IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, ed in particolare l'art. 2, comma 2;
Ravvisata la necessita' di dotarsi di un proprio regolamento in
attuazione della sopracitata normativa;
Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione,
nella seduta del 1 agosto 2002, con la quale e' stato approvato il
regolamento per l'individuazione dei procedimenti amministrativi e
dei relativi termini di conclusione, ai sensi dell'art. 2, comma 2,
della legge n. 241/1990 e le allegate tabelle;
Decreta:
Art. 1.
E' emanato il "Regolamento per l'individuazione dei procedimenti
amministrativi e dei relativi termini di conclusione, ai sensi
dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990", nel testo allegato al
presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.
Art. 2.
Il sopracitato regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Potenza, 4 settembre 2002
Il rettore: Lelj Garolla Di Bard
Allegato A
Regolamento per l'individuazione dei procedimenti amministrativi e
dei relativi termini di conclusione (art. 2, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241)
Capo I
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 1.
Oggetto
1. L'Universita' degli studi della Basilicata, in seguito
denominata Universita' o Ateneo o amministrazione, impronta la
propria attivita' amministrativa a criteri di economicita', di
efficacia, di pubblicita' e di trasparenza uniformandosi ai principi
ed alle disposizioni stabiliti dalla vigente legislazione in materia,
in particolare dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il presente regolamento stabilisce, per ciascun tipo di
procedimento di competenza dell'Universita', il termine entro il
quale esso deve concludersi, l'unita' organizzativa responsabile
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonche'
dell'adozione del provvedimento finale, il funzionario responsabile
del singolo procedimento.
3. Per "unita' organizzativa" si intende, ai fini del presente
regolamento, la struttura dell'amministrazione dell'Universita'
ovvero la struttura didattica, scientifica e di servizio competente
allo svolgimento del procedimento o alla formazione definitiva del
provvedimento, ovvero a detenerlo stabilmente.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti
amministrativi, promuovibili d'ufficio o ad iniziativa di parte, che
siano di competenza degli organi e degli uffici dell'Universita'.
2. Detti procedimenti devono concludersi mediante l'adozione di un
provvedimento espresso e motivato nel termine stabilito per ciascun
tipo di procedimento nelle tabelle allegate, che costituiscono parte
integrante del presente regolamento.
3. I procedimenti eventualmente non elencati, con il relativo
termine finale, nelle predette tabelle, devono concludersi nel
termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di parte o
dall'avvio d'ufficio, ove un diverso termine non derivi da altre
disposizioni di legge o di regolamento.
4. Per i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore
del presente regolamento, i termini di cui ai commi precedenti
iniziano a decorrere da tale data.
Art. 3.
Decorrenza del temine iniziale per i procedimenti d'ufficio
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla
data in cui l'amministrazione dell'Universita' abbia notizia del
fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra
amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di
ricevimento, da parte dell'Universita', della richiesta o della
proposta.
Art. 4.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziative di
parte
1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale
decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza da parte
dell'unita' organizzativa.
2. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o
incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione
all'istante tempestivamente o comunque entro trenta giorni, indicando
le cause della irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il
termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata
o completata.
3. Al ricevimento della domanda, ove richiesto dall'interessato,
l'ufficio competente rilascia una ricevuta. Per le richieste o
domande inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso
stesso.
Art. 5.
Pubblicita' del procedimento amministrativo e partecipazione degli
interessati
1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento
da' comunicazione dell'inizio del procedimento ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia
prevista da legge o da regolamento, nonche' ai soggetti individuati o
facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare
un pregiudizio e, su esplicita richiesta, a chiunque abbia un
interesse giuridicamente rilevante.
Nella comunicazione deve essere indicato:
a) l'unita' organizzativa alla quale e' affidato il procedimento;
b) il responsabile del procedimento;
c) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti;
d) il termine entro il quale presentare eventuali memorie e
documenti.
2. E' data facolta' ai destinatari di tale comunicazione di
intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi degli articoli
9, 10 e 11 della legge n. 241/1990. Coloro che hanno titolo a
prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti
entro un termine pari alla meta' di quello fissato per la durata del
procedimento.
Nel caso in cui per particolari motivate esigenze il procedimento
debba concludersi prima del termine fissato, il responsabile
comunichera' agli interessati il termine piu' breve e quello concesso
per presentare le predette memorie e documenti.
3. Se per il rilevante numero dei destinatari e/o per
l'indeterminatezza degli stessi, la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa, le comunicazioni di cui
al comma 1 del presente articolo, dovranno essere effettuate, a
seconda dei casi, mediante avvisi pubblici affissi all'Albo
dell'Universita' e/o circolari indirizzate a tutte le unita'
organizzative dell'Ateneo con l'esposizione delle ragioni che
giustificano la deroga.
Art. 6.
Termine finale del procedimento
1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono
alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di
provvedimenti recettizi, alla data di effettuazione della
comunicazione. Nel caso che talune fasi del procedimento siano di
competenza di amministrazioni diverse dall'Universita' si applica
quanto disposto dagli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990.
2. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di
modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi
termini finali indicati per il procedimento principale.
3. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si
intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato
tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto
dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rigetto
o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale
l'Amministrazione puo' adottare la propria determinazione esplicita.
4. L'unita' organizzativa competente non puo' aggravare il
procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte
dallo svolgimento dell'istruttoria.
In ogni caso, qualora il responsabile del procedimento ritenesse
non potersi concludere il procedimento medesimo nei termini previsti,
dovra' informare tempestivamente i propri superiori, illustrando i
motivi dell'impossibilita' a provvedere e/o le ragioni del ritardo e
dare tempestiva comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e a
quelli che per legge debbano intervenirvi, indicando un nuovo termine
normalmente di durata non superiore a quello previsto in via
ordinaria dal presente regolamento.
5. L'acquisizione in via facoltativa od obbligatoria di pareri e di
valutazioni tecniche di altre pubbliche amministrazioni comporta la
sospensione del termine previsto per la conclusione del procedimento.
In tal caso il responsabile del procedimento e' tenuto ad informare
gli interessati.
6. Qualora il parere obbligatorio o facoltativo richiesto non sia
stato comunicato nei termini previsti dall'art. 16 della legge n.
241/1990, l'Amministrazione puo' procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere, eccetto per i pareri che debbano essere
rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
7. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione del
procedimento finale debba essere preceduta dall'acquisizione di
valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non
provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei
termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge n. 241/1990, il
responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche
a organismi dell'Universita' o di altra Amministrazione pubblica
dotati di adeguata qualificazione tecnica.
Art. 7.
Altri casi di sospensione del termine
Oltre ai casi indicati nell'articolo precedente, il termine per la
conclusione del procedimento rimane sospeso:
a) se per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto
un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo impiegato per
tale adempimento;
b) per il tempo necessario all'acquisizione di atti di altre
amministrazioni che sono indispensabili per il procedimento.
Capo II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 8.
Unita' organizzativa responsabile del procedimento
1. Le unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni
altro adempimento procedimentale, sono le aree e gli uffici, siano
essi inseriti o meno in una ripartizione, nonche' le strutture
didattiche, scientifiche e di servizio nelle quali si articola
l'Universita'.
Art. 9.
Responsabile del procedimento
1. Sulla base delle competenze attribuite per materia alle singole
"unita' organizzative" cosi' come risultano indicate nelle tabelle
allegate, la persona preposta a capo di ogni singola unita'
organizzativa e' responsabile dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento procedurale concernente il relativo provvedimento finale
da adottarsi.
Analoga responsabilita' e' attribuita ai preposti ad unita'
organizzative, a titolo di supplenza o di vicarieta'. In caso di
assenza o impedimento dei soggetti, come sopra preposti all'unita'
organizzativa, analoga responsabilita' e' attribuita al soggetto
presente nella medesima unita' e rivestente la qualifica piu' alta,
ovvero a quello con maggiore anzianita' nella stessa.
Nel caso in cui un ufficio e' a sua volta inserito in un'area, il
dirigente della ripartizione, sentito il responsabile dell'area,
affida la responsabilita' di alcuni procedimenti al responsabile
dell'ufficio o, in casi particolari, ad altri dipendenti aventi
responsabilita' di settore o di idonea categoria professionale.
Nel caso in cui un ufficio dipenda direttamente dalla ripartizione,
il dirigente della stessa, puo' in casi particolari, sentito il
responsabile dell'ufficio, affidare la responsabilita' di alcuni
procedimenti ad altri dipendenti aventi responsabilita' di settore o
di idonea categoria professionale.
Per i procedimenti di competenza dei Dipartimenti, responsabile del
procedimento e' il segretario amministrativo.
Per le strutture didattiche e di servizio e per le altre strutture
di ricerca, il direttore delle medesime affida la responsabilita' del
procedimento a dipendenti di idonea categoria professionale. Sia il
direttore del Dipartimento sia il direttore delle predette strutture
sono, in ogni caso, competenti per l'adozione del provvedimento
finale.
2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni
contemplate dagli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
dal presente regolamento.
In particolare il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione del provvedimento;
b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti
all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito
svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' richiedere il
rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione delle conferenze di servizi di cui
all'art. 14 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni;
d) propone l'acquisizione dei pareri consultivi o delle
valutazioni tecniche indicate negli articoli 16 e 17 della legge
7 agosto 1990, n. 241;
e) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti;
f) trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione del
provvedimento finale.
Inoltre e' tenuto:
all'acquisizione d'ufficio dei documenti gia' in possesso
dell'Amministrazione ed all'accertamento d'ufficio di fatti, stati e
qualita' che la stessa amministrazione o altra pubblica
amministrazione e' tenuta a certificare;
all'applicazione della normativa vigente in materia di
autocertificazione;
ad istituire i procedimenti relativi all'accesso ai documenti
amministrativi, ai sensi di quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
3. I dirigenti, responsabili delle ripartizioni, adottano il
provvedimento finale, tranne nei casi in cui lo stesso e' di
competenza del direttore amministrativo o del rettore; coordinano le
attivita' dei responsabili dei procedimenti ed esercitano il potere
sostitutivo in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo n. 165/2001. Lo stesso potere di coordinamento e di
sostituzione hanno il direttore di Dipartimento e i direttori delle
strutture didattiche e di servizio e delle altre strutture di
ricerca, nei confronti dei responsabili dei procedimenti delle
relative strutture.
Art. 10.
Procedimenti di competenza di uffici
1. Quando un procedimento e' gestito in sequenza successiva da due
o piu' aree o uffici, il responsabile della fase iniziale e', salvo
diversa disposizione, responsabile dell'intero procedimento e
provvede alle comunicazioni agli interessati, informandoli anche
delle strutture che interverranno successivamente nel procedimento.
2. Il responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che
non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne
l'andamento presso gli uffici e i servizi competenti, dando impulso
all'azione amministrativa.
3. In particolare, il responsabile del procedimento concorda per
tipi di procedimento o per singoli procedimenti con le aree e gli
uffici competenti nelle fasi successive, la ripartizione dei tempi a
disposizione di ciascuno sollecitandone, ove occorra, il rispetto.
4. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta
disponibilita', il responsabile del procedimento e' responsabile
limitatamente ai compiti previsti dai precedenti commi.
5. Il direttore amministrativo puo' stabilire le opportune
istruzioni per l'attuazione delle disposizioni dei precedenti commi
ed e' competente a risolvere gli eventuali conflitti di competenza
tra le diverse unita' organizzative qualora le stesse afferiscano a
strutture non dirette da un unico dirigente.
Capo III
Art. 11.
Modifiche del presente regolamento
1. Entro due anni dalla data in vigore del presente regolamento, e
successivamente almeno ogni tre anni, l'Universita' verifica lo stato
di attuazione della normativa emanata e apporta le modificazioni
ritenute necessarie con le medesime modalita' e forme del presente
regolamento.
Allegato SUB A (da pag. 16 a pag. 37)
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ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato