Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 223 del 23 Settembre 2002

BANCA D'ITALIA

7o aggiornamento del 5 settembre 2002 alla Circolare n. 229 del 21 aprile 1999. Modifica dei prospetti di raccordo in materia di vigilanza prudenziale.

Con il presente aggiornamento delle Istruzioni di Vigilanza
vengono modificati i prospetti di raccordo con le segnalazioni
statistiche di vigilanza, in relazione ad alcune variazioni
intervenute nella "Matrice dei Conti" (in particolare, il 13o e 14o
aggiornamento).
Si tratta, in particolare, dei prospetti, contenuti nel Titolo IV
(vigilanza regolamentare), concernenti la disciplina dei
finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese (Capitolo 6),
della trasformazione delle scadenze (Capitolo 7), del controllo del
rischio di tasso di interesse del portafoglio non immobilizzato
(Capitolo 8).
Per quanto concerne i finanziamenti a medio e lungo termine alle
imprese, viene, inoltre, recepito il contenuto delle disposizioni
emanate dalla Banca d'Italia nell'aprile 2001 (pubblicate nel
Bollettino di Vigilanza n. 4/2001), con le quali e' stato disposto,
tra l'altro, che possono essere esclusi dall'aggregato di riferimento
tutti i crediti erogati a "famiglie produttrici" totalmente garantiti
da ipoteche su proprieta' immobiliari di tipo residenziale, anche se
non finalizzati all'acquisto dell'abitazione.
I capitoli interessati dal presente aggiornamento verranno
pubblicati, nella versione cosi' modificata, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il Governatore: Fazio

TITOLO IV - Capitolo 6
Finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese

Sezione I

Disposizioni di carattere generale

1. Premessa

La possibilita' di operare congiuntamente nel breve e nel
medio-lungo termine consente alle banche di assistere la clientela in
piu' mercati di prodotto e di utilizzare forme tecniche idonee a
finanziare l'attivita' di investimento delle imprese produttive.
Se i soggetti affidati sono imprese, l'effettuazione su larga
scala di crediti a medio e lungo termine richiede tuttavia una
specifica attenzione nella valutazione della controparte e puo',
quindi, determinare un elevato grado di complessita' operativa.
La valutazione del merito del credito del prenditore comporta,
infatti, un'accurata e non semplice analisi delle capacita'
imprenditoriali, delle prospettive di reddito dei progetti di
investimento e della complessiva situazione dell'impresa.
Conseguentemente, nei confronti di quelle banche che intendano
impegnare una quota significativa delle proprie risorse (in misura
superiore al 30% della raccolta) nel settore del finanziamento a
medio e lungo termine alle imprese, si rende opportuna
l'effettuazione di una specifica valutazione da parte della Banca
d'Italia.
In particolare, la Banca d'Italia rilascia l'abilitazione a
operare senza alcun limite alle banche che abbiano maturato una
specifica esperienza nel comparto dei finanziamenti a medio e lungo
termine alle imprese e siano in possesso di idonei requisiti tecnici
e organizzativi.
Non necessitano di abilitazione le banche che abbiano un'adeguata
dotazione patrimoniale.

2. Fonti normative
La materia e' disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:
- art. 53, comma 1, lett. b) e d), ove e' previsto che la Banca
d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana
disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, tra l'altro, il
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche'
l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 53, comma 3, lett. d), ove e' prevista la facolta' per
la Banca d'Italia di adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le
materie indicate al comma 1 dello stesso art. 53;
e inoltre
- dal decreto n. 242630 emanato dal Ministro del tesoro il
22 giugno 1993, previa deliberazione del CICR, in tema di
operativita' a medio-lungo termine e di rischi di mercato.

3. Definizioni
Ai fini della presente disciplina si definiscono:
- "finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese", il
totale dei crediti, compresi i pronti contro termine attivi, in
Italia e all'estero, con durata originaria superiore a 18 mesi nei
confronti dei settori delle imprese finanziarie e non finanziarie,
delle famiglie produttrici, delle amministrazioni locali. Nei
finanziamenti effettuati alle famiglie produttrici non vanno
considerati i mutui garantiti da ipoteca su immobili a uso
residenziale;
- "finanziamenti complessivi", il totale dei crediti, compresi
i pronti contro termine attivi, in Italia e all'estero;
- "patrimonio", il patrimonio di vigilanza cosi' come definito
al Cap. 1 del presente Titolo;
- "patrimonio consolidato", il patrimonio di vigilanza
consolidato cosi' come definito al Cap. 1, Sez. III, del presente
Titolo;
- "provvista", la somma della raccolta complessiva e del totale
dei rapporti intercreditizi passivi;
- "provvista interbancaria", i rapporti intercreditizi passivi;
- "raccolta complessiva", il totale dei depositi a risparmio,
c/c passivi, buoni fruttiferi, certificati di deposito, obbligazioni
e pronti contro termine passivi con clientela e altri fondi raccolti
da clientela ordinaria.

4. Destinatari della disciplina
Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in
Italia.
La Banca d'Italia puo' escludere dai destinatari della disciplina
le succursali italiane di banche extracomunitarie quando le attivita'
di tali enti sono sottoposte nei Paesi di origine a strumenti di
vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche
italiane (1).

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi
Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti
amministrativi di cui al presente Capitolo:
- esonero dalla disciplina delle succursali di banche
extracomunitarie (Sez. I, par. 4): Titolare della Filiale della Banca
d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza
sugli Enti Creditizi;
- richiesta di calcolare il limite generale del 30% in rapporto
ai finanziamenti complessivi (Sez. II, par. 1): Titolare della
Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del
Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- abilitazione a operare oltre il limite generale del 30% della
raccolta (Sez. II, par. 1): Titolare della Filiale della Banca
d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza
sugli Enti Creditizi;
- revoca dell'abilitazione a operare oltre il limite generale
del 30% della raccolta (Sez. II, par. 3): Titolare della Filiale
della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio
Vigilanza sugli Enti Creditizi.
(1) Cfr. Tit. VII, Cap. 3., Sez. VII, delle presenti Istruzioni.


SEZIONE II
Finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese

1. Limiti
Tutte le banche possono effettuare finanziamenti a medio e lungo
termine alle imprese entro un limite pari al 30% della raccolta
complessiva (1). Nella determinazione del limite, ai finanziamenti
vanno aggiunti i crediti in sofferenza verso le imprese stesse. Per
l'individuazione degli aggregati da considerare nel calcolo del
suddetto limite, cfr. All. A del presente Capitolo.
Per le succursali in Italia di banche extracomunitarie, il
rapporto e' calcolato considerando al denominatore, in luogo della
raccolta, i finanziamenti complessivi. Le altre banche caratterizzate
da una provvista essenzialmente interbancaria possono richiedere alla
Banca d'Italia di effettuare in modo analogo il calcolo del rapporto.
Possono richiedere alla Banca d'Italia l'abilitazione a operare
senza alcun limite nei confronti delle imprese, le banche che:
- siano dotate di un patrimonio superiore a 25 milioni di euro;
- al 31 dicembre dei due anni precedenti a quello della
richiesta, effettuavano finanziamenti a medio e lungo termine alle
imprese in misura superiore al 10 per cento della raccolta
complessiva. Nel calcolo di tale rapporto non sono computate le
sofferenze maturate nel settore.
Nell'esame delle richieste la Banca d'Italia tiene conto:
- della situazione tecnica della banca, valutata con
riferimento alla concentrazione dei rischi, all'equilibrio
finanziario e all'esposizione ai rischi di mercato;
- dell'adeguatezza della struttura organizzativa a selezionare
la clientela, a seguire l'evoluzione della situazione
economico-finanziaria delle imprese clienti e a controllare
l'andamento dei finanziamenti concessi.
La richiesta di abilitazione viene avanzata dalla capogruppo per
le componenti bancarie del gruppo che possiedano i requisiti
indicati.
Non necessitano di abilitazione e possono quindi effettuare senza
alcun limite finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese, le
banche:
- con una struttura del passivo prevalentemente a medio-lungo
termine;
- con patrimonio superiore a 1 miliardo di euro;
- con patrimonio superiore a 25 milioni di euro purche'
appartenenti a gruppi bancari con patrimonio consolidato superiore a
1 miliardo di euro.

2. Termini
La Banca d'Italia risponde alla richiesta di abilitazione entro
un termine non superiore a 60 giorni dalla presentazione della
domanda.

3. Revoca dell'abilitazione
La Banca d'Italia, qualora ritenga che la complessiva situazione
tecnico-organizzativa non sia tale da consentire alla banca di
continuare a effettuare in misura rilevante finanziamenti a medio e
lungo termine alle imprese, si riserva di revocare l'abilitazione
gia' concessa ovvero di stabilire delle limitazioni.
(1) I finanziamenti a medio e lungo termine ai soggetti diversi
dalle imprese non sono sottoposti ad alcun limite.

Allegato A


PROSPETTO INDICATIVO DI RACCORDO CON LE SEGNALAZIONI STATISTICHE DI
VIGILANZA

Finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese (1)

Regola: Finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese <= 0.3
* raccolta complessiva

100 Finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese
- pronti contro termine attivi 306900 (durata = 2)
- totale crediti 314100 (durata = 2)
- effetti insoluti e al protesto di proprieta' 311700 (durata = 3)
- sofferenze 312500 (durata = 3)
- crediti a favore di clientela ordinaria 373700 (durata = 3)
- sofferenze verso clientela ordinaria 374300 (durata = 3)
- operazioni di impiego con fondi di terzi in amministrazione
-- (117910 117922) (durata = 2)
- crediti a famiglie produttrici totalmente garantiti da ipoteche su
immobili residenziali -- 300900 (durata = 2)

Le sofferenze vanno considerate al netto dei relativi dubbi esiti
e svalutazioni analitiche (2):

- dubbi esiti e svalutazioni diversi dal rischio paese e dal rischio
fisiologico: su sofferenze (3) -- 328302
- dubbi esiti e svalutazioni su sofferenze -- (356902 356604
356606)

Gli aggregati sono riferiti ai seguenti settori di attivita'
economica:

- amministrazioni locali (4) 120 121 173 174 175 176 177 17
(unita' operanti all'estero)
- imprese assicurative e fondi pensione 294 295 296 29 (unita'
operanti all'estero)
- altri intermediari finanziari da 250 a 268 21 25 (unita'
operanti all'estero)
- ausiliari finanziari da 270 a 278, da 280 a 284 27 (unita'
operanti all'estero)
^ - societa' non finanziarie da 430 a 492 45 47 48 49 e 52
(unita' operanti all'estero)
- famiglie produttrici (5) 614 615 61 (unita' operanti
all'estero)
- resto del mondo 708 709, da 733 a 735, 739, da 743 a 748, da 757 a
759, 768, 769, 772

(1) I codici sono quelli della matrice dei conti (codici di 6
cifre) o del "Dizionario Dati" (codici di 7 cifre). In alcuni casi le
segnalazioni statistiche non consentono una perfetta corrispondenza
con gli aggregati considerati dalla normativa; in tali circostanze
sono state adottate soluzioni di tipo convenzionale, peraltro
limitate ad aspetti di dettaglio. Le voci precedute dal segno meno
(--) sono da detrarre.
(2) Per le unita' operanti all'estero, le svalutazioni sono
riferite a tutte le controparti, non essendone prevista in matrice la
settorizzazione; pertanto, l'aggregato sofferenze puo' risultare
inferiore a quello teoricamente previsto dalla normativa.
(3) Per questa voce, segnalata con cadenza semestrale, viene
effettuato il "trascinamento", a ciascuna data di fine trimestre,
delle segnalazioni di dicembre e giugno.
(4) Ad eccezione dei finanziamenti con ammortamento a carico
dello Stato.
(5) Nei finanziamenti effettuati alle famiglie produttrici non
vanno considerati i mutui garantiti da ipoteca su immobili a uso
residenziale.

110 Raccolta complessiva
- depositi 1041810
- obbligazioni 1041824 351502 351504 351702 351708
- altri fondi raccolti da clientela ordinaria - altre operazioni
171510
- titoli ex art. 117 del T.U. 171802 171806
- pronti contro termine passivi - clientela ordinaria 178902
- altri titoli di debito - a scadere 177902 177904 352002
352004
- provvista da clientela ordinaria 1210102
- pronti contro termine passivi - clientela ordinaria 351602
115 Finanziamenti complessivi
- Impieghi totali 1009206
- Rapporti attivi totali con istituzioni creditizie 1009408

TITOLO IV - Capitolo 7
Limiti alla trasformazione delle scadenze

Sezione I

Disposizioni di carattere generale

1. Premessa
La gestione congiunta di attivita' e passivita' a breve, medio e
lungo termine puo' produrre squilibri nella situazione tecnica delle
banche in assenza di un adeguato bilanciamento delle scadenze delle
poste dell'attivo e del passivo.
Per ridurre la probabilita' di tali squilibri, le presenti
Istruzioni fissano misure volte a limitare l'utilizzo di fonti a
breve per finanziare attivita' di piu' lunga durata.
In particolare, la trasformazione delle scadenze delle poste di
bilancio delle banche deve avvenire nel rispetto di regole
finalizzate a contenere gli investimenti in immobili e partecipazioni
entro l'ammontare del patrimonio, nonche' a limitare l'utilizzo della
componente meno stabile della raccolta per il finanziamento di
attivita' a medio e lungo termine.
Le regole trovano applicazione sia a livello individuale sia
consolidato.

2. Fonti normative
La materia e' disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:
- art. 53, comma 1, lett. b) e d), ove e' previsto che la Banca
d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana
disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, tra l'altro, il
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- art. 53, comma 3, lett. d), ove e' prevista la facolta' per
la Banca d'Italia di adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le
materie indicate al comma 1 dello stesso art. 53;
- art. 60, che definisce la composizione del gruppo bancario;
- art. 65, che individua i soggetti inclusi nell'ambito della
vigilanza consolidata;
- art. 67, comma 1, lett. b) e d), che prevede che la Banca
d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, ha facolta' di
impartire alla capogruppo di un gruppo bancario disposizioni,
concernenti il gruppo complessivamente considerato ovvero suoi
componenti, aventi a oggetto, tra l'altro, il contenimento del
rischio nelle sue diverse configurazioni;
e inoltre
- dal decreto n. 436659 emanato dal Ministro del tesoro il
28 dicembre 1992, che disciplina, tra l'altro, i controlli
esercitabili dalla Banca d'Italia sulle succursali di enti creditizi
comunitari insediate in Italia;
- dal decreto n. 242630 emanato dal Ministro del tesoro il
22 giugno 1993, previa deliberazione del CICR, in tema di
operativita' a medio-lungo termine e di rischi di mercato.

3. Definizioni
- "attivita' a medio termine", il complesso delle attivita' con
vita residua superiore a 18 mesi e pari o inferiore a 5 anni (cfr.
All. A del presente Capitolo), con esclusione dei titoli di Stato
emessi da paesi dell'Unione Europea ovvero del Gruppo dei Dieci;
- "attivita' a lungo termine", il complesso delle attivita' con
vita residua superiore a 5 anni (cfr. All. A del presente Capitolo),
con esclusione dei titoli di Stato emessi da paesi dell'Unione
Europea ovvero del Gruppo dei Dieci;
- "fondi permanenti", i fondi di previdenza del personale e di
trattamento di fine rapporto (al netto dei relativi investimenti) e i
fondi rischi che eccedono la parte computabile nel patrimonio di
vigilanza (cfr. All. A del presente Capitolo);
- "immobili", gli immobili di proprieta' (al netto dei relativi
fondi di ammortamento) e gli immobili acquisiti in locazione
finanziaria, al netto della somma delle quote di capitale dei canoni
passivi corrisposti. Sono esclusi gli immobili acquisiti con i fondi
di previdenza del personale;
- "partecipazioni", il totale delle partecipazioni detenute dalle
banche e dai gruppi bancari (al netto dei relativi fondi
svalutazione) e le partecipazioni acquisite in locazione finanziaria,
al netto della somma delle quote di capitale dei canoni passivi
corrisposti. Sono escluse le partecipazioni ricomprese tra gli
elementi negativi del patrimonio di vigilanza (cfr. Cap. 1, Sez. II,
del presente Titolo) e di quelle acquisite con i fondi di previdenza
del personale;
- "passivita' a lungo termine", il complesso delle passivita' con
vita residua superiore a 5 anni (cfr. All. A del presente Capitolo);
- "passivita' a medio termine", il complesso delle passivita' con
vita residua superiore a 18 mesi e pari o inferiore a 5 anni (cfr.
All. A del presente Capitolo);
- "passivita' da clientela a breve termine", il complesso delle
passivita' da clientela con vita residua pari o inferiore a 18 mesi
(cfr. All. A del presente Capitolo);
- "passivita' interbancarie", il complesso della passivita'
interbancarie con durata residua superiore a 3 mesi e pari o
inferiore a 18 mesi (cfr. All. A del presente Capitolo);

4. Destinatari della disciplina
Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in
Italia e alle capogruppo dei gruppi bancari.
La Banca d'Italia puo' escludere dai destinatari della disciplina
le succursali italiane di banche extracomunitarie quando le attivita'
di tali enti sono sottoposte nei Paesi di origine a strumenti di
vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche
italiane (1).

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi
Si indicano di seguito i responsabili del procedimento
amministrativo di cui al presente Capitolo:
- esonero dalla disciplina delle succursali di banche
extracomunitarie (Sez. I, par. 4): Titolare della Filiale della Banca
d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza
sugli Enti Creditizi.
(1) Cfr. Tit. VII, Cap. 3, Sez. VII, delle presenti Istruzioni.


SEZIONE II
Limiti alla trasformazione delle scadenze

Le banche e i gruppi bancari sono tenuti a contenere gli
investimenti in immobili e partecipazioni entro il limite del
patrimonio nonche' a limitare l'utilizzo della componente meno
stabile della raccolta per il finanziamento di attivita' a medio e
lungo termine, nel rispetto delle regole riportate nella Tav. 1. Gli
aggregati da includere nel calcolo sono indicati nell'All. A del
presente Capitolo.
Le singole banche appartenenti a gruppi bancari sono tenute al
rispetto delle presenti disposizioni anche a livello individuale.
Le banche e i gruppi bancari la cui struttura di bilancio non
soddisfi una o piu' delle regole sopra indicate definiscono un piano
concernente i termini e le modalita' di rientro. In particolare,
nella predisposizione di tale piano le banche e i gruppi bancari
individuano termini di rientro di norma non superiori a 3 anni.
Termini di rientro piu' lunghi sono consentiti alle banche e ai
gruppi bancari che, in base al sistema di misurazione di cui al Cap.
8 del presente Titolo, non risultano particolarmente esposti al
rischio di tasso di interesse o che sono comunque dotati di
appropriati strumenti per il contenimento e la gestione di tale
rischio.
I piani di rientro riferiti all'intero gruppo bancario o alle
singole banche sue componenti sono trasmessi alla Banca d'Italia
dalla capogruppo.


----
Tavola 1

REGOLE SULLA TRASFORMAZIONE DELLE SCADENZE

Regola 1: IMMOB + PART &60; = PATRIM
Regola 2: ATTL < = AV1 + FP + PASSL + 0,4 PASSM + 0,1 PACBR
Regola 3: ATTM < = AV2 + 0,6 PASSM + 0,2 (PACBR + INTERB)
Dove:

IMMOB = Immobili
PART = Partecipazioni
PATRIM = Patrimonio
ATTL = Attivita' con durata residua superiore a 5 anni
AV1 = Avanzo (positivo o negativo) riveniente dall'applicazione
della regola 1
FP = Fondi permanenti
PASSL = Passivita' con durata residua superiore a 5 anni
PASSM = Passivita' con durata residua superiore a 18 mesi e pari
o inferiore a 5 anni
PACBR = Passivita' da clientela con durata residua pari o
inferiore a 18 mesi
ATTM = Attivita' con durata residua superiore a 18 mesi e pari o
inferiore a 5 anni
AV2 = Avanzo (positivo o negativo) riveniente dall'applicazione
della regola 2
INTERB = Passivita' interbancarie con durata residua superiore a
3 mesi e pari o inferiore a 18 mesi


----

Allegato A


PROSPETTO INDICATIVO DI RACCORDO CON LE SEGNALAZIONI STATISTICHE DI
VIGILANZA

Limiti alla trasformazione delle scadenze (1) Regola:
1 Immobili + partecipazione < = patrimonio

120 Patrimonio
- patrimonio di vigilanza 1052010
- elementi da dedurre 461104 461114 (da sommare alla voce
precedente)

(1) I codici sono quelli della matrice dei conti (codici di 6
cifre) o del "Dizionario Dati" (codici di 7 cifre). In alcuni casi le
segnalazioni statistiche non consentono una perfetta corrispondenza
con gli aggregati considerati dalla normativa; in tali circostanze
sono state adottate soluzioni di tipo convenzionale, peraltro
limitate ad aspetti di dettaglio.

130 Immobili
- immobili propri netti (2) 1023002
- immobili (2) 344500
- fondi di ammortamento -- 351910 140
Partecipazioni
- partecipazioni 1024416
- fondo svalutazione partecipazioni - -1024806
- partecipazioni 342100
- fondi di svalutazione partecipazioni -- 352324

Regola 2: Attivita' a lungo termine < = Avanzo regola 1 +
Fondi permanenti +
Passivita' a lungo termine +
0.4 * Passivita' a medio termine +
0.1 * Passivita' da clientela a breve termine
Regola 3: Attivita' a medio termine < = Avanzo regola 2 +
0.6 * Passivita' a medio termine +
0.2 * (Pass. da client. a b.ter. + pass. interbancarie)

150 Attivita' a medio/lungo termine

Sono considerate in questo aggregato le seguenti voci con vita
residua compresa fra 310 e 490 per le attivita' a lungo termine, fra
80 e 180 per le attivita' a medio termine (3):

- titoli immobilizzati (esclusi quelli di governi centrali di paesi
OCSE) 264104 264106 264110 264112 264116 264118
- crediti a favore di clientela ordinaria 266300 266402 266404
- pronti contro termine attivi 265720 265724 265728 265730 265734
265738
- prestiti subordinati attivi altri 265506
- operazioni di impiego con fondi di terzi in amministrazione
266500
- rapporti attivi con il Tesoro, la Cassa DD.PP, le Casse Postali e
l'UIC - vincolati 264700
- depositi attivi vincolati presso la Banca d'Italia, Banca Centrale
Europea e banche - vincolati: altri 267700
- altri rapporti attivi con banche 268900
- provvista in valuta assistita dalla garanzia pubblica sul rischio
di cambio 265600
- titoli immobilizzati (esclusi quelli di governi centrali di paesi
OCSE) 361204 361206 361210 361212 361216 361218
- altri crediti verso clientela ordinaria 362402 362404 362200
- pronti contro termine attivi 361020 361024 361028 361030 361034
361038
- prestiti subordinati attivi altri 361308
- altri investimenti finanziari 361100
- altri rapporti attivi con banche e autorita' bancarie centrali -
vincolati 361600

(2) Tra gli immobili vanno considerati anche quelli acquisiti in
locazione finanziaria, al netto della somma delle quote di capitale
dei canoni passivi corrisposti.
(3) I codici di vita residua sono tratti dal manuale di
compilazione "Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei
flussi informativi", Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 e
successivi aggiornamenti - Banca d'Italia, Servizio Informazioni
Sistema Creditizio.
Sono escluse dalla rilevazione le attivita' aventi codice valuta
convenzionale 399.
Nelle sole attivita' a lungo termine vanno inoltre incluse le
sofferenze al netto delle svalutazioni analitiche:

- sofferenze complessive 1011400 1210032
- ammontare previsione di dubbi esiti su sofferenze (1) -- 239302
-- 239306 -- 356902 -- 356908
- ammontare delle svalutazioni effettuate su crediti in sofferenza
-- 239704 -- 239706 -- 239710 -- 239712 -- 356604 -- 356606
-- 356614 -- 356616
160 Fondi permanenti
- 1048412
170 Passivita' a medio/lungo termine

Sono considerate in questo aggregato le seguenti voci con vita
residua compresa fra 310 e 490 per le passivita' a lungo termine, fra
80 e 180 per le passivita' a medio termine:

- obbligazioni, buoni fruttiferi, certificati di deposito e altri
titoli di debito 272504 272508
- depositi di clientela ordinaria 273900
- pronti contro termine passivi 276520 276524 276528 276530 276534
276538
- altre forme di provvista da clientela ordinaria 274104 274108
- fondi di terzi in amministrazione 277700
- titoli ex art. 117 del T.U.: altri 274508
- rapporti passivi con Banca d'Italia e banche 271800
- rapporti passivi con l'UIC 272000
- prestiti subordinati passivi - altri 278908
- pronti contro termine passivi 363520 363524 363528 363530 363534
363538
- altri titoli di debito 363702 363704
- provvista da clientela - vincolata 364400
- finanziamenti da Organismi internazionali 363900
- obbligazioni 363602 363604
- rapporti passivi con banche vincolati e autorita' bancarie
centrali: altri rapporti 363300
- prestiti subordinati passivi - altri 364508

180 Passivita' da clientela a breve termine

In questo aggregato sono considerate le seguenti voci:


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato