita'
ambientale e territoriale, accompagnare la autorizzazione degli
impianti alla contestuale conclusione di accordi con il proponente
che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale.
Considerata la necessita' di concordare alcuni punti fondamentali
che, nel rispetto delle autonomie riconosciute alle regioni ed agli
enti locali e del trasferimento delle competenze avvenuto in
attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in particolare
alla luce del potenziamento delle autonomie stesse derivante dalla
legge costituzionale n. 3/2001, consentano il raggiungimento di
obiettivi condivisi, anche in relazione all'azione promossa dalle
regioni nell'Accordo di Torino del 5 giugno 2001 in materia di
riduzione di gas serra finalizzato non solo alla predisposizione
della programmazione energetico-ambientale del territorio ma anche ad
assicurare gli impegni internazionali assunti dallo Stato, si ritiene
di concordare criteri utili allo svolgimento delle funzioni
amministrative in materia di produzione di energia elettrica, ai fini
della conoscenza da parte dei proponenti e dei soggetti autorizzatori
(Stato, regioni, enti locali).
Quanto sopra premesso, si propongono i seguenti criteri generali
di valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti
di produzione di energia elettrica:
A) Criteri generali:
a) compatibilita' con gli strumenti di pianificazione
esistenti generali e settoriali d'ambito regionale e locale, anche ai
sensi del decreto legislativo n. 351/1999;
b) coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e dello
sviluppo produttivo della regione o della zona interessata dalla
richiesta, con riferimento anche alle ricadute di soddisfacimento del
fabbisogno energetico e di sviluppo produttivo sulle regioni
confinanti;
c) coerenza con le esigenze di diversificazione delle fonti
primarie e delle tecnologie produttive; saranno in ogni caso
considerati coerenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili,
come definite dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che
risultano congruenti con gli atti e gli indirizzi regionali;
d) grado di innovazione tecnologica, con particolare
riferimento al rendimento energetico ed al livello di emissioni
dell'impianto proposto;
e) utilizzo delle migliori tecnologie ai fini energetici e
ambientali, con particolare riferimento alla minimizzazione delle
emissioni di NOx e CO, tenendo conto della specifica dimensione
d'impianto;
f) massimo utilizzo possibile dell'energia termica
cogenerata;
g) riduzione o eliminazione, ove esistano, di altre fonti di
produzione di energia e di calore documentata con apposite
convenzioni e accordi volontari con le aziende interessate;
h) diffusione del teleriscaldamento, in relazione alla
specifica collocazione dell'impianto, finalizzato alla
climatizzazione anche delle piccole utenze produttive e delle utenze
private di piccole dimensioni, con la messa a disposizione di un
servizio di pubblica utilita' per i centri urbani coinvolti;
i) minimizzazione dei costi di trasporto dell'energia e
dell'impatto ambientale delle nuove infrastrutture di collegamento
dell'impianto proposto alle reti esistenti;
j) riutilizzo prioritario di siti industriali gia' esistenti,
anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree industriali;
k) concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree
territoriali interessate compreso il contributo allo sviluppo e
all'adeguamento della forestazione ovvero tutte le altre misure di
compensazione delle criticita' ambientali territoriali assunte anche
a seguito di eventuali accordi tra il proponente e l'ente locale;
l) completezza ed affidabilita' delle modalita' previste per
ottemperare all'obbligo posto dall'art. 11 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, relativamente all'immissione di nuova energia da
fonti rinnovabili;
m) nel caso uno stesso territorio sia interessato da piu'
progetti le regioni possono promuovere la valutazione comparativa
degli stessi sulla base dei criteri suesposti.
B) Adeguatezza della collocazione e della coerenza
territoriale.
1. Fatti salvi gli approfondimenti in sede di valutazione
d'impatto ambientale, nonche' gli indirizzi programmatori derivanti
da atti regionali, dai piani territoriali di coordinamento
provinciale e dai piani comunali e provinciali energetici, verranno
tenute in considerazione, oltre ai criteri generali:
a) l'esistenza di eventuali aree individuate come
ambientalmente critiche ai sensi della legge 19 maggio 1997, n. 137,
nelle quali e' consentito l'insediamento di nuovi impianti, a
condizione che i medesimi utilizzino la migliore tecnologia
industriale disponibile per l'abbattimento delle emissioni e
contribuiscano a migliorare la situazione preesistente, coerentemente
con il piano di risanamento previsto per l'area suddetta;
b) l'esistenza di eventuali aree individuate dal piano della
qualita' dell'aria o da altri strumenti di programmazione come
critiche, nelle quali e' consentito l'insediamento di nuovi impianti
termoelettrici, a condizione che i medesimi utilizzino la migliore
tecnologia industriale disponibile per l'abbattimento delle emissioni
e contribuiscano a migliorare la situazione preesistente,
coerentemente con il piano previsto per l'area suddetta;
c) l'esistenza di centrali termoelettriche suscettibili di
risanamento, ammodernamento e innovazione tecnologica, anche
attraverso il loro ripotenziamento;
C) Nella valutazione complessiva del progetto si terra' in
considerazione altresi' l'impatto occupazionale ed economico sul
tessuto produttivo locale, considerato nel suo bilancio complessivo
esistente in relazione alla situazione economica locale;
D) Le richieste di autorizzazione di nuovi impianti, o di
potenziamento o ristrutturazione di impianti esistenti, vengono
esaminate singolarmente, secondo l'ordine di priorita' temporale di
presentazione delle domande;
Nella valutazione verra' specificato l'eventuale carattere di
priorita' attribuito, sulla base dei criteri generali di cui alla
lettera A, ad un progetto valutato positivamente, al fine di
valorizzarne gli aspetti positivi, che qualificano il progetto come
meritevole di appoggio da parte di tutte le amministrazioni
coinvolte, e gli aspetti migliorabili, in un'ottica di
massimizzazione dei benefici.
Il giudizio negativo verra' anch'esso motivato, tenendo conto dei
criteri sopraelencati;
E) L'autorizzazione rilasciata ai diversi livelli istituzionali
dovra' avere una validita' temporale definita (un anno normalmente,
modificabile in presenza di progetti di particolare complessita' o
motivi particolari) per l'inizio dei lavori di realizzazione.
Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di
Bolzano.
Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalita' del presente accordo nell'ambito delle competenze ad esse
spettanti, ai sensi dello statuto e delle relative norme di
attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato