IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del tesoro
Direzione seconda
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del
Tesoro;
Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449,
recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2002, che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di
emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 18 settembre
2002 e' di a 48.953 milioni di euro;
Decreta:
Per il 30 settembre 2002 e' disposta l'emissione, senza
l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a
centottantadue giorni con scadenza il 31 marzo 2003 fino al limite
massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.
L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 11 e 12 del
decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.
Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre le ore 11 del giorno 25 settembre 2002, con l'osservanza delle
modalita' stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11
febbraio 2002.
Ai sensi degli articoli 1, 12 e 13 del decreto ministeriale 11
febbraio 2002, e' disposto, altresi', il 26 settembre 2002, il
collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al
presente decreto, riservato agli operatori "specialisti in titoli di
Stato".
La spesa per interessi gravera' sul capitolo 2215 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
dell'esercizio finanziario 2003.
Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del
bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2002
p. Il direttore generale: Cannata
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato