IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5,
comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il
pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si
rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del
Ministro delle Finanze sulla base del rendimento netto dei buoni
ordinari del Tesoro a tre mesi;
Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza
13 luglio 2002;
Sentita la Banca d'Italia;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5,
comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse
per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni
trenta e' stabilito nella misura del 2,76 per cento annuo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 settembre 2002
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato