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Gazzetta Ufficiale N. 224 del 24 Settembre 2002

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 3 settembre 2002
Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Vista la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche;
Vista la direttiva n. 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997,
recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della
direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Vista la risoluzione del Parlamento europeo sull'attuazione della
direttiva n. 92/43/CEE sugli habitat (2000/2111 (INI));
Visto il VI Programma di azione per l'ambiente della Comunita'
europea 2001-2010 (COM(2001)31);
Vista la comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al
Parlamento "Piani d'azione a favore della biodiversita':
conservazione delle risorse naturali, agricoltura, pesca e
cooperazione economica e cooperazione allo sviluppo" (COM(2001)162);
Visto il documento "La gestione dei siti della rete natura 2000 -
guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva Habitat",
preparato dalla Commissione europea per sostenere gli Stati membri
nella propria politica di attuazione della direttiva stessa e
pubblicato dall'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita'
europee nell'anno 2000;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante "Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulla biodiversita'", con annessi, fatta
a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa" e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, recante il regolamento di attuazione della citata direttiva
n. 92/43/CEE;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 95 del 22 aprile
2000 e successive modifiche e integrazioni;
Considerato che l'attuazione delle sopraccitate direttive
comunitarie, sia per quanto riguarda la conservazione degli habitat e
delle specie che per quanto riguarda la realizzazione della rete
Natura 2000, rappresenta uno dei piu' importanti strumenti per
conseguire gli obiettivi della Convenzione sulla diversita' biologica
nell'Unione europea e nei suoi Stati membri;
Considerata la necessita' di garantire il mantenimento in uno stato
di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di specie
per la cui tutela sono state designate le zone di protezione speciale
ai sensi della citata direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio e sono
stati individuati i siti di interesse comunitario proposti di cui
alla citata direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio;
Considerato che attraverso il regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali [Gazzetta Ufficiale n. L 161, 26 giugno 1999], come
modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 del Consiglio, del 28
giugno 2001, la Comunita' nell'ambito della sua azione di
rafforzamento della coesione economica e sociale, si pone l'obiettivo
di inserire organicamente le esigenze della tutela ambientale nella
definizione e nella realizzazione dell'azione dei Fondi strutturali;
Considerata la necessita' di elaborare misure di gestione per i
siti di Natura 2000 e istituire meccanismi di vigilanza corredati di
opportuni indicatori;
Considerato che la Direzione per la conservazione della natura del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e' beneficiaria
del progetto LIFE-Natura 99 NAT/IT/006279 "Verifica della rete Natura
2000 in Italia: modelli di gestione" che ha come obiettivo principale
il reale avvio della rete Natura 2000 in Italia attraverso
l'individuazione di tipologie di SIC/ZPS, l'elaborazione di linee
guida per i piani di gestione dei SIC/ZPS a livello nazionale, la
redazione di nove piani di gestione pilota, interventi di
informazione e sensibilizzazione;
Considerato che la Direzione conservazione della natura del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai fini di
indirizzo generale, nell'ambito delle attivita' del progetto
sopracitato, ha predisposto un manuale di orientamenti gestionali
modulati per tipologia di sito di supporto alla applicazione delle
presenti linee guida;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 9 maggio 2002, che ha espresso parere favorevole;

Emana
le seguenti linee guida:

Scopo di queste linee guida e' l'attuazione della strategia
comunitaria e nazionale rivolta alla salvaguardia della natura e
della biodiversita', oggetto delle direttive comunitarie habitat
(dir. n. 92/43/CEE) e uccelli (dir. n. 79/409/CEE).
Le linee guida hanno valenza di supporto tecnico-normativo alla
elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e
strutturale, tra cui i piani di gestione, per i siti della rete
Natura 2000.
Obiettivo generale della politica comunitaria attraverso i suoi
documenti ufficiali (VI Programma di azione per l'ambiente, piano
d'azione per la natura e la biodiversita' del Consiglio d'Europa in
attuazione della convenzione per la biodiversita', regolamento
comunitario sui fondi strutturali 2000-2006) e' proteggere e
ripristinare il funzionamento dei sistemi naturali ed arrestare la
perdita della biodiversita' nell'Unione europea e nel mondo .... La
rete comunitaria Natura 2000 si prefigge di tutelare alcune aree
importanti dal punto di vista ambientale e va realizzata nella sua
interezza. Lavorare per la realizzazione della rete Natura 2000
significa far si che la conservazione della biodiversita' sia parte
integrante dello sviluppo economico e sociale degli Stati membri.
La guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva habitat,
preparata dalla Commissione europea per sostenere gli Stati membri
nella propria politica di attuazione della direttiva stessa, vuole
facilitarne la comprensione da parte dei vari organismi e gruppi
interessati auspicando il suo completamento con criteri piu'
dettagliati redatti dagli stessi Stati membri. Lo scopo e l'approccio
di queste linee guida sono strettamente connessi a tale guida.
La rete Natura 2000 e' costituita dall'insieme dei siti denominati
ZPS (Zone di Protezione Speciale) e SIC (Siti di Importanza
Comunitaria), attualmente proposti alla Commissione europea, e che al
termine dell'iter istitutivo saranno designati come ZSC (Zone
Speciali di Conservazione), i quali garantiranno la presenza, il
mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie peculiari del
continente europeo, particolarmente minacciati di frammentazione ed
estinzione. I criteri di selezione dei siti proposti dagli Stati
membri, descritti nell'allegato III della direttiva Habitat,
delineano il percorso metodologico per la costruzione della rete
europea denominata Natura 2000.
Elemento di carattere innovativo e' l'attenzione rivolta dalla
direttiva alla valorizzazione della funzionalita' degli habitat e dei
sistemi naturali. Si valuta infatti non solo la qualita' attuale del
sito ma anche la potenzialita' che hanno gli habitat di raggiungere
un livello di maggiore complessita'. La direttiva prende in
considerazione anche siti attualmente degradati in cui tuttavia gli
habitat abbiano conservato l'efficienza funzionale e che pertanto
possano ritornare verso forme piu' evolute mediante l'eliminazione
delle ragioni di degrado.
Ogni sito Natura 2000, a prescindere dallo Stato membro di
appartenenza, deve essere parte integrante del sistema di aree
individuate per garantire a livello europeo la presenza e la
distribuzione degli habitat e delle specie considerate di particolare
valore conservazionistico. Il concetto di rete Natura 2000 raccoglie
cosi' in modo sinergico la conoscenza scientifica, l'uso del
territorio e le capacita' gestionali, finalizzate al mantenimento
della biodiversita' a livello di specie, di habitat e di paesaggio.
Scopo ultimo della direttiva, infatti, non e' solamente individuare
il modo migliore per gestire ciascun sito, ma anche costituire con
l'insieme dei siti una "rete coerente", ossia funzionale alla
conservazione dell'insieme di habitat e di specie che li
caratterizzano.
Di conseguenza l'analisi di un sito, per il quale devono essere
individuate misure di conservazione ed eventualmente elaborato un
piano di gestione, deve comprendere la sua collocazione nel quadro
della rete. Quest'ultima infatti non deve essere un semplice
assemblaggio di siti, ma una selezione di aree in cui sia possibile
la conservazione della specie e/o dell'habitat di interesse
comunitario. Cio' significa che la rete Natura 2000 non intende
sostituirsi alla rete dei parchi, ma con questa integrarsi per
garantire la piena funzionalita' di un certo numero di habitat e
l'esistenza di un determinato insieme di specie animali e vegetali.
Pertanto, una gestione dei siti della rete coerente con gli obiettivi
che si prefigge la direttiva e' legata, oltre che alle azioni
indirizzate sul singolo sito, ad una gestione integrata dell'intero
sistema, la cui capacita' di risposta puo' attenuare o ampliare gli
effetti di tali azioni.
L'art. 6, insieme all'art. 8 che prevede il cofinanziamento delle
misure essenziali per il perseguimento degli obiettivi della
direttiva, contiene il quadro generale per la tutela dei siti Natura
2000 e comprende disposizioni propositive, preventive e procedurali.
L'eventuale piano di gestione di un sito e' strettamente collegato
alla funzionalita' dell'habitat e alla presenza della specie che ha
dato origine al sito stesso. Cio' significa che se eventualmente
l'attuale uso del suolo e la pianificazione ordinaria non
compromettono tale funzionalita', il piano di gestione si identifica
unicamente nella necessaria azione di monitoraggio. La strategia
gestionale da mettere in atto dovra' tenere conto delle esigenze di
habitat e specie presenti nel sito preso in considerazione, in
riferimento anche alle relazioni esistenti a scala territoriale. La
peculiarita' dei piani di gestione dei siti Natura 2000 e' che "non
sono sempre necessari, ma, se usati, devono tenere conto delle
particolarita' di ciascun sito e di tutte le attivita' previste. Essi
possono essere documenti a se stanti oppure essere incorporati in
altri eventuali piani di sviluppo".
Attualmente, gli strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale convenzionali, a diversa scala, non sempre garantiscono
l'integrazione degli obiettivi ambientali nella pianificazione
territoriale.
Uno dei principali indirizzi proposti da queste linee guida e' la
necessita' di integrare l'insieme delle misure di conservazione con
la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio
(internazionale, nazionale, locale) secondo quanto previsto dall'art.
6, paragrafo 1, direttiva Habitat: per le zone speciali di
conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di
conservazione necessarie che implicano, all'occorrenza, appropriati
piani di gestione, specifici o integrati ad altri piani di sviluppo.
La parola "all'occorrenza" indica che i piani di gestione non debbono
essere considerati obbligatori, ma misure da predisporre se ritenute
necessarie per realizzare le finalita' della direttiva.
Nell'interpretazione offerta dalla guida della Commissione europea, i
piani di gestione, una volta predisposti, hanno priorita' logica
rispetto alle altre misure di conservazione: se i piani di gestione
sono scelti da uno Stato membro, sara' logico stabilirli prima di
procedere alle altre misure menzionate all'art. 6, paragrafo 1, in
particolare le misure contrattuali.
Perche' possa esplicare il suo carattere di strumento territoriale
da adottarsi per la gestione di tutti i siti appartenenti alla rete
Natura 2000, o per particolari categorie di questi, il piano di
gestione dovra' avere un iter formativo e procedurale previsto dalla
legislazione urbanistica regionale o dai livelli di pianificazione
sovraordinata.
I livelli di governo del territorio con cui un piano di gestione
deve integrarsi o a cui fare riferimento sono: la provincia e/o
l'area metropolitana, laddove a questa e' assegnato un ruolo
pianificatorio; il bacino idrografico per quanto previsto nella legge
n. 183/1989; la regione o la provincia autonoma per quanto riguarda
le sue attribuzioni dirette (piani di settore, programmazione
finanziaria, uso dei fondi strutturali, normative di settore e di
carattere generale, in particolar modo la materia urbanistica e il
decentramento in attuazione della "riforma Bassanini" decreto-legge
n. 112/1998). A questi livelli il piano e' lo strumento che determina
l'uso di tutte le risorse presenti in un dato territorio e di
conseguenza la pianificazione integrata e' quella che puo'
maggiormente considerare l'insieme delle esigenze di tutela e
valorizzazione dei sistemi ambientali.
Le linee guida fornite attraverso questo documento lasciano ampio
spazio di manovra alle amministrazioni regionali e provinciali
(decreto-legge n. 112/1998; decreto del Presidente della Repubblica
n. 357/1997) responsabili dell'attuazione delle misure specifiche
concernenti i siti della rete Natura 2000, a condizione che esse
rispettino le finalita' generali della direttiva Habitat e gli
indirizzi forniti dal presente documento.
Soggetti decisori e attuatori.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997,
il soggetto incaricato delle funzioni normative e amministrative
connesse all'attuazione della direttiva Habitat e' la regione o la
provincia autonoma, fatta eccezione per i siti marini.
Le regioni e le province autonome possono sottoporre la materia a
propria disciplina legislativa organica, come sarebbe preferibile,
oppure limitarsi ad esercitare le funzioni amministrative assegnate
dal regolamento di attuazione.
Nel caso adottino una legislazione specifica riguardante Natura
2000, in tale sede possono prevedere forme particolari di esercizio
dei poteri pianificatori, ad esempio delegando le province
all'adozione del piano di gestione o configurando discipline
particolari sul piano del procedimento. In assenza di disposizioni
specifiche, la regione o la provincia autonoma rimane comunque
competente per l'adozione dei piani di gestione. Tale attribuzione di
competenza sta a significare che la regione o la provincia autonoma
e', innanzitutto, responsabile della realizzazione delle misure
obbligatorie, laddove necessarie, ed, in secondo luogo, delle
valutazioni di ordine conoscitivo indispensabili per decidere se
debbono essere adottati piani di gestione. In altri termini, spetta
alle regioni e alle province autonome, o ai soggetti da esse
eventualmente delegati, effettuare tutte le ricognizioni e gli studi
necessari per stabilire se in aggiunta alle misure obbligatorie debba
essere adottato un piano di gestione.
Se si tratta di integrare le misure di gestione in piani di valenza
superiore, i soggetti attuatori sono gli enti ordinariamente
incaricati di dare esecuzione ai piani "contenitore".
Se, invece, si tratta di elaborare piani di gestione specifici,
spettera' alla regione o alla provincia autonoma individuare i
soggetti attuatori.
Tale individuazione non puo' ritenersi del tutto libera, ma dovra'
seguire i principi di legalita' e sussidiarieta', ai sensi della
legge n. 59/1997 e successive integrazioni. Le regioni dovranno
tenere conto della vigente struttura legislativa delle autonomie
locali che prevede, nelle materie ambientali e della protezione della
natura, un ruolo fondamentale delle province. Laddove sia possibile e
adeguato al tipo di funzione svolta, potra' essere scelto anche un
altro soggetto responsabile della gestione del territorio da
proteggere (ad esempio, comuni, comunita' montane, soggetti gestori
di aree protette). Non si puo' comunque escludere, in presenza di
particolari motivazioni, che la funzione amministrativa sia
direttamente gestita dall'ente regionale.

ITER LOGICO-DECISIONALE PER LA SCELTA DEL PIANO DI GESTIONE

Prima fase.
Attivita' conoscitive preliminari.
1.1. Realizzare l'inventario delle previsioni normative riferite ai
siti Natura 2000 considerati (raccogliere tutti gli elementi di
natura legislativa, regolamentare, amministrativa, pianificatoria,
programmatoria e contrattuale che riguardano le aree, con riferimento
alla loro disciplina d'uso).
1.2. L'area del sito natura 2000 considerato e' interna o esterna a
un'area naturale gia' protetta?
Alternative decisionali:
A) se e' interna ad una area naturale protetta: gli strumenti di
protezione interni dell'area protetta sono sufficienti a mantenere in
uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per
il quale il sito e' stato individuato? (esistono strumenti di
pianificazione vigenti per l'area protetta, regolamenti, piani di
gestione? quali discipline o zonizzazioni sono previste per le aree
in questione? si realizza il mantenimento in uno stato di
conservazione soddisfacente dell'habitat o dell'habitat di specie
richiesto dalla direttiva?):
A.1) Si, allora il sito non richiede misure specifiche di
conservazione: l'iter decisionale si arresta, ferme restando le
attivita' di monitoraggio e valutazione riferite alle specifiche aree
di interesse comunitario;
A.2) No, si procede nell'iter decisionale;
B) se e' esterna ad aree naturali protette si prosegue nell'iter
decisionale.
Seconda fase.
Verifica delle misure di gestione esistenti.
2.1. Il piano di gestione e' necessario rispetto alle misure di
conservazione obbligatorie gia' esistenti:
Alternative decisionali.
A) No, le misure di conservazione obbligatorie gia' esistenti sono
sufficienti al mantenimento in uno stato di conservazione
soddisfacente dell'habitat o dell'habitat di specie richiesto dalla
direttiva: l'iter decisionale si arresta, ferme restando le attivita'
di monitoraggio e valutazione riferite alle specifiche aree di
interesse comunitario.
B) Si', le misure di conservazione obbligatorie gia' esistenti non
sono sufficienti al mantenimento in uno stato di conservazione
soddisfacente dell'habitat o dell'habitat di specie richiesto dalla
direttiva: si prosegue nell'iter decisionale.
2.2. Il piano digestione e' necessario rispetto agli strumenti di
pianificazione gia' esistenti?
Piani urbanistico-territoriali.
Piani di bacino.
Piani per singole risorse (estrattive, acque, coste, fauna,
foreste, ecc.).
Altri strumenti di pianificazione previsti dalla legislazione
vigente.
Alternative decisionali.
A) No, gli strumenti di pianificazione gia' esistenti sono
sufficienti al mantenimento in uno stato di conservazione
soddisfacente dell'habitat o dell'habitat di specie richiesto dalla
direttiva: l'iter decisionale si arresta, ferme restando le attivita'
di monitoraggio e valutazione riferite alle specifiche aree di
interesse comunitario.
B) Si', gli strumenti di pianificazione gia' esistenti non sono
sufficienti al mantenimento in uno stato di conservazione
soddisfacente dell'habitat o dell'habitat di specie richiesto dalla
direttiva: si prosegue nell'iter decisionale.
Terza fase.
Integrazione delle misure obbligatorie di protezione.
Se le misure obbligatorie non sono sufficienti al mantenimento in
uno stato di conservazione soddisfacente dell'habitat o dell'habitat
di specie richiesto dalla direttiva occorrera' innanzitutto
provvedere ad integrarle, per poi prendere in esame la possibilita'
di realizzare un piano di gestione, dopo aver nuovamente verificato i
punti della fase 2.
Integrazione degli strumenti di pianificazione esistenti.
Se gli strumenti di pianificazione esistenti non sono sufficienti
al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente
dell'habitat o dell'habitat di specie richiesto dalla direttiva
bisogna valutare la possibilita' di predisporre varianti o
integrazioni, per poi prendere in esame la possibilita' di realizzare
un piano di gestione, dopo aver nuovamente verificato i punti della
fase 2.
Quarta fase.
Configurazione del piano di gestione.
4.1. Il piano di gestione e' necessario (esiste una motivazione
specifica a seguito delle fasi precedenti). A seconda che, nello
specifico caso, il piano di gestione abbia o meno una sua valenza
normativa il documento da redigere assume una delle seguenti forme:
Alternative decisionali.
A) elementi per l'integrazione dei piani esistenti o in fase di
elaborazione (sono predisposti ed inseriti una serie di elementi
contenutistici all'interno di altri strumenti di pianificazione
esistenti o in itinere: ad esempio, piano del parco o della riserva;
piano territoriale di coordinamento o paesistico; piano strutturale o
regolatore; piano di assestamento forestale; ecc.).
B) piano di gestione (il piano di gestione e' concepito e approvato
come strumento di pianificazione a se' stante).
Quinta fase.
Predisposizione tecnica del piano di gestione.
Articolazione delle fasi di studio per la redazione tecnica delle
misure di conservazione, in uno specifico piano di gestione o
eventualmente da integrare negli strumenti di pianificazione
esistenti secondo le procedure vigenti di modifica di tali strumenti.
Sesta fase.
Verifica e predisposizione di eventuali ulteriori misure di
conservazione da integrare nel piano.
Stabilite le misure di conservazione obbligatorie, il piano di
gestione o gli elementi per l'integrazione dei piani gia' previsti,
verificare se esiste la necessita' di determinare eventuali ulteriori
misure di prevenzione per evitare il degrado degli habitat o la
perturbazione delle specie considerate, che verranno inserite in una
versione aggiornata del piano.

STRUTTURA DEL PIANO DI GESTIONE PER UN SITO NATURA 2000

L'art. 6 della direttiva Habitat evidenzia la peculiarita' dei
piani di gestione dei siti Natura 2000 nel considerare in modo
comprensivo le caratteristiche ecologiche e socio-economiche di
ciascun sito.
I siti Natura 2000 comprendono una moltitudine di situazioni sia
dal punto di vista ecologico, sia da quello socio-economico, sia per
quanto riguarda le condizioni attuali di pianificazione territoriale.
A seconda di queste caratteristiche, gli enti preposti
all'implementazione del piano di gestione valuteranno in che misura
applicare lo schema redazionale qui proposto: in particolare, quali
aspetti privilegiare e se inserirlo o meno in esistenti strumenti di
pianificazione territoriale.
L'obiettivo di Natura 2000 e' di mantenere in uno stato di
conservazione soddisfacente, primariamente attraverso siti
"dedicati", il patrimonio di risorse di biodiversita' rappresentato
dagli habitat e dalle specie d'interesse comunitario. Nella maggior
parte dei casi, i singoli siti contengono solo una piccola parte di
tali risorse, che si trovano distribuite su un vasto dominio
territoriale (tanto nella rete Natura 2000 che nei territori
esterni). Solamente una minoranza di habitat e specie si ritrova su
un dominio territoriale poco esteso (centinaia/migliaia di ettari),
spesso frammentato, all'interno di uno o pochi siti. In ogni caso, la
gestione di un sito, qualunque sia il suo contributo nella rete, deve
rispondere a un unico obbligo di risultato: salvaguardare
l'efficienza e la funzionalita' ecologica degli habitat e/o specie
alle quali il sito e' "dedicato" contribuendo cosi' a scala locale a
realizzare le finalita' generali della direttiva.
A tale scopo e' necessario tradurre il concetto di stato di
conservazione soddisfacente dell'habitat/specie a scala di rete (vedi
art. 1e-i, direttiva Habitat) in parametri rilevabili a scala di
sito, che forniscano indicazioni circa le condizioni di conservazione
della risorsa d'interesse (indicatori).
Mettere in relazione gli indicatori proposti con un ambito di
variazione di "condizioni favorevoli", ovvero identificare soglie di
criticita' rispetto alle quali considerare accettabili le variazioni
degli indicatori per la conservazione degli habitat/specie nel sito,
rappresenta il passo successivo. Cio' al fine di utilizzare, nel
corso dei cicli di gestione, il monitoraggio degli indicatori per
verificare il successo della gestione stessa.
Gli indicatori relativi ai fattori ecologici devono essere
individuati in base alle caratteristiche specifiche del sito. Essi,
modulati per tipologia di sito, sono proposti in un manuale di
orientamenti gestionali predisposto dalla Direzione conservazione
della Natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
1) Quadro conoscitivo relativo alle caratteristiche del sito.
La prima parte del piano consta del "quadro conoscitivo" del sito e
del paesaggio circostante, ove rilevante per le finalita' del piano
stesso. Il "quadro conoscitivo" riguarda le seguenti componenti:
A) fisica;
B) biologica;
C) socio-economica;
D) archeologica, architettonica e culturale;
E) paesaggistica.
Le cinque componenti sono descritte sulla base delle conoscenze
pregresse e, ove le risorse finanziarie lo consentano, di studi
aggiuntivi. Le conoscenze pregresse sono costituite da pubblicazioni
scientifiche, rapporti tecnici e statistici ed elaborazioni
cartografiche.
A) Descrizione fisica del sito.
La descrizione fisica del sito consta di:
descrizione dei confini;
clima regionale e locale;
geologia e geomorfologia;
substrato pedogenetico e suolo;
idrologia.
B) Descrizione biologica del sito.
La descrizione biologica del sito e' incentrata sulle specie e
sugli habitat (o quando cio' sia sensato dal punto di vista
gestionale, su raggruppamenti di habitat) per i quali il sito e'
stato individuato.
i) Il primo passo e' la verifica e l'aggiornamento dei dati di
presenza riportati nelle schede Natura 2000.
ii) Segue una ricerca bibliografica esaustiva della letteratura
scientifica rilevante sul sito.
iii) Seguono gli studi di dettaglio che constano di un atlante del
territorio (del sito ed eventualmente del paesaggio circostante)
composto da alcune mappe tematiche e delle liste delle specie
vegetali e animali presenti. La scala dell'atlante e' da definirsi
essenzialmente sulla base dell'estensione del sito.
L'atlante e' composto dai seguenti tematismi, la cui selezione e'
subordinata alle necessita' ed opportunita' di ciascun caso in esame:
uso del territorio; questa carta e' ottenuta tramite
interpretazione di immagini telerilevate (preferibilmente ortofoto) e
validazione in campo ad opera di esperti. L'obiettivo e' di mappare
tutti gli habitat presenti, come codificati nell'allegato alla
direttiva Habitat, e l'uso del suolo (inclusi i valori archeologici e
architettonici);
distribuzioni reale e potenziale delle specie floristiche in
allegato II e IV alla direttiva Habitat e delle specie di interesse
nazionale, sulla base di rilievi di campo e, ove esistenti, di
riferimenti bibliografici;
distribuzioni reale e potenziale delle specie zoologiche in
allegato II e IV alla direttiva Habitat e in allegato I alla
direttiva Uccelli, e delle specie di interesse nazionale; una
particolare attenzione dovra' essere prestata alla localizzazione dei
siti di riproduzione, di svernamento e di sosta delle specie di
interesse, nonche' alle aree ad elevata ricchezza di specie;
fitosociologia (di tutto il sito o di alcune aree campione)
secondo l'approccio sinfitosociologico, capace di evidenziare oltre
alla situazione reale anche quella potenziale.
Le liste delle specie botaniche e zoologiche sono messe a punto
sulla base della bibliografia esistente e di rilievi di campo ad hoc.
Tali liste possono fornire informazioni quantitative o
semiquantitative circa l'abbondanza delle singole specie o limitarsi
a segnalarne la presenza. Sono evidenziate le specie degli allegati
II e IV della direttiva Habitat e I della direttiva Uccelli, le
specie prioritarie, le specie appartenenti alla lista rossa nazionale
e quelle protette da convenzioni internazionali:
lista delle specie botaniche in allegato alla direttiva Habitat e
altre specie di interesse nazionale;
lista delle specie zoologiche in allegato alla direttiva Habitat
e alla direttiva Uccelli e altre specie di interesse nazionale.
C) Descrizione socio-economica del sito.
La fase di inventano socio-economico identifica i fattori esistenti
o potenziali che si suppone possano influenzare (positivamente o
negativamente) la conservazione degli habitat e delle specie di
interesse presenti nel sito. Anche questo inventario e' costituito
dall'atlante (insieme di tematismi socio-economici) e da raccolte di
informazioni specifiche.
Questa parte dell'atlante contiene i seguenti tematismi:
aree protette, suddivise per tipologia come riportato nell'elenco
ufficiale delle aree protette;
altri vincoli ambientali (paesaggistico, idrogeologico, ecc.);
uso del suolo (gia' contenuta nell'inventario biologico);
mappa catastale o almeno definizione di macrozone demaniali,
pubbliche o private ove possibile;
aree di programma per l'adozione di misure agro-ambientali (piano
di sviluppo rurale).
Le ulteriori informazioni includono:
inventario dei soggetti amministrativi e gestionali che hanno
competenze sul territorio nel quale ricade il sito;
inventario dei piani, progetti, politiche settoriali, che
interessano il territorio nel quale ricade il sito;
inventario delle tipologie di fondi (comunitari e di altra fonte)
potenzialmente utilizzabili per il sito;
inventario e valutazione dell'intensita' delle attivita' umane
presenti all'interno del sito: agricoltura, selvicoltura,
ittiocoltura, allevamento, pascolo, caccia, pesca commerciale, pesca
sportiva, commercio, artigianato, turismo, servizi (in parte
mappabili nell'atlante dell'uso del territorio);
inventario delle regolamentazioni legate ai vincoli esistenti sul
territorio e in generale alle attivita' antropiche (ad esempio, norme
statutarie, usi civici).
Per meglio comprendere le possibilita' di accoglienza e di successo
delle misure di conservazione, e' comunque necessario chiarire se nel
sito esista o meno popolazione e quali siano i diversi gruppi
presenti, in base alle loro condizioni economiche, alla loro
attitudine nei confronti delle azioni individuate (attivamente
positive, passive, negative per ignoranza, negative per scelta) e
alle loro motivazioni. Cio' puo' essere fatto anche tramite
interviste presso gli uffici comunali e i soggetti informati.
Indicatori consigliati (relativamente ai comuni nel cui territorio
ricade il sito considerato):
numero di persone impiegate e flussi economici per settore;
variazioni demografiche (es. variazione della popolazione
residente);
tasso di attivita' totale della popolazione in eta' lavorativa
(occupati/non occupati in eta' lavorativa);
tasso di disoccupazione giovanile;
tasso di scolarita' (scuola dell'obbligo, scuola superiore,
universita);
presenze turistiche per abitante e per km2.
D) Descrizione dei valori archeologici, architettonici e culturali
presenti nel sito.
Questa parte di inventario identifica i valori archeologici,
architettonici e culturali, comprese le sistemazioni agrarie e
forestali tradizionali, la cui tutela si suppone possa interagire con
la conservazione degli habitat e delle specie di interesse presenti
nel sito.
Questa parte dell'atlante contiene i seguenti tematismi:
aree archeologiche;
beni architettonici e archeologici sottoposti a tutela e
eventuali aree di rispetto.
Le ulteriori informazioni includono le prescrizioni relative a tali
aree o beni derivanti dalla normativa nazionale di riferimento e
dagli strumenti di pianificazione esistenti.
E) Descrizione del paesaggio.
Il paesaggio assume una importanza del tutto particolare in quanto,
dopo la firma della Convenzione europea del paesaggio (Firenze,
ottobre 2000), la rete dei paesaggi europei sara' la prossima tappa
per la conservazione della diversita' biologica e culturale. Il
paesaggio non sara' quindi valutato in termini esclusivamente
percettivi, ma sara' considerato come sintesi delle caratteristiche e
dei valori fisici, biologici, storici e culturali.
Poiche' le popolazioni animali e vegetali e gli habitat presenti
all'interno del sito rappresentano una unita' gestionale che non puo'
essere considerata isolata rispetto ad un contesto territoriale piu'
ampio, e' necessario individuare un'area circostante in cui indagare
determinate caratteristiche, funzionalmente collegate al sito. Data
la molteplicita' degli aspetti ecologici e gestionali da considerare,
risulta impossibile definire a priori l'ambito spaziale da
considerare sulla base di principi ecologici: la scelta
dell'estensione della fascia da considerare andra' quindi calibrata
sulla base della fattibilita' (risorse finanziarie disponibili) e
delle caratteristiche di ciascun sito e dell'ambito territoriale in
cui esso si colloca.
2) Analisi: valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e
specie.
Realizzato il quadro conoscitivo del sito, occorre:
a) mettere a fuoco le esigenze ecologiche delle specie e delle
biocenosi degli habitat di interesse comunitario;
b) utilizzare gli indicatori che consentano di valutare se le
specie e gli habitat per i quali il sito e' stato individuato versino
in uno stato di conservazione favorevole e che consentano di
valutarne l'evoluzione;
c) valutare l'influenza sui suddetti indicatori da parte dei
fattori biologici e socio-economici individuati nel quadro
conoscitivo del sito.
3) Obiettivi.
Una volta individuati i fattori di maggior impatto, e quindi i
problemi, dovranno essere formulati gli obiettivi gestionali generali
(ad esempio, migliorare la qualita' delle acque per le specie
acquatiche, impedire l'interramento di zone umide, allungare i cicli
di utilizzazione delle risorse boschive) e gli obiettivi di
dettaglio.
Vanno inoltre evidenziati eventuali obiettivi conflittuali (ad
esempio, esigenze conflittuali tra due specie animali o tra una di
queste e l'evoluzione delle componenti vegetali) e vanno definite le
priorita' d'intervento sulla base di valutazioni strategiche che
rispettino le finalita' istitutive del sito.
4) Strategia gestionale.
Questa fase consiste nella messa a punto delle strategie gestionali
di massima e delle specifiche azioni da intraprendere, unitamente ad
una valutazione dei costi che devono supportare tali azioni e dei
tempi necessari per la loro realizzazione. I risultati dovranno
essere monitorati periodicamente tramite gli indicatori di cui ai
paragrafi precedenti. Cio' consentira' di valutare l'efficacia della
gestione ed eventualmente modificare la strategia.
Ai fini di indirizzo generale, come accennato, la direzione
conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio ha predisposto un manuale di orientamenti gestionali
modulati per tipologia di sito.
La logica impiegata per identificare le tipologie di siti e
attribuire loro le direttive di gestione e' stata quella di riunire
entita' caratterizzate da fattori ambientali dominanti omogenei su
base vegetazionale, individuare tutte le zoocenosi e fitocenosi
associate, prospettando indicazioni focalizzate alla salvaguardia
delle emergenze naturalistiche (habitat e specie) che costituiscono
la ragion d'essere del sito.
Sono state riconosciute 24 tipologie di sito, per ciascuna delle
quali nel manuale citato vengono proposti orientamenti gestionali ad
hoc.
La tipologia fornisce quindi un primo riferimento gestionale anche
se sara' essenziale verificarne la funzionalita' sul caso reale.
Infatti l'eterogeneita' all'interno della tipologia comporta comunque
un'attenta verifica per passare dall'analisi tipologica al caso
specifico.
Nel caso di un sito di vaste proporzioni puo' inoltre essere utile
verificare oltre al carattere principale, legato alla tipologia di
appartenenza, l'eventuale presenza significativa (anche se non
maggioritaria) di habitat che a loro volta hanno dato luogo ad altre
tipologie, ai fini operativi, sara' pertanto necessario identificare
le possibili tipologie presenti in ciascun sito ed implementare le
specifiche indicazioni modulando l'insieme di prescrizioni proposte
in funzione delle loro peculiarita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 settembre 2002
Il Ministro: Matteoli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato